CASS
Sentenza 23 giugno 2022
Sentenza 23 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2022, n. 24224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24224 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Magistrato di sorveglianza di UN ha dichiarato non luogo a provvedersi sulla richiesta, proposta da AL TT, detenuto nella Casa circondariale di Novara in regime differenziato, concernente l'esatta ottemperanza dell'ordinanza, in data 11 gennaio 2019, con cui era stata disposta la rimozione delle intelaiature presenti nella sala colloqui coi difensori della Casa circondariale di UN. 2. Ricorre TT, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa A. Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24224 Anno 2022 Presidente: BIANCHI MICHELE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 16/05/2022 pen., violazione di legge in relazione agli artt. 568, comma 5, 666, comma 2, 677 cod. proc. pen. Il Magistrato di sorveglianza- sostiene il ricorrente - si è ritenuto incompetente sul presupposto dell'avvenuto trasferimento del detenuto in altra casa Circondariale. Tale evento sopravvenuto e, più in generale, l'attinenza del provvedimento di cui era stata chiesta l'ottemperanza ad un problema concretamente emerso in un istituto penitenziario diverso da quello dove si trovava il detenuto al momento del reclamo, non incide, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, sulle attribuzioni del Magistrato di sorveglianza, che, in ogni caso, avrebbe dovuto trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ritenuta competente. Le ordinanze del magistrato di sorveglianza non possono essere private dei loro effetti pratici sol perché il detenuto interessato sia stato nelle more trasferito, specie se, come nel caso in esame, anche nel nuovo istituto si ripresenta l'identica situazione lesiva. TT aveva, infatti, evidenziato che nelle sale colloqui del carcere di Novara, dove era stato successivamente trasferito, erano presenti le medesime intelaiature che ostacolavano i colloqui con il difensore. Lamenta, infine, che il provvedimento impugnato sia stato adottato de plano in assenza di contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. Il Magistrato di sorveglianza di UN ha dichiarato il non luogo a provvedere rilevando che la situazione di fatto che aveva giustificato l'ordinanza di cui era chiesta l'ottemperanza, ossia la presenza di un'intelaiatura metallica sulla scrivania della sala colloqui tra difensore e detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., era stata positivamente accertata presso la Casa circondariale di UN, ma non presso l'istituto, la Casa circondariale di Novara, dove il detenuto, nel frattempo trasferito, sollecitava la sua attuazione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. Si tratta di valutazione non solo aderente alla reale situazione di fatto, ma corretta anche sul piano giuridico avendo questa Corte chiarito che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza di un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili (Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, dep. 2018, Guarino, Rv. 273120 - 01). 2 In altri termini, TT, con la richiesta oggetto della declaratoria di non luogo a provvedere, non ha proposto un reclamo in ottemperanza bensì, in considerazione della diversità dell'oggetto e della situazione territoriale dedotti, una nuova istanza rispetto alla quale è ineludibile l'esigenza di proporre il reclamo giurisdizionale di natura cognitiva al competente Magistrato di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 1, in relazione all'art. 69, Ord. pen. per prospettare le eventuali violazioni dei suoi diritti verificatesi nella nuova sede detentiva. D'altra parte, il procedimento di ottemperanza regolato dall'art. 35 -bis, commi 5 e ss., Ord. pen. (facente parte delle innovazioni introdotte con il d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 12014, sull'abbrivio delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza convenzionale e costituzionale a conformare la disciplina l'esecuzione della pena la sollecitazione contenuta a canoni pienamente realizzativi di un contesto di effettiva tutela giurisdizionale: v. Corte Cost. n. 279 del 2013) presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 55040 del 23/05/2017, TT, n. m.; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996). 2. In relazione al contenuto della valutazione non implicante né accertamenti di tipo cognitivo né apprezzamenti discrezionali, ma la semplice constatazione che il detenuto aveva promosso uno strumento non previsto dalla legge, pretendendo l'ottemperanza in assenza del preventivo giudizio di cognizione, correttamente il magistrato di sorveglianza ha provveduto "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Píccinno, Rv. 254887 - 01; Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01) 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da AL TT inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass ammende. Così deciso, in Roma 16 maggio 2022.
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Magistrato di sorveglianza di UN ha dichiarato non luogo a provvedersi sulla richiesta, proposta da AL TT, detenuto nella Casa circondariale di Novara in regime differenziato, concernente l'esatta ottemperanza dell'ordinanza, in data 11 gennaio 2019, con cui era stata disposta la rimozione delle intelaiature presenti nella sala colloqui coi difensori della Casa circondariale di UN. 2. Ricorre TT, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa A. Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24224 Anno 2022 Presidente: BIANCHI MICHELE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 16/05/2022 pen., violazione di legge in relazione agli artt. 568, comma 5, 666, comma 2, 677 cod. proc. pen. Il Magistrato di sorveglianza- sostiene il ricorrente - si è ritenuto incompetente sul presupposto dell'avvenuto trasferimento del detenuto in altra casa Circondariale. Tale evento sopravvenuto e, più in generale, l'attinenza del provvedimento di cui era stata chiesta l'ottemperanza ad un problema concretamente emerso in un istituto penitenziario diverso da quello dove si trovava il detenuto al momento del reclamo, non incide, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, sulle attribuzioni del Magistrato di sorveglianza, che, in ogni caso, avrebbe dovuto trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ritenuta competente. Le ordinanze del magistrato di sorveglianza non possono essere private dei loro effetti pratici sol perché il detenuto interessato sia stato nelle more trasferito, specie se, come nel caso in esame, anche nel nuovo istituto si ripresenta l'identica situazione lesiva. TT aveva, infatti, evidenziato che nelle sale colloqui del carcere di Novara, dove era stato successivamente trasferito, erano presenti le medesime intelaiature che ostacolavano i colloqui con il difensore. Lamenta, infine, che il provvedimento impugnato sia stato adottato de plano in assenza di contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. Il Magistrato di sorveglianza di UN ha dichiarato il non luogo a provvedere rilevando che la situazione di fatto che aveva giustificato l'ordinanza di cui era chiesta l'ottemperanza, ossia la presenza di un'intelaiatura metallica sulla scrivania della sala colloqui tra difensore e detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., era stata positivamente accertata presso la Casa circondariale di UN, ma non presso l'istituto, la Casa circondariale di Novara, dove il detenuto, nel frattempo trasferito, sollecitava la sua attuazione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. Si tratta di valutazione non solo aderente alla reale situazione di fatto, ma corretta anche sul piano giuridico avendo questa Corte chiarito che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza di un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili (Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, dep. 2018, Guarino, Rv. 273120 - 01). 2 In altri termini, TT, con la richiesta oggetto della declaratoria di non luogo a provvedere, non ha proposto un reclamo in ottemperanza bensì, in considerazione della diversità dell'oggetto e della situazione territoriale dedotti, una nuova istanza rispetto alla quale è ineludibile l'esigenza di proporre il reclamo giurisdizionale di natura cognitiva al competente Magistrato di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 1, in relazione all'art. 69, Ord. pen. per prospettare le eventuali violazioni dei suoi diritti verificatesi nella nuova sede detentiva. D'altra parte, il procedimento di ottemperanza regolato dall'art. 35 -bis, commi 5 e ss., Ord. pen. (facente parte delle innovazioni introdotte con il d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 12014, sull'abbrivio delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza convenzionale e costituzionale a conformare la disciplina l'esecuzione della pena la sollecitazione contenuta a canoni pienamente realizzativi di un contesto di effettiva tutela giurisdizionale: v. Corte Cost. n. 279 del 2013) presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 55040 del 23/05/2017, TT, n. m.; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996). 2. In relazione al contenuto della valutazione non implicante né accertamenti di tipo cognitivo né apprezzamenti discrezionali, ma la semplice constatazione che il detenuto aveva promosso uno strumento non previsto dalla legge, pretendendo l'ottemperanza in assenza del preventivo giudizio di cognizione, correttamente il magistrato di sorveglianza ha provveduto "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Píccinno, Rv. 254887 - 01; Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01) 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da AL TT inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass ammende. Così deciso, in Roma 16 maggio 2022.