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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7096/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa CR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello iscritta al n. 7096/2023 R.G.C., nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2681/2022 del 13 dicembre 2022
promossa da:
(P.I. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Parte_1 P.IVA_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Caldarola (cod. fisc.
[...] C.F._1
– PEC: , ed elettivamente domiciliato
[...] Email_1
presso il suo studio in Bari, via Putignani n. 118
- APPELLANTE -
contro pagina 1 di 5
, elettivamente domiciliata ad Altamura (Ba) in via Villafranca Controparte_1
n. 34, presso lo studio dell'Avvocato Luciano De Santis (cod. fisc.
) C.F._2
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente dichiarare non meritevole di accoglimento il ricorso originario spiegato dall'appellata, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.
Con condanna alla integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte appellata:
rigettare il proposto appello perché totalmente infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.2681/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bari, pubblicata in data 13.12.2022, nella causa iscritta al n. 6070/22 R.G.;
2) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di patrocinio di legge in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario e distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 L'odierna appellata proponeva ricorso in opposizione al Giudice Controparte_1
di Pace di Bari contro il verbale del 17 giugno 2022, n. VX47225, della polizia locale di
Bari, di accertamento della violazione dei limiti di velocità alla guida di autoveicolo, ai sensi dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, in data 13 aprile 2022. L'opponente deduceva la nullità dell'atto impugnato e di quelli presupposti: per omessa indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento delle infrazioni in strade extraurbane;
per omesso controllo della posizione e funzionamento dello strumento di rilevazione a distanza del superamento dei limiti di velocità; e per omessa preventiva informazione e segnalazione dello strumento di controllo.
Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione veniva accolto il ricorso in opposizione in relazione all'ultimo ordine di censure con esso formulate.
Al riguardo, la pronuncia di primo grado evidenziava che agli atti di causa non vi era
“alcuna prova sul rispetto dell'obbligo della preventiva segnalazione”, attraverso l'apposizione del relativo preavviso per gli automobilisti, alla “distanza minima di 1 km tra la segnalazione e la postazione di controllo fuori dai centri abitati”. Nello specifico, veniva considerata prova insufficiente la “dichiarazione resa dai pubblici ufficiali nel verbale di contestazione”.
Per la riforma della sentenza di primo grado il ha proposto appello, al Parte_1
quale resiste l'originaria ricorrente.
Secondo l'amministrazione comunale appellante le dichiarazioni rese dai verbalizzanti sul punto avrebbero valore di prova legale, contestabili quindi solo con querela di falso.
A questo specifico riguardo, si deduce l'erroneità della sentenza per non avere attribuito valore di prova alla menzione contenuta nel verbale di accertamento in base alla quale gli agenti accertatori “hanno altresì visionato e verificato la presenza della segnaletica di preavviso, indicante zona sottoposta a controllo della velocità, ubicati entro il limite previsto D.M. del 15.08.07 nonché la segnaletica indicante il limite di velocità, ubicata entro il limite previsto dall'art.25 c.2 L.n.120/10, rispettando i criteri di visibilità della postazione di controllo temporanea”.
pagina 3 di 5 Si aggiunge che in base all'orientamento della giurisprudenza in materia, per quanto riguarda la distanza tra la segnaletica di preavviso di controllo della velocità e la postazione degli agenti, nel caso di utilizzo di dispositivi di rilevamento mobile, è sufficiente che essa sia adeguata, avuto riguardo allo stato dei luoghi, mentre grava sul ricorrente in opposizione la prova contraria.
Le censure sono infondate.
L'appello non contesta che agli atti dell'accertamento dell'infrazione al codice della strada di cui al verbale impugnato manca qualsiasi documentazione comprovante il rispetto della distanza minima di un “chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”, prevista dall'art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per la “collocazione e uso dei dispositivi
o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992”.
L'appello pretende di ricavare la prova in questione, determinante ai fini della legittimità dell'accertamento, come statuito dalla sentenza di primo grado, sulla base del valore fidefaciente delle dichiarazioni degli agenti accertatori, il quale, tuttavia, quando ricade sui presupposti dell'accertamento, ed in particolare su un requisito minimo previsto dalla legge, come quello relativo alla distanza tra il segnale e il punto di rilevamento, avrebbe richiesto una prova oggettiva riferibile alla relativa misurazione, e documentalmente comprovata.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.
Al rigetto dell'appello consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico delle spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002), l'accertamento dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di una somma di importo Parte_2
pari al contributo unificato previsto per il presente giudizio d'appello.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di causa, Parte_1
liquidate in € 400,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio d'appello.
Così deciso in Bari, l'8 dicembre 2025
Il giudice
CR LI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa CR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello iscritta al n. 7096/2023 R.G.C., nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2681/2022 del 13 dicembre 2022
promossa da:
(P.I. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Parte_1 P.IVA_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Caldarola (cod. fisc.
[...] C.F._1
– PEC: , ed elettivamente domiciliato
[...] Email_1
presso il suo studio in Bari, via Putignani n. 118
- APPELLANTE -
contro pagina 1 di 5
, elettivamente domiciliata ad Altamura (Ba) in via Villafranca Controparte_1
n. 34, presso lo studio dell'Avvocato Luciano De Santis (cod. fisc.
) C.F._2
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente dichiarare non meritevole di accoglimento il ricorso originario spiegato dall'appellata, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.
Con condanna alla integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte appellata:
rigettare il proposto appello perché totalmente infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.2681/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bari, pubblicata in data 13.12.2022, nella causa iscritta al n. 6070/22 R.G.;
2) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di patrocinio di legge in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario e distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 L'odierna appellata proponeva ricorso in opposizione al Giudice Controparte_1
di Pace di Bari contro il verbale del 17 giugno 2022, n. VX47225, della polizia locale di
Bari, di accertamento della violazione dei limiti di velocità alla guida di autoveicolo, ai sensi dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, in data 13 aprile 2022. L'opponente deduceva la nullità dell'atto impugnato e di quelli presupposti: per omessa indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento delle infrazioni in strade extraurbane;
per omesso controllo della posizione e funzionamento dello strumento di rilevazione a distanza del superamento dei limiti di velocità; e per omessa preventiva informazione e segnalazione dello strumento di controllo.
Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione veniva accolto il ricorso in opposizione in relazione all'ultimo ordine di censure con esso formulate.
Al riguardo, la pronuncia di primo grado evidenziava che agli atti di causa non vi era
“alcuna prova sul rispetto dell'obbligo della preventiva segnalazione”, attraverso l'apposizione del relativo preavviso per gli automobilisti, alla “distanza minima di 1 km tra la segnalazione e la postazione di controllo fuori dai centri abitati”. Nello specifico, veniva considerata prova insufficiente la “dichiarazione resa dai pubblici ufficiali nel verbale di contestazione”.
Per la riforma della sentenza di primo grado il ha proposto appello, al Parte_1
quale resiste l'originaria ricorrente.
Secondo l'amministrazione comunale appellante le dichiarazioni rese dai verbalizzanti sul punto avrebbero valore di prova legale, contestabili quindi solo con querela di falso.
A questo specifico riguardo, si deduce l'erroneità della sentenza per non avere attribuito valore di prova alla menzione contenuta nel verbale di accertamento in base alla quale gli agenti accertatori “hanno altresì visionato e verificato la presenza della segnaletica di preavviso, indicante zona sottoposta a controllo della velocità, ubicati entro il limite previsto D.M. del 15.08.07 nonché la segnaletica indicante il limite di velocità, ubicata entro il limite previsto dall'art.25 c.2 L.n.120/10, rispettando i criteri di visibilità della postazione di controllo temporanea”.
pagina 3 di 5 Si aggiunge che in base all'orientamento della giurisprudenza in materia, per quanto riguarda la distanza tra la segnaletica di preavviso di controllo della velocità e la postazione degli agenti, nel caso di utilizzo di dispositivi di rilevamento mobile, è sufficiente che essa sia adeguata, avuto riguardo allo stato dei luoghi, mentre grava sul ricorrente in opposizione la prova contraria.
Le censure sono infondate.
L'appello non contesta che agli atti dell'accertamento dell'infrazione al codice della strada di cui al verbale impugnato manca qualsiasi documentazione comprovante il rispetto della distanza minima di un “chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”, prevista dall'art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per la “collocazione e uso dei dispositivi
o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992”.
L'appello pretende di ricavare la prova in questione, determinante ai fini della legittimità dell'accertamento, come statuito dalla sentenza di primo grado, sulla base del valore fidefaciente delle dichiarazioni degli agenti accertatori, il quale, tuttavia, quando ricade sui presupposti dell'accertamento, ed in particolare su un requisito minimo previsto dalla legge, come quello relativo alla distanza tra il segnale e il punto di rilevamento, avrebbe richiesto una prova oggettiva riferibile alla relativa misurazione, e documentalmente comprovata.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.
Al rigetto dell'appello consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico delle spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002), l'accertamento dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di una somma di importo Parte_2
pari al contributo unificato previsto per il presente giudizio d'appello.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di causa, Parte_1
liquidate in € 400,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio d'appello.
Così deciso in Bari, l'8 dicembre 2025
Il giudice
CR LI
pagina 5 di 5