CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
RI UI PA PRESIDENTE RELATRICE
NI CO CONSIGLIERA
IO UR CONSIGLIERE in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 196 R.G. dell'anno 2022, proposta da
, nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Oristano Parte_1 presso la sede della società Studio Legale Fozzi e Pinna S.T.P.A.R.L, dalla quale è rappresentato e difeso nella persona degli avvocati Antonio Roberto Fozzi e Carla Pinna, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura inserita nell'apposita sezione della busta trasmessa in via telematica
APPELLANTE
CONTRO
- in persona del Direttore Controparte_1 regionale della Sardegna in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli avvocati Roberto Di
CI e LO PI, dai quali è rappresentato e difeso per mezzo di procura generale 12428 Fadda del 5
Aprile 2016
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “in riforma della Sentenza n° 109/2022 emanata dal Tribunale di Cagliari, Sez.
Lavoro e Previdenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, NEL MERITO: – tenuto conto della già raggiunta soglia minima d'indennizzabilità in ragione del 24% stimato in via amministrativa relativamente alla preesistenza descritta in premessa, accertare e dichiarare che il ricorrente, in ragione e in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, ha contratto le malattie denunciate per cui è causa, nello specifico, morbo di PL, n° CP_1
514887377, epicondilite bilaterale, n° 515764763, subendo un ulteriore grado di menomazione della propria CP_1 integrità psicofisica pari o superiore all'11 %, pari o superiore al 6% o, comunque, non inferiore alla percentuale che per effetto del cumulo con la cennata preesistenza dia adito ad aggiuntivo indennizzo, il tutto a far data dal momento di presentazione delle rispettive domande amministrative o a far data dal momento che sarà ritenuto di giustizia all'esito del giudizio;
– dichiarato il cumulo con la richiamata preesistenza e tenuto conto della percentuale di menomazione accertata all'esito del giudizio per le patologie oggetto di causa, condannare l' , CP_1 ai sensi dell'art. 13 D.lgs 38 del 2000, al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti prestazioni economiche, il tutto secondo i termini, gli importi e le modalità previste dalla normativa di riferimento;
– condannare l' al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in causa”.
Per l' appellato: Voglia la Corte “disattesa ogni diversa istanza, rigettare l'appello perché è infondato e CP_1 confermare la sentenza impugnata”.
Motivi in fatto e in diritto CP_ Con ricorso depositato il 1° ottobre 2019, - premesso di godere di indennizzo rendita in Parte_1 CP_ misura del 24% per multiple discopatie lombari e che l' aveva rigettato ingiustamente le domande da lui proposte in sede amministrativa il 13 settembre 2016 ed il 9 agosto 2017, dirette a conseguire il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione del danno biologico derivate dalle altre malattie professionali denunciate, rispettivamente per morbo di e per epicondilite bilaterale, sebbene le CP_2 stesse fossero state contratte a causa dello svolgimento delle mansioni di carrellista, nel periodo dal 2000 al 2015, addetto ad operazioni di carico e scarico delle merci in entrata e in uscita, con posizionamento delle stesse negli scaffali del punto vendita o nelle aree di stoccaggio, mediante conduzione di un muletto e/o carrello elevatore, con continuativa esposizione alla movimentazione manuale di carichi pesanti e all'assunzione prolungata di posture incongrue a carico di spalle e gomiti – aveva convenuto in giudizio l'istituto assicuratore per conseguire le prestazioni richieste, di cui aveva anche domandato il cumulo con il preesistente danno indennizzato al 24%, con le conseguenti pronunce di condanna.
*
L' si era costituito in giudizio per contestare la pretesa del ricorrente e nello specifico dedurre che CP_1 le malattie professionali denunciate non sussistevano attesa la modestia delle manifestazioni cliniche rilevate, che mostravano “lesioni di natura del tutto generale e compatibili con l'età” e l'assenza di una valida esposizione a rischio.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda con sentenza n. 109 del 18.02.2022, condannando alla Parte_1 CP_ rifusione delle spese del giudizio e di quelle di consulenza tecnica d'ufficio in favore dell' rilevando che il ricorrente non aveva specificamente allegato con il ricorso, e tantomeno dimostrato, la titolarità di redditi non superiori ai limiti previsti dalla legge ai fini dell'esonero in caso di soccombenza.
Il rigetto della domanda era stato motivato dal primo giudice - che si era posto in adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato, perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, oltre che fondate su accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ivi comprese le risultanze della espletata prova per testi - sul presupposto che il ricorrente, di anni 54, fosse affetto da lieve tendinopatia delle spalle e lieve entesopatia dei gomiti, ossia da patologie caratterizzate da un quadro di minime ed iniziali alterazioni degenerative tendinee alle spalle e ai gomiti, comuni in soggetti di pari età, scarsamente sintomatiche e prive di espressività clinico-anamnestica, come confermato dall'assenza di controlli specialistici o strumentali nonché dalla mancata adozione di terapie specifiche nel corso della sua vita lavorativa, e cioè negli anni dal 2000 al 2015.
Il Tribunale aveva poi valorizzato la circostanza, evidenziata dall'ausiliario nominato e condivisa, che ancora al momento delle operazioni peritali, l'esame obiettivo delle spalle non evidenziasse l'esistenza di alterazioni morfologiche, né di significative limitazioni funzionali ma solo una riduzione dolorosa dell'articolarità dell'arto bicipite e tricipite, rappresentando un quadro che non si discostava da quella fisiologica degenerazione e usura tendinea da mettere in relazione non tanto all'attività lavorativa svolta, quanto piuttosto allo svolgimento dei normali atti della vita quotidiana ed aveva ritenuto che altrettanto potesse dirsi con riferimento alla patologia dei gomiti, per i quali l'esame ecografico del gomito sinistro, praticato il 19 giugno 2019, aveva evidenziato una tendinopatia degenerativa di basso grado a carico degli estensori, mentre erano risultati nella norma flessori, bicipite e tricipite.
Da ciò la conclusione del primo giudice che si trattasse in definitiva di malattie non tabellate, che non riconoscevano alcun fattore causale e/o concausale specifico nella loro insorgenza ed evoluzione nel pregresso svolgimento delle attività di magazziniere e carrellista espletate dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, ben invece inquadrabili tra le parafisiologiche alterazioni degenerative di comune di riscontro nella popolazione sopra i cinquant'anni.
Né siffatte conclusioni, avevo aggiunto il Tribunale, potevano essere inficiate dai rilievi critici mossi alla bozza peritale il 29 aprile 2021 dal dottor , consulente di parte ricorrente, con i quali era Persona_1 stata lamentata la svalutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio della natura usurante delle Pa mansioni di carrellista svolte da nella sua vita lavorativa, che avevano comportato un sicuro sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e come tali erano responsabili, sotto il profilo causale, delle CP_ malattie riscontrate nei suoi confronti, in conformità peraltro agli studi del 2012 condotti dall richiamati con le osservazioni in parola dal momento che il consulente, nel rispondere ai predetti rilievi, aveva osservato che in realtà tra i vari compiti ai quali il ricorrente era addetto vi erano mansioni non tutte caratterizzate da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, mentre vi era stato un indubbio rischio di movimentazione manuale di carichi, e tanto ciò era vero che l aveva indennizzato al CP_1 Pa 24% la patologia lombare riscontrata su , riconoscendo che di tale esposizione la stessa era frutto.
Ed il consulente tecnico d'ufficio, aveva proseguito il Tribunale, pur condividendo l'affermazione che la tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori fosse una patologia diffusa, non solo tra lavoratori che Pa avevano svolto le stesse mansioni di , ma anche tra coloro che avevano svolto altre mansioni e anche tra soggetti non esposti ad alcun rischio in quanto patologia estremamente comune, che colpisce almeno l'80% dei soggetti dopo i cinquant'anni, “spesso unicamente reperto strumentale senza che vi siano segni di patologia dolorosa della spalla”, aveva segnalato che non erano neppure rari casi in cui una rottura della cuffia poteva essere ben tollerata e totalmente asintomatica, potendo presentarsi per la stessa patologia degenerativa l'impotenza funzionale ed il dolore in modo diverso da un soggetto ad un altro e da un momento ad un altro, e ciò in quanto esistevano dei fattori individuali nel determinismo della sindrome dolorosa non ben conosciuti (morfotipo, bisogni funzionali, intensità della risposta infiammatoria, personalità del soggetto). Pur potendosi affermare che nell'attività di magazziniere fosse probabile un rischio da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, aveva proseguito il Tribunale, secondo il consulente tuttavia esposizione al rischio non significava ineluttabile comparsa di qualsivoglia patologia o disturbo muscolo- scheletrico, evidenziando che nel caso del ricorrente l'attività svolta era quella di magazziniere e preparatore, nella quale i colli della merce venivano prelevati manualmente dagli scaffali dove erano posizionati e caricati su un mezzo meccanico elettrico per essere trasferite su pedane per il trasporto esterno: più precisamente la merce in arrivo veniva posizionata dal carrellista sugli scaffali tramite un elevatore o un muletto che veniva guidato dal ricorrente, che provvedeva anche alla movimentazione della merce sugli scaffali e dagli scaffali alle pedane come dichiarato dai testi e confermato dalla qualifica indicata nelle certificazioni di malattia professionale, quella di conduttore di carrello elevatore, attività che sarebbe proseguita per tutto il 2015, anno in cui egli poi sarebbe stato licenziato a causa dei lunghi periodi di malattia, determinati, pur in assenza di notizie in merito, verosimilmente dalla grave patologia Pa lombare che gli aveva causato un danno del 24%, tanto più che lo stesso aveva riferito di aver lamentato da vari anni dolori e limitazione funzionale alle spalle e ai gomiti, ma di ciò non risultava nulla agli atti in tutto l'arco lavorativo dal 2000 al 2015, non avendo in tale periodo mai praticato controlli specialistici, strumentali o terapie. Pa Solo dopo la cessazione dell'attività lavorativa , secondo quanto rilevato dall'ausiliario, aveva praticato un esame ecografico alle spalle e ai gomiti, che aveva documentato però la regolare ecostruttura tendinea dei flessori ed estensori al gomito destro e sinistro e quindi un quadro, al 20 giugno 2016, nei limiti della norma in contrasto con il quale era stata formulata il 13 settembre 2016 diagnosi di “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla, tendinite calcifica e di epicondilite bilaterale”, probabilmente ed esclusivamente sulla base della sintomatologia allegata dal lavoratore, ma senza alcun riscontro clinico- strumentale.
Ed il quadro a carico della spalla e dei gomiti emerso dai successivi accertamenti, praticati a partire dal
30 luglio 2018 e fino al maggio 2020, secondo il consulente tecnico d'ufficio, era caratterizzato da minime iniziali note di tendinopatia della spalla e dei gomiti documentate (solo al gomito destro) nel 2018 e poi nel 2020, che non si discostavano “da quelle iniziali tendinopatie riscontrabili in soggetti di cinquant'anni, di minimo rilievo anamnestico e con una obiettività senza significativi deficit” ed era quindi un quadro di difficile attribuzione all'attività lavorativa svolta se non con criterio di semplice possibilità, in quanto comparso dopo vari anni dalla cessazione dell'attività lavorativa e la cui etiopatogenesi era da ricercare non solo nei possibili microtraumi ripetuti in occasione di lavoro, ma anche nello svolgimento di usuali attività quotidiane, di attività sportive o anche senza apparente motivo per la fisiologica usura tendinea, tanto da non consentire di ritenere che fossero state fornite con le osservazioni motivazioni idonee a modificare il giudizio espresso in termini di assenza di una patologia professionale.
E non poteva neppure essere riconosciuto, aveva concluso il consulente, un danno almeno anatomico con il codice tabellare 232, come suggerito, con riferimento alle epicondilite dal momento che l'esame ecografico del 2016, praticato dopo la cessazione dell'attività lavorativa, non aveva dimostrato alcuna alterazione anatomica, e che solo nell'ecografia del 2019, praticata cioè dopo quattro anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, era comparso al gomito sinistro un ispessimento del tendine estensore, che poteva però riconoscere una genesi professionale solo se fosse risultato dimostrato che il ricorrente non era disoccupato, come dal medesimo affermato, ma aveva svolto un'attività lavorativa responsabile di un sovraccarico biomeccanico superiore.
Il Tribunale, quindi, sulla scorta di tali premesse, non ritenendo di doversi discostare dalle motivate argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva condiviso, aveva escluso che sussistesse la prova del necessario nesso causale tra le patologie denunciate dal ricorrente e l'attività di lavoro dallo stesso svolta, ed aveva perciò rigettato la domanda. CP_ Contro tale decisione ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
*
, con un unico motivo di appello, ha censurato la sentenza sotto diversi profili ovvero per Parte_1 avere ritenuto insussistente il rischio tecnopatico, facendo proprio un evidente errore del consulente tecnico nominato d'ufficio, le cui conclusioni in merito erano state acriticamente recepite dal primo giudice e per avere ritenuto insufficiente in proposito la documentazione medica agli atti, ed ha invocato l'applicabilità nel caso di specie dell'istituto della presunzione legale d'origine.
Il consulente tecnico d'ufficio, e conseguentemente il primo giudice, non aveva infatti tenuto conto del fatto che le due patologie controverse, il morbo di e l'epicondilite, sono malattie tabellate, in CP_2 CP_ quanto inserite nelle tabelle per l'industria al n. 78 con le lettere lett. c ed e, per un rispettivo periodo massimo di indennizzabilità di quattro e di due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, né del fatto Pa che la prova testimoniale espletata avesse consentito di accertare che aveva svolto per almeno quindici anni lavorazioni morbigene, che le tabelle indicavano come causa di insorgenza delle malattie in contestazione e che l'attività lavorativa era cessata il 31/12/2015.
Le domande amministrative proposte il 22 settembre 2016 si erano quindi mantenute all'interno del periodo massimo di indennizzabilità per entrambe le patologie e ciò comportava una “presunzione legale CP_ d'origine” con la conseguenza che sarebbe stato onere dell' provare che la malattia potesse essere stata determinata da cause non professionali.
E, invece, il consulente tecnico d'ufficio, che non aveva tenuto conto di tali premesse, aveva rassegnato un giudizio in merito caratterizzato da incongruenze e da marcate contraddizioni, che si erano poi riverberate nella motivazione della sentenza.
La prima e singolare incongruenza era, infatti, ha proseguito l'appellante, contenuta nell'affermazione Pa del consulente secondo cui nel caso di poteva essere escluso il rischio tecnopatico sul presupposto che esposizione al rischio non significa ineluttabile comparsa di qualsivoglia patologia o disturbo muscolo scheletrico, introducendo un nuovo presupposto, quello dell'ineluttabilità, che non trovava spazio nelle norme e nella giurisprudenza che regolano la materia (punto a) a pag. 10 dell'atto di appello).
E ciò tanto più che l'ausiliario aveva premesso che le patologie denunciate erano diffuse tra lavoratori che avevano svolto le stesse mansioni dell'appellante, mansioni peraltro confermate dai testi escussi e che nessun riferimento era contenuto nell'elaborato peritale ad un benchè minimo fattore extralavorativo dotato di efficienza causale esclusiva nel determinare l'insorgere delle patologie oggetto di controversia, addirittura escludendo la sussistenza del rischio tecnopatico solo perché le affezioni sofferte dall'appellante erano riscontrabili anche nella popolazione non impegnata in lavorazioni usuranti, del tutto in contrasto con il requisito della probabilità qualificata che, a mente del sistema misto accreditato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988, offre comunque all'assicurato la possibilità di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le condizioni previste perché possa applicarsi la presunzione d'origine (esecuzione di lavorazioni morbigene, inserimento in tabella e denuncia entro il periodo massimo di indennizzabilità), è di origine professionale.
E nel caso di specie, posto che le due patologie erano state entrambe denunciate con domanda amministrativa del 22 settembre 2016, benché l'istituto avesse aperto una pratica solo con riferimento al morbo di e non per l'epicondilite, la cui apertura era stata comunque sollecitata il 9 agosto 2017, CP_2 era evidente che le due patologie – entrambe tabellate – erano state denunciate a meno di due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa sia che la stessa fosse fatta risalire al 31/12/2015, come riferito dai testi,
o al 31/12/2014, data attestata dall'estratto contributivo in atti.
L'esclusione del rischio tecnopatico era frutto di motivazioni contraddittorie anche nella parte in cui il perito aveva ricavato l'insussistenza dello stesso per il fatto che l'appellante non avesse mai lamentato dolori o limitazioni funzionali alle spalle e gomiti nel corso della propria attività lavorativa, visto il rispetto in questo caso del periodo massimo di indennizzabilità, trattandosi inoltre di circostanze prive di valenza tanto più che una malattia professionale può essere denunciata e riconosciuta anche a distanza di molti anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e anche ben oltre il periodo massimo di indennizzabilità, come consentito dal sistema misto sopra citato (punto b del ricorso in appello a pagina
13).
Nè pertinente, sotto un altro profilo, era la motivazione del consulente tecnico d'ufficio fatta propria dal primo giudice secondo cui si era di fronte ad un quadro di minime, iniziali, alterazioni degenerative tendinee alle spalle e ai gomiti, comuni in soggetti di pari età, scarsamente sintomatiche e prive di espressività clinico e anamnestica, da considerarsi perciò, con criterio di alta probabilità e con ogni verosimiglianza scientifica, non in nesso causale con l'attività lavorativa svolta fino al 2015 ma malattia comune.
Erroneamente, infatti, aveva proseguito l'appellante, il consulente sembrava giustificare l'insussistenza del rischio tecnopatico riferendosi alla lieve entità delle malattie denunciate, ancora una volta senza alcun costrutto sotto il profilo logico giuridico, dal momento che il rilievo clinico modesto delle patologie riscontrate conduceva ad un danno biologico quantificabile quantomeno nel 3% (cod. 224) per le spalle e nel 5% (codice 232) per i gomiti, rilevante in quanto andava ad aumentare il danno preesistente del 24% CP_ già riconosciuto in sede amministrativa dall (punto c del ricorso in appello a pag. 13).
Considerati pertanto il periodo lavorativo di esposizione al rischio non breve e non poco intenso o esente da rischi specifici emerso sia dall'istruttoria che dall'estratto contributivo e, seppure in un'ampia variabilità di compiti, il carattere usurante dal punto di vista fisico delle mansioni svolte - caratterizzate da un sicuro sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e dalla movimentazione manuale di carichi, in assenza di ausili idonei, che aveva già comportato il riconoscimento della patologia della colonna lombare - nonché la stessa movimentazione, con l'ovvia presa di forza con le mani e con l'altrettanto ovvia sollecitazione delle spalle, era evidente l'esposizione ad una lavorazione morbigena che poteva ben causare l'insorgere delle patologie oggetto di causa.
L'istruttoria, infatti, aveva fatto emergere la sussistenza di fattori quantomeno concausali lavorativi indiscutibili, rilevanti ai sensi dell'art. 41 c. p., tanto più che le due patologie erano molto diffuse tra i Pa CP_ lavoratori che avevano svolto le stesse mansioni di , deponendo in tal senso le pubblicazioni e che nel caso di specie risultavano soddisfatti tutti i necessari criteri medico legali, cronologico, qualitativo quantitativo, modale e di “esclusione anamnestico, clinico e strumentale” in assenza di fattori causali non lavorativi idonei ad interrompere la catena eziologica.
Da tali errori di valutazione in cui era incorso il CTU era, in conclusione, inficiata sentenza del Tribunale, che doveva essere quindi riformata.
*
L'appello è infondato.
Il primo giudice ha ritenuto le patologie denunciate non tabellate e tale affermazione è censurata CP_ dall'appellante, che richiama le tabelle per l'industria (n. 78 lett. c ed e), precisando che, a fronte delle inequivocabili risultanze della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado, che aveva confermato lo svolgimento di quelle lavorazioni morbigene indicate dalle tabelle come cause di insorgenza delle malattie in contesto, doveva applicarsi la presunzione legale d'origine dato che erano presenti i tre necessari presupposti e cioè inserimento della malattia nell'elenco delle speciali tabelle, tempestiva denuncia dell'affezione entro il periodo massimo di indennizzabilità fissato in tabella e prova dell'esecuzione da parte dell'assicurato delle mansioni morbigene che le tabelle ritengono collegate CP_ all'insorgere dell'affezione medesima, essendo al contrario onere dell provare che le malattie erano state determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
Va in proposito ricordato che la giurisprudenza di legittimità va ormai da tempo affermando che “la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”(cfr. Cass. n. 21360/2013
e n. 9805/2025) e che, in ipotesi come quella in oggetto, le malattie denunziate, morbo di PL e epicondilite, pur “rientranti nelle tabelle delle malattie professionali”, tra le malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore nell'industria, sono però correlate a lavorazioni, quanto al morbo di
PL (M75.3), “svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue” e quanto alla epicondilite (M77.0) “svolte in modo non occasionale, che comportano un movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza”, in cui la lavorazione è indicata non mediante riferimento all'esposizione all'azione dell'agente patogeno, ma consiste nella descrizione di atti lavorativi e delle modalità con le quali gli stessi vengono posti in essere, che escludono perciò che l'esposizione a rischio sia sempre e comunque sussistente.
Dalla lettura dei citati atti lavorativi ritenuti rilevanti e delle citate modalità morbigene indicate in tabella emerge, con evidenza, che in ipotesi quale quella di specie è richiesta la prova di un ripetuto contatto con l'agente patogeno nello svolgimento dei normali compiti affidati al lavoratore, nel senso che può dirsi raggiunta la prova dell'esposizione a rischio solo in caso di adibizione alla lavorazione morbigena non occasionale, che significa con carattere di abitualità e di sistematicità, ed infatti è significativo che nella nuova tabella, quella approvata nel mese di ottobre 2023, la dicitura “lavorazioni svolte in modo non occasionale” divenga “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico”, che devono comportare a carico della spalla non occasionali movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza e a carico dell'avambraccio per i gomiti non occasionali movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza, che è ciò che deve, Pa quindi, essere accertato nel caso specifico e che avrebbe dovuto provare nel suo caso, essendo egli tenuto a provare la riconducibilità della malattia all'attività professionale, non occasionale, svolta.
Ed una volta accertata l'abitualità e sistematicità del contatto, devono anche esserne accertate intensità e durata, necessarie perché si possa ritenere che il lavoratore sia stato realmente esposto al rischio contemplato dalla tabella di contrarre la malattia professionale per effetto della lavorazione affidatagli e della patologia riportata, prova tanto più gravosa perché implica non solo la dimostrazione da parte del lavoratore di una adibizione non occasionale, cioè abituale e sistematica ad una lavorazione che lo ha esposto all'azione nociva dell'agente patogeno, ma anche con un'intensità ed una durata idonee a generare danni per la salute, tanto più rilevante a fronte di patologie, come quelle in questione, a genesi multifattoriale.
Nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali, quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988, infatti, “la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità e costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purchè insorta entro il periodo massimo
d'indennizzabilità eventualmente previsto), comporta l'applicazione della presunzione legale di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato con la conseguenza che, in tal caso, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra”, avendo già
l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. Pa Vi sono però anche malattie che, pure previste in tabella, come quelle denunziate da , hanno eziologia plurima o multifattoriale, con la conseguenza che, come già sopra evidenziato, il lavoratore è comunque tenuto a fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (così Cass. n. 2523/2020 e n. 39751/2021). CP_ Ed il ragionamento portato avanti dal Tribunale, alla luce di siffatto regime che, come sostenuto dall' riconduce al regime delle malattie non tabellate, e ai conseguenti oneri probatori, risulta corretto a parere Pa del collegio, in assenza di una compiuta prova, che sarebbe stato onere di offrire, della sussistenza dei presupposti di esposizione sopra evidenziati con riferimento alle mansioni affidategli, non potendosi ritenere sufficiente, come sembrerebbe sostenere l'appellante, la mera prova dell'adibizione a tali mansioni, essendo piuttosto necessaria la prova di una esposizione non occasionale, anche per intensità
e durata, agli specifici agenti patogeni.
E di tali principi, a parere del collegio, ha fatto corretta applicazione il consulente tecnico nominato d'ufficio dal primo giudice, contrariamente a quanto denunciato dall'appellante, che ha attentamente valutato alla luce degli stessi le tabelle di legge e le risultanze sia della documentazione medica prodotta che della prova testimoniale espletata, come precisato anche nei chiarimenti che la Corte ha ritenuto opportuno domandargli, alla luce sia dei motivi di censura formulati che della documentazione medica sopravvenuta, acquisita perché di formazione successiva al deposito del ricorso in appello (cfr. documentazione allegata alle note di trattazione scritte depositate, in vista della prima udienza del 19 giugno 2025, in data 8 giugno 2025, risalente a ottobre 2023 e maggio 2024, a fronte del ricorso in appello depositato il 1 agosto 2022) ma anche delle lavorazioni svolte come descritte in ricorso e come precisate dai testi sentiti.
Il consulente, infatti, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante con i diversi profili di censura, come si evince dalla lettura sia dell'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado che dai chiarimenti resi alla Corte, non ha affatto negato l'esposizione del lavoratore al rischio tecnopatico dedotto e la sussistenza dello stesso, ma ha più semplicemente ritenuto che non fosse sufficientemente provata la esposizione al rischio rilevato nei termini sopra indicati della necessaria intensità e durata a determinare degenerazioni alterazioni degenerative significative da potersi riferire a malattia professionale.
Si legge infatti, alla pagina 5 dell'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado che il consulente, dopo aver attentamente ricostruito le mansioni poste a fondamento della domanda proposta,
e cioè l'avvenuto svolgimento negli anni dal 2000 al 2015 di mansioni di operaio magazziniere, preparatore e carrellista presso il centro commerciale Isa di Villacidro, come dipendente di varie cooperative, addetto nei primi anni al lavoro di preparatore, con guida poi come carrellista di elevatore o muletto, ha affermato che, pur considerando che nelle attività di magazziniere, preparatore e carrellista potesse realizzarsi effettivamente un rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e da posture incongrue, in un'attività che poteva aver comportato movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza degli arti superiori, circostanze queste di cui aveva tratto conferma anche dalle prove testimoniali, aveva tuttavia escluso che si fosse in presenza di un rischio sufficiente per intensità e durata a determinare quelle minime alterazioni degenerative documentate alle spalle e ai gomiti che, all'epoca della cessazione dell'attività lavorativa e della presentazione della domanda, cioè nel 2016, quando il rapporto era cessato per superamento del periodo di comporto, a causa della insorgenza di una grave patologia della colonna lombare che lo aveva portato ad assentarsi spesso dal lavoro, non si discostavano da quei minimi parafisiologici segni di usura tendinea, comunemente riscontrabili in soggetti di pari età, anche non professionalmente esposti.
E tale affermazione, ovvero che il rischio dedotto fosse sussistente, ma non sufficiente, l'ausiliario ha ribadito nei chiarimenti resi su richiesta della corte, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo, Pa riesaminando la documentazione agli atti e dopo avere dato atto che , per qualche anno barista, operaio in edilizia e in agricoltura, dal 2000 al 2015 aveva svolto attività di carrellista e conduttore di muletto presso il centro distribuzione Isa di Villacidro, attività cessata nel 2016, quando era intervenuto il suddetto CP_ licenziamento, presumibilmente cagionato da patologia della colonna lombare che l' aveva indennizzato come malattia professionale, riconoscendo un danno biologico del 24% e dal 2019 attività di operaio caseario, aggiungendo che l'esposizione ad un rischio non comporta però inevitabilmente la contrazione di una malattia professionale ed evidenziando che il rischio come descritto dai testi si era Pa rivelato nel caso di , per intensità e durata, non sufficiente a determinare alterazioni degenerative significative riferibili a malattia professionale.
Il consulente ha quindi aggiunto, a riscontro del proprio giudizio, che erano in tal senso significativi Pa diversi fatti, che ha valutato nel loro complesso, ovvero che dal 2000 al 2015 non avesse mai lamentato una sintomatologia a carico delle spalle o dei gomiti e che non avesse praticato controlli specialistici o accertamenti strumentali o terapie di alcun genere e che solo dopo la cessazione dell'attività lavorativa, nel 2016, avesse praticato un esame ecografico delle spalle e dei gomiti che aveva però documentato una
“regolare ecostruttura tendinea dei flessori ed estensori al gomito destro e sinistro”, attestando quindi un quadro nel limite della norma e pertanto in assenza di epicondilite bilateralmente, come poi confermato anche da
RX al gomito praticata il 31 luglio 2018 che non aveva reso evidenti lesioni ossee, emerse soltanto in un'ecografia del 2018 in cui veniva attestata una “alterata riflessione del tendine degli estensori in sede inserzionale.. per epicondilite specie a destra”, poi confermata da una ecografia del 19 giugno 2019 che documentava “tendinopatia degenerativa di basso grado” etichettata, in una certificazione specialistica del 13 luglio 2019, come “epicondilite calcica bilaterale”, negata però dai referti strumentali, che avevano evidenziato solo una iniziale epicondilite.
Quanto alle spalle, ha ribadito l'ausiliario, era documentata “una regolare riflessione dei tendini della cuffia dei rotatori a destra e a sinistra solo qualche minuta calcificazione del sovraspinato”, ovvero un quadro che non si discostava da quelle iniziali alterazioni degenerative comunemente rilevabili in soggetti di Pa cinquant'anni come all'epoca della domanda, escludendo di poter condividere la diagnosi di malattia di PL formulata alla presentazione della domanda nel 2016 sulla base dello sfumato quadro ecografico a quella data attestato, documentato peraltro solo a sinistra: il termine malattia di CP_2 ormai obsoleto, era infatti usato per definire un quadro sintomatologico caratterizzato da dolore acuto e marcata limitazione funzionale (fino alla spalla congelata) con un quadro radiologico caratterizzato dal reperto di calcificazioni periomerali che interessano tendini, legamenti e borse, mai manifestatosi nel ricorrente, nè clinicamente, nè strumentalmente (l'esame radiologico alla spalla sinistra praticato nel mese di luglio 2018 rilevava unicamente una areola di osteorarefazione a carico del III inferiore della glena di incerta caratterizzazione, ed un recente esame ecografico della spalla sinistra una tendinopatia inserzionale di basso grado, così come la certificazione ortopedica del 30 maggio 2024, prodotta con il ricorso in appello, aveva attestato una tendinopatia inserzionale del sovraspinoso e sottospinoso sintomatica con deficit algico disfunzionale da entrambe le parti, senza specificare l'entità del deficit). Nè alla data della domanda amministrativa nel 2016, nè nel 2024, ha sostenuto il consulente, poteva quindi ritenersi sussistente una tendinite calcifica, cosiddetto morbo di PL, essendosi in presenza di una tendinopatia del sovraspinoso, patologia tabellata come malattia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, diffusa non solo tra i lavoratori che hanno svolto le stesse mansioni del ricorrente o anche altre mansioni, ma anche tra soggetti non esposti ad alcun rischio, trattandosi di patologia comune che colpisce l'ottanta percento circa dei soggetti dopo i cinquant'anni, spesso unicamente reperto strumentale, senza che vi siano stati segni di patologia dolorosa della spalla (in alcuni casi perfino una rottura della cuffia poteva essere ben tollerata e totalmente asintomatica, dato che per la stessa patologia degenerativa l'impotenza funzionale ed il dolore possono presentarsi in modo diverso da un soggetto ad un altro e da un momento all'altro, esistendo molti fattori individuali nel determinismo della sindrome dolorosa, spesso misconosciuti come il morfotipo, i bisogni funzionali, la intensità della risposta infiammatoria, la personalità del soggetto..). Pa Il consulente ha quindi escluso che vi fossero segni, nel caso di , di malattia di ritenendo invece CP_2 documentati segni di tendinopatia del sovraspinato e del sottospinato, rilevabili dalla certificazione agli atti del febbraio 2020 che attestava tendinopatia della cuffia dei rotatori e prescriveva FKT, tanto che per Pa spalla dolorosa bilaterale peggiore a destra aveva praticato un controllo ortopedico nell'ottobre del
2022 e un esame RMN alla spalla destra (non allegato).
E nella etiopatogenesi delle alterazioni degenerative della spalla, ha aggiunto, avevano particolare importanza le lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportavano a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue, soprattutto in posizione di elevazione dell'arto oltre il capo, che erano quelle che favorivano l'impigment della cuffia dei rotatori, ma Pa si trattava di posture assunte solo occasionalmente da , come riferito dai testi sentiti e perciò non abituali e sistematiche.
E, rileva il collegio, tale occasionalità in movimenti ripetuti a carico della spalla e nel mantenimento prolungato di posture incongrue, tenute soprattutto in posizione di elevazione dell'arto oltre il capo, è proprio quella che si ricava da una attenta lettura della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado, nella quale i due testi sentiti hanno fatto riferimento alla movimentazione manuale delle merci da Pa parte di nelle mansioni di preparatore, che disponeva in pedane movimentadole manualmente dal punto dove erano collocate, dagli scaffali al commissionatore, mezzo meccanico elettrico e poi una volta arrivati al punto di raccolta dal commissionatore sulla pedana da preparare, sempre manualmente, utilizzando il muletto e l'elevatore, cioè il mezzo con il quale la merce veniva posizionata nei diversi scaffali e punti del magazzino, con specificazione che la sistemazione delle merci negli scaffali era attività riservata ai carrellisti, come era stato il ricorrente dopo un periodo, non meglio precisato, di adibizione ad attività di preparatore (teste e teste ), descrivendo quindi lo svolgimento di mansioni Tes_1 Tes_2 variabili, potenzialmente morbigene, ma non la intensità e la durata, non occasionale, del rischio a carico della spalla e dell'assunzione di posture incongrue dell'arto superiore.
Sulla scorta di tali complessivi ed articolati elementi, valutati nel loro insieme e nella loro congruenza - e non riduttivamente come sostiene l'appellante sulla base di un presupposto di ineluttabilità non previsto dalla giurisprudenza e dalla vigente normativa - nel giudizio di primo grado il consulente aveva raggiunto la convinzione che, pur considerando il noto principio di equivalenza causale, nel caso specifico Pa di solo con criterio di semplice possibilità si potesse affermare un nesso causale tra le iniziali patologie delle spalle e dei gomiti ed il lavoro svolto e ciò in ragione dell'esposizione a rischio rilevata, caratterizzata dall'occasionalità dell'assunzione delle citate, ma rilevanti posture incongrue, con movimenti a carico della spalla, e della sua insufficienza per intensità e durata a determinare due patologie comunemente riscontrabili peraltro in soggetti di pari età anche non professionalmente esposti, valorizzando in tal senso il quadro radiologico e strumentale rilevato.
E di ciò ha trovato riscontro anche nella circostanza, non priva di valenza probatoria, che nell'arco Pa temporale lavorativo complessivo esaminato, dal 2000 al 2015, ovvero in costanza di lavoro, non avesse mai lamentato alcun dolore e che il rilievo anamnestico delle patologie denunciate, peraltro solo dopo la cessazione dell'attività lavorativa, fosse praticamente nullo, in assenza di controlli specialistici o terapie mai praticati prima del 2019 e del 2020.
Le minime iniziali alterazioni degenerative tendinee riscontrate in Isu alle spalle e ai gomiti, scarsamente sintomatiche e prive di espressività clinico e anamnestica, ed anche comuni in soggetti di pari età, non sono state perciò, correttamente, poste dal consulente e dal primo giudice in nesso causale, come si dovrebbe, con criterio di elevata probabilità, rimasta qui indimostrata, ma solo con criterio di possibilità, con l'attività lavorativa svolta fino al 2015, rivestendo tutte le caratteristiche di malattia comune e ciò anche considerando l'ampia variabilità di compiti svolti dal ricorrente negli anni, non tutti caratterizzati da un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e dal conseguente rischio, a differenza del documentato rischio di movimentazione manuale di carichi, che aveva, infatti, portato al riconoscimento della natura professionale della patologia lombare e all'erogazione del relativo indennizzo da parte CP_ dell'
Il quadro rilevato, caratterizzato da minime iniziali note di tendinopatia della spalla e dei gomiti documentate peraltro solo nel 2018 (e solo al gomito destro) e poi nel 2020, non si discostava dalle iniziali tendinopatie riscontrabili in soggetti di cinquant'anni, di minimo rilievo anamnestico e con una obiettività senza deficit significativi ed era quindi difficilmente attribuibile all'attività lavorativa svolta, se non con criterio di semplice possibilità, anche perché era comparso dopo vari anni dalla cessazione dell'attività lavorativa ed aveva una etiopatogenesi che trovava spiegazione non solo nei possibili microtraumi ripetuti in occasione di lavoro, ma anche nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, comprese quelle sportive o anche per la fisiologica usura tendinea.
Né può ritenersi privo di significato che, come ribadito dal consulente nei chiarimenti resi alla corte,
l'ecografia dei gomiti praticata nel 2016, dopo la cessazione dell'attività lavorativa, non avesse fatto emergere alcuna alterazione anatomica o segni di epicondilite, non riscontrata neppure nei successivi esami praticati e persino all'esame obiettivo praticato al momento della visita peritale nel luglio 2020, dal quale non era emerso un deficit della articolarità, ma solo una allegata dolorabilità alla pressione e che, Pa invece, solo in coincidenza con l'asserito inizio dell'attività di casaro da parte di , nel 2019, fosse stata documentata una riacutizzazione della sintomatologia algica e disfunzionale che lo avevo obbligato a controlli specialistici, strumentali e a praticare FKT.
Ed infatti solo dopo il 2019 era emersa la comparsa di epicondilite calcica bilaterale (certificazione specialistica), così come a febbraio 2020 in una consulenza fisiatrica si era fatto riferimento a tendinite della cuffia ed epicondilite dei gomiti, confermate poi nel certificato del 30 maggio 2024, segno evidente che la asserita ripresa dell'attività lavorativa, come casaro, proprio nel 2019, che secondo il consulente era idonea a comportare un più specifico sovraccarico biomeccanico agli arti superiori rispetto alle precedenti attività, aveva determinato un aggravamento/slatentizzazione del quadro, che ben poteva essere perciò attribuito alla ripresa del lavoro con le gravose mansioni di casaro in quel momento e allo specifico rischio che il medesimo implicava, nel senso che il quadro di tendinopatia della spalla documentato da febbraio
2020 e di epicondilite potevano essere considerati, con criterio di verosimiglianza scientifica, in nesso causale con l'attività lavorativa svolta in quel momento, responsabile di sicuro sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore e verosimilmente favorite dalla preesistenza di note degenerative tendinee, cd. lieve tendinopatia, come documentato dall'intensificarsi dal 2019 della necessità di controlli specialistici, strumentali e di cicli di FKT dal 2020.
Solo a partire dal 2020, infatti, ha chiarito il consulente, tenuto conto della certificazione del 30 maggio Pa 2024, una volta preso atto dell'attività di operaio casaro svolta dal 2019, si poteva riconoscere che fosse affetto da epicondilite e tendinopatia della spalla di natura professionale, mentre solo con criterio di semplice possibilità, anche considerando il principio di equivalenza causale, poteva essere stabilito un nesso causale tra la iniziale patologia delle spalle e dei gomiti e il lavoro svolto dal 2000 fino al 2015, lasso di tempo non continuativo peraltro, ma interrotto da lunghi periodi di malattia e ricoveri ospedalieri a causa della patologia lombare che avrebbe poi giustificato il licenziamento, essendo evidente l'efficienza causale della riferita ripresa di un'attività lavorativa come quella di casaro, che aveva indubbiamente comportato un più specifico sovraccarico biomeccanico degli arti superiori rispetto all'attività preparatoria della merce e di carrellista svolta in precedenza.
Nè dirimente, quale elemento di riscontro del carattere usurante dell'attività esercitata, come avrebbe voluto l'appellante, ha spiegato il consulente, era il riconoscimento della natura professionale CP_ dell'affezione a carico della colonna lombare operato dall che attestava solamente un sovraccarico biomeccanico del rachide lombare e non certamente un sovraccarico degli altri segmenti dell'apparato osteoarticolare. Pa Ed infatti, ha ribadito, in tutto l'arco lavorativo non aveva mai lamentato alcun dolore o limitazione funzionale alle spalle o ai gomiti e aveva denunciato le predette patologie solo a partire dal settembre
2016, dopo la cessazione dell'attività lavorativa di carrellista, a fronte di una patologia dal rilievo anamnestico in quel momento nullo non avendo mai praticato controlli specialistici o terapie, introdotte solo con riferimento ad una visita ortopedica del luglio 2019 che attestava epicondilite calcica bilaterale e ad una visita fisiatrica del febbraio 2020, praticata per cervobrachialgia destra da discopatia cervicale, in assenza di un quadro patologico a carico delle spalle e dei gomiti documentato solo in termini di tendinopatia degenerativa di basso grado a carico degli estensori nel mese di giugno 2019 ed escluso dalle ecografie precedenti. Da tali premesse la conclusione del consulente che si fosse in presenza di un quadro delle spalle e dei gomiti che non si discostava dalla fisiologica degenerazione ed usura tendinea da mettere in relazione al normale svolgimento degli atti della vita quotidiana e non all'attività lavorativa svolta e che di conseguenza al momento della presentazione della domanda amministrativa si fosse di fronte ad un quadro che, per le minime ed iniziali alterazioni degenerative tendinee alle spalle e ai gomiti rilevate, aveva tutte le caratteristiche di malattia comune, con criterio di alta probabilità non in nesso causale con l'attività lavorativa svolta fino al licenziamento del 2015, comunque escludendo che fossero presenti i tratti tipici della malattia di . CP_2
Come si vede si tratta di un giudizio medico legale articolato e motivato, con il quale, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, il consulente ha adeguatamente considerato la sussistenza del rischio tecnopatico dedotto, pur rilevando che lo stesso non era emerso neppure dalle dichiarazioni dei testi sentiti con quei caratteri di non occasionalità, intensità e durata necessari per integrare l'esposizione idonea a far ritenere la patologia in connessione causale e/o concausale, con criterio di verosimiglianza scientifica e di probabilità qualificata, con l'attività lavorativa svolta fino al 2015, tanto più a fronte di una Pa malattia ad eziologia multifattoriale, della variabilità dei compiti svolti negli anni dal 2000 al 2015 da ed anche dalle consistenti assenze che avevano portato nell'ultimo periodo sul licenziamento per superamento del periodo di comporto a causa delle problematiche collegate alla patologia della colonna lombare di cui era stata riconosciuta l'origine professionale, essendo evidente l'esposizione al rischio da movimentazione manuale di carichi, rispetto a quello da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, emerso ma non confermato in termini di non occasionalità e di intensità e durata nelle posture incongrue tenute, necessari per portare con criterio di probabilità qualificata e non di mera possibilità ad un giudizio di origine professionale.
Alla luce di tali complessive considerazioni possono dirsi quindi rispettati tutti i criteri medico legali invocati dall'appellante ed il consulente risulta avere fatto corretta applicazione dei principi sopra evidenziati in materia di patologie ad eziologia multifattoriale pur inserite nelle tabelle, ed in materia di nesso causale, così come del noto principio di equivalenza causale, che ha supportato con motivazione esaustiva, giustamente condivisa dal primo giudice.
Né può assumere rilevanza in questo giudizio il riconoscimento della sussistenza di due patologie, ricondotte ad origine professionale, cioè tendinopatia della spalla e epicondilite, che il consulente ha ritenuto documentati a partire dal gennaio 2020, perché fondato sul nesso causale rilevato dal consulente tra le patologie riscontrate da quella data (escluse invece dai precedenti accertamenti strumentali) e Pa l'asserita attività di casaro svolta da a partire dal 2019, in quanto verosimilmente favorita dalla preesistenza di note degenerative tendinee e quale aggravamento di quei modesti segni di tendinopatia manifestatisi in occasione della ripresa di un'attività lavorativa usurante.
Si tratta, infatti, di patologie favorite dalle preesistenti affezioni comuni, riferibili però ad una attività riferita al consulente dall'assicurato, ma mai dedotta in giudizio e che non ha posto a Parte_1 fondamento della domanda proposta, rimasta comunque non documentata in causa, avendo egli posto invece a fondamento della domanda la sola attività di magazziniere carrellista svolta dal 2000 al 2015, di cui correttamente ha tenuto conto il consulente nel suo primo elaborato peritale.
Ciò che conta quindi è che al momento della presentazione della domanda amministrativa, nel 2016,
l'unico quadro strumentale rilevabile era quello di minime, iniziali, alterazioni degenerative tendinee alle spalle e ai gomiti, riscontrabili in soggetti di pari età, scarsamente sintomatiche e prive di espressività clinico e anamnestica, da ricondursi quindi a malattia comune, in assenza peraltro della denunciata malattia di PL.
In conclusione, correttamente il primo giudice ha escluso, facendo proprio le motivate conclusioni rassegnate dal consulente, neppure inficiate dalle osservazioni e dai rilievi mossi dalla difesa appellante, che potesse dirsi provato il necessario nesso causale tra le patologie denunciate dal ricorrente e l'attività di lavoro dallo stesso svolta negli anni oggetto di controversia, cioè quelli, posti in ricorso a fondamento della domanda, dal 2000 al 2015 e così deve ribadirsi in questo giudizio per le ragioni sopra evidenziate.
Da tali conclusioni il Collegio non ha infatti motivo di discostarsi, perché esaustivamente motivate, oltre che esenti da vizi e frutto di un attento e rigoroso giudizio medico-legale espresso dall'ausiliario, che ha Pa correttamente valutato gli elementi allegati agli atti, l'attività di lavoro allegata e documenta da nel periodo controverso e l'esito degli esami strumentali praticati, in conformità alle linee guida adottate CP_ dall in uno alle risultanze dell'esame obiettivo praticato e del racconto anamnestico, rese peraltro dall'ausiliario nella sua qualità di specialista in ortopedia e traumatologia e in posizione di terzietà rispetto alle parti.
A ciò segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, restando assorbite, in ragione CP_ della decisione adottata, le ulteriori questioni poste, comprese quelle riferite dall con le note di trattazione scritta del 21 luglio 2015, all'adozione nel mese di agosto 2024 di un provvedimento che ha ridotto al 16%, a seguito di revisione, il preesistete danno del 24%.
Le spese del giudizio d'appello, come già avvenuto nel primo grado del giudizio, seguono la soccombenza, non avendo parte appellante comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le stesse, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dei parametri previsti per i giudizi innanzi alla Corte d'appello con fase di trattazione e/o istruttoria (che si è svolta con i chiarimenti domandati al consulente), calcolati sui valori minimi in ragione del valore della causa
(scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, che è poi quello dichiarato dallo stesso appellante, calcolato riferendosi al valore della differenza tra la percentuale di indennizzo percepita del 24% e quella richiesta in via principale, quale risultante dal cumulo della preesistenza del 24% con la percentuale del 11% indicata in ricorso per le ulteriori due patologie denunziate), degli adempimenti svolti e dell'attività processuale effettiva, devono essere quindi poste a carico dell'appellante.
In ragione del rigetto dell'appello deve affermarsi che sussistono i presupposti processuali per ritenere l'appellante tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari, Sezione Lavoro, in data 18.02.2022, n. 109, che conferma integralmente;
CP_ condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell che liquida in complessivi Parte_1
4.995,5 euro, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori dovuti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 228 del 2012.
Cagliari, 13 novembre 2025
La Presidente relatrice
RI UI PA