Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4508 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Miccoli, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
All'udienza del 9/12/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 13/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la revisione del decreto con cui veniva omologata la separazione, emesso dal Tribunale di Lecce il 24/10/2014.
Motivo della domanda risulta essere la sopravvenuta modifica delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. In particolare, in sede di separazione è stato previsto che versasse in favore di la somma Parte_1 Parte_2 mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento;
tuttavia, attualmente Pt_2
ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato
[...] con la società Ad Astra Società Cooperativa Sociale, con sede in Muro Leccese (LE) pertanto, occorre un adeguamento della regolamentazione in essere alla situazione di fatto attuale.
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a) non è più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della Sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per Parte_2 cui il medesimo era stato concesso in sede di separazione.
La domanda può trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel ricorso, confermate come da verbale dell'udienza citata, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, appaiono adeguate alla tutela delle reciproche esigenze, sicché non vi è ragione per discostarsene.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce così provvede:
1) dispone la modifica del decreto di omologa della separazione emesso dal
Tribunale di Lecce in data 24/10/2014 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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