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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/10/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1642 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Ospedaletti, Strada Valdirodi n. 147 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Michelis del Foro di
IM (cf. - P. VA il quale dichiara che ai sensi dell'art. C.F._2 P.IVA_1
176 c.p.c. intende ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n.
0184711150, ovvero a mezzo p.e.c., all'indirizzo elettivamente Email_1 domiciliato in presso e nello studio del difensore in Sanremo, Via Feraldi n. 16
- attore opponente -
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli Avv. Giada Saldo e Matteo Maggio del Foro di IM, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Sanremo, Corso Mombello n. 49, p.e.c.
e Email_2 Email_3
- convenuto opposto -
Oggetto: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore - opponente
Piaccia all'illustrassimo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, in accoglimento della presento opposizione a) in via pregiudiziale e preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, in via principale, previo accertamento dell'inesistenza del credito asseritamente vantato dal sig.
nei confronti del sig. per le causali di cui al ricorso per ingiunzione opposto, CP_1 Parte_1 respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) Condannare CP_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi contestualmente nella somma ritenuta di
[...] giustizia;
d) Condannare al pagamento, in favore della cassa delle ammende, una somma di CP_1 denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 e) Trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IM per le determinazioni di competenza;
f) In ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari di causa, da liquidarsi nella misura massima prevista dal DM 55/2014 quale “somma equitativamente determinata” ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c..
Motivi della decisione
Il sig. proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo n. 391/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di IM il 05/07/2023 nel procedimento RG 1059/2023, notificato all'opponente in data 13/07/2023, con cui era stata ingiunta la somma di euro 937.800,00 oltre al compenso legale per la fase monitoria.
In data 25.09.2023 i legali di parte opposta proponevano istanza di visibilità.
In data 06.12.2023 entrambi i legali dell'opposto depositavano rinuncia al mandato, previamente trasmessa a mezzo pec al loro assistito in pari data.
L'opposto non ha designato un altro legale, non svolgendo alcuna difesa in CP_1 questa fase di opposizione.
All'udienza del 10.09.2025 la causa veniva introitata in decisione ex art 190 cpc senza termini.
Il ricorso monitorio si fonda su tre scritture private qualificate dall'opposto come riconoscimento del debito, che sarebbero state rilasciate nel corso degli anni dall'opponente, in relazione a dei prestiti in denaro ricevuti da quest'ultimo.
Per contro l'opponente deduceva che la prima scrittura datata 23.3.2025 non era un riconoscimento del debito ma al più sarebbe una sorta di obbligazione di garanzia per la restituzione della somma di
€ 600.000,00; parimenti per la seconda scrittura datata 04.09.2015 in cui l'opponente avrebbe richiesto ed ottenuto dal convenuto un “prestito di € 85000,00 a titolo personale per le difficoltà economiche”. In ultimo, quanto alla terza scrittura del 28.1.2018, l'opponente avrebbe ricevuto - sempre per difficoltà economiche - fra il 2014 e il 2018 la somma di € 337.800,00 parte in contanti
(€175.000,00) e parte in bonifici bancari (€162.800,00).
Al di là della qualificazione giuridica, l'opponente deduceva che dette scritture erano false nel loro contenuto e riportavano un testo mai redatto dal medesimo e che non corrispondeva in Pt_1 alcun modo ad una qualsivoglia sua espressione di volontà. L'opponente negava di aver ricevuto prestiti da parte di , ma al contrario nel corso CP_1 degli anni dal 2014 al 2021 aveva effettuato bonifici in favore del medesimo per un valore superiore al milione di euro.
L'opposizione è fondata.
È pacifico che in materia di onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur invertendosi solo l'onere di instaurazione del contraddittorio,
l'opposto (creditore) conserva la posizione sostanziale di attore e, pertanto, è tenuto a provare l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'opponente (debitore), invece, ha l'onere di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Parimenti pacifica è la giurisprudenza (Cass. 27/09/2013, n.22281, Cass. n. 20613/2011; n.
9021/2005) sulla natura del presente giudizio: “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla”
Orbene in relazione a tutte e tre le suindicate scritture private l'opponente eccepiva che la copia riprodotta in giudizio non corrispondeva ad alcun documento originale riportante il testo asseritamente sottoscritto da , testualmente disconoscendo ad ogni effetto per le Parte_1 ragioni sopra evidenziate, ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c., con riserva, ove verificata
l'autenticità della firma sull'originale, di procedere con querela incidentale di falso ai sensi dell'art. 222 c.p.c.
Si rileva che tale disconoscimento è stato dunque effettuato da parte opponente in modo specifico e determinato;
in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti, a quali di questi si riferisca (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22.01.2018, n. 1537).
Dunque, per effetto dell'avvenuto disconoscimento, le tre scritture private, oggetto di causa, non rivestono alcuna efficacia probatoria.
Prevede, infatti, l'art. 216 c.p.c. che “la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”. Nel caso di specie, parte opposta non ha formulato alcuna istanza di verificazione né ha prodotto gli originali delle scritture disconosciute.
Prima dell'introduzione del PCT in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla suddetta scrittura, doveva produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione. Tale onere non è venuto meno con il PCT laddove la parte che ha interesse può sempre esibire in udienza -nel contraddittorio delle parti- il documento originale. A fronte di tale disconoscimento si poneva dunque a carico del creditore l'onere di esibire e produrre gli originali delle tre scritture e di chiederne la loro verificazione, al fine di dimostrare l'autenticità delle sottoscrizioni e quindi l'esistenza del proprio credito.
A margine, non va sottaciuto che sussistono anche degli oneri probatori gravanti sulla parte che intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta. Infatti, non è nemmeno sufficiente la mera richiesta di verificazione, ma è necessario fornire concreti elementi a sostegno della stessa, in primis le scritture di comparazione.
Il principio fondamentale è quello enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre
o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione” (Cassazione civile, II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).
Nel caso di specie, il creditore non ha neanche formulato istanza di verificazione: ciò determina l'inefficacia probatoria delle scritture prodotte in fase monitoria e la loro inutilizzabilità.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che: “Ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui
- all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. - rimanga accertata la veridicità e
l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero - con riferimento al caso di specie - quella contemplata dall'art. 2702 c.c.” (cfr. Cassazione, sez. II civile, ordinanza 22 marzo 2023, n.
8161). Ed ancora …all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (Conforme Cass. Civ. n. 3602 del 8.2.2024)
L'inutilizzabilità delle tre scritture private rende dunque superflua anche la loro corretta qualificazione giuridica di volta in volta invocata dall'opponente.
Orbene in assenza di alcun ulteriore elemento probatorio (oltre alle tre scritture disconosciute) è da ritenersi indimostrato in questa fase di merito l'esistenza del credito vantato.
In conseguenza va revocato il decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite
Vanno regolate le spese in base ai parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, ed in applicazione della tariffa media -applicando lo scaglione entro cui ricade il valore dichiarato della causa esclusa la fase istruttoria - va liquidata all'opponente la somma di euro 15.659,00 oltre spese generali ed oneri fiscali se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 391/2023 emesso dal Tribunale di IM il
05/07/2023;
- Condanna a rifondere in favore dell'opponente CP_1 Parte_1 le spese legali nella misura complessiva di euro 15.659,00 oltre spese generali ed oneri fiscali se dovuti.
IM, 07.10.2025. Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1642 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Ospedaletti, Strada Valdirodi n. 147 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Michelis del Foro di
IM (cf. - P. VA il quale dichiara che ai sensi dell'art. C.F._2 P.IVA_1
176 c.p.c. intende ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n.
0184711150, ovvero a mezzo p.e.c., all'indirizzo elettivamente Email_1 domiciliato in presso e nello studio del difensore in Sanremo, Via Feraldi n. 16
- attore opponente -
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli Avv. Giada Saldo e Matteo Maggio del Foro di IM, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Sanremo, Corso Mombello n. 49, p.e.c.
e Email_2 Email_3
- convenuto opposto -
Oggetto: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore - opponente
Piaccia all'illustrassimo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, in accoglimento della presento opposizione a) in via pregiudiziale e preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito, in via principale, previo accertamento dell'inesistenza del credito asseritamente vantato dal sig.
nei confronti del sig. per le causali di cui al ricorso per ingiunzione opposto, CP_1 Parte_1 respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) Condannare CP_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi contestualmente nella somma ritenuta di
[...] giustizia;
d) Condannare al pagamento, in favore della cassa delle ammende, una somma di CP_1 denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 e) Trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IM per le determinazioni di competenza;
f) In ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari di causa, da liquidarsi nella misura massima prevista dal DM 55/2014 quale “somma equitativamente determinata” ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c..
Motivi della decisione
Il sig. proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo n. 391/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di IM il 05/07/2023 nel procedimento RG 1059/2023, notificato all'opponente in data 13/07/2023, con cui era stata ingiunta la somma di euro 937.800,00 oltre al compenso legale per la fase monitoria.
In data 25.09.2023 i legali di parte opposta proponevano istanza di visibilità.
In data 06.12.2023 entrambi i legali dell'opposto depositavano rinuncia al mandato, previamente trasmessa a mezzo pec al loro assistito in pari data.
L'opposto non ha designato un altro legale, non svolgendo alcuna difesa in CP_1 questa fase di opposizione.
All'udienza del 10.09.2025 la causa veniva introitata in decisione ex art 190 cpc senza termini.
Il ricorso monitorio si fonda su tre scritture private qualificate dall'opposto come riconoscimento del debito, che sarebbero state rilasciate nel corso degli anni dall'opponente, in relazione a dei prestiti in denaro ricevuti da quest'ultimo.
Per contro l'opponente deduceva che la prima scrittura datata 23.3.2025 non era un riconoscimento del debito ma al più sarebbe una sorta di obbligazione di garanzia per la restituzione della somma di
€ 600.000,00; parimenti per la seconda scrittura datata 04.09.2015 in cui l'opponente avrebbe richiesto ed ottenuto dal convenuto un “prestito di € 85000,00 a titolo personale per le difficoltà economiche”. In ultimo, quanto alla terza scrittura del 28.1.2018, l'opponente avrebbe ricevuto - sempre per difficoltà economiche - fra il 2014 e il 2018 la somma di € 337.800,00 parte in contanti
(€175.000,00) e parte in bonifici bancari (€162.800,00).
Al di là della qualificazione giuridica, l'opponente deduceva che dette scritture erano false nel loro contenuto e riportavano un testo mai redatto dal medesimo e che non corrispondeva in Pt_1 alcun modo ad una qualsivoglia sua espressione di volontà. L'opponente negava di aver ricevuto prestiti da parte di , ma al contrario nel corso CP_1 degli anni dal 2014 al 2021 aveva effettuato bonifici in favore del medesimo per un valore superiore al milione di euro.
L'opposizione è fondata.
È pacifico che in materia di onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur invertendosi solo l'onere di instaurazione del contraddittorio,
l'opposto (creditore) conserva la posizione sostanziale di attore e, pertanto, è tenuto a provare l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'opponente (debitore), invece, ha l'onere di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Parimenti pacifica è la giurisprudenza (Cass. 27/09/2013, n.22281, Cass. n. 20613/2011; n.
9021/2005) sulla natura del presente giudizio: “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla”
Orbene in relazione a tutte e tre le suindicate scritture private l'opponente eccepiva che la copia riprodotta in giudizio non corrispondeva ad alcun documento originale riportante il testo asseritamente sottoscritto da , testualmente disconoscendo ad ogni effetto per le Parte_1 ragioni sopra evidenziate, ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c., con riserva, ove verificata
l'autenticità della firma sull'originale, di procedere con querela incidentale di falso ai sensi dell'art. 222 c.p.c.
Si rileva che tale disconoscimento è stato dunque effettuato da parte opponente in modo specifico e determinato;
in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti, a quali di questi si riferisca (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22.01.2018, n. 1537).
Dunque, per effetto dell'avvenuto disconoscimento, le tre scritture private, oggetto di causa, non rivestono alcuna efficacia probatoria.
Prevede, infatti, l'art. 216 c.p.c. che “la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”. Nel caso di specie, parte opposta non ha formulato alcuna istanza di verificazione né ha prodotto gli originali delle scritture disconosciute.
Prima dell'introduzione del PCT in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla suddetta scrittura, doveva produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione. Tale onere non è venuto meno con il PCT laddove la parte che ha interesse può sempre esibire in udienza -nel contraddittorio delle parti- il documento originale. A fronte di tale disconoscimento si poneva dunque a carico del creditore l'onere di esibire e produrre gli originali delle tre scritture e di chiederne la loro verificazione, al fine di dimostrare l'autenticità delle sottoscrizioni e quindi l'esistenza del proprio credito.
A margine, non va sottaciuto che sussistono anche degli oneri probatori gravanti sulla parte che intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta. Infatti, non è nemmeno sufficiente la mera richiesta di verificazione, ma è necessario fornire concreti elementi a sostegno della stessa, in primis le scritture di comparazione.
Il principio fondamentale è quello enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre
o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione” (Cassazione civile, II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).
Nel caso di specie, il creditore non ha neanche formulato istanza di verificazione: ciò determina l'inefficacia probatoria delle scritture prodotte in fase monitoria e la loro inutilizzabilità.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che: “Ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui
- all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. - rimanga accertata la veridicità e
l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero - con riferimento al caso di specie - quella contemplata dall'art. 2702 c.c.” (cfr. Cassazione, sez. II civile, ordinanza 22 marzo 2023, n.
8161). Ed ancora …all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (Conforme Cass. Civ. n. 3602 del 8.2.2024)
L'inutilizzabilità delle tre scritture private rende dunque superflua anche la loro corretta qualificazione giuridica di volta in volta invocata dall'opponente.
Orbene in assenza di alcun ulteriore elemento probatorio (oltre alle tre scritture disconosciute) è da ritenersi indimostrato in questa fase di merito l'esistenza del credito vantato.
In conseguenza va revocato il decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite
Vanno regolate le spese in base ai parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, ed in applicazione della tariffa media -applicando lo scaglione entro cui ricade il valore dichiarato della causa esclusa la fase istruttoria - va liquidata all'opponente la somma di euro 15.659,00 oltre spese generali ed oneri fiscali se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 391/2023 emesso dal Tribunale di IM il
05/07/2023;
- Condanna a rifondere in favore dell'opponente CP_1 Parte_1 le spese legali nella misura complessiva di euro 15.659,00 oltre spese generali ed oneri fiscali se dovuti.
IM, 07.10.2025. Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa De Sanctis