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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5911/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa IA IA PI, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5911/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
1373/2021 – R.G. n. 4634/2021, emesso in data 06/06/2021 e notificato il
09/06/2021.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. , rappresentata e difesa, in P.IVA_1
virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dagli avv.ti Francesco Marino (C.F. ) ed Emma Tortora C.F._1
(C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata presso la C.F._2
U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso della , nella CP_1
sede di via Nizza n. 146, in (PEC: Pt_1 Email_1
FAX n. 089/693558). Email_2
OPPONENTE
E
pagina 1 di 9 Controparte_2
, in persona del legale rapp. te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
IT NE C.F. ( ) con studio in Battipaglia alla Via Ripa C.F._3
n.33, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
Pec .salerno.it fax n. 08283089 30. Email_3 CP_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in cancelleria in data 03.06.2021 chiedeva Controparte_2
al Tribunale di Salerno ingiungersi all' il pagamento della somma di € CP_1
6.166,08 (di cui € 534,78 per residuo saldo agosto 2020 ed € 5.631,30 per saldo settembre 2020) oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di effettuate nei mesi di agosto e settembre 2020 in virtù di Parte_2
Accreditamento istituzionale n. 175/2015 (cfr. all. n. 1 monitorio) e di contratto stipulato il 19.01.2021 (cfr. all. n. 2 monitorio). Prestazioni attestate: a) dal documento di esito controllo rilasciato dalla debitrice il 11.09.2020 con indicazione importo erogabile (cfr. all. n. 3 monitorio), b) dal documento di esito controllo rilasciato dalla debitrice il 02.10.2020 con indicazione importo erogabile (cfr. all. n.
4 monitorio), c) da fattura n. 13/C del 14.09.2020 (cfr. all. n. 5 monitorio), d) da fattura n. 14/C del 09.10.2020 (cfr. all. n. 6 monitorio). Il giudice designato dell'adito Tribunale rendeva in data 06.06.2021 il chiesto decreto ingiuntivo, n.
1373/2021, che era notificato alla ingiunta la quale lo opponeva fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 12.01.2022. Riconosceva l'erogazione delle prestazioni ma ne riteneva inesigibile la remunerazione, in attesa dell'esito dei controlli posti in essere dai competenti Tavoli Tecnici, finalizzati all'applicazione pagina 2 di 9 della regressione tariffaria e, quindi, all'abbattimento del fatturato, poiché la branca di macroarea – ossia l'insieme dei Centri Accreditati – per l'anno 2020, aveva esaurito il limite spesa: a) in data 25 settembre 2020 per gli assistiti della Regione
Campania residenti nel territorio dell' , b) in data 30 agosto 2020 per gli CP_1
assistiti della Regione Campania non residenti nel territorio dell' , c) in CP_1
data 25 settembre 2020 per gli assistiti non residenti in [...]. Ne chiedeva la revoca con spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Acquisita documentazione varia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.06.25 le parti concludevano come da note telematiche ed il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Contr Le doglianze come sollevate dall' opponente possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, al riguardo è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della pagina 3 di 9 proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione
(Cass. n. 5844/06, n. 2573/02, n. 528/75).
Va, dunque, effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie della branca di cardiologia effettuate a favore degli assistiti del SSN nel mese di settembre 2020 in virtù di accreditamento istituzionale n. 175/2015 e di contratto stipulato il 19.01.2021.
La qualità in capo alla opposta di soggetto accreditato presso il Servizio sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.) e, comunque, documentalmente dimostrata.
L'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti deve ritenersi circostanza
Cont non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che le stesse siano state erogate e contabilizzate oltre il termine ultimo previsto per gli sforamenti del tetto di spesa attinente alla branca di cardiologia, seppure tale termine fosse stato tempestivamente comunicato (con nota prot. n. 214905 del 27.10.20) con conseguente applicazione della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.).
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce pagina 4 di 9 con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle
Cont prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice.
Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul Centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
Questo tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito
Cont azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla debitrice vedi pagina 5 di 9 in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n.
17735 del 06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme
Cont al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in
Cont mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto medicina nucleare e radiologia diagnostica in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del
Contr rapporto di accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione
Contr da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel mese di settembre 2020, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
pagina 6 di 9 Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del
Contr tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa
Contr sottoscritti tra l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza,
l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469; Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al
Contr superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al
Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun pagina 7 di 9 Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle
Contr prestazioni effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei centri
Contr che operano in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di
Contr Contr ciascun'altra da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che
Contr operano in quel l'
Contr Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso
Contr all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alle mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che
Contr l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_3
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della pagina 8 di 9 comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né́, tantomeno, di richiesta di emissione di nota di
Cont credito da parte dell' l centro opposto.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa
IA IA PI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 5911/21 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 1373/21 munito di esecutività.
b) Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. IT NE per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 11 dicembre 2025
Il giudice dott. sa IA IA PI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa IA IA PI, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5911/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
1373/2021 – R.G. n. 4634/2021, emesso in data 06/06/2021 e notificato il
09/06/2021.
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, C.F. e P.I. , rappresentata e difesa, in P.IVA_1
virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dagli avv.ti Francesco Marino (C.F. ) ed Emma Tortora C.F._1
(C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliata presso la C.F._2
U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso della , nella CP_1
sede di via Nizza n. 146, in (PEC: Pt_1 Email_1
FAX n. 089/693558). Email_2
OPPONENTE
E
pagina 1 di 9 Controparte_2
, in persona del legale rapp. te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
IT NE C.F. ( ) con studio in Battipaglia alla Via Ripa C.F._3
n.33, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
Pec .salerno.it fax n. 08283089 30. Email_3 CP_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in cancelleria in data 03.06.2021 chiedeva Controparte_2
al Tribunale di Salerno ingiungersi all' il pagamento della somma di € CP_1
6.166,08 (di cui € 534,78 per residuo saldo agosto 2020 ed € 5.631,30 per saldo settembre 2020) oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di effettuate nei mesi di agosto e settembre 2020 in virtù di Parte_2
Accreditamento istituzionale n. 175/2015 (cfr. all. n. 1 monitorio) e di contratto stipulato il 19.01.2021 (cfr. all. n. 2 monitorio). Prestazioni attestate: a) dal documento di esito controllo rilasciato dalla debitrice il 11.09.2020 con indicazione importo erogabile (cfr. all. n. 3 monitorio), b) dal documento di esito controllo rilasciato dalla debitrice il 02.10.2020 con indicazione importo erogabile (cfr. all. n.
4 monitorio), c) da fattura n. 13/C del 14.09.2020 (cfr. all. n. 5 monitorio), d) da fattura n. 14/C del 09.10.2020 (cfr. all. n. 6 monitorio). Il giudice designato dell'adito Tribunale rendeva in data 06.06.2021 il chiesto decreto ingiuntivo, n.
1373/2021, che era notificato alla ingiunta la quale lo opponeva fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 12.01.2022. Riconosceva l'erogazione delle prestazioni ma ne riteneva inesigibile la remunerazione, in attesa dell'esito dei controlli posti in essere dai competenti Tavoli Tecnici, finalizzati all'applicazione pagina 2 di 9 della regressione tariffaria e, quindi, all'abbattimento del fatturato, poiché la branca di macroarea – ossia l'insieme dei Centri Accreditati – per l'anno 2020, aveva esaurito il limite spesa: a) in data 25 settembre 2020 per gli assistiti della Regione
Campania residenti nel territorio dell' , b) in data 30 agosto 2020 per gli CP_1
assistiti della Regione Campania non residenti nel territorio dell' , c) in CP_1
data 25 settembre 2020 per gli assistiti non residenti in [...]. Ne chiedeva la revoca con spese vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Acquisita documentazione varia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.06.25 le parti concludevano come da note telematiche ed il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Contr Le doglianze come sollevate dall' opponente possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, al riguardo è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della pagina 3 di 9 proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione
(Cass. n. 5844/06, n. 2573/02, n. 528/75).
Va, dunque, effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie della branca di cardiologia effettuate a favore degli assistiti del SSN nel mese di settembre 2020 in virtù di accreditamento istituzionale n. 175/2015 e di contratto stipulato il 19.01.2021.
La qualità in capo alla opposta di soggetto accreditato presso il Servizio sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.) e, comunque, documentalmente dimostrata.
L'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti deve ritenersi circostanza
Cont non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che le stesse siano state erogate e contabilizzate oltre il termine ultimo previsto per gli sforamenti del tetto di spesa attinente alla branca di cardiologia, seppure tale termine fosse stato tempestivamente comunicato (con nota prot. n. 214905 del 27.10.20) con conseguente applicazione della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.).
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce pagina 4 di 9 con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle
Cont prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati.
Certo non si ignora che secondo una parte della giurisprudenza di merito tali presupposti rientrerebbero nell'onere probatorio dei soggetti accreditati.
Secondo questa tesi, che non si condivide, il mancato superamento della Com non costituisce un fatto impeditivo della pretesa fatta valere dalla parte attrice.
Ne discende che il corrispondente riscontro probatorio graverebbe necessariamente sul Centro opposto, poiché quest'ultimo sarebbe l'unico edotto delle prestazioni rese sino al mese indicato in ricorso.
Questo tribunale ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea è circostanza impeditiva del diritto di credito
Cont azionato dal concessionario e come tale deve essere provato dalla debitrice vedi pagina 5 di 9 in tal senso Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n.
17735 del 06/07/2018).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme
Cont al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in
Cont mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto medicina nucleare e radiologia diagnostica in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del
Contr rapporto di accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione
Contr da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel mese di settembre 2020, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
pagina 6 di 9 Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del
Contr tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa
Contr sottoscritti tra l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza,
l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469; Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al
Contr superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al
Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun pagina 7 di 9 Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle
Contr prestazioni effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei centri
Contr che operano in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di
Contr Contr ciascun'altra da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che
Contr operano in quel l'
Contr Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso
Contr all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alle mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che
Contr l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_3
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della pagina 8 di 9 comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né́, tantomeno, di richiesta di emissione di nota di
Cont credito da parte dell' l centro opposto.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa
IA IA PI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 5911/21 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 1373/21 munito di esecutività.
b) Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. IT NE per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 11 dicembre 2025
Il giudice dott. sa IA IA PI
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