Articolo 19 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 18Articolo 20
Versione
12 gennaio 1982
Art. 19. Farmacisti profughi

Per i profughi di cui all'articolo 1 che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale e' titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.
I profughi di cui all'articolo 1, gia' titolari di farmacia nel Paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorita' sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia - nei limiti di disponibilita' della pianta organica - previo accertamento dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarita' sulla base di documentazione rilasciata dall'autorita' consolare, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta.
Il profugo perseguitato politico gia' titolare di farmacia all'estero, cui non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto di ottenerla, anche se invalido, facendosi rappresentare da un direttore responsabile a tutti gli effetti.
Non possono essere comunque conferite ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purche' iscritti all'albo.
Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai sensi e agli effetti del secondo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982
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