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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 9972/2025 , introdotto da
(ROMA, 30/07/1985), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1
da (ROMA, 31/01/1986), entrambi con il patrocinio Parte_2
dell'avv. PABLO DE LUCA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/07/2025 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato Per_1
dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1. “Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 dell'affidamento congiunto, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, inerenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 2 delle aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni riguardanti il figlio.
3. La SI.ra , in accordo con il SI. , in qualità di genitore Parte_2 Parte_1 collocatario, avrà diritto di beneficiare dell'Assegno Unico nella sua totalità, come determinato per legge.
4. Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, alla SI.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, , la somma di €
[...] Persona_2 250,00 (euro duecentocinquanta\00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'importo sarà erogato in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c\c bancario e\o postale intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 Parte_2 di ogni mese solare.
5. Il SI. provvederà al pagamento dell'intera retta scolastica mensile Parte_1 nella misura di € 390,00, per i soli anni relativi alla scuola dell'infanzia.
6. Le spese straordinarie sono a carico di entrambe le parti al 50% come da Protocollo del Tribunale di Roma, preventivamente concordate.
7. Il SI. rimarrà obbligato a versare i suddetti contributi di Parte_1 mantenimento nell'interesse del figlio sino a quando lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
8. Il SI. eserciterà il diritto di visita e frequentazione del figlio secondo Parte_1 le seguenti modalità:
- due giorni a settimana con pernotto, preferibilmente il mercoledì ed il venerdì, con ritiro del minore presso la scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 16.00 e riconsegna il mattino successivo entro le ore 8.00 presso l'abitazione della madre o presso la scuola.
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 e rientro la domenica sera alle ore 20.00 presso l'abitazione della madre con il minore già saziato con la cena.
- Ferma restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori.
- Le festività saranno suddivise in maniera alternata tra i genitori secondo il seguente criterio, salvo diverso e concorde accordo tra le parti: a) Vacanze scolastiche natalizie con festività:
- Le vacanze natalizie, che andranno indicativamente dal 24 dicembre al 6 gennaio, saranno suddivise in due periodi di pari durata.
- I genitori, entro il 30 ottobre di ogni anno, concorderanno – nel rispetto del principio di alternanza delle festività natalizie (Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania) – il periodo specifico di spettanza di ciascuno. b) Vacanze scolastiche pasquali con festività:
- Le vacanze pasquali, che si estendono da Giovedì Santo al martedì successivo alla Pasqua, saranno suddivise in due periodi di pari durata tra i genitori con alternanza annuale. c) Festa della Mamma – Festa del Papà:
- Il figlio trascorrerà la festività con il rispettivo genitore, indipendentemente dal calendario o dalla turnazione. d) Vacanze estive:
- Le vacanze estive, comprese tra la chiusura delle scuole e l'inizio del nuovo anno scolastico, saranno suddivise tra i genitori in due periodi di 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. e) Compleanno del figlio:
- Sarà festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore. Le superiori condizioni salvo diversi accordi tra le parti. 3
9. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto del figlio minore.
10. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso, di serena comunicazione e continua collaborazione e si assumono l'impegno di favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore”.
Rilevato che nulla osta alla ricezione delle condizioni concordate tra le parti,
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 12/09/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 9972/2025 , introdotto da
(ROMA, 30/07/1985), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1
da (ROMA, 31/01/1986), entrambi con il patrocinio Parte_2
dell'avv. PABLO DE LUCA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/07/2025 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato Per_1
dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1. “Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 dell'affidamento congiunto, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, inerenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 2 delle aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni riguardanti il figlio.
3. La SI.ra , in accordo con il SI. , in qualità di genitore Parte_2 Parte_1 collocatario, avrà diritto di beneficiare dell'Assegno Unico nella sua totalità, come determinato per legge.
4. Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, alla SI.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, , la somma di €
[...] Persona_2 250,00 (euro duecentocinquanta\00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'importo sarà erogato in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c\c bancario e\o postale intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 Parte_2 di ogni mese solare.
5. Il SI. provvederà al pagamento dell'intera retta scolastica mensile Parte_1 nella misura di € 390,00, per i soli anni relativi alla scuola dell'infanzia.
6. Le spese straordinarie sono a carico di entrambe le parti al 50% come da Protocollo del Tribunale di Roma, preventivamente concordate.
7. Il SI. rimarrà obbligato a versare i suddetti contributi di Parte_1 mantenimento nell'interesse del figlio sino a quando lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
8. Il SI. eserciterà il diritto di visita e frequentazione del figlio secondo Parte_1 le seguenti modalità:
- due giorni a settimana con pernotto, preferibilmente il mercoledì ed il venerdì, con ritiro del minore presso la scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 16.00 e riconsegna il mattino successivo entro le ore 8.00 presso l'abitazione della madre o presso la scuola.
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 e rientro la domenica sera alle ore 20.00 presso l'abitazione della madre con il minore già saziato con la cena.
- Ferma restando la possibilità di diverso accordo tra i genitori.
- Le festività saranno suddivise in maniera alternata tra i genitori secondo il seguente criterio, salvo diverso e concorde accordo tra le parti: a) Vacanze scolastiche natalizie con festività:
- Le vacanze natalizie, che andranno indicativamente dal 24 dicembre al 6 gennaio, saranno suddivise in due periodi di pari durata.
- I genitori, entro il 30 ottobre di ogni anno, concorderanno – nel rispetto del principio di alternanza delle festività natalizie (Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania) – il periodo specifico di spettanza di ciascuno. b) Vacanze scolastiche pasquali con festività:
- Le vacanze pasquali, che si estendono da Giovedì Santo al martedì successivo alla Pasqua, saranno suddivise in due periodi di pari durata tra i genitori con alternanza annuale. c) Festa della Mamma – Festa del Papà:
- Il figlio trascorrerà la festività con il rispettivo genitore, indipendentemente dal calendario o dalla turnazione. d) Vacanze estive:
- Le vacanze estive, comprese tra la chiusura delle scuole e l'inizio del nuovo anno scolastico, saranno suddivise tra i genitori in due periodi di 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. e) Compleanno del figlio:
- Sarà festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore. Le superiori condizioni salvo diversi accordi tra le parti. 3
9. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto del figlio minore.
10. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso, di serena comunicazione e continua collaborazione e si assumono l'impegno di favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore”.
Rilevato che nulla osta alla ricezione delle condizioni concordate tra le parti,
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 12/09/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi