Versione
23 febbraio 1977
23 febbraio 1977
Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849 , concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con la seguente modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228 , convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349 , nonche' le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani".
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849 , concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con la seguente modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228 , convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349 , nonche' le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani".
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/11/2024, n. 353Provvedimento: […] [...] , in data 26 marzo 2012, l'ingegner EL depositava presso il Comune scola Richiesta di concessione ad edificare ex art. 1, legge 28 gennaio 1977": la circostanza è documentale – vedi doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione – in ogni caso tale istanza aveva per oggetto una mera variante alla precedente DIA n. 169/2010 presentata il 17.12.2010, peraltro successiva a quella del 24.2.2012 di cui si dà atto nella notizia di reato del 16.4.2012, mentre è documentalmente dimostrato che solo successivamente veniva depositata istanza in sanatoria dal EL il 21.11.2013 (doc. 9 allegato atto di citazione);Leggi di più...
- art. 1176 c.c.·
- direttore dei lavori·
- conformità normativa urbanistica·
- concessione in sanatoria·
- deprezzamento immobile·
- responsabilità professionale·
- progettista·
- art. 2236 c.c.·
- mancato godimento immobile·
- onere della prova·
- DIA·
- inadempimento contrattuale