Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Perelli 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piombino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Baia Calma s.r.l.s., Società Parchi Val di Cornia s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “ Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 ”;
della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “ Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro ”;
nonché per quanto occorrer possa
della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 881 del 09.09.2021 recante ad oggetto “ Estensione interinale delle concessioni demaniali determinata dalla perdurante pendenza dei giudizi Tar Toscana, II, R.G. 714/2020 e Cons. St., VI, 5198/2021 ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Perelli 1 s.r.l. il 13/3/2024 :
della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto « Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni ».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piombino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. OL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In data 5 dicembre 2025, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione del ricorso.
Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei relativi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse; in considerazione anche della non opposizione alla compensazione delle spese di lite manifestata dalla difesa del Comune di Piombino, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui relativi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OL EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL EN | IC GI |
IL SEGRETARIO