Articolo 3 della Legge 8 novembre 1973, n. 773
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 dicembre 1973
Art. 3.
L' articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
"I dazi doganali, il cui esonero e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133 , che da' attuazione, tra l'altro, alla direttiva n. 69/73/CEE adottata dal Consiglio delle Comunita' europee il 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, vanno esclusi dall'ammontare delle restituzioni previste nella tabella annessa alla presente legge per le esportazioni verso i Paesi terzi.
Dal predetto ammontare vanno esclusi, altresi', i dazi doganali il cui rimborso e' rifiutato in conformita' della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee richiamata al comma precedente".
Entrata in vigore il 6 dicembre 1973