TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/12/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 174/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 174/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RK NA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Braccagni (GR), Via
Malenchini, n. 23, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giada Manciulli, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, Via Reno, n. 2, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di al fine di ottenere la risoluzione del contratto di Controparte_1 compravendita del 07.11.2017 stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta, avente ad oggetto la moto UC Panigale W4 Speciale, con la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma pari ad € 36.500,00.
Parte attrice esponeva in fatto che: - nella primavera del 2017 il sig. Parte_1 vendeva al sig. la propria moto UC H9 (Panigale) tg. EC38317, il cui CP_2 pagamento avveniva per € 10.000,00 mediante bonifico bancario del secondo nei confronti del primo e per € 8.000,00 mediante permuta della moto UC B2
(TA) tg. EA94421 di proprietà del in favore dell'attore e per € 9.500,00 in CP_2 contanti, di cui € 8.000,00 venivano versati direttamente dall'acquirente alla CP_1
la quale tratteneva la somma a titolo di acconto per il successivo acquisto di una
[...]
IL 4R (Superpole), ed € 1.500,00 all'attore; - la UC B2 (TA) tg.
EA94421 veniva data in permuta dall'attore alla anche questa in acconto CP_1 sul successivo acquisto di una IL 4R (Superpole); - la UC B2
(TA) tg. EA94421 veniva venduta dalla convenuta al sig. Parte_2 per € 8.000,00, che quest'ultimo versava direttamente alla in acconto CP_1 sull'acquisto dell'IL 4R (Superpole); - nello stesso periodo, il Pt_1 acquistava dalla convenuta la moto IL 4R (Superpole) per € 21.400,00, il cui pagamento sarebbe avvenuto con l'imputazione dei primi € 8.000,00 trattenuti in seguito alla vendita della UC H9 (Panigale), l'imputazione di € 8.000,00 trattenuti in seguito alla vendita della UC B2 (TA) ed € 5.400,00 mediante assegno;
- nel mese di giugno 2017 il vendeva la moto UC ST 00 tg. EG87103 al sig. Pt_1
per € 14.600,00, che quest'ultimo versava mediante bonifico bancario Controparte_3 in favore della che aveva in conto vendita la suddetta moto;
- la somma di CP_1
€ 14.600,00, da cui dovevano detrarsi € 600,00 dovuti dall'attore per l'acquisto di accessori, non veniva versata al ma trattenuta dalla convenuta, la quale lamentava Pt_1 una crisi di liquidità; - il versava ulteriori € 2.500,00 a titolo di prestito/acconto Pt_1 alla convenuta, la quale lamentava ancora problemi di liquidità, da imputarsi ad acquisti successivi;
- nel novembre 2017 il sig. acquistava dalla la UC Pt_1 CP_1
Panigale V4 Speciale per € 40.300,00, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante permuta della moto IL RSV4 (Superpole) tg. EH39309 stimata in €
20.000,00, l'imputazione della somma di € 14.000,00 (ovvero € 14.600,00 trattenuti dalla e derivanti dalla vendita della UC ST, detratti € 600,00 per CP_1 accessori acquistati), l'imputazione di € 2.5000,00 versati il mese precedente mediante
- 2 -
assegno bancario ed € 3.800,00 da versarsi a saldo al momento della consegna della moto;
- nel mese di giugno 2018 la moto non era stata ancora consegnata, anche se l'accordo prevedeva la consegna nel mese di marzo 2018, ragion per cui il tramite il Pt_1 proprio legale, inviava una pec alla diffidandola all'adempimento della CP_1 propria obbligazione e offrendo contestualmente la somma di € 3.800,00; - la CP_1 rispondeva alla pec, affermando che la somma ancora dovuta dall'attore sarebbe
[...] stata di € 20.300,00, in quanto l'acquisto della IL RSV4 (Superpole) sarebbe stato pagato mediante assegno circolare di € 5.400,00, mediante € 5.100,00 con la permuta della UC B2 (TA) tg. EA94421 e mediante 14.000,00 derivanti dalla vendita della UC ST 00 tg. EG87103 per un totale di € 24.500,00, l'assegno bancario di € 2.500,00 sarebbe stato versato a saldo della fattura 481/2017 emessa per vendita di accessori e prenotazioni di turni su pista;
- a riprova di ciò, la convenuta allegava: una copia del contratto di vendita datato 30/03/17 della IL RSV4 (Superpole), che riportava oltre alla firma del sig. l'indicazione del valore dell'usato UC B2 Pt_1
(TA) targata EA94421 appunto per € 5.100,00 e la nota “anticipo versato con assegno bancario il saldo sarà compensato con la vendita della ST 00 del sig. targata EG87103 lasciata in concessionaria in conto vendita”, una copia della Pt_1 fattura 481/2017 con le indicazioni degli accessori e dei servizi asseritamente forniti;
- il contestava che trattavasi di documenti falsi, ragion per cui diffidava nuovamente Pt_1 la convenuta a consegnare la UC Panicale W4 Speciale, mediante pec del proprio legale in data 02.07.2018, con pagamento dei residui € 3.800,00; - nonostante ciò, il si rendeva disponibile a pagare la somma indebitamente richiesta pari ad € Pt_1
20.300,00 per entrare in possesso della moto;
- la si mostrava indisponibile CP_1 ad eseguire lo scambio contestuale somma/bene, perché la moto non poteva essere consegnata in quanto era di proprietà di altra società venditrice e non della convenuta, la quale affermava di non essere in possesso dei relativi certificati di proprietà detenuti in garanzia da una banca;
- il presentava querela per truffa e appropriazione Pt_1 indebita, ma il procedimento penale veniva archiviato.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “che il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, voglia in tesi accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del 07/11/2017 relativo alla moto UC Panigale W4
Speciale, intercorso tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
- 3 -
per il grave inadempimento della venditrice e, condannare, per i titoli di cui alla narrativa, la suddetta a pagare al sig. Controparte_1 [...] la somma di € 36.500,00 ovvero l'altra, anche minore, che risulterà di giustizia;
Pt_1 in ipotesi condannare la a pagare al sig. Controparte_1 [...] la somma suddetta ovvero l'altra, anche minore, che risulterà di giustizia a titolo Pt_1 di indebito oggettivo o arricchimento senza causa. In ogni caso oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Parte_3
in primo luogo, chiedendo, il rigetto della domanda di parte attrice
[...] CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto e, in secondo luogo, formulando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per scadenza del termine essenziale.
Parte convenuta esponeva in fatto che: - in data 07.11.2017 le parti sottoscrivevano un contratto di compravendita avente ad oggetto un modello UC tipo Panicale V4, al prezzo di € 40.300,00; - il contratto prevedeva che il pagamento avvenisse nel seguente modo: € 20.000,00 versati a titolo di anticipo tramite permuta della moto IL
Superpole tg. EH39309, il saldo di € 20.300,00 al momento dell'immatricolazione del mezzo;
- nessuna somma la riceveva in contanti per la vendita conclusa tra CP_1 il sig. e il sig. - i rapporti tra le parti sorgevano nel marzo 2017 quando il Pt_1 CP_2 decideva di acquistare presso la la moto IL Superpole RSV4 al Pt_1 CP_1 prezzo di € 24.500,00, il cui pagamento avveniva nel seguente modo: € 5.400,00 a mezzo assegno bancario, € 5.100,00 con la permuta della TA tg. EA94421, acquistata dal , € 14.000,00 con il prezzo della vendita di altra moto di proprietà del CP_2
, UC ST tg. EG87103 in conto vendita presso la convenuta;
- la Parte_1 circostanza che la moto TA tg. EA9441 valutata € 5.100,00 veniva poi venduta a € 8.000,00 rientrava nella normale dinamica del mercato delle moto e delle automobili;
- la somma di € 2.500,00 non doveva imputarsi al pagamento della moto oggetto di giudizio ma era imputata al pagamento della fattura n. 481 del 30.10.2017 di pari importo, avente ad oggetto la vendita di beni, prestazione di tagliandi e pagamento delle prenotazioni delle piste;
- il contratto del 07.11.2017 si era risolto per scadenza del termine essenziale, secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto;
- la una volta arrivata la moto in concessionaria comunicava al con CP_1 Pt_1
- 4 -
telegramma del 22.06.2018, dal quale iniziava a spirare il termine essenziale di dieci giorni, la messa a disposizione della stessa, chiedendo contestualmente il pagamento del saldo pari ad € 20.300,00, la cui offerta perveniva solo dopo la scadenza del termine.
Per tutti questi motivi parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo e/o ragione dalla società all'attore- Parte_4
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 07.11.2017 per inadempimento del sig e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo e/o Parte_1 ragione dalla società all'attore per tutte le motivazioni di cui alla premessa CP_1 del presente atto.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
All'udienza del 28.04.2021 l'attore, disconosceva ex art. 2719 c.c. il Parte_1 documento n. 2 avversario (contratto di acquisto Moto UC Panigale del 07/11/2017) nonché ex art. 214 e ss. c.p.c. le due firme apposte sulla seconda pagina (in relazione alle clausole generali art. 1-13) del suddetto documento n. 2 prodotto dalla controparte e il documento n. 4 avversario (contratto di acquisto Moto IL del 30/03/2017). Il giudice, inoltre, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 29.03.2023, 03.05.2023, 20.09.2023, 21.02.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 22.02.2024 il giudice disponeva CTU grafologica sul seguente quesito:
“acquisiti i saggi grafici di , utilizzate quali scritture comparative le firme Parte_1 dal medesimo apposte sulla procura alle liti nonché le firme apposte sull'atto di trasferimento del veicolo targato EC38317 (doc n.1 allegato dalla parte attrice nell'atto di citazione), sull'atto di trasferimento del veicolo targato EG87103 (doc n.10 allegato dalla parte attrice nell'atto di citazione) e sull'assegno bancario del 24.10.2017 ( doc n.
11 allegato dalla parte attrice all'atto di citazione), siccome non disconosciuti dalla parte opponente ed utilizzabili quali scritture comparative, e da ritenere quindi tacitamente come riconosciuti, dica il CTU se le firme, apposte da sulla pagina 2 del Parte_1 contratto del 07.11.2017, contenenti le condizioni generali, siano o meno autentiche.
- 5 -
Dica, inoltre, il CTU se le copie dei contratti del 30.03.2017 e del 07.11.2017, siano conformi agli originali”, nominando il dott. Persona_1
In data 11.10.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di parte attrice.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del 17.11.2017, ex art. 1453 c.c., avente ad oggetto la moto
UC tipo Panicale V4, per grave inadempimento di parte convenuta, consistente nella mancata consegna del veicolo. Per tali ragioni, chiede la restituzione di Parte_1 quanto già corrisposto alla per l'acquisto della suddetta moto. CP_1
, in citazione, ricostruisce una serie di operazioni negoziali poste in essere Parte_1 con terzi e con la convenuta, precedentemente alla compravendita del 17.11.2017, dalle quali dovrebbe desumersi l'avvenuto adempimento da parte dello stesso all'obbligazione di corrispondere il prezzo pattuito per l'acquisto della moto UC tipo Panicale V4 e l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di consegna del veicolo.
Tuttavia, occorre premettere che gli esiti dell'istruttoria hanno dimostrato il contrario, motivo per il quale la domanda attorea deve essere rigettata.
L'attore deduce che, in data 03.04.2017, stipulava un contratto di compravendita con il sig. avente ad oggetto la propria moto UC H9 Panigale tg. EC38317, CP_2 ricevendo in permuta da quest'ultimo la UC TA tg. EA94421. Tale circostanza è incontestata tra le parti.
Il deduce che il pagamento della UC H9 Panigale tg. EC38317 avveniva per € Pt_1
10.000,00 nei confronti del primo, per € 8.000,00 mediante la permuta della UC
TA tg. EA94421 e per € 9.500,00 in contanti, di cui € 1.500,00 direttamente all'attore ed € 8.000,00 venivano versati direttamente dal alla CP_2 CP_1 che andava ad imputare la somma ad un futuro acquisto del di una moto IL Pt_1
4R (Superpole).
La prima circostanza smentita dall'istruttoria orale attiene all'avvenuto versamento da parte dell'acquirente di € 8.000,00 direttamente alla Ed infatti, all'udienza Controparte_1
- 6 -
del 29.03.2023 proprio il teste alla domanda “Vero che € 8.000,00 sugli € CP_2
9.500,00 da lei versati erano trattenuti dalla Car Bike s.n.c., in persona del sig. CP_4
, attraverso la quale erano avvenute le trattative per la compravendita?”
[...] rispondeva “Io i soldi li ho dati a Sulla circostanza di cui mi si chiede Parte_1 conferma non so dire nulla”. Né tantomeno la circostanza emerge dalle chat prodotte dall'attore, che alcun richiamo contengono agli € 8.000,00 di cui sopra (all. 5 all'atto di citazione).
Vero è che poi in data 30.03.2017 il acquistava dalla convenuta la suddetta Pt_1
IL RSV4 Superpole tg. EH39309.
Le modalità di pagamento del corrispettivo risultano dal contratto prodotto da parte convenuta (all. 4), il cui disconoscimento ex art. 2719 c.c., si intende superato dall'avvenuta esecuzione del contratto stesso, posto che il in citazione afferma di Pt_1 aver acquistato la moto IL RSV4 Superpole tg. EH39309.
Ed infatti, com'è noto, l'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore (ex multis Tribunale Bari n. 2691/2023).
Dunque, le modalità di pagamento sono quelle risultanti dal richiamato contratto.
Quest'ultimo prevedeva che il corrispettivo totale fosse di € 24.500,00, di cui € 5.100,00 pagati con la permuta della UC TA tg. EA94421 (moto che il aveva Pt_1 ricevuto dal in permuta;
circostanza dedotta dall'attore e confermata dal teste CP_2 all'udienza del 29.03.2023), € 5.400,00 tramite assegno bancario, il quale è stato prodotto dall'attore con l'allegato n. 7 (unica circostanza incontestata tra le parti, oltre che documentata), con un saldo di € 14.000,00.
Dagli atti risulta che la UC B2 (TA) tg. EA94421 veniva venduta dalla convenuta al sig. per € 8.000,00 (all. 6 all'atto di citazione). L'attore Parte_2 sostiene che l'acquirente versava direttamente la somma alla in acconto CP_1 sull'acquisto della suddetta IL 4R (Superpole). Anche tale circostanza non risulta da alcuna produzione documentale, né tantomeno è emersa in sede di istruttoria orale.
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 03.05.2023, alla domanda Parte_2
“Vero che nell'aprile 2017 lei acquistava direttamente dalla Car. Bike s.n.c. la moto
UC B2 TA targata EA94421 di proprietà del sig. pagando la Parte_1 relativa somma di € 8.000,00 direttamente mediante bonifico alla suddetta Car. Bike
- 7 -
s.n.c.?” rispondeva “non ricordo con precisione l'anno e la targa del moto. Posso confermare di aver comprato una UC TA presso la Car. Bike snc., non so dire con precisione il modello. Non se questa moto fosse di proprietà di Parte_1 che non conosco. Ricordo invece di aver effettuato un bonifico alla Car. Bike;
non so dire con precisione che importo avesse”.
Pertanto, alcuna prova in merito all'imputazione degli € 8.000,00 sull'acquisto della suddetta IL 4R (Superpole) è emersa.
Emerge poi che, nel mese di giugno 2017 il vendeva la moto UC ST Pt_1
00 tg. EG87103 al sig. per € 14.600,00, che quest'ultimo versava Controparte_3 mediante bonifico bancario in favore della (all. 8, 9 e 10 all'atto di CP_1 citazione e confermato dal sentito come teste all'udienza del 03.05.2023). CP_3
Il sostiene che gli € 14.000,00 dovevano imputarsi all'acquisto della futura Pt_1
UC Panigale W4 Speciale;
mentre la deduce che la somma in questione CP_1 era il saldo dell'acquisto della moto IL RSV4 Superpole tg. EH39309.
Quanto sostenuto dall'attore non è stato dimostrato con alcun mezzo di prova. Al contrario è emerso in sede di istruttoria orale che il concedeva in permuta alla Pt_1 la UC ST 00 tg. EG87103, quale corrispettivo del saldo dovuto CP_1 per l'acquisto della IL 4R (Superpole).
Il teste addetto alle vendite all'udienza del 29.03.2023, a Tes_1 CP_1 riprova di quanto detto, alla domanda “Vero che tali veicoli sono la UC TA targata EA94421 e la UC ST 1200 R targata EG87103?” (riferita ai veicoli dati in permuta dal per l'acquisto della IL 4R Superpole) rispondeva Pt_1
“posso confermare con certezza che la permuta ebbe ad oggetto la Controparte_5
R. Non sono sicuro che anche la UC TA fu oggetto della permuta;
mi pare comunque di sì, anche se non ne sono certo”.
Dalla produzione documentale emerge anche il versava anche € 2.500,00, che il Pt_1 medesimo riteneva essere a titolo di prestito/acconto alla convenuta, la quale lamentava ancora problemi di liquidità, da imputarsi ad acquisti successivi (all. 11 all'atto di citazione).
Tali circostanze anche sono rimaste sfornite di prova, oltre al fatto che alcuna spiegazione logica e razionale è stata data all'evenienza che la società convenuta chiedesse il citato importo al per una crisi di liquidità. Pt_1
- 8 -
La convenuta, in realtà, produce la fattura n. 481 del 30.10.2017 di identico importo, che smentisce ancora la tesi attorea (all. 5 alla comparsa).
Dunque, alcuna prova è emersa circa l'avvenuta corresponsione di € 36.5000,00 da parte del nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Quanto al contratto oggetto di giudizio, ossia quello del 17.11.2017, il cui disconoscimento è superato dalle risultanze della relazione tecnica, depositata dal CTU, dott. il quale ha ricondotto le sottoscrizioni apposte all'attore, valgono le Per_1 considerazioni che seguono.
Dal contratto prodotto risulta che il acquistava dalla la UC Pt_1 CP_1
Panigale V4 per € 40.300,00, di cui € 20.000,00 versati tramite la permuta della moto
IL RSV4 (Superpole) tg. EH39309, ed € 20.300,00 di saldo.
Le circostanze dedotte dall'attore secondo le quali doveva aversi l'imputazione della somma di € 14.000,00 (ovvero € 14.600,00 trattenuti dalla e derivanti dalla CP_1 vendita della UC ST, detratti € 600,00 per accessori acquistati) e l'imputazione di
€ 2.5000,00 versati il mese precedente mediante assegno bancario ed € 3.800,00 da versarsi a saldo al momento della consegna della moto, sono tutte, come visto, rimaste smentite dall'istruttoria.
La domanda di risoluzione ex art., 1453 c.c. deve essere, senz'altro, rigettata, posto che è emerso il fatto estintivo dell'inadempimento da parte dell'attore alle proprie obbligazioni, trattandosi di un rimedio a disposizione della parte che ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta di risoluzione del contratto per decorso del termine essenziale ex art. 1457 c.c. valgono le considerazioni che seguono.
Le condizioni generali del contratto del 07.11.2017, prodotte da parte convenuta, al contrario di parte attrice che produceva solo la prima pagina dell'accordo, stabiliva all'art. 3, lett. e) che “il compratore deve ritirare la merce nel termine perentorio di giorni 10 dalla messa a disposizione. In caso di mancato ritiro entro tale termine il contratto si intende risolto per inadempienza del compratore con tutte le conseguenze di legge e
- 9 -
l'anticipo versato resterà acquisito dal venditore a titolo di indennità […]” (all. 2 alla comparsa).
Le parti, nel contratto in questione, hanno espressamente qualificato il termine di dieci giorni come “perentorio”, intendendo considerare perduta, decorso quel lasso di tempo,
l'utilità prefissatasi (Cass. Civ., n. 32238/2019; Cass. Civ., n. 18835/2018).
La facoltà di avvalersi del termine essenziale è rimessa alla libera valutazione del contraente nel cui interesse è posto il termine medesimo, trattandosi di un apprezzamento che la singola parte può fare discrezionalmente in merito ai propri interessi.
Ed infatti, nel caso di specie, la convenuta con telegramma del 22.06.2018 comunicava la messa disposizione del veicolo, facendo decorrere il termine essenziale di dieci giorni, senza che il avesse adempiuto alla propria prestazione. Pt_1
L'attore deduce di aver offerto comunque la corresponsione dei 20.300,00 €, ma oltre a non essere emersa la prova di ciò, tale circostanza si pone anche in netta contraddizione con le difese del che anzi sostiene di vantare un credito di € 3.800,00 verso la Pt_1 convenuta.
La domanda riconvenzionale, pertanto, deve essere accolta anche perché dall'istruttoria orale è emersa la prova dell'avvenuto adempimento da parte della Controparte_1
Il teste infatti, escusso all'udienza del 29.03.2023, alla domanda “Dica se Tes_1 la moto UC Panigale V 4 Speciale in data 09 luglio 2018 era presente nel salone della società in Grosseto ove Ella si era recato” rispondeva “sì Parte_5 posso confermare che a tale data la moto UC Panigale V 4 Speciale era presente nel salone della società in Grosseto. Ricordo con precisione Parte_5 questa data perché l'oggetto in questione è un oggetto speciale, per le qualità ed il prezzo;
di queste moto ne vengono vendute pochissime. Posso precisare che a fronte dell'arrivo della moto e della messa a disposizione del cliente, non è più Parte_1 venuto a ritirare il veicolo”. Inoltre, alla domanda “Dica se è vero che la moto UC
Panigale V4 Speciale savrebbe dovuto essere consegnata in quella occasione in assenza sia dell'immatricolazione del veicolo- e quindi senza targa- sia di accertamento del corretto funzionamento e accensione del veicolo” il medesimo teste riferiva “Questo non
è vero. Nel caso della moto UC Panigale V4 Speciale, che è omologata per andare su strada, avrebbero dovuto essere effettuati dei controlli di preconsegna, tra i quali rientrano l'immatricolazione ed una piccola prova su strada, e quindi anche i controlli
- 10 -
relativi al corretto funzionamento e all'accensione del veicolo. Nel caso di specie questi controlli e l'immatricolazione non sono avvenuti perché gli stessi vengono effettuati solo successivamente rispetto al saldo del prezzo del veicolo.”
Il teste ancora, rivenditore Ufficiale UC, escusso all'udienza del Testimone_2
21.02.2024, dichiarava che il certificato di conformità in parola era precedentemente in custodia presso la di Viterbo su disposizione della casa madre UC senza CP_6 poter essere consegnato in mancanza di pagamento del saldo prezzo e che la moto per essere immatricolata e circolare doveva essere munita del relativo certificato di conformità. Lo stesso in aggiunta riferiva che la UC richiede al venditore autorizzato una check list da eseguire sul veicolo, tra cui la prova su strada e l'accensione del veicolo, per l'accertamento della funzionalità di ogni componente del veicolo e che tale attività viene richiesta dalla UC ai fini dell'attivazione della garanzia che viene fornita al cliente.
A fronte di ciò è evidente che ogni contestazione attorea in merito ad un inadempimento di parte convenuta all'obbligazione di consegna è superato.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione sino a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
- 11 -
Al pari le spese di CTU, così come liquidate in separato decreto in atti, sono poste definitivamente in capo a parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto dichiara risolto il contratto del 07.11.2017 per scadenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c., statuendo che nulla è dovuto dalla nei confronti di;
CP_1 Parte_1
c) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 12 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 174/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RK NA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Braccagni (GR), Via
Malenchini, n. 23, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giada Manciulli, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, Via Reno, n. 2, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di al fine di ottenere la risoluzione del contratto di Controparte_1 compravendita del 07.11.2017 stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta, avente ad oggetto la moto UC Panigale W4 Speciale, con la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma pari ad € 36.500,00.
Parte attrice esponeva in fatto che: - nella primavera del 2017 il sig. Parte_1 vendeva al sig. la propria moto UC H9 (Panigale) tg. EC38317, il cui CP_2 pagamento avveniva per € 10.000,00 mediante bonifico bancario del secondo nei confronti del primo e per € 8.000,00 mediante permuta della moto UC B2
(TA) tg. EA94421 di proprietà del in favore dell'attore e per € 9.500,00 in CP_2 contanti, di cui € 8.000,00 venivano versati direttamente dall'acquirente alla CP_1
la quale tratteneva la somma a titolo di acconto per il successivo acquisto di una
[...]
IL 4R (Superpole), ed € 1.500,00 all'attore; - la UC B2 (TA) tg.
EA94421 veniva data in permuta dall'attore alla anche questa in acconto CP_1 sul successivo acquisto di una IL 4R (Superpole); - la UC B2
(TA) tg. EA94421 veniva venduta dalla convenuta al sig. Parte_2 per € 8.000,00, che quest'ultimo versava direttamente alla in acconto CP_1 sull'acquisto dell'IL 4R (Superpole); - nello stesso periodo, il Pt_1 acquistava dalla convenuta la moto IL 4R (Superpole) per € 21.400,00, il cui pagamento sarebbe avvenuto con l'imputazione dei primi € 8.000,00 trattenuti in seguito alla vendita della UC H9 (Panigale), l'imputazione di € 8.000,00 trattenuti in seguito alla vendita della UC B2 (TA) ed € 5.400,00 mediante assegno;
- nel mese di giugno 2017 il vendeva la moto UC ST 00 tg. EG87103 al sig. Pt_1
per € 14.600,00, che quest'ultimo versava mediante bonifico bancario Controparte_3 in favore della che aveva in conto vendita la suddetta moto;
- la somma di CP_1
€ 14.600,00, da cui dovevano detrarsi € 600,00 dovuti dall'attore per l'acquisto di accessori, non veniva versata al ma trattenuta dalla convenuta, la quale lamentava Pt_1 una crisi di liquidità; - il versava ulteriori € 2.500,00 a titolo di prestito/acconto Pt_1 alla convenuta, la quale lamentava ancora problemi di liquidità, da imputarsi ad acquisti successivi;
- nel novembre 2017 il sig. acquistava dalla la UC Pt_1 CP_1
Panigale V4 Speciale per € 40.300,00, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante permuta della moto IL RSV4 (Superpole) tg. EH39309 stimata in €
20.000,00, l'imputazione della somma di € 14.000,00 (ovvero € 14.600,00 trattenuti dalla e derivanti dalla vendita della UC ST, detratti € 600,00 per CP_1 accessori acquistati), l'imputazione di € 2.5000,00 versati il mese precedente mediante
- 2 -
assegno bancario ed € 3.800,00 da versarsi a saldo al momento della consegna della moto;
- nel mese di giugno 2018 la moto non era stata ancora consegnata, anche se l'accordo prevedeva la consegna nel mese di marzo 2018, ragion per cui il tramite il Pt_1 proprio legale, inviava una pec alla diffidandola all'adempimento della CP_1 propria obbligazione e offrendo contestualmente la somma di € 3.800,00; - la CP_1 rispondeva alla pec, affermando che la somma ancora dovuta dall'attore sarebbe
[...] stata di € 20.300,00, in quanto l'acquisto della IL RSV4 (Superpole) sarebbe stato pagato mediante assegno circolare di € 5.400,00, mediante € 5.100,00 con la permuta della UC B2 (TA) tg. EA94421 e mediante 14.000,00 derivanti dalla vendita della UC ST 00 tg. EG87103 per un totale di € 24.500,00, l'assegno bancario di € 2.500,00 sarebbe stato versato a saldo della fattura 481/2017 emessa per vendita di accessori e prenotazioni di turni su pista;
- a riprova di ciò, la convenuta allegava: una copia del contratto di vendita datato 30/03/17 della IL RSV4 (Superpole), che riportava oltre alla firma del sig. l'indicazione del valore dell'usato UC B2 Pt_1
(TA) targata EA94421 appunto per € 5.100,00 e la nota “anticipo versato con assegno bancario il saldo sarà compensato con la vendita della ST 00 del sig. targata EG87103 lasciata in concessionaria in conto vendita”, una copia della Pt_1 fattura 481/2017 con le indicazioni degli accessori e dei servizi asseritamente forniti;
- il contestava che trattavasi di documenti falsi, ragion per cui diffidava nuovamente Pt_1 la convenuta a consegnare la UC Panicale W4 Speciale, mediante pec del proprio legale in data 02.07.2018, con pagamento dei residui € 3.800,00; - nonostante ciò, il si rendeva disponibile a pagare la somma indebitamente richiesta pari ad € Pt_1
20.300,00 per entrare in possesso della moto;
- la si mostrava indisponibile CP_1 ad eseguire lo scambio contestuale somma/bene, perché la moto non poteva essere consegnata in quanto era di proprietà di altra società venditrice e non della convenuta, la quale affermava di non essere in possesso dei relativi certificati di proprietà detenuti in garanzia da una banca;
- il presentava querela per truffa e appropriazione Pt_1 indebita, ma il procedimento penale veniva archiviato.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “che il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, voglia in tesi accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del 07/11/2017 relativo alla moto UC Panigale W4
Speciale, intercorso tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
- 3 -
per il grave inadempimento della venditrice e, condannare, per i titoli di cui alla narrativa, la suddetta a pagare al sig. Controparte_1 [...] la somma di € 36.500,00 ovvero l'altra, anche minore, che risulterà di giustizia;
Pt_1 in ipotesi condannare la a pagare al sig. Controparte_1 [...] la somma suddetta ovvero l'altra, anche minore, che risulterà di giustizia a titolo Pt_1 di indebito oggettivo o arricchimento senza causa. In ogni caso oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Parte_3
in primo luogo, chiedendo, il rigetto della domanda di parte attrice
[...] CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto e, in secondo luogo, formulando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per scadenza del termine essenziale.
Parte convenuta esponeva in fatto che: - in data 07.11.2017 le parti sottoscrivevano un contratto di compravendita avente ad oggetto un modello UC tipo Panicale V4, al prezzo di € 40.300,00; - il contratto prevedeva che il pagamento avvenisse nel seguente modo: € 20.000,00 versati a titolo di anticipo tramite permuta della moto IL
Superpole tg. EH39309, il saldo di € 20.300,00 al momento dell'immatricolazione del mezzo;
- nessuna somma la riceveva in contanti per la vendita conclusa tra CP_1 il sig. e il sig. - i rapporti tra le parti sorgevano nel marzo 2017 quando il Pt_1 CP_2 decideva di acquistare presso la la moto IL Superpole RSV4 al Pt_1 CP_1 prezzo di € 24.500,00, il cui pagamento avveniva nel seguente modo: € 5.400,00 a mezzo assegno bancario, € 5.100,00 con la permuta della TA tg. EA94421, acquistata dal , € 14.000,00 con il prezzo della vendita di altra moto di proprietà del CP_2
, UC ST tg. EG87103 in conto vendita presso la convenuta;
- la Parte_1 circostanza che la moto TA tg. EA9441 valutata € 5.100,00 veniva poi venduta a € 8.000,00 rientrava nella normale dinamica del mercato delle moto e delle automobili;
- la somma di € 2.500,00 non doveva imputarsi al pagamento della moto oggetto di giudizio ma era imputata al pagamento della fattura n. 481 del 30.10.2017 di pari importo, avente ad oggetto la vendita di beni, prestazione di tagliandi e pagamento delle prenotazioni delle piste;
- il contratto del 07.11.2017 si era risolto per scadenza del termine essenziale, secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto;
- la una volta arrivata la moto in concessionaria comunicava al con CP_1 Pt_1
- 4 -
telegramma del 22.06.2018, dal quale iniziava a spirare il termine essenziale di dieci giorni, la messa a disposizione della stessa, chiedendo contestualmente il pagamento del saldo pari ad € 20.300,00, la cui offerta perveniva solo dopo la scadenza del termine.
Per tutti questi motivi parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo e/o ragione dalla società all'attore- Parte_4
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 07.11.2017 per inadempimento del sig e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo e/o Parte_1 ragione dalla società all'attore per tutte le motivazioni di cui alla premessa CP_1 del presente atto.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
All'udienza del 28.04.2021 l'attore, disconosceva ex art. 2719 c.c. il Parte_1 documento n. 2 avversario (contratto di acquisto Moto UC Panigale del 07/11/2017) nonché ex art. 214 e ss. c.p.c. le due firme apposte sulla seconda pagina (in relazione alle clausole generali art. 1-13) del suddetto documento n. 2 prodotto dalla controparte e il documento n. 4 avversario (contratto di acquisto Moto IL del 30/03/2017). Il giudice, inoltre, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 29.03.2023, 03.05.2023, 20.09.2023, 21.02.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 22.02.2024 il giudice disponeva CTU grafologica sul seguente quesito:
“acquisiti i saggi grafici di , utilizzate quali scritture comparative le firme Parte_1 dal medesimo apposte sulla procura alle liti nonché le firme apposte sull'atto di trasferimento del veicolo targato EC38317 (doc n.1 allegato dalla parte attrice nell'atto di citazione), sull'atto di trasferimento del veicolo targato EG87103 (doc n.10 allegato dalla parte attrice nell'atto di citazione) e sull'assegno bancario del 24.10.2017 ( doc n.
11 allegato dalla parte attrice all'atto di citazione), siccome non disconosciuti dalla parte opponente ed utilizzabili quali scritture comparative, e da ritenere quindi tacitamente come riconosciuti, dica il CTU se le firme, apposte da sulla pagina 2 del Parte_1 contratto del 07.11.2017, contenenti le condizioni generali, siano o meno autentiche.
- 5 -
Dica, inoltre, il CTU se le copie dei contratti del 30.03.2017 e del 07.11.2017, siano conformi agli originali”, nominando il dott. Persona_1
In data 11.10.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di parte attrice.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del 17.11.2017, ex art. 1453 c.c., avente ad oggetto la moto
UC tipo Panicale V4, per grave inadempimento di parte convenuta, consistente nella mancata consegna del veicolo. Per tali ragioni, chiede la restituzione di Parte_1 quanto già corrisposto alla per l'acquisto della suddetta moto. CP_1
, in citazione, ricostruisce una serie di operazioni negoziali poste in essere Parte_1 con terzi e con la convenuta, precedentemente alla compravendita del 17.11.2017, dalle quali dovrebbe desumersi l'avvenuto adempimento da parte dello stesso all'obbligazione di corrispondere il prezzo pattuito per l'acquisto della moto UC tipo Panicale V4 e l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di consegna del veicolo.
Tuttavia, occorre premettere che gli esiti dell'istruttoria hanno dimostrato il contrario, motivo per il quale la domanda attorea deve essere rigettata.
L'attore deduce che, in data 03.04.2017, stipulava un contratto di compravendita con il sig. avente ad oggetto la propria moto UC H9 Panigale tg. EC38317, CP_2 ricevendo in permuta da quest'ultimo la UC TA tg. EA94421. Tale circostanza è incontestata tra le parti.
Il deduce che il pagamento della UC H9 Panigale tg. EC38317 avveniva per € Pt_1
10.000,00 nei confronti del primo, per € 8.000,00 mediante la permuta della UC
TA tg. EA94421 e per € 9.500,00 in contanti, di cui € 1.500,00 direttamente all'attore ed € 8.000,00 venivano versati direttamente dal alla CP_2 CP_1 che andava ad imputare la somma ad un futuro acquisto del di una moto IL Pt_1
4R (Superpole).
La prima circostanza smentita dall'istruttoria orale attiene all'avvenuto versamento da parte dell'acquirente di € 8.000,00 direttamente alla Ed infatti, all'udienza Controparte_1
- 6 -
del 29.03.2023 proprio il teste alla domanda “Vero che € 8.000,00 sugli € CP_2
9.500,00 da lei versati erano trattenuti dalla Car Bike s.n.c., in persona del sig. CP_4
, attraverso la quale erano avvenute le trattative per la compravendita?”
[...] rispondeva “Io i soldi li ho dati a Sulla circostanza di cui mi si chiede Parte_1 conferma non so dire nulla”. Né tantomeno la circostanza emerge dalle chat prodotte dall'attore, che alcun richiamo contengono agli € 8.000,00 di cui sopra (all. 5 all'atto di citazione).
Vero è che poi in data 30.03.2017 il acquistava dalla convenuta la suddetta Pt_1
IL RSV4 Superpole tg. EH39309.
Le modalità di pagamento del corrispettivo risultano dal contratto prodotto da parte convenuta (all. 4), il cui disconoscimento ex art. 2719 c.c., si intende superato dall'avvenuta esecuzione del contratto stesso, posto che il in citazione afferma di Pt_1 aver acquistato la moto IL RSV4 Superpole tg. EH39309.
Ed infatti, com'è noto, l'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore (ex multis Tribunale Bari n. 2691/2023).
Dunque, le modalità di pagamento sono quelle risultanti dal richiamato contratto.
Quest'ultimo prevedeva che il corrispettivo totale fosse di € 24.500,00, di cui € 5.100,00 pagati con la permuta della UC TA tg. EA94421 (moto che il aveva Pt_1 ricevuto dal in permuta;
circostanza dedotta dall'attore e confermata dal teste CP_2 all'udienza del 29.03.2023), € 5.400,00 tramite assegno bancario, il quale è stato prodotto dall'attore con l'allegato n. 7 (unica circostanza incontestata tra le parti, oltre che documentata), con un saldo di € 14.000,00.
Dagli atti risulta che la UC B2 (TA) tg. EA94421 veniva venduta dalla convenuta al sig. per € 8.000,00 (all. 6 all'atto di citazione). L'attore Parte_2 sostiene che l'acquirente versava direttamente la somma alla in acconto CP_1 sull'acquisto della suddetta IL 4R (Superpole). Anche tale circostanza non risulta da alcuna produzione documentale, né tantomeno è emersa in sede di istruttoria orale.
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 03.05.2023, alla domanda Parte_2
“Vero che nell'aprile 2017 lei acquistava direttamente dalla Car. Bike s.n.c. la moto
UC B2 TA targata EA94421 di proprietà del sig. pagando la Parte_1 relativa somma di € 8.000,00 direttamente mediante bonifico alla suddetta Car. Bike
- 7 -
s.n.c.?” rispondeva “non ricordo con precisione l'anno e la targa del moto. Posso confermare di aver comprato una UC TA presso la Car. Bike snc., non so dire con precisione il modello. Non se questa moto fosse di proprietà di Parte_1 che non conosco. Ricordo invece di aver effettuato un bonifico alla Car. Bike;
non so dire con precisione che importo avesse”.
Pertanto, alcuna prova in merito all'imputazione degli € 8.000,00 sull'acquisto della suddetta IL 4R (Superpole) è emersa.
Emerge poi che, nel mese di giugno 2017 il vendeva la moto UC ST Pt_1
00 tg. EG87103 al sig. per € 14.600,00, che quest'ultimo versava Controparte_3 mediante bonifico bancario in favore della (all. 8, 9 e 10 all'atto di CP_1 citazione e confermato dal sentito come teste all'udienza del 03.05.2023). CP_3
Il sostiene che gli € 14.000,00 dovevano imputarsi all'acquisto della futura Pt_1
UC Panigale W4 Speciale;
mentre la deduce che la somma in questione CP_1 era il saldo dell'acquisto della moto IL RSV4 Superpole tg. EH39309.
Quanto sostenuto dall'attore non è stato dimostrato con alcun mezzo di prova. Al contrario è emerso in sede di istruttoria orale che il concedeva in permuta alla Pt_1 la UC ST 00 tg. EG87103, quale corrispettivo del saldo dovuto CP_1 per l'acquisto della IL 4R (Superpole).
Il teste addetto alle vendite all'udienza del 29.03.2023, a Tes_1 CP_1 riprova di quanto detto, alla domanda “Vero che tali veicoli sono la UC TA targata EA94421 e la UC ST 1200 R targata EG87103?” (riferita ai veicoli dati in permuta dal per l'acquisto della IL 4R Superpole) rispondeva Pt_1
“posso confermare con certezza che la permuta ebbe ad oggetto la Controparte_5
R. Non sono sicuro che anche la UC TA fu oggetto della permuta;
mi pare comunque di sì, anche se non ne sono certo”.
Dalla produzione documentale emerge anche il versava anche € 2.500,00, che il Pt_1 medesimo riteneva essere a titolo di prestito/acconto alla convenuta, la quale lamentava ancora problemi di liquidità, da imputarsi ad acquisti successivi (all. 11 all'atto di citazione).
Tali circostanze anche sono rimaste sfornite di prova, oltre al fatto che alcuna spiegazione logica e razionale è stata data all'evenienza che la società convenuta chiedesse il citato importo al per una crisi di liquidità. Pt_1
- 8 -
La convenuta, in realtà, produce la fattura n. 481 del 30.10.2017 di identico importo, che smentisce ancora la tesi attorea (all. 5 alla comparsa).
Dunque, alcuna prova è emersa circa l'avvenuta corresponsione di € 36.5000,00 da parte del nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Quanto al contratto oggetto di giudizio, ossia quello del 17.11.2017, il cui disconoscimento è superato dalle risultanze della relazione tecnica, depositata dal CTU, dott. il quale ha ricondotto le sottoscrizioni apposte all'attore, valgono le Per_1 considerazioni che seguono.
Dal contratto prodotto risulta che il acquistava dalla la UC Pt_1 CP_1
Panigale V4 per € 40.300,00, di cui € 20.000,00 versati tramite la permuta della moto
IL RSV4 (Superpole) tg. EH39309, ed € 20.300,00 di saldo.
Le circostanze dedotte dall'attore secondo le quali doveva aversi l'imputazione della somma di € 14.000,00 (ovvero € 14.600,00 trattenuti dalla e derivanti dalla CP_1 vendita della UC ST, detratti € 600,00 per accessori acquistati) e l'imputazione di
€ 2.5000,00 versati il mese precedente mediante assegno bancario ed € 3.800,00 da versarsi a saldo al momento della consegna della moto, sono tutte, come visto, rimaste smentite dall'istruttoria.
La domanda di risoluzione ex art., 1453 c.c. deve essere, senz'altro, rigettata, posto che è emerso il fatto estintivo dell'inadempimento da parte dell'attore alle proprie obbligazioni, trattandosi di un rimedio a disposizione della parte che ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta di risoluzione del contratto per decorso del termine essenziale ex art. 1457 c.c. valgono le considerazioni che seguono.
Le condizioni generali del contratto del 07.11.2017, prodotte da parte convenuta, al contrario di parte attrice che produceva solo la prima pagina dell'accordo, stabiliva all'art. 3, lett. e) che “il compratore deve ritirare la merce nel termine perentorio di giorni 10 dalla messa a disposizione. In caso di mancato ritiro entro tale termine il contratto si intende risolto per inadempienza del compratore con tutte le conseguenze di legge e
- 9 -
l'anticipo versato resterà acquisito dal venditore a titolo di indennità […]” (all. 2 alla comparsa).
Le parti, nel contratto in questione, hanno espressamente qualificato il termine di dieci giorni come “perentorio”, intendendo considerare perduta, decorso quel lasso di tempo,
l'utilità prefissatasi (Cass. Civ., n. 32238/2019; Cass. Civ., n. 18835/2018).
La facoltà di avvalersi del termine essenziale è rimessa alla libera valutazione del contraente nel cui interesse è posto il termine medesimo, trattandosi di un apprezzamento che la singola parte può fare discrezionalmente in merito ai propri interessi.
Ed infatti, nel caso di specie, la convenuta con telegramma del 22.06.2018 comunicava la messa disposizione del veicolo, facendo decorrere il termine essenziale di dieci giorni, senza che il avesse adempiuto alla propria prestazione. Pt_1
L'attore deduce di aver offerto comunque la corresponsione dei 20.300,00 €, ma oltre a non essere emersa la prova di ciò, tale circostanza si pone anche in netta contraddizione con le difese del che anzi sostiene di vantare un credito di € 3.800,00 verso la Pt_1 convenuta.
La domanda riconvenzionale, pertanto, deve essere accolta anche perché dall'istruttoria orale è emersa la prova dell'avvenuto adempimento da parte della Controparte_1
Il teste infatti, escusso all'udienza del 29.03.2023, alla domanda “Dica se Tes_1 la moto UC Panigale V 4 Speciale in data 09 luglio 2018 era presente nel salone della società in Grosseto ove Ella si era recato” rispondeva “sì Parte_5 posso confermare che a tale data la moto UC Panigale V 4 Speciale era presente nel salone della società in Grosseto. Ricordo con precisione Parte_5 questa data perché l'oggetto in questione è un oggetto speciale, per le qualità ed il prezzo;
di queste moto ne vengono vendute pochissime. Posso precisare che a fronte dell'arrivo della moto e della messa a disposizione del cliente, non è più Parte_1 venuto a ritirare il veicolo”. Inoltre, alla domanda “Dica se è vero che la moto UC
Panigale V4 Speciale savrebbe dovuto essere consegnata in quella occasione in assenza sia dell'immatricolazione del veicolo- e quindi senza targa- sia di accertamento del corretto funzionamento e accensione del veicolo” il medesimo teste riferiva “Questo non
è vero. Nel caso della moto UC Panigale V4 Speciale, che è omologata per andare su strada, avrebbero dovuto essere effettuati dei controlli di preconsegna, tra i quali rientrano l'immatricolazione ed una piccola prova su strada, e quindi anche i controlli
- 10 -
relativi al corretto funzionamento e all'accensione del veicolo. Nel caso di specie questi controlli e l'immatricolazione non sono avvenuti perché gli stessi vengono effettuati solo successivamente rispetto al saldo del prezzo del veicolo.”
Il teste ancora, rivenditore Ufficiale UC, escusso all'udienza del Testimone_2
21.02.2024, dichiarava che il certificato di conformità in parola era precedentemente in custodia presso la di Viterbo su disposizione della casa madre UC senza CP_6 poter essere consegnato in mancanza di pagamento del saldo prezzo e che la moto per essere immatricolata e circolare doveva essere munita del relativo certificato di conformità. Lo stesso in aggiunta riferiva che la UC richiede al venditore autorizzato una check list da eseguire sul veicolo, tra cui la prova su strada e l'accensione del veicolo, per l'accertamento della funzionalità di ogni componente del veicolo e che tale attività viene richiesta dalla UC ai fini dell'attivazione della garanzia che viene fornita al cliente.
A fronte di ciò è evidente che ogni contestazione attorea in merito ad un inadempimento di parte convenuta all'obbligazione di consegna è superato.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione sino a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
- 11 -
Al pari le spese di CTU, così come liquidate in separato decreto in atti, sono poste definitivamente in capo a parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto dichiara risolto il contratto del 07.11.2017 per scadenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c., statuendo che nulla è dovuto dalla nei confronti di;
CP_1 Parte_1
c) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 12 -