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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa ID EC Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa MA RO Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 60/2025 R.G., avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Salvatore Cormaci, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
E con l'intervento del pubblico ministero.
Interveniente necessario Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 06.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.12.2024 , premesso di essere coniugato con Parte_1
, dalla cui unione è nato il figlio , chiedeva di poter Controparte_2 Persona_1
AD , nato a [...] il [...], figlio della predetta Controparte_1 [...]
e di deceduto in data 07.10.2018, ricorrendo tutte le CP_2 Persona_2
condizioni previste dalla legge e non ostando alcun impedimento.
All'udienza del 06.10.2025 innanzi al G.D., l'adottante e l'adottando esprimevano il loro consenso per l'adozione, così come prestavano il loro assenso anche (n.q. Controparte_2
di coniuge dell'adottante e madre dell'adottando) nonché (fratello di Persona_1
perché figlio di e ). Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistono le condizioni per l'accoglimento del ricorso, come descritte dall'art. 312 c.c.
Difatti, dalle certificazioni agli atti del giudizio emerge che l'adottante ha un'età anagrafica che supera di diciotto anni l'età dell'adottando, poiché il ricorrente ha sessantasei anni, mentre l'adottando trentatré.
Entrambe le parti, adottante e adottando, hanno ribadito innanzi al Giudice il loro consenso all'adozione, così come i loro più stretti congiunti, e cioè nella qualità di Controparte_2 coniuge dell'adottante e madre dell'adottando, e nella qualità di figlio Persona_1 dell'adottante e fratello ex latere matris dell'adottando.
Ricorrono pertanto le condizioni previste dalle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 291
e ss. per far luogo all'adozione del maggiorenne stante l'età delle parti, il consenso delle parti coinvolte e degli altri soggetti interessati, e non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'ordinamento, dovendosi sul punto rammentare che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che abbiano figli legittimi maggiorenni e consenzienti.
Dagli atti emerge, inoltre, che tra l'adottante e l'adottando si è instaurato da tempo un rapporto affettivo e familiare, maturato nell'ambito della vita comune e del legame familiare con , la madre dell'adottando e coniuge dell'adottante. Controparte_2 Ricorre, pertanto, l'ulteriore presupposto della convenienza dell'adozione per l'adottando, tenuto conto del fatto che l'odierna pronuncia cristallizza un rapporto di familiarità già consolidato nel tempo e non comporta ripercussioni sulla famiglia di origine e su quella adottiva, reso evidente anche dal fatto che nessuna aggiunta nel cognome si rende necessaria, ed in ragione del medesimo contesto sociale, familiare ed economico delle parti coinvolte.
Alla stregua di quanto sin qui brevemente esposto il provvedimento richiesto appare coerente con i presupposti e le finalità sottese all'istituto dell'adozione di persone maggiori di età come previsto e regolato dal nostro codice civile.
Nulla deve disporsi sulle spese stante la natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dispone farsi luogo all'adozione da parte di , nato a [...] il [...], del Parte_1
maggiorenne , nato a [...] il [...]; Controparte_1
Dispone, ai sensi dell'art. 314 c.c. che la presente sentenza, allorché diverrà definitiva, venga trascritta dal cancelliere su apposito registro e comunicata al competente ufficiale di stato civile del Comune di Catania per l'annotazione a margine dell'atto di nascita di CP_1
.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 10.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
MA RO ID EC
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa ID EC Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa MA RO Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 60/2025 R.G., avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Salvatore Cormaci, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
E con l'intervento del pubblico ministero.
Interveniente necessario Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 06.10.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.12.2024 , premesso di essere coniugato con Parte_1
, dalla cui unione è nato il figlio , chiedeva di poter Controparte_2 Persona_1
AD , nato a [...] il [...], figlio della predetta Controparte_1 [...]
e di deceduto in data 07.10.2018, ricorrendo tutte le CP_2 Persona_2
condizioni previste dalla legge e non ostando alcun impedimento.
All'udienza del 06.10.2025 innanzi al G.D., l'adottante e l'adottando esprimevano il loro consenso per l'adozione, così come prestavano il loro assenso anche (n.q. Controparte_2
di coniuge dell'adottante e madre dell'adottando) nonché (fratello di Persona_1
perché figlio di e ). Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistono le condizioni per l'accoglimento del ricorso, come descritte dall'art. 312 c.c.
Difatti, dalle certificazioni agli atti del giudizio emerge che l'adottante ha un'età anagrafica che supera di diciotto anni l'età dell'adottando, poiché il ricorrente ha sessantasei anni, mentre l'adottando trentatré.
Entrambe le parti, adottante e adottando, hanno ribadito innanzi al Giudice il loro consenso all'adozione, così come i loro più stretti congiunti, e cioè nella qualità di Controparte_2 coniuge dell'adottante e madre dell'adottando, e nella qualità di figlio Persona_1 dell'adottante e fratello ex latere matris dell'adottando.
Ricorrono pertanto le condizioni previste dalle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 291
e ss. per far luogo all'adozione del maggiorenne stante l'età delle parti, il consenso delle parti coinvolte e degli altri soggetti interessati, e non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'ordinamento, dovendosi sul punto rammentare che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che abbiano figli legittimi maggiorenni e consenzienti.
Dagli atti emerge, inoltre, che tra l'adottante e l'adottando si è instaurato da tempo un rapporto affettivo e familiare, maturato nell'ambito della vita comune e del legame familiare con , la madre dell'adottando e coniuge dell'adottante. Controparte_2 Ricorre, pertanto, l'ulteriore presupposto della convenienza dell'adozione per l'adottando, tenuto conto del fatto che l'odierna pronuncia cristallizza un rapporto di familiarità già consolidato nel tempo e non comporta ripercussioni sulla famiglia di origine e su quella adottiva, reso evidente anche dal fatto che nessuna aggiunta nel cognome si rende necessaria, ed in ragione del medesimo contesto sociale, familiare ed economico delle parti coinvolte.
Alla stregua di quanto sin qui brevemente esposto il provvedimento richiesto appare coerente con i presupposti e le finalità sottese all'istituto dell'adozione di persone maggiori di età come previsto e regolato dal nostro codice civile.
Nulla deve disporsi sulle spese stante la natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dispone farsi luogo all'adozione da parte di , nato a [...] il [...], del Parte_1
maggiorenne , nato a [...] il [...]; Controparte_1
Dispone, ai sensi dell'art. 314 c.c. che la presente sentenza, allorché diverrà definitiva, venga trascritta dal cancelliere su apposito registro e comunicata al competente ufficiale di stato civile del Comune di Catania per l'annotazione a margine dell'atto di nascita di CP_1
.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 10.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
MA RO ID EC