Articolo 3 della Legge 11 giugno 2004, n. 146
Articolo 2Articolo 4
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30 giugno 2004
Art. 3. 1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della
Brianza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 . In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle e' effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.
Nota all'art. 3:
[E1][E1] - Il testo dell' art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e' il seguente:
«Art. 9. - In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun comune possono essere assegnati piu' della meta' dei collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell' art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.».
Entrata in vigore il 30 giugno 2004