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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nelle cause riunite iscritte al N. 2751 del 2024 R.G.L. promossa
DA
e Parte_1 Parte_2
Con gli avv.ti GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e RINALDI
GIOVANNI ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna il all'emissione della “carta docenti”, Controparte_1
nonché all'assegnazione sulla medesima, in favore di:
della somma di €. 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi come per legge maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
della somma di €. 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_3
2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi come per legge maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
condanna il ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.511,10 per onorari, €. 98,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e
1 CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti GANCI FABIO,
ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e RINALDI GIOVANNI.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorsi depositati separatamente e poi riuniti per evidenti ragioni oggettive - le parti ricorrenti deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati - quali supplenti fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad €. 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time.
Le ricorrenti deducevano la illegittimità della esclusione, per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE, e concludeva con la domanda di condanna del alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00, in ragione d'anno oltre CP_1
interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
24/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso deve trovare accoglimento, potendosi richiamare in proposito le numerose sentenze già pronunciate dal Tribunale adito, in diversa composizione, su analoghe controversie;
- rilevato infatti che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da
2 provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.” (così Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961);
- rilevato altresì che occorre evidenziare che il resistente non può essere CP_1 condannato al pagamento di una somma equivalente al valore nominale della cd. carta del docente. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificatamente individuati a monte dall'ordinamento. Ne discende che, ove si consentisse un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, si finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Una siffatta soluzione, poi, non solo non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., ma nemmeno terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica;
- rilevato che anche per le parti ricorrenti inoltre opereranno, a decorrere dal relativo rilascio e per ciascun anno scolastico di riferimento, i precisi limiti temporali imposti per la fruibilità della carta elettronica. L'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 23.9.2015, stabilisce, infatti, che “l'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 agosto di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della carta nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. L'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della
Carta”) prevede, a sua volta, che “2. La carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. Il medesimo decreto ha, quindi, ribadito - all'art.
6 - che “le somme non
3 spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”
- rilevato infine che nel caso di specie le ricorrenti hanno documento di essere state titolari di contratti fino al termine delle attività didattiche e di prestare attività anche per l'anno scolastico in corso alla data della pronuncia;
- rilevato dunque che il ricorso deve trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche per quanto concerne le spese di lite, liquidate ai minimi di tariffa tenuto conto della serialità della controversia e del valore della causa, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nelle cause riunite iscritte al N. 2751 del 2024 R.G.L. promossa
DA
e Parte_1 Parte_2
Con gli avv.ti GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e RINALDI
GIOVANNI ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna il all'emissione della “carta docenti”, Controparte_1
nonché all'assegnazione sulla medesima, in favore di:
della somma di €. 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi come per legge maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
della somma di €. 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_3
2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi come per legge maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
condanna il ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.511,10 per onorari, €. 98,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e
1 CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti GANCI FABIO,
ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e RINALDI GIOVANNI.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorsi depositati separatamente e poi riuniti per evidenti ragioni oggettive - le parti ricorrenti deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati - quali supplenti fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad €. 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time.
Le ricorrenti deducevano la illegittimità della esclusione, per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE, e concludeva con la domanda di condanna del alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00, in ragione d'anno oltre CP_1
interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
24/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso deve trovare accoglimento, potendosi richiamare in proposito le numerose sentenze già pronunciate dal Tribunale adito, in diversa composizione, su analoghe controversie;
- rilevato infatti che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da
2 provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.” (così Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961);
- rilevato altresì che occorre evidenziare che il resistente non può essere CP_1 condannato al pagamento di una somma equivalente al valore nominale della cd. carta del docente. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificatamente individuati a monte dall'ordinamento. Ne discende che, ove si consentisse un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, si finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Una siffatta soluzione, poi, non solo non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., ma nemmeno terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica;
- rilevato che anche per le parti ricorrenti inoltre opereranno, a decorrere dal relativo rilascio e per ciascun anno scolastico di riferimento, i precisi limiti temporali imposti per la fruibilità della carta elettronica. L'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 23.9.2015, stabilisce, infatti, che “l'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 agosto di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della carta nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. L'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della
Carta”) prevede, a sua volta, che “2. La carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. Il medesimo decreto ha, quindi, ribadito - all'art.
6 - che “le somme non
3 spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”
- rilevato infine che nel caso di specie le ricorrenti hanno documento di essere state titolari di contratti fino al termine delle attività didattiche e di prestare attività anche per l'anno scolastico in corso alla data della pronuncia;
- rilevato dunque che il ricorso deve trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche per quanto concerne le spese di lite, liquidate ai minimi di tariffa tenuto conto della serialità della controversia e del valore della causa, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025.
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Cinzia Soffientini
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