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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2933/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2933 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (16.7.1943 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall' avv.
Giuseppe Pelle) e l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi Parte_1
di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dalle ordinanze ingiunzione nn. OI-001389818 (relativa ad atto di accertamento n. .6700.05/10/2018.0328607 del 5.10.2018, riferito all'anno 2017 per CP_1
l'importo di € 3.659,18) e OI-001786447 (relativa ad atto di accertamento n.
.6700.20/08/2019.0294344 del 20.8.2019, riferito all'anno 2018 per l'importo di CP_1
1 €6.980,92), volte ad imporre il pagamento dell'importo complessivo di € 10.640,00 a titolo di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 co.
1-bis
L.638/1983.
Tale importo, a detta dell'opponente, non sarebbe in realtà dovuto stante tra i diversi profili il maturarsi della decadenza ex art.14 L.689/1981.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, ritiene il Tribunale che l'opposizione vada accolta per i motivi di seguito esposti.
Il thema decidendum attiene con ogni evidenza alla legittimità delle ordinanze ingiunzione notificate all'opponente a seguito di avvisi di accertamento emessi per Parte_1
violazioni asseritamente commesse ex art. 2 co.1 bis D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii.
Siffatto giudizio di opposizione a ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinviene la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato originariamente prevista proprio dal citato art. 2 co.1 bis D.L. 463/1983 convertito in L. 638/1983.
Quest'ultimo, infatti, nella sua primigenia formulazione prevedeva che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'art. 3 co. 6 D.Lgs. 8/2020, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, ha poi strutturalmente modificato tale fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ad € 10.000,00 annui, il reato veniva trasformato in illecito punito con l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 10.000 ed € 50.000: il tutto, escludendosi poi la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa stessa nel caso in cui l'autore della violazione provvedesse “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il giudizio di opposizione a siffatta sanzione amministrativa è strutturalmente circoscritto – come si evidenzierà - dalla causa petendi delineata dal ricorrente e dalla correlata preclusione
2 per la P.A. di invocare a sostegno della propria pretesa fatti distinti da quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione.
In tale ottica, al pari di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava quindi sulla P.A. resistente - ricorrente dal punto di vista sostanziale - l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza sostanziale e procedurale della pretesa de qua.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito spetta invece provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dalla P.A. procedente (tra le tante, Cass., 4898/2015; più specificamente, Cass., 1921/2019, secondo cui “sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”).
2.1. Nell'ambito della cornice normativa fin qui delineata, appare fondata l'eccezione di parte opponente quanto all'asserita violazione dell' art.14 co.2 L.689/1981 da parte dell' CP_1
La norma da ultimo citata impone alla P.A, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio nazionale (“se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Il dies a quo dal quale cominciare a conteggiare tali 90 giorni decorre necessariamente dalla ricezione degli atti dall'A.G. (arg. ex art.9 co.4 D.Lgs. 8/2016) oppure, laddove – come nel caso di specie – non vi sia prova di detta ricezione dal momento di entrata in vigore del D. Lgs.
8/2016 (6.12.2016) (in tali termini, cfr. recentemente Cass., 7641/2025).
L' ha effettuato la notificazione degli atti di accertamento della violazione oggetto di CP_1
causa solo in data 13.11.2018 (ordinanza ingiunzione N. OI-001389818) e 9.9.2019 (ordinanza ingiunzione N. OI-001786447).
Risulta quindi pienamente integrata la decadenza ex art.14 L.689/1981.
3 2.1.1. L' ha al riguardo sostenuto in senso contrario: a) la non applicabilità alla CP_1
fattispecie in esame delle disposizioni ex L.689/1981; b) la necessità di considerare il lasso temporale necessario per i doverosi accertamenti istruttori e valutativi della singola fattispecie, non potendo il termine ex art.14 L.689/1981 essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito e dovendosi invece individuare il dies a quo “nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore” (pg.5 memoria difensiva . CP_1
Quanto al profilo sub a), l'assunto non è condivisibile stante il chiaro dettato dell'art. 6 D.Lgs.
8/2016 (secondo cui "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.”).
Non sussistono infatti ragioni di specialità della disciplina in esame tali da far ritenere non compatibili – e quindi non applicabili – le norme previste dalla L.689/1981: specie, va sottolineato, quando si tratta di disposizioni direttamente afferenti a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale come il diritto di difesa ex art.24 Cost.
Quanto invece al profilo sub b), va evidenziato come l' non abbia né espressamente CP_1 indicato di quale tipologia di “indagini necessarie” si sarebbe trattato, né – di conseguenza – offerto prova alcuna al riguardo.
Trova quindi piena applicazione il principio di diritto già richiamato da Cass., 7641/2025, secondo cui in mancanza di prova quanto ad una concreta attività istruttoria dell'istituto previdenziale il dies a quo ex art.14 L.689/1981 va per forza di cose individuato nel momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016 (e quindi nel 6.12.2016).
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita quindi accoglimento con assorbimento di ogni ulteriore profilo in omaggio al criterio della cd. ragione più liquida (Cass., 9309/2020).
Ne consegue quindi l'annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000,00).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Pelle, dichiaratosi antistatario.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzioni nn.OI-001389818 e OI-
001786447 oggetto di causa;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Pelle, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2933 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (16.7.1943 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall' avv.
Giuseppe Pelle) e l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi Parte_1
di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dalle ordinanze ingiunzione nn. OI-001389818 (relativa ad atto di accertamento n. .6700.05/10/2018.0328607 del 5.10.2018, riferito all'anno 2017 per CP_1
l'importo di € 3.659,18) e OI-001786447 (relativa ad atto di accertamento n.
.6700.20/08/2019.0294344 del 20.8.2019, riferito all'anno 2018 per l'importo di CP_1
1 €6.980,92), volte ad imporre il pagamento dell'importo complessivo di € 10.640,00 a titolo di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 co.
1-bis
L.638/1983.
Tale importo, a detta dell'opponente, non sarebbe in realtà dovuto stante tra i diversi profili il maturarsi della decadenza ex art.14 L.689/1981.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, ritiene il Tribunale che l'opposizione vada accolta per i motivi di seguito esposti.
Il thema decidendum attiene con ogni evidenza alla legittimità delle ordinanze ingiunzione notificate all'opponente a seguito di avvisi di accertamento emessi per Parte_1
violazioni asseritamente commesse ex art. 2 co.1 bis D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii.
Siffatto giudizio di opposizione a ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinviene la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato originariamente prevista proprio dal citato art. 2 co.1 bis D.L. 463/1983 convertito in L. 638/1983.
Quest'ultimo, infatti, nella sua primigenia formulazione prevedeva che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
L'art. 3 co. 6 D.Lgs. 8/2020, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, ha poi strutturalmente modificato tale fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ad € 10.000,00 annui, il reato veniva trasformato in illecito punito con l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 10.000 ed € 50.000: il tutto, escludendosi poi la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa stessa nel caso in cui l'autore della violazione provvedesse “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il giudizio di opposizione a siffatta sanzione amministrativa è strutturalmente circoscritto – come si evidenzierà - dalla causa petendi delineata dal ricorrente e dalla correlata preclusione
2 per la P.A. di invocare a sostegno della propria pretesa fatti distinti da quelli indicati nell'ordinanza ingiunzione.
In tale ottica, al pari di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava quindi sulla P.A. resistente - ricorrente dal punto di vista sostanziale - l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza sostanziale e procedurale della pretesa de qua.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito spetta invece provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dalla P.A. procedente (tra le tante, Cass., 4898/2015; più specificamente, Cass., 1921/2019, secondo cui “sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”).
2.1. Nell'ambito della cornice normativa fin qui delineata, appare fondata l'eccezione di parte opponente quanto all'asserita violazione dell' art.14 co.2 L.689/1981 da parte dell' CP_1
La norma da ultimo citata impone alla P.A, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio nazionale (“se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Il dies a quo dal quale cominciare a conteggiare tali 90 giorni decorre necessariamente dalla ricezione degli atti dall'A.G. (arg. ex art.9 co.4 D.Lgs. 8/2016) oppure, laddove – come nel caso di specie – non vi sia prova di detta ricezione dal momento di entrata in vigore del D. Lgs.
8/2016 (6.12.2016) (in tali termini, cfr. recentemente Cass., 7641/2025).
L' ha effettuato la notificazione degli atti di accertamento della violazione oggetto di CP_1
causa solo in data 13.11.2018 (ordinanza ingiunzione N. OI-001389818) e 9.9.2019 (ordinanza ingiunzione N. OI-001786447).
Risulta quindi pienamente integrata la decadenza ex art.14 L.689/1981.
3 2.1.1. L' ha al riguardo sostenuto in senso contrario: a) la non applicabilità alla CP_1
fattispecie in esame delle disposizioni ex L.689/1981; b) la necessità di considerare il lasso temporale necessario per i doverosi accertamenti istruttori e valutativi della singola fattispecie, non potendo il termine ex art.14 L.689/1981 essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito e dovendosi invece individuare il dies a quo “nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore” (pg.5 memoria difensiva . CP_1
Quanto al profilo sub a), l'assunto non è condivisibile stante il chiaro dettato dell'art. 6 D.Lgs.
8/2016 (secondo cui "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.”).
Non sussistono infatti ragioni di specialità della disciplina in esame tali da far ritenere non compatibili – e quindi non applicabili – le norme previste dalla L.689/1981: specie, va sottolineato, quando si tratta di disposizioni direttamente afferenti a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale come il diritto di difesa ex art.24 Cost.
Quanto invece al profilo sub b), va evidenziato come l' non abbia né espressamente CP_1 indicato di quale tipologia di “indagini necessarie” si sarebbe trattato, né – di conseguenza – offerto prova alcuna al riguardo.
Trova quindi piena applicazione il principio di diritto già richiamato da Cass., 7641/2025, secondo cui in mancanza di prova quanto ad una concreta attività istruttoria dell'istituto previdenziale il dies a quo ex art.14 L.689/1981 va per forza di cose individuato nel momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016 (e quindi nel 6.12.2016).
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita quindi accoglimento con assorbimento di ogni ulteriore profilo in omaggio al criterio della cd. ragione più liquida (Cass., 9309/2020).
Ne consegue quindi l'annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000,00).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Pelle, dichiaratosi antistatario.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzioni nn.OI-001389818 e OI-
001786447 oggetto di causa;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Pelle, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.5.2025
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