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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6176 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 19/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16095/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 19 giugno
2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16095 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
TRA
Via Vittorio Parte_1
Veneto - 80031 - Brusciano (NA), (Cod. fis.: ), in persona del Dirigente Scolastico pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11
OPPONENTE
E
costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Controparte_1
Cartolarizzazione), (C.F. e P.IVA ) con sede in Bologna, via Guido Reni, 2/2 – 20121, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Donnini ( PEC
), come da mandato in atti Email_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in data 22.05.2023 otteneva decreto ingiuntivo n. 3682/2023 con il quale Controparte_1
l' veniva condannato al pagamento in suo favore Parte_1 dell'importo di euro 230173,39, oltre interessi e spese della procedura. A fondamento del credito azionato la ricorrente esponeva che con contratto del 18.03.2019
l'Istituto Comprensivo De Filippo – De Ruggiero aveva affidato a TA S.c.p.a. i servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici presso tale Istituto e che, in esecuzione di tale contratto, TA aveva reso le prestazioni richieste ed emesso la fattura n. 102554 del 21.5.2019 per la somma di € 230.173,40, fattura che essa Levante azionava con la presentazione del ricorso monitorio in qualità di cessionaria. Infatti, deduceva la ricorrente, che con contratto quadro di cessione del 30.05.2019, pubblicato nella G.U. n. 69 del 13.06.2019 , attraverso un'operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999, TA S.C.p.A. aveva ceduto in blocco e pro soluto ad essa i crediti derivanti dai servizi di pulizie vantati nei confronti di una pluralità di Controparte_1
Istituti Scolastici e che, con successivo atto di cessione del 7.06.2019, TA S.C.p.A. le aveva ceduto in blocco e pro soluto ulteriori crediti, inclusi quelli vantati nei confronti dell Parte_1
. Detto contratto era stato inoltre notificato al debitore ceduto a mezzo pec in
[...] data 19/06/2019.
2. Ricevuta la notifica del predetto decreto ingiuntivo in data 29/05/2029, l
[...]
proponeva tempestiva opposizione avverso lo stesso, Parte_1 eccependo: la carenza di legittimazione passiva dell'opposta atteso che il credito oggetto del decreto opposto era stato oggetto di due distinte cessioni, ad opera della TA, in favore della
[...]
come risultante dall' atto di cessione di credito (n. 32369 di repertorio) registrato Parte_2
a Milano il 17/05/17 notificato all'Istituto opponente in data 26.05.2017, e dall'atto di cessione di credito (n.36094 di repertorio) registrato a Milano il 12.06.2019 e notificato all'Istituto opponente in data 13.06.2019; l'inefficacia ed inopponibilità delle cessione atteso che era stata data pubblicità in
Gazzetta Ufficiale del solo contratto quadro del 30 maggio 2019, con il quale la fattura oggetto di causa non era stata ancora ceduta, ma non dei singoli atti di cessione esecutivi ( nella specie di quello del
6.6.2019), da dove avrebbe potuto emergere la cessione della fattura per cui è causa;
l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione anche avuto riguardo alla notifica asseritamente da controparte eseguita in data 25 giugno 2019, posto che risultava in effetti notificato non il contratto di cessione, ma un avviso di cessione;
l'estraneità del credito azionato a quelli oggetto di cessione, posto che esso risaliva al maggio 2019 e doveva ritenersi pertanto estraneo ai crediti previsti dal contratto quadro, che invece faceva riferimento ai crediti che “sorgeranno nel Periodo di Acquisto”, ove per “Periodo di Acquisto” doveva intendersi il periodo intercorrente tra la data di conclusione del contratto quadro e i diciotto mesi successivi;
la nullità di tutti i contratti di cessione azionati, in quanto relativi a crediti scaturenti da contratti di appalto ancora non perfezionati alla data della cessione;
il difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto dal lato attivo, stante la nullità delle cessioni per violazione dell'art. 70, co.
2, r.d. n. 2440/1923; l'inopponibilità della cessione per mancata prova della potestà notificatoria in capo all'avv. l'inopponibilità della cessione per intervenuto rifiuto ex art. 106, co. 13, Controparte_2 d.lgs. n. 50/2016; la mancata prova del credito stante la mera produzione delle fatture;
l'inadempimento di TA .
In accoglimento di tutti i motivi di opposizione, L' Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
3. si costituiva in giudizio resistendo a tutti i motivi di opposizione ed Controparte_1 evidenziando in particolare: che la prova del credito ceduto discendeva in maniera inequivocabile dalla nota prot 1089 del 29.03.2023 con cui l'Istituto comprensivo opponente riconosceva il proprio debito in risposta alla diffida di pagamento da inviata in data 28.03.2023; che la fattura oggetto di CP_1
Part cessione tra TA e e la fattura ceduta da TA a erano diverse e non sovrapponibili;
CP_1 che la cessione di cui trattasi era avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 130 del 30.04.1999 e che, stante il richiamo di cui all'art. 4 bis all'art 58
TUB ai fini della opponibilità della stessa doveva ritenersi sufficiente l' avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( avviso questo debitamente documentato sin dalla fase monitoria); che in ogni caso della cessione era stata data notizia al debitore con pec del 19.06.2019, sicché la stessa doveva ritenersi certamente opponibile all' opponente;
che tutte le altre eccezioni Parte_1 proposte dall'Avvocatura risultavano inconferenti rispetto al caso di specie, come palesemente dimostrato dalla deduzione dell'opponente circa la nullità della cessione perché avente ad oggetto crediti nascenti da contratti non ancora perfezionati, ove invece, nel caso, la cessione aveva ad oggetto un credito originante da un contratto stipulato il 18.03.2019, prima della cessione intervenuta il
7.06.2019; che ad ogni modo il D.L. 23.12.2013, n. 145 convertito in Legge 21.02.2014, n. 9, modificando la Legge 30.04.1999, n. 130, prevedeva espressamente all'art. 4 bis che alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge.
Concludeva, pertanto, la parte opposta chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, con riconoscimento del credito azionato ed interessi, anche anatocistici.
4. Scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 giugno
2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa in pari data con la presente sentenza.
5. Posto che l'esistenza del credito trova espresso riconoscimento nella nota prot. n. 1089 del
29.03.2023 con la quale la Dirigente scolastica dell'Istituto opponente espressamente riferiva che fattura 102554 del 21/05/2019 di € 230.173,39 era stata accettata ( v. doc. n. 6 del fascicolo monitorio)
e rilevato che non viene eccepito il pagamento o altro fatto estintivo del credito, osserva il Tribunale che questione controversa è quella dell'opponibilità dell'atto di cessione sulla base del quale CP_1
reclama il pagamento del credito ingiunto.
[...]
Orbene, emerge per tabulas che tale cessione aveva luogo nell'ambito di una più vasta operazione di cartolarizzazione eseguita ex L. n. 130/1999, di cui al contratto quadro di cessione del
30.05.2019 ( v. doc. n. 8 fasc monitorio), pubblicato in GU n. 69 del 13.06.2019, e del successivo atto di cessione del 7/06/2019 ( doc. n. 10 fasc. mon.).
Nel contesto di tale schema giuridico, l'opponibilità della cessione al debitore trova disciplina nel disposto di cui all'art 58 TUB, richiamato dall'art. 4 della L. 130/1999, che stabilisce che dell'avvenuta cessione la cessionaria debba dare notizia con iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. ( comma 2 ) e che tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti previsti dall'art. 1264 cod. civ.
La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr Cass Civ, Sez VI, 5.11.2020 n. 24798).
E' stato anche chiarito che “la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma
2: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare l'"efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto" (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 c.c.).In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente.
5.1 Precisati tali principi, deve allora osservarsi che l'opponente ha specificamente contestato la titolarità del credito da parte dell'opposta, eccependo che lo stesso è stato oggetto di precedente cessione.
Tale eccezione appare fondata.
E' stato prodotto dall'Avvocatura dello Stato l'atto di cessione sottoscritto in data 15 maggio
2017, redatto con autentica notarile, notificatole con pec ai sensi della L. n. 53/1994 in data
26/05/2017 ( v.doc. n,2 fasc parte opponente) dal quale emerge che TA in quella sede ha ceduto a tra l'altro: Parte_4 crediti futuri che sorgeranno da: (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i
“Crediti” ( v. pag. 2 lett.b atto di cessione e “descrizione crediti” pag. 7).
Orbene, è la stessa a dedurre che il credito per cui agisce è quello di cui alla CP_1 fattura n. 102554 del 21.5.2019 (di € 230.173,40) emessa da TA a seguito dell'esecuzione dei servizi affidatele con contratto del 18.03.2019.
Il credito per cui è causa è quindi un credito sorto da un contratto perfezionatosi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione del 15 maggio 2017: il credito per cui è causa è allora uno dei rediti futuri oggetto di cessione nel 2017 da parte di TA a . Parte_2
Posto che è comprovato che detta cessione risulta notificata all in data 26 maggio 2017 Pt_1 deve allora sicuramente ritenersi la stessa opponibile alla Levante, che ha invece provveduto alla notifica della cessione solo in data 19.06.2019.
E' stato chiarito, come detto, che, con riguardo alla disciplina dell'opponibilità della cessione a terzi, l'art 58 TUB non deroga alla disciplina codicistica, sicché trova applicazione l'art 1265 c.c. secondo cui: se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore
Nella specie, pertanto, correttamente l' ha eccepito il difetto di titolarità del credito della Pt_1
o meglio l'inopponibilità della cessione, posto che il pagamento in favore dell'opponente non CP_1 avrebbe effetto liberatorio nei confronti della precedente cessionaria.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in applicazione dei parametri di cui al D. M. 147/2022, tenuto conto della media complessità delle questioni controverse, dell'effettiva attività processuale espletata e del valore della causa
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro 6307,00, per compensi di avvocato, cui aggiungere IVA e CPA di lgge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Napoli, 19/06/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 19/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16095/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 19 giugno
2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16095 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
TRA
Via Vittorio Parte_1
Veneto - 80031 - Brusciano (NA), (Cod. fis.: ), in persona del Dirigente Scolastico pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11
OPPONENTE
E
costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Controparte_1
Cartolarizzazione), (C.F. e P.IVA ) con sede in Bologna, via Guido Reni, 2/2 – 20121, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Donnini ( PEC
), come da mandato in atti Email_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in data 22.05.2023 otteneva decreto ingiuntivo n. 3682/2023 con il quale Controparte_1
l' veniva condannato al pagamento in suo favore Parte_1 dell'importo di euro 230173,39, oltre interessi e spese della procedura. A fondamento del credito azionato la ricorrente esponeva che con contratto del 18.03.2019
l'Istituto Comprensivo De Filippo – De Ruggiero aveva affidato a TA S.c.p.a. i servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici presso tale Istituto e che, in esecuzione di tale contratto, TA aveva reso le prestazioni richieste ed emesso la fattura n. 102554 del 21.5.2019 per la somma di € 230.173,40, fattura che essa Levante azionava con la presentazione del ricorso monitorio in qualità di cessionaria. Infatti, deduceva la ricorrente, che con contratto quadro di cessione del 30.05.2019, pubblicato nella G.U. n. 69 del 13.06.2019 , attraverso un'operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999, TA S.C.p.A. aveva ceduto in blocco e pro soluto ad essa i crediti derivanti dai servizi di pulizie vantati nei confronti di una pluralità di Controparte_1
Istituti Scolastici e che, con successivo atto di cessione del 7.06.2019, TA S.C.p.A. le aveva ceduto in blocco e pro soluto ulteriori crediti, inclusi quelli vantati nei confronti dell Parte_1
. Detto contratto era stato inoltre notificato al debitore ceduto a mezzo pec in
[...] data 19/06/2019.
2. Ricevuta la notifica del predetto decreto ingiuntivo in data 29/05/2029, l
[...]
proponeva tempestiva opposizione avverso lo stesso, Parte_1 eccependo: la carenza di legittimazione passiva dell'opposta atteso che il credito oggetto del decreto opposto era stato oggetto di due distinte cessioni, ad opera della TA, in favore della
[...]
come risultante dall' atto di cessione di credito (n. 32369 di repertorio) registrato Parte_2
a Milano il 17/05/17 notificato all'Istituto opponente in data 26.05.2017, e dall'atto di cessione di credito (n.36094 di repertorio) registrato a Milano il 12.06.2019 e notificato all'Istituto opponente in data 13.06.2019; l'inefficacia ed inopponibilità delle cessione atteso che era stata data pubblicità in
Gazzetta Ufficiale del solo contratto quadro del 30 maggio 2019, con il quale la fattura oggetto di causa non era stata ancora ceduta, ma non dei singoli atti di cessione esecutivi ( nella specie di quello del
6.6.2019), da dove avrebbe potuto emergere la cessione della fattura per cui è causa;
l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione anche avuto riguardo alla notifica asseritamente da controparte eseguita in data 25 giugno 2019, posto che risultava in effetti notificato non il contratto di cessione, ma un avviso di cessione;
l'estraneità del credito azionato a quelli oggetto di cessione, posto che esso risaliva al maggio 2019 e doveva ritenersi pertanto estraneo ai crediti previsti dal contratto quadro, che invece faceva riferimento ai crediti che “sorgeranno nel Periodo di Acquisto”, ove per “Periodo di Acquisto” doveva intendersi il periodo intercorrente tra la data di conclusione del contratto quadro e i diciotto mesi successivi;
la nullità di tutti i contratti di cessione azionati, in quanto relativi a crediti scaturenti da contratti di appalto ancora non perfezionati alla data della cessione;
il difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto dal lato attivo, stante la nullità delle cessioni per violazione dell'art. 70, co.
2, r.d. n. 2440/1923; l'inopponibilità della cessione per mancata prova della potestà notificatoria in capo all'avv. l'inopponibilità della cessione per intervenuto rifiuto ex art. 106, co. 13, Controparte_2 d.lgs. n. 50/2016; la mancata prova del credito stante la mera produzione delle fatture;
l'inadempimento di TA .
In accoglimento di tutti i motivi di opposizione, L' Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
3. si costituiva in giudizio resistendo a tutti i motivi di opposizione ed Controparte_1 evidenziando in particolare: che la prova del credito ceduto discendeva in maniera inequivocabile dalla nota prot 1089 del 29.03.2023 con cui l'Istituto comprensivo opponente riconosceva il proprio debito in risposta alla diffida di pagamento da inviata in data 28.03.2023; che la fattura oggetto di CP_1
Part cessione tra TA e e la fattura ceduta da TA a erano diverse e non sovrapponibili;
CP_1 che la cessione di cui trattasi era avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 130 del 30.04.1999 e che, stante il richiamo di cui all'art. 4 bis all'art 58
TUB ai fini della opponibilità della stessa doveva ritenersi sufficiente l' avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( avviso questo debitamente documentato sin dalla fase monitoria); che in ogni caso della cessione era stata data notizia al debitore con pec del 19.06.2019, sicché la stessa doveva ritenersi certamente opponibile all' opponente;
che tutte le altre eccezioni Parte_1 proposte dall'Avvocatura risultavano inconferenti rispetto al caso di specie, come palesemente dimostrato dalla deduzione dell'opponente circa la nullità della cessione perché avente ad oggetto crediti nascenti da contratti non ancora perfezionati, ove invece, nel caso, la cessione aveva ad oggetto un credito originante da un contratto stipulato il 18.03.2019, prima della cessione intervenuta il
7.06.2019; che ad ogni modo il D.L. 23.12.2013, n. 145 convertito in Legge 21.02.2014, n. 9, modificando la Legge 30.04.1999, n. 130, prevedeva espressamente all'art. 4 bis che alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge.
Concludeva, pertanto, la parte opposta chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, con riconoscimento del credito azionato ed interessi, anche anatocistici.
4. Scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 giugno
2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa in pari data con la presente sentenza.
5. Posto che l'esistenza del credito trova espresso riconoscimento nella nota prot. n. 1089 del
29.03.2023 con la quale la Dirigente scolastica dell'Istituto opponente espressamente riferiva che fattura 102554 del 21/05/2019 di € 230.173,39 era stata accettata ( v. doc. n. 6 del fascicolo monitorio)
e rilevato che non viene eccepito il pagamento o altro fatto estintivo del credito, osserva il Tribunale che questione controversa è quella dell'opponibilità dell'atto di cessione sulla base del quale CP_1
reclama il pagamento del credito ingiunto.
[...]
Orbene, emerge per tabulas che tale cessione aveva luogo nell'ambito di una più vasta operazione di cartolarizzazione eseguita ex L. n. 130/1999, di cui al contratto quadro di cessione del
30.05.2019 ( v. doc. n. 8 fasc monitorio), pubblicato in GU n. 69 del 13.06.2019, e del successivo atto di cessione del 7/06/2019 ( doc. n. 10 fasc. mon.).
Nel contesto di tale schema giuridico, l'opponibilità della cessione al debitore trova disciplina nel disposto di cui all'art 58 TUB, richiamato dall'art. 4 della L. 130/1999, che stabilisce che dell'avvenuta cessione la cessionaria debba dare notizia con iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. ( comma 2 ) e che tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti previsti dall'art. 1264 cod. civ.
La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr Cass Civ, Sez VI, 5.11.2020 n. 24798).
E' stato anche chiarito che “la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma
2: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare l'"efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto" (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 c.c.).In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente.
5.1 Precisati tali principi, deve allora osservarsi che l'opponente ha specificamente contestato la titolarità del credito da parte dell'opposta, eccependo che lo stesso è stato oggetto di precedente cessione.
Tale eccezione appare fondata.
E' stato prodotto dall'Avvocatura dello Stato l'atto di cessione sottoscritto in data 15 maggio
2017, redatto con autentica notarile, notificatole con pec ai sensi della L. n. 53/1994 in data
26/05/2017 ( v.doc. n,2 fasc parte opponente) dal quale emerge che TA in quella sede ha ceduto a tra l'altro: Parte_4 crediti futuri che sorgeranno da: (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i
“Crediti” ( v. pag. 2 lett.b atto di cessione e “descrizione crediti” pag. 7).
Orbene, è la stessa a dedurre che il credito per cui agisce è quello di cui alla CP_1 fattura n. 102554 del 21.5.2019 (di € 230.173,40) emessa da TA a seguito dell'esecuzione dei servizi affidatele con contratto del 18.03.2019.
Il credito per cui è causa è quindi un credito sorto da un contratto perfezionatosi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione del 15 maggio 2017: il credito per cui è causa è allora uno dei rediti futuri oggetto di cessione nel 2017 da parte di TA a . Parte_2
Posto che è comprovato che detta cessione risulta notificata all in data 26 maggio 2017 Pt_1 deve allora sicuramente ritenersi la stessa opponibile alla Levante, che ha invece provveduto alla notifica della cessione solo in data 19.06.2019.
E' stato chiarito, come detto, che, con riguardo alla disciplina dell'opponibilità della cessione a terzi, l'art 58 TUB non deroga alla disciplina codicistica, sicché trova applicazione l'art 1265 c.c. secondo cui: se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore
Nella specie, pertanto, correttamente l' ha eccepito il difetto di titolarità del credito della Pt_1
o meglio l'inopponibilità della cessione, posto che il pagamento in favore dell'opponente non CP_1 avrebbe effetto liberatorio nei confronti della precedente cessionaria.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in applicazione dei parametri di cui al D. M. 147/2022, tenuto conto della media complessità delle questioni controverse, dell'effettiva attività processuale espletata e del valore della causa
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in euro 6307,00, per compensi di avvocato, cui aggiungere IVA e CPA di lgge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Napoli, 19/06/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero