CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 38193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38193 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. PASQUALINO CAPALBO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. distrettuale aveva applicato a OR NT la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso (capo A) e di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa (capo D). Secondo la ricostruzione dei giudici del merito cautelare, NT aveva fatto parte della “ndrina di cariati”, articolazione della più vasta associazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 38193 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 06/11/2025 2 denominata ndrangheta, operante nella Regione Calabria, nel territorio nazionale e all'estero, operando sotto la dirigenza di GR IO, con il compito di organizzare e sovrintendere alle attività illecite ed in particolare alla pianificazione delle vicende estorsive. Nella veste di associato NT aveva partecipato alle estorsioni commesse ai danni dei titolari di ristoranti operanti in Germania, IA SI ed i coniugi NT IA e ZA GI, costringendoli ad acquistare mandarini ed altri prodotti alimentari in modo da procurarsi l’ingiusto profitto dalla vendita imposta, con correlativo danno per le vittime. Osserva l’ordinanza che la struttura e l’attuale operatività della “ndrina di cariati”, in posizione di subordinazione gerarchica rispetto alla “locale” di ndrangheta di RÒ, sono state disvelate da una pluralità convergente di elementi indiziari costituiti, oltre che dalle risultanze di altri procedimenti penali, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TA AL e SC AR nonché da numerose conversazioni intercettate. Siffatto compendio investigativo, in particolare, ha consentito di accertare il mantenimento della posizione apicale in capo a IO GR, il preciso l'organigramma dell'associazione nonché le dinamiche delle attività illecite, compiute anche in Germania e in Emilia-Romagna, e l’attuale capacità del sodalizio di controllare il territorio, perpetuando il clima di assoggettamento nei confronti della popolazione in sostanziale continuità con quanto emerso nelle precedenti indagini. Il contributo personale all'associazione di OR NT - la cui contiguità con la cosca AR RI di RÒ era già emersa nel procedimento conclusosi con la sua condanna per partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico con sentenza della Corte d'appello di Bologna irrevocabile nel 2021 - è stato adeguatamente dimostrato da numerose conversazioni intercettate, che rivelano la sua adesione consapevole al sodalizio ed programma delittuoso comune nonché ripetute condotte poste in essere, non occasionalmente, allo scopo di realizzarlo. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere, il Tribunale ha evidenziato la mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione normativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ha aggiunto che, in ogni caso, sono sintomatici del il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati non solo la gravità dei fatti contestati, commessi con la partecipazione di più soggetti appartenenti al gruppo criminale nel quale il prevenuto ha ricoperto un ruolo di spicco, ma anche la personalità negativa desunta dai numerosi e gravi precedenti penali. 3 2. Ricorre OR NT, a mezzo del difensore avv. Rocco Cariglino, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato sulla base tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine sussistenza della gravità indiziaria relativa alla partecipazione del ricorrente alla consorteria criminale e alla detenzione di armi Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata, oltre a non confrontarsi adeguatamente con le doglianze difensive, è incappata in un errore macroscopico laddove ha indicato NT come soggetto contiguo alla cosca dei AR - RI di RÒ sulla scorta dell'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Bologna, irrevocabile non il 30/12/2021, come si legge nel provvedimento gravato, bensì il 30/12/2011. Tale decisione in realtà ha condannato NT esclusivamente per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante negli anni 2006 2007, con esclusione dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosa. Le captazioni utilizzate per dimostrare che NT ha agito quale sodale della consorteria di ndrangheta capeggiata da IO GR e AR AF, nel periodo in cui si trovava in Germania per ragioni di lavoro, sono il frutto di un'interpretazione apodittica ed illogica. NT è stato considerato uno degli organizzatori dell'associazione in contrasto con quanto sostenuto dagli investigatori, che hanno attribuito tale ruolo ad altri soggetti. Non è stato considerato che AR ha utilizzato la ditta intestata a NT per vendere prodotti con modalità fraudolente a seguito di veri e propri raggiri. Il Tribunale non si è confrontato con il dato incontrovertibile che NT non è stato indicato dai collaboratori di giustizia AR, AL e CR quale soggetto anche solo vicino alla cosca. Se analizzate nel loro significato semantico le conversazioni intercettate escludono il ruolo attribuito dall’accusa a NT. In una di tali conversazioni, quella con DO RU, NT si è dichiarato estraneo alla cosca laddove ha utilizzato la terza persona plurale per riferirsi alla compagine associativa capeggiata da GR;
mentre nel dialogo con AR ha consigliato apertamente al giovane interlocutore di pensare soltanto alla famiglia, senza commettere gli stessi errori che lui stesso aveva commesso in passato. Da nessun atto di indagine si evince che il termine “belle cose” utilizzate in alcune conversazioni si riferisca alle armi. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria relativa ai delitti di estorsione in danno dei 4 ristoratori danneggiati. Non risulta che le vittime abbiano acquistato merce da NT;
alcune conversazioni dimostrano che i rapporti personali e commerciali tra NT e ZA si siano interrotti bruscamente a causa delle avance del NT nei confronti della moglie di ZA e non per motivi di natura economica. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari che possono legittimare la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Non ha preso in alcuna considerazione né la copiosa documentazione clinica allegata alla memoria depositata all’udienza nè luogo in cui il ricorrente avrebbe scontato gli invocati arresti domiciliari: il comune di Modena, lontano da quello dove sarebbero stati commessi i reati contestatigli. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone motivi in parte inammissibili ed in parte infondati, sicché, nel suo complesso, è passibile di rigetto. 1. Il primo motivo denuncia criticità dell’apparato giustificativo della decisione in realtà non riscontrabili e sollecita l’attribuzione alle conversazioni intercettate di un significato diverso in termini estranei al giudizio di legittimità. 1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ha attributo alcuna valenza decisiva ai fini della gravità indiziaria alla condanna di NT da parte della Corte d'appello di Bologna per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante negli anni 2006 2007, con esclusione dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosa . L’accertamento in questione è stato valorizzato al limitato fine di dimostrare la risalente contiguità di NT alla cosca di ‘ndrangheta di RÒ, alla quale appartenevano molti dei soggetti condannati nel procedimento definito dalla Corte d'appello di Bologna 1.2. Non colgono nel segno le censure con cui NT lamenta l’illogicità dell’interpretazione delle captazioni utilizzate per dimostrare che il suo organico inserimento nella consorteria di ndrangheta diretta da IO GR e le condotte poste in essere nell’interesse del sodalizio nel periodo in cui si trovava in Germania per ragioni di lavoro. 1.2.1. Al riguardo vanno, innanzitutto, ricordati i limiti che incontra il giudizio di questa Corte di cassazione sui provvedimenti applicativi di misure cautelari personali in ordine alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) 5 Il controllo di legittimità deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Non può, quindi, intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori ma deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: - a) sia «effettiva» e non meramente apparente;
- b) non sia «manifestamente illogica», in quanto risultano sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
- c) non sia «internamente contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
- d) non risultare logicamente «incompatibile con altri atti del processo» (che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione in modo specifico ed esaustivo) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Per la configurabilità del vizio della motivazione non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante;
è, invece, necessario che detti atti siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa in grado o di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante o di determinare al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificato la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula Rv. 233708; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 6 Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non si manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 262965). Corollario di racconto pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo consenso di questa Corte secondo cui è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli Rv. 282337 - 01). A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni, telefoniche o ambientali, dalle quali emergono elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando sono captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate 6 secondo criteri di linearità logica, come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 1.2.2. Tutte conversazioni utilizzate dai Giudici del merito cautelare per costruire la piattaforma indiziaria a carico di NT, perché disvelatrici della sua intraneità al gruppo e del ruolo rivestito all’interno della compagine, sono state interpretate con argomentazioni che non appaiono irragionevoli, mentre il ricorrente, ha opposto una diversa lettura di alcune di esse prospettata come maggiormente plausibile. Si pensi alle conversazioni di NT con RU DO e LU AR. Al Tribunale che, sulla scorta delle precise conoscenze dimostrate da NT sulla struttura del gruppo criminale organizzato cui RU si era rivolto per compiere un atto ritorsivo, sulle sue modalità operative tipicamente mafiose nonché sul ruolo verticistico di GR, ha logicamente interpretato la frasi dall’odierno ricorrente come provenienti da uno dei componenti del gruppo e che, proprio in tale qualità, era stato interpellato dal suo interlocutore, la difesa oppone una diversa lettura fondata sulla valorizzazione di una sola delle frasi riferibili a NT, per di più slegata dal dialogo complessivo e dal contenuto equivoco. Allo stesso modo, al Tribunale che ha interpretato la conversazione di 7 NT con LU AR come una vera e propria “lezione sull’appartenenza all'associazione mafiosa” impartita dal primo al secondo, con puntuali riferimenti alla situazione attuale del sodalizio, la difesa oppone una diversa lettura secondo cui NT si sarebbe limitato a fornire consigli al suo interlocutore fondati sulla sua pregressa esperienza di ex appartenente alla ‘ndrangheta. In ogni caso, il significato attribuito dal Tribunale alle citate conversazioni risulta confermato da ulteriori dialoghi intercettati fortemente sintomatici dell’intraneità al sodalizio di NT, non oggetto di specifiche contestazioni nel ricorso. In questa prospettiva sono state ritenute gravemente indizianti nei confronti di NT, oltre alle conversazioni che dimostrano la sua personale partecipazione alle estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa, contestate al capo 4), quelle con CA GA, RO ES e EA Cappella, quelle relative alla messa disposizione della cosca di una società a lui intestata ai fini della distribuzione dei prodotti in territorio tedesco con modalità fraudolente e, infine, quella in cui è il capo in persona, IO GR, ad avvertirlo che, in caso di mancato adeguamento alle sue direttive, sarebbe dovuto transitare in altra consorteria, quella di RÒ. Tutt’altro che illogico è il significato attribuito alle conversazioni da cui è stato desunto il coinvolgimento di NT in vicende relative alla disponibilità di armi da parte del sodalizio se si considera che almeno in una di esse vi è esplicito rifermento alla necessità di “posare una pistola”. 2. Il secondo motivo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza per i delitti di estorsione di cui al capo 4), commessi in danno dei ristoratori calabresi operanti nella città tedesca di Fellbach, è generico non confrontandosi con il reale contenuto dell’ordinanza impugnata, che, nelle pagine da 21 a 25, attraverso l’analitica disamina delle conversazioni intercettate e dell’attività investigativa di riscontro, dà ampiamente conto del diretto coinvolgimento di NT sia nelle richieste di acquisto dei prodotti alimentari alle condizioni imposte dalla cosca e sia nella successiva attività di danneggiamento per costringere le persone offese ad accettare tali proposte. 3. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente non considera che la custodia cautelare in carcere è stata disposta nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è. che, pertanto, trova applicazione la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 8 Tale presunzione può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01). Per di più, il Tribunale del Riesame ha specificamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti di inadeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia cautelare in carcere anche a prescindere dalla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ponendo in rilievo che il ricorrente ha gravi precedenti penali anche specifici e i gravi indizi di colpevolezza attengono ad un ruolo di primo piano svolto dallo stesso nell'ambito dell'associazione mafiosa. 4. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso, in Roma 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SC IF OM CC
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. PASQUALINO CAPALBO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. distrettuale aveva applicato a OR NT la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei reati di associazione di tipo mafioso (capo A) e di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa (capo D). Secondo la ricostruzione dei giudici del merito cautelare, NT aveva fatto parte della “ndrina di cariati”, articolazione della più vasta associazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 38193 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 06/11/2025 2 denominata ndrangheta, operante nella Regione Calabria, nel territorio nazionale e all'estero, operando sotto la dirigenza di GR IO, con il compito di organizzare e sovrintendere alle attività illecite ed in particolare alla pianificazione delle vicende estorsive. Nella veste di associato NT aveva partecipato alle estorsioni commesse ai danni dei titolari di ristoranti operanti in Germania, IA SI ed i coniugi NT IA e ZA GI, costringendoli ad acquistare mandarini ed altri prodotti alimentari in modo da procurarsi l’ingiusto profitto dalla vendita imposta, con correlativo danno per le vittime. Osserva l’ordinanza che la struttura e l’attuale operatività della “ndrina di cariati”, in posizione di subordinazione gerarchica rispetto alla “locale” di ndrangheta di RÒ, sono state disvelate da una pluralità convergente di elementi indiziari costituiti, oltre che dalle risultanze di altri procedimenti penali, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TA AL e SC AR nonché da numerose conversazioni intercettate. Siffatto compendio investigativo, in particolare, ha consentito di accertare il mantenimento della posizione apicale in capo a IO GR, il preciso l'organigramma dell'associazione nonché le dinamiche delle attività illecite, compiute anche in Germania e in Emilia-Romagna, e l’attuale capacità del sodalizio di controllare il territorio, perpetuando il clima di assoggettamento nei confronti della popolazione in sostanziale continuità con quanto emerso nelle precedenti indagini. Il contributo personale all'associazione di OR NT - la cui contiguità con la cosca AR RI di RÒ era già emersa nel procedimento conclusosi con la sua condanna per partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico con sentenza della Corte d'appello di Bologna irrevocabile nel 2021 - è stato adeguatamente dimostrato da numerose conversazioni intercettate, che rivelano la sua adesione consapevole al sodalizio ed programma delittuoso comune nonché ripetute condotte poste in essere, non occasionalmente, allo scopo di realizzarlo. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere, il Tribunale ha evidenziato la mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione normativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ha aggiunto che, in ogni caso, sono sintomatici del il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati non solo la gravità dei fatti contestati, commessi con la partecipazione di più soggetti appartenenti al gruppo criminale nel quale il prevenuto ha ricoperto un ruolo di spicco, ma anche la personalità negativa desunta dai numerosi e gravi precedenti penali. 3 2. Ricorre OR NT, a mezzo del difensore avv. Rocco Cariglino, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato sulla base tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine sussistenza della gravità indiziaria relativa alla partecipazione del ricorrente alla consorteria criminale e alla detenzione di armi Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata, oltre a non confrontarsi adeguatamente con le doglianze difensive, è incappata in un errore macroscopico laddove ha indicato NT come soggetto contiguo alla cosca dei AR - RI di RÒ sulla scorta dell'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'appello di Bologna, irrevocabile non il 30/12/2021, come si legge nel provvedimento gravato, bensì il 30/12/2011. Tale decisione in realtà ha condannato NT esclusivamente per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante negli anni 2006 2007, con esclusione dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosa. Le captazioni utilizzate per dimostrare che NT ha agito quale sodale della consorteria di ndrangheta capeggiata da IO GR e AR AF, nel periodo in cui si trovava in Germania per ragioni di lavoro, sono il frutto di un'interpretazione apodittica ed illogica. NT è stato considerato uno degli organizzatori dell'associazione in contrasto con quanto sostenuto dagli investigatori, che hanno attribuito tale ruolo ad altri soggetti. Non è stato considerato che AR ha utilizzato la ditta intestata a NT per vendere prodotti con modalità fraudolente a seguito di veri e propri raggiri. Il Tribunale non si è confrontato con il dato incontrovertibile che NT non è stato indicato dai collaboratori di giustizia AR, AL e CR quale soggetto anche solo vicino alla cosca. Se analizzate nel loro significato semantico le conversazioni intercettate escludono il ruolo attribuito dall’accusa a NT. In una di tali conversazioni, quella con DO RU, NT si è dichiarato estraneo alla cosca laddove ha utilizzato la terza persona plurale per riferirsi alla compagine associativa capeggiata da GR;
mentre nel dialogo con AR ha consigliato apertamente al giovane interlocutore di pensare soltanto alla famiglia, senza commettere gli stessi errori che lui stesso aveva commesso in passato. Da nessun atto di indagine si evince che il termine “belle cose” utilizzate in alcune conversazioni si riferisca alle armi. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria relativa ai delitti di estorsione in danno dei 4 ristoratori danneggiati. Non risulta che le vittime abbiano acquistato merce da NT;
alcune conversazioni dimostrano che i rapporti personali e commerciali tra NT e ZA si siano interrotti bruscamente a causa delle avance del NT nei confronti della moglie di ZA e non per motivi di natura economica. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari che possono legittimare la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Non ha preso in alcuna considerazione né la copiosa documentazione clinica allegata alla memoria depositata all’udienza nè luogo in cui il ricorrente avrebbe scontato gli invocati arresti domiciliari: il comune di Modena, lontano da quello dove sarebbero stati commessi i reati contestatigli. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso propone motivi in parte inammissibili ed in parte infondati, sicché, nel suo complesso, è passibile di rigetto. 1. Il primo motivo denuncia criticità dell’apparato giustificativo della decisione in realtà non riscontrabili e sollecita l’attribuzione alle conversazioni intercettate di un significato diverso in termini estranei al giudizio di legittimità. 1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ha attributo alcuna valenza decisiva ai fini della gravità indiziaria alla condanna di NT da parte della Corte d'appello di Bologna per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante negli anni 2006 2007, con esclusione dell'aggravante del metodo e della finalità mafiosa . L’accertamento in questione è stato valorizzato al limitato fine di dimostrare la risalente contiguità di NT alla cosca di ‘ndrangheta di RÒ, alla quale appartenevano molti dei soggetti condannati nel procedimento definito dalla Corte d'appello di Bologna 1.2. Non colgono nel segno le censure con cui NT lamenta l’illogicità dell’interpretazione delle captazioni utilizzate per dimostrare che il suo organico inserimento nella consorteria di ndrangheta diretta da IO GR e le condotte poste in essere nell’interesse del sodalizio nel periodo in cui si trovava in Germania per ragioni di lavoro. 1.2.1. Al riguardo vanno, innanzitutto, ricordati i limiti che incontra il giudizio di questa Corte di cassazione sui provvedimenti applicativi di misure cautelari personali in ordine alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) 5 Il controllo di legittimità deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Non può, quindi, intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori ma deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: - a) sia «effettiva» e non meramente apparente;
- b) non sia «manifestamente illogica», in quanto risultano sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
- c) non sia «internamente contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
- d) non risultare logicamente «incompatibile con altri atti del processo» (che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione in modo specifico ed esaustivo) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Per la configurabilità del vizio della motivazione non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante;
è, invece, necessario che detti atti siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa in grado o di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante o di determinare al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificato la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula Rv. 233708; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 6 Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non si manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 262965). Corollario di racconto pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo consenso di questa Corte secondo cui è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli Rv. 282337 - 01). A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni, telefoniche o ambientali, dalle quali emergono elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando sono captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate 6 secondo criteri di linearità logica, come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 1.2.2. Tutte conversazioni utilizzate dai Giudici del merito cautelare per costruire la piattaforma indiziaria a carico di NT, perché disvelatrici della sua intraneità al gruppo e del ruolo rivestito all’interno della compagine, sono state interpretate con argomentazioni che non appaiono irragionevoli, mentre il ricorrente, ha opposto una diversa lettura di alcune di esse prospettata come maggiormente plausibile. Si pensi alle conversazioni di NT con RU DO e LU AR. Al Tribunale che, sulla scorta delle precise conoscenze dimostrate da NT sulla struttura del gruppo criminale organizzato cui RU si era rivolto per compiere un atto ritorsivo, sulle sue modalità operative tipicamente mafiose nonché sul ruolo verticistico di GR, ha logicamente interpretato la frasi dall’odierno ricorrente come provenienti da uno dei componenti del gruppo e che, proprio in tale qualità, era stato interpellato dal suo interlocutore, la difesa oppone una diversa lettura fondata sulla valorizzazione di una sola delle frasi riferibili a NT, per di più slegata dal dialogo complessivo e dal contenuto equivoco. Allo stesso modo, al Tribunale che ha interpretato la conversazione di 7 NT con LU AR come una vera e propria “lezione sull’appartenenza all'associazione mafiosa” impartita dal primo al secondo, con puntuali riferimenti alla situazione attuale del sodalizio, la difesa oppone una diversa lettura secondo cui NT si sarebbe limitato a fornire consigli al suo interlocutore fondati sulla sua pregressa esperienza di ex appartenente alla ‘ndrangheta. In ogni caso, il significato attribuito dal Tribunale alle citate conversazioni risulta confermato da ulteriori dialoghi intercettati fortemente sintomatici dell’intraneità al sodalizio di NT, non oggetto di specifiche contestazioni nel ricorso. In questa prospettiva sono state ritenute gravemente indizianti nei confronti di NT, oltre alle conversazioni che dimostrano la sua personale partecipazione alle estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa, contestate al capo 4), quelle con CA GA, RO ES e EA Cappella, quelle relative alla messa disposizione della cosca di una società a lui intestata ai fini della distribuzione dei prodotti in territorio tedesco con modalità fraudolente e, infine, quella in cui è il capo in persona, IO GR, ad avvertirlo che, in caso di mancato adeguamento alle sue direttive, sarebbe dovuto transitare in altra consorteria, quella di RÒ. Tutt’altro che illogico è il significato attribuito alle conversazioni da cui è stato desunto il coinvolgimento di NT in vicende relative alla disponibilità di armi da parte del sodalizio se si considera che almeno in una di esse vi è esplicito rifermento alla necessità di “posare una pistola”. 2. Il secondo motivo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza per i delitti di estorsione di cui al capo 4), commessi in danno dei ristoratori calabresi operanti nella città tedesca di Fellbach, è generico non confrontandosi con il reale contenuto dell’ordinanza impugnata, che, nelle pagine da 21 a 25, attraverso l’analitica disamina delle conversazioni intercettate e dell’attività investigativa di riscontro, dà ampiamente conto del diretto coinvolgimento di NT sia nelle richieste di acquisto dei prodotti alimentari alle condizioni imposte dalla cosca e sia nella successiva attività di danneggiamento per costringere le persone offese ad accettare tali proposte. 3. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente non considera che la custodia cautelare in carcere è stata disposta nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è. che, pertanto, trova applicazione la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 8 Tale presunzione può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01). Per di più, il Tribunale del Riesame ha specificamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti di inadeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia cautelare in carcere anche a prescindere dalla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ponendo in rilievo che il ricorrente ha gravi precedenti penali anche specifici e i gravi indizi di colpevolezza attengono ad un ruolo di primo piano svolto dallo stesso nell'ambito dell'associazione mafiosa. 4. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso, in Roma 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SC IF OM CC