CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 674/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
EN MAURO, RE
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3277/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acquedolci - Piazza Vittorio Emanuele 98070 Acquedolci ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Vittorio Emanuele Indirizzo_1 Difensore_4 ME
Ag. Entrate Direzione Provinciale Difensore_5 - Via Santa Cecilia 98123 Difensore_5 ME elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 RIT.PENSIONI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 RIT.PENSIONI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IMU 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TASI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TASI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TASI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IRAP 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023001755965000 RIT.PENSIONI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230029293467000 RIT.PENSIONI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023003369034700 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023003369034700 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230036045570000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009504464000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 TASI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 TASI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 TASI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7763/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 (n. R.G. 3277/25) e si opponeva ad una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29580202500005045/000 (Cfr. atto impugnato allegato) con cui era stato invitato il ricorrente ad effettuare il pagamento entro 30 giorni del ricevimento del preavviso, dell'importo di € 15.095,73 di cui
€ 14.708,91, che in questa sede impugnava, per tributi erariali di cui alle sottese cartelle, dire dell'Agente notificate e non pagate.
Chiedeva l'annullamento per i motivi che indicava, ovvero difetto di notifica degli atti presupposti e prescrizione, vinte le spese.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate-SI che ha emesso l'atto chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda.
Il Comune di Acquedolci, ente impositore di una parte della pretesa, si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate e l'ATO ME 1, cui il ricorso veniva notificato, non si costituivano.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate e dell'ATOME 1 S.p.A., ritualmente convenute, e non costituitesi.
Ciò detto, va poi osservato come, l'istante impugna una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29580202500005045/000 (Cfr. atto impugnato allegato) con cui è stato invitato ad effettuare il pagamento entro 30 giorni del ricevimento del preavviso, dell'importo di € 15.095,73 di cui € 14.708,91, che in questa sede ha impugnato, per tributi erariali di cui alle sottese cartelle, dire dell'Agente notificate e non pagate.
Ora, va rigettato il motivo di ricorso con cui parte istante ha asserito di non avere mai avuto notificate le suddette cartelle di pagamento sottese e l'avviso di accertamento, avendo invece l'ADER versato in atti le relate di notifica attestanti la ricezione degli stessi, che non risultano siano stati opposte dal Nominativo_2, con cristallizzazione della pretesa al momento della notifica medesima.
Né, per altro verso, risulta alcuna contestazione in atti riguardante la regolarità delle suddette notifiche.
Le stesse, per altro, risultano esse state notificate al contribuente per pec, dovendosi così rigettare l'ulteriore contestazione formulata dallo stesso circa l'asserita mancata attestazione di conformità del documento depositato in atti.
Infine, va rigettato l'ulteriore motivo di ricorso afferente alla presunta prescrizione (decennale e/o quinquennale e/o triennale) delle pretese, essendo state notificate le cartelle di pagamento tutte tra il 2023 ed il 2024, così interrompendo i relativi termini di prescrizione che- dunque- non risultano spirati, tenuto conto della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, avvenuta in data 4.02.2025.
Quanto sopra, vale anche con riferimento ad interessi e sanzioni, anch'essi dovuti, per le ragioni di cui sopra.
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del giudizio, tra il ricorrente e l'ADER ed il Comune di Acquedolci costituiti, seguono la soccombenza del primo come da dispositivo, non dovendosi provvedere per i contumaci
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio all' Agenzia delle Entrate-SI ed al Comune di Acquedolci, che si liquidano in € 600,00 per ciascuno di essi, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
EN MAURO, RE
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3277/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acquedolci - Piazza Vittorio Emanuele 98070 Acquedolci ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Vittorio Emanuele Indirizzo_1 Difensore_4 ME
Ag. Entrate Direzione Provinciale Difensore_5 - Via Santa Cecilia 98123 Difensore_5 ME elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 RIT.PENSIONI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 RIT.PENSIONI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IMU 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TASI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TASI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TASI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 IRAP 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005045000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023001755965000 RIT.PENSIONI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230029293467000 RIT.PENSIONI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023003369034700 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023003369034700 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230036045570000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009504464000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 TASI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 TASI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012201060000 TASI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037873512000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7763/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 (n. R.G. 3277/25) e si opponeva ad una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29580202500005045/000 (Cfr. atto impugnato allegato) con cui era stato invitato il ricorrente ad effettuare il pagamento entro 30 giorni del ricevimento del preavviso, dell'importo di € 15.095,73 di cui
€ 14.708,91, che in questa sede impugnava, per tributi erariali di cui alle sottese cartelle, dire dell'Agente notificate e non pagate.
Chiedeva l'annullamento per i motivi che indicava, ovvero difetto di notifica degli atti presupposti e prescrizione, vinte le spese.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate-SI che ha emesso l'atto chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni in atti meglio esplicitate, cui si rimanda.
Il Comune di Acquedolci, ente impositore di una parte della pretesa, si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate e l'ATO ME 1, cui il ricorso veniva notificato, non si costituivano.
Alla data odierna, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate e dell'ATOME 1 S.p.A., ritualmente convenute, e non costituitesi.
Ciò detto, va poi osservato come, l'istante impugna una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29580202500005045/000 (Cfr. atto impugnato allegato) con cui è stato invitato ad effettuare il pagamento entro 30 giorni del ricevimento del preavviso, dell'importo di € 15.095,73 di cui € 14.708,91, che in questa sede ha impugnato, per tributi erariali di cui alle sottese cartelle, dire dell'Agente notificate e non pagate.
Ora, va rigettato il motivo di ricorso con cui parte istante ha asserito di non avere mai avuto notificate le suddette cartelle di pagamento sottese e l'avviso di accertamento, avendo invece l'ADER versato in atti le relate di notifica attestanti la ricezione degli stessi, che non risultano siano stati opposte dal Nominativo_2, con cristallizzazione della pretesa al momento della notifica medesima.
Né, per altro verso, risulta alcuna contestazione in atti riguardante la regolarità delle suddette notifiche.
Le stesse, per altro, risultano esse state notificate al contribuente per pec, dovendosi così rigettare l'ulteriore contestazione formulata dallo stesso circa l'asserita mancata attestazione di conformità del documento depositato in atti.
Infine, va rigettato l'ulteriore motivo di ricorso afferente alla presunta prescrizione (decennale e/o quinquennale e/o triennale) delle pretese, essendo state notificate le cartelle di pagamento tutte tra il 2023 ed il 2024, così interrompendo i relativi termini di prescrizione che- dunque- non risultano spirati, tenuto conto della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, avvenuta in data 4.02.2025.
Quanto sopra, vale anche con riferimento ad interessi e sanzioni, anch'essi dovuti, per le ragioni di cui sopra.
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del giudizio, tra il ricorrente e l'ADER ed il Comune di Acquedolci costituiti, seguono la soccombenza del primo come da dispositivo, non dovendosi provvedere per i contumaci
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio all' Agenzia delle Entrate-SI ed al Comune di Acquedolci, che si liquidano in € 600,00 per ciascuno di essi, oltre accessori se dovuti.