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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 723/2024 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMERIO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA A.DIAZ N.24 PESARO, presso il difensore avv.
ROMERIO ALESSANDRO
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) - contumace Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA, elettivamente domiciliato in L. T. A. P.IVA_3
DA BRESCIA N. 9 00196 ROMA presso il difensore avv. FIORETTI ANDREA
(C.F. ) – contumace Controparte_3 P.IVA_4
C.F. ) - contumace Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATE
pagina 1 di 7 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 471/2016 del 04.04.2016 del Tribunale di pubblicata in pari data, nel procedimento R.G. n. 1275/2013
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di citazione in riassunzione;
Per Controparte_2
come da comparsa di costituzione depositata il 1.07.2024.
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Rimini nei confronti di Parte_1 [...]
e della e del per ottenere: a) la dichiarazione di estinzione CP_5 Controparte_6 CP_7 del diritto di superficie costituito in favore della su un'area sita nel territorio Controparte_5 comunale, nell'ambito di un rapporto di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica
(autostazione denominata “Bus Terminal”), a seguito della dichiarazione di decadenza della concessionaria, per grave inadempimento ai suoi obblighi contrattuali;
b) l'accertamento della piena proprietà dell'area e dei fabbricati e manufatti ivi realizzati, in proprio favore, liberi da qualunque peso o diritto della concessionaria;
c) la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto con cui la CP_5 aveva costituito un'ipoteca volontaria sugli immobili realizzati, in favore della
[...] [...]
, a garanzia del credito derivante da un finanziamento;
d) in subordine, la Controparte_8 dichiarazione di estinzione dell'ipoteca sugli immobili realizzati, contestualmente all'estinzione del diritto di superficie.
La , nel contestare le domande dell'ente comunale, ha chiesto Controparte_8
l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulla somma di € 1.278.546,65, dal medesimo ente riconosciuta alla concessionaria, quale indennità per le opere realizzate, ai sensi dell'art. 2816, comma
1, c.c.. pagina 2 di 7 Nel corso del giudizio è intervenuta cessionaria del credito della banca Controparte_9 convenuta garantito dall'ipoteca in contestazione.
All'esito, il Tribunale di Rimini, in solo parziale accoglimento delle domande proposte dall'ente attore:
a) ha dichiarato estinto il diritto di superficie costituito dal in favore della Parte_1 [...]
b) ha dichiarato il Comune di pieno proprietario degli immobili realizzati dalla CP_5 Parte_1
società concessionaria;
c) ha rigettato le altre domande del d) ha dichiarato inammissibile la Pt_1 domanda riconvenzionale avanzata dalla per l'accertamento del Controparte_8 trasferimento dell'ipoteca sulle indennità dovute dall'ente concedente alla concessionaria;
e) ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello il , instando per la riforma della sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha respinto le sue domande ed ha regolamentato le spese di lite, chiedendo alla
Corte di Appello di Bologna: “1) di accertare e dichiarare la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato da a favore della Controparte_5 Controparte_6
e del con atto notarile in data 09.02.2006 e trascritto in data 11.02.2006; 2) in
[...] CP_7
subordine, di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dell'ipoteca costituita da a Controparte_5
favore della e del con atto notarile in data 09.02.2006 e trascritto in Controparte_6 CP_7
data 11.02.2006 contestualmente all'estinzione del diritto di superficie;
3) di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rimini di annotazione e/o trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2655 del Codice Civile;
4) di condannare le controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel predetto giudizio d'appello si è costituita (già intervenuta nel Controparte_9
giudizio di primo grado quale cessionaria del credito della , chiedendo in via principale il rigetto CP_6 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e proponendo altresì “appello incidentale condizionato” per l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulle indennità dovute dall'ente concedente alla concessionaria.
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dal assorbito l'appello incidentale condizionato della Parte_1 Controparte_9
avente ad oggetto la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile in primo grado.
[...]
Avverso detta sentenza il ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque Parte_1 motivi deducendo, con i primi due, la nullità o comunque l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria posto in essere dalla società concessionaria sul diritto di superficie acquisito in base alla concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica, senza la propria pagina 3 di 7 autorizzazione;
con il terzo ed il quarto motivo, in via subordinata, ha sostenuto che, in ogni caso, anche a voler ritenere valido l'atto di costituzione dell'ipoteca, questa si sarebbe estinta con l'estinzione del diritto di superficie conseguente alla dichiarazione di decadenza della società dalla concessione con la quale le era stato attribuito tale diritto, per grave inadempimento;
con il quinto motivo, ha lamentato l'errata regolamentazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Ha resistito con controricorso (rappresentata da , Controparte_2 Controparte_2
già intervenuta nel giudizio di appello, quale successore a titolo particolare di Controparte_9
nei diritti controversi, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un
[...]
unico motivo.
All'esito del giudizio di legittimità, la Terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
3897/2024 depositata in data 12 febbraio 2024, ha accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
ha dunque cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio a questa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nell'esaminare congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso del la Suprema Corte, ha Pt_1 enunciato i seguenti “principi di diritto” (v. § 8 sentenza): “il diritto di superficie costituito in favore del concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sull'opera stessa, di regola, non può essere da quest'ultimo fatto oggetto di atti di disposizione, ivi inclusa la concessione di ipoteca volontaria sul suddetto diritto di superficie, in favore di soggetti non vincolati dagli obblighi derivanti dalla concessione e dalle convenzioni accessorie, in quanto tali atti di disposizione farebbero venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottraendo, quindi, quest'ultima alla sua destinazione pubblica”; “l'ente pubblico concedente può, peraltro, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria da parte del concessionario sul diritto di superficie allo stesso attribuito sull'opera pubblica, in deroga al divieto generale di cui sopra, previa adeguata valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento”.
La Corte ha quindi statuito che la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1734/2020 “non è conforme ai principi di diritto sopra esposti” per i seguenti motivi: “La corte d'appello ha ritenuto che
l'atto costitutivo dell'ipoteca da parte del concessionario dovesse ritenersi di per sé valido ed efficace nei confronti del , per non essere stata tale costituzione espressamente vietata Parte_1
nell'atto di concessione. Al contrario, essa avrebbe dovuto accertare se l'ente concedente (con il contratto stesso, ovvero successivamente, manifestando validamente in tal senso la sua volontà) avesse
pagina 4 di 7 effettivamente prestato il proprio consenso a che la società concessionaria potesse disporre del diritto di superficie alla stessa attribuito sull'opera pubblica mediante la costituzione di una ipoteca sullo stesso e, in mancanza, dichiarare l'atto costitutivo della suddetta ipoteca del tutto inefficace nei suoi confronti.” (v. § 10 sentenza).
2.- Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. il ha riassunto il procedimento dinanzi a Parte_1 questa Corte d'Appello, riproponendo le domande e le eccezioni già oggetto del procedimento di secondo grado, onde ottenere: A) in via principale, l'accertamento e la declaratoria della nullità dell'atto di ipoteca volontaria sul diritto di superficie costituito da in favore della Controparte_5 [...]
con atto notarile in data 09.02.2006 e trascritto in data 11.02.2006; Controparte_8
B) in subordine, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta estinzione dell'ipoteca predetta conseguentemente e contestualmente all'estinzione del diritto di superficie, con cessazione dei suoi effetti;
C) in ogni caso, l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rimini di annotare e/o trascrivere la sentenza ai sensi dell'art. 2655 del Codice Civile;
D) in ogni caso, la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
3.- Si è costituita nel giudizio di rinvio la parte resistente in riassunzione, chiedendo il rigetto dell'appello.
4.- In ossequio ai principi statuiti dalla Suprema Corte, sopra riportati, questa Corte è chiamata anzitutto ad accertare se il abbia autorizzato la concessionaria Parte_1 Controparte_5
“nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento”, ad iscrivere ipoteca sul diritto di superficie, previa adeguata valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico.
Ebbene, costituisce circostanza documentale e non contestata l'assenza sia nell'atto di concessione sia nella convenzione accessoria della predetta autorizzazione (cfr. convenzione Rep. n. 19514 del
26.11.2002; doc. n. 8 fascicolo di 1° grado).
Neppure risulta che essa sia contenuta in atti successivi dell'Ente: il ha sempre Parte_1 contestato, anche prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, di aver autorizzato il concessionario a costituire l'ipoteca sul diritto di superficie (cfr. lettera dell'Avvocatura prot. n. 10475 del 19.03.2012: doc. n. 26 fascicolo di 1° grado); né consta, d'altra parte, che detta autorizzazione sia mai stata formalmente richiesta da Controparte_5
pagina 5 di 7 La stessa parte appellata, d'altro canto, non ha mai affermato l'esistenza di un atto amministrativo di tale contenuto, essendosi sempre difesa, anche in questo giudizio di rinvio, negandone la necessità a fronte del mancato espresso divieto di iscrizione dell'ipoteca nell'atto di concessione.
Tuttavia la Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte d'Appello, ha chiarito l'erroneità di tale ragionamento, precisando come non possa ritenersi sufficiente, a superare il generale divieto in capo al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica di disporre del diritto di superficie costituito sull'opera stessa, la sua mancata previsione nell'atto di concessione, ma essendo al contrario necessario che sia rinvenibile una specifica manifestazione di volontà in tal senso dell'ente pubblico concedente, che consegua ad una valutazione discrezionale del medesimo che autorizzi espressamente l'atto di disposizione, in quanto ne accerti la compatibilità con la destinazione pubblica dell'opera.
Di una tale manifestazione di volontà, come detto, non v'è traccia negli atti e documenti di causa;
sul punto, del resto, è appena il caso di precisare che, trattandosi di atto negoziale proveniente dalla P.A., essa avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam (cfr. tra le tante Cass. n. 7478/2020, n.
25631/2017 e n. 12540/2016). Inoltre, considerato quanto evidenziato dalla Suprema Corte in ordine alla necessità che tale atto sia preceduto da una “adeguata valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico”, esso avrebbe dovuto essere oggetto di una preventiva delibera del Consiglio comunale, organo deputato ad assumere decisioni in merito ai diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Ente (art. 42 D.Lgs. 267/2000).
All'assenza del consenso dell'Ente pubblico a che la società concessionaria potesse disporre del diritto di superficie attribuitole sull'opera pubblica mediante la costituzione di una ipoteca sullo stesso consegue, in ossequio all'insegnamento contenuto nella sentenza n. 3897/2024 della Suprema Corte, la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'Ente medesimo dell'atto costitutivo della suddetta ipoteca.
L'appello va dunque accolto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare e/o trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Tutte le convenute in solido devono essere condannate a rifondere al le spese di Parte_1
lite dei precedenti gradi di giudizio (con la sola eccezione di per quanto concerne le Controparte_2
spese del giudizio di primo grado, essendo essa intervenuta solo in appello), nonché del presente procedimento;
i compensi vengono liquidati in dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile
(complessità media) della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata (valori medi per le fasi di studio e introduttivi, minimi per le fasi di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 6 di 7 assorbita, in accoglimento dell'appello proposto dal , modificando parzialmente la Parte_1
sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara inefficace nei confronti del l'atto di ipoteca volontaria sul diritto di Parte_1 Parte_1
superficie costituito da in favore della e del con atto Controparte_5 Controparte_6 CP_7
notarile in data 09.02.2006 e trascritto in data 11.02.2006;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare e/o trascrivere la sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
- condanna tutte le convenute in solido, con la sola eccezione di per quanto concerne Controparte_2
le spese del giudizio di primo grado, al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1
lite dei quattro gradi di giudizio, come di seguito liquidate:
- Giudizio R.G. n. 1275/2013 davanti al Tribunale di Rimini: €.
7.202 per compensi;
- Giudizio di appello davanti a questa Corte R.G. n. 1218/2026: €.
8.120 per compensi;
- Giudizio di Cassazione R.G. n. 2582/2021: €.
5.839 per compensi;
- Giudizio di rinvio davanti a questa Corte: €.
8.120 per compensi,
il tutto oltre anticipazioni per contributo unificato e marca da bollo, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 723/2024 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMERIO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA A.DIAZ N.24 PESARO, presso il difensore avv.
ROMERIO ALESSANDRO
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) - contumace Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA, elettivamente domiciliato in L. T. A. P.IVA_3
DA BRESCIA N. 9 00196 ROMA presso il difensore avv. FIORETTI ANDREA
(C.F. ) – contumace Controparte_3 P.IVA_4
C.F. ) - contumace Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATE
pagina 1 di 7 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 471/2016 del 04.04.2016 del Tribunale di pubblicata in pari data, nel procedimento R.G. n. 1275/2013
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di citazione in riassunzione;
Per Controparte_2
come da comparsa di costituzione depositata il 1.07.2024.
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Rimini nei confronti di Parte_1 [...]
e della e del per ottenere: a) la dichiarazione di estinzione CP_5 Controparte_6 CP_7 del diritto di superficie costituito in favore della su un'area sita nel territorio Controparte_5 comunale, nell'ambito di un rapporto di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica
(autostazione denominata “Bus Terminal”), a seguito della dichiarazione di decadenza della concessionaria, per grave inadempimento ai suoi obblighi contrattuali;
b) l'accertamento della piena proprietà dell'area e dei fabbricati e manufatti ivi realizzati, in proprio favore, liberi da qualunque peso o diritto della concessionaria;
c) la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto con cui la CP_5 aveva costituito un'ipoteca volontaria sugli immobili realizzati, in favore della
[...] [...]
, a garanzia del credito derivante da un finanziamento;
d) in subordine, la Controparte_8 dichiarazione di estinzione dell'ipoteca sugli immobili realizzati, contestualmente all'estinzione del diritto di superficie.
La , nel contestare le domande dell'ente comunale, ha chiesto Controparte_8
l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulla somma di € 1.278.546,65, dal medesimo ente riconosciuta alla concessionaria, quale indennità per le opere realizzate, ai sensi dell'art. 2816, comma
1, c.c.. pagina 2 di 7 Nel corso del giudizio è intervenuta cessionaria del credito della banca Controparte_9 convenuta garantito dall'ipoteca in contestazione.
All'esito, il Tribunale di Rimini, in solo parziale accoglimento delle domande proposte dall'ente attore:
a) ha dichiarato estinto il diritto di superficie costituito dal in favore della Parte_1 [...]
b) ha dichiarato il Comune di pieno proprietario degli immobili realizzati dalla CP_5 Parte_1
società concessionaria;
c) ha rigettato le altre domande del d) ha dichiarato inammissibile la Pt_1 domanda riconvenzionale avanzata dalla per l'accertamento del Controparte_8 trasferimento dell'ipoteca sulle indennità dovute dall'ente concedente alla concessionaria;
e) ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello il , instando per la riforma della sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha respinto le sue domande ed ha regolamentato le spese di lite, chiedendo alla
Corte di Appello di Bologna: “1) di accertare e dichiarare la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato da a favore della Controparte_5 Controparte_6
e del con atto notarile in data 09.02.2006 e trascritto in data 11.02.2006; 2) in
[...] CP_7
subordine, di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dell'ipoteca costituita da a Controparte_5
favore della e del con atto notarile in data 09.02.2006 e trascritto in Controparte_6 CP_7
data 11.02.2006 contestualmente all'estinzione del diritto di superficie;
3) di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rimini di annotazione e/o trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2655 del Codice Civile;
4) di condannare le controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel predetto giudizio d'appello si è costituita (già intervenuta nel Controparte_9
giudizio di primo grado quale cessionaria del credito della , chiedendo in via principale il rigetto CP_6 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e proponendo altresì “appello incidentale condizionato” per l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulle indennità dovute dall'ente concedente alla concessionaria.
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dal assorbito l'appello incidentale condizionato della Parte_1 Controparte_9
avente ad oggetto la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile in primo grado.
[...]
Avverso detta sentenza il ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque Parte_1 motivi deducendo, con i primi due, la nullità o comunque l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria posto in essere dalla società concessionaria sul diritto di superficie acquisito in base alla concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica, senza la propria pagina 3 di 7 autorizzazione;
con il terzo ed il quarto motivo, in via subordinata, ha sostenuto che, in ogni caso, anche a voler ritenere valido l'atto di costituzione dell'ipoteca, questa si sarebbe estinta con l'estinzione del diritto di superficie conseguente alla dichiarazione di decadenza della società dalla concessione con la quale le era stato attribuito tale diritto, per grave inadempimento;
con il quinto motivo, ha lamentato l'errata regolamentazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Ha resistito con controricorso (rappresentata da , Controparte_2 Controparte_2
già intervenuta nel giudizio di appello, quale successore a titolo particolare di Controparte_9
nei diritti controversi, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un
[...]
unico motivo.
All'esito del giudizio di legittimità, la Terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
3897/2024 depositata in data 12 febbraio 2024, ha accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
ha dunque cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio a questa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nell'esaminare congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso del la Suprema Corte, ha Pt_1 enunciato i seguenti “principi di diritto” (v. § 8 sentenza): “il diritto di superficie costituito in favore del concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sull'opera stessa, di regola, non può essere da quest'ultimo fatto oggetto di atti di disposizione, ivi inclusa la concessione di ipoteca volontaria sul suddetto diritto di superficie, in favore di soggetti non vincolati dagli obblighi derivanti dalla concessione e dalle convenzioni accessorie, in quanto tali atti di disposizione farebbero venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottraendo, quindi, quest'ultima alla sua destinazione pubblica”; “l'ente pubblico concedente può, peraltro, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria da parte del concessionario sul diritto di superficie allo stesso attribuito sull'opera pubblica, in deroga al divieto generale di cui sopra, previa adeguata valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento”.
La Corte ha quindi statuito che la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1734/2020 “non è conforme ai principi di diritto sopra esposti” per i seguenti motivi: “La corte d'appello ha ritenuto che
l'atto costitutivo dell'ipoteca da parte del concessionario dovesse ritenersi di per sé valido ed efficace nei confronti del , per non essere stata tale costituzione espressamente vietata Parte_1
nell'atto di concessione. Al contrario, essa avrebbe dovuto accertare se l'ente concedente (con il contratto stesso, ovvero successivamente, manifestando validamente in tal senso la sua volontà) avesse
pagina 4 di 7 effettivamente prestato il proprio consenso a che la società concessionaria potesse disporre del diritto di superficie alla stessa attribuito sull'opera pubblica mediante la costituzione di una ipoteca sullo stesso e, in mancanza, dichiarare l'atto costitutivo della suddetta ipoteca del tutto inefficace nei suoi confronti.” (v. § 10 sentenza).
2.- Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. il ha riassunto il procedimento dinanzi a Parte_1 questa Corte d'Appello, riproponendo le domande e le eccezioni già oggetto del procedimento di secondo grado, onde ottenere: A) in via principale, l'accertamento e la declaratoria della nullità dell'atto di ipoteca volontaria sul diritto di superficie costituito da in favore della Controparte_5 [...]
con atto notarile in data 09.02.2006 e trascritto in data 11.02.2006; Controparte_8
B) in subordine, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta estinzione dell'ipoteca predetta conseguentemente e contestualmente all'estinzione del diritto di superficie, con cessazione dei suoi effetti;
C) in ogni caso, l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rimini di annotare e/o trascrivere la sentenza ai sensi dell'art. 2655 del Codice Civile;
D) in ogni caso, la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
3.- Si è costituita nel giudizio di rinvio la parte resistente in riassunzione, chiedendo il rigetto dell'appello.
4.- In ossequio ai principi statuiti dalla Suprema Corte, sopra riportati, questa Corte è chiamata anzitutto ad accertare se il abbia autorizzato la concessionaria Parte_1 Controparte_5
“nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento”, ad iscrivere ipoteca sul diritto di superficie, previa adeguata valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico.
Ebbene, costituisce circostanza documentale e non contestata l'assenza sia nell'atto di concessione sia nella convenzione accessoria della predetta autorizzazione (cfr. convenzione Rep. n. 19514 del
26.11.2002; doc. n. 8 fascicolo di 1° grado).
Neppure risulta che essa sia contenuta in atti successivi dell'Ente: il ha sempre Parte_1 contestato, anche prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, di aver autorizzato il concessionario a costituire l'ipoteca sul diritto di superficie (cfr. lettera dell'Avvocatura prot. n. 10475 del 19.03.2012: doc. n. 26 fascicolo di 1° grado); né consta, d'altra parte, che detta autorizzazione sia mai stata formalmente richiesta da Controparte_5
pagina 5 di 7 La stessa parte appellata, d'altro canto, non ha mai affermato l'esistenza di un atto amministrativo di tale contenuto, essendosi sempre difesa, anche in questo giudizio di rinvio, negandone la necessità a fronte del mancato espresso divieto di iscrizione dell'ipoteca nell'atto di concessione.
Tuttavia la Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte d'Appello, ha chiarito l'erroneità di tale ragionamento, precisando come non possa ritenersi sufficiente, a superare il generale divieto in capo al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica di disporre del diritto di superficie costituito sull'opera stessa, la sua mancata previsione nell'atto di concessione, ma essendo al contrario necessario che sia rinvenibile una specifica manifestazione di volontà in tal senso dell'ente pubblico concedente, che consegua ad una valutazione discrezionale del medesimo che autorizzi espressamente l'atto di disposizione, in quanto ne accerti la compatibilità con la destinazione pubblica dell'opera.
Di una tale manifestazione di volontà, come detto, non v'è traccia negli atti e documenti di causa;
sul punto, del resto, è appena il caso di precisare che, trattandosi di atto negoziale proveniente dalla P.A., essa avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam (cfr. tra le tante Cass. n. 7478/2020, n.
25631/2017 e n. 12540/2016). Inoltre, considerato quanto evidenziato dalla Suprema Corte in ordine alla necessità che tale atto sia preceduto da una “adeguata valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico”, esso avrebbe dovuto essere oggetto di una preventiva delibera del Consiglio comunale, organo deputato ad assumere decisioni in merito ai diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Ente (art. 42 D.Lgs. 267/2000).
All'assenza del consenso dell'Ente pubblico a che la società concessionaria potesse disporre del diritto di superficie attribuitole sull'opera pubblica mediante la costituzione di una ipoteca sullo stesso consegue, in ossequio all'insegnamento contenuto nella sentenza n. 3897/2024 della Suprema Corte, la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'Ente medesimo dell'atto costitutivo della suddetta ipoteca.
L'appello va dunque accolto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare e/o trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Tutte le convenute in solido devono essere condannate a rifondere al le spese di Parte_1
lite dei precedenti gradi di giudizio (con la sola eccezione di per quanto concerne le Controparte_2
spese del giudizio di primo grado, essendo essa intervenuta solo in appello), nonché del presente procedimento;
i compensi vengono liquidati in dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile
(complessità media) della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata (valori medi per le fasi di studio e introduttivi, minimi per le fasi di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 6 di 7 assorbita, in accoglimento dell'appello proposto dal , modificando parzialmente la Parte_1
sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara inefficace nei confronti del l'atto di ipoteca volontaria sul diritto di Parte_1 Parte_1
superficie costituito da in favore della e del con atto Controparte_5 Controparte_6 CP_7
notarile in data 09.02.2006 e trascritto in data 11.02.2006;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare e/o trascrivere la sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
- condanna tutte le convenute in solido, con la sola eccezione di per quanto concerne Controparte_2
le spese del giudizio di primo grado, al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1
lite dei quattro gradi di giudizio, come di seguito liquidate:
- Giudizio R.G. n. 1275/2013 davanti al Tribunale di Rimini: €.
7.202 per compensi;
- Giudizio di appello davanti a questa Corte R.G. n. 1218/2026: €.
8.120 per compensi;
- Giudizio di Cassazione R.G. n. 2582/2021: €.
5.839 per compensi;
- Giudizio di rinvio davanti a questa Corte: €.
8.120 per compensi,
il tutto oltre anticipazioni per contributo unificato e marca da bollo, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
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