Art. 12.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge. Questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge. Questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.