Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 16/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. LE IN, ha emesso la seguente del Giudice di Pace di Sanremo
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1187/2024 RG, avente ad oggetto la sentenza n. 204/2024 pubblicata il 10.06.2024, resa nella causa civile n. 490/2023 RG
promossa da
(CF: , in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 r v. Giov ONI e dall'avv. Giuseppe LUPPINO, elettivamente domiciliato in Sanremo al Corso Cavallotti n.59 presse l'Avvocatura
cui s o Mombello n.492 è eletto domicilio Comunale
–appellante–
contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Controparte_1 C.F._1
– appellata–
Ragioni della decisione
(1) abstract. Il in persona del Sindaco pro-tempore, con atto di citazione, Parte_1 ritualmente notificato, lamentata la violazione dell'art. 2697 cc circa il verificarsi dell'evento dedotto/danno patito/quantificazione del danno, proponeva appello avverso la sentenza n. n. 204/2024 pubblicata il 10.06.2024, resa nella causa civile n. 490/2023 RG del Giudice di Pace di Sanremo, instando, previa integrale riforma della sentenza, per il rigetto della domanda risarcitoria svolta da con vittoria di spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio , che, dedotta la infondatezza dei due Controparte_1 motivi di appello, instava, nel merito, per il rigetto dei motivi di appello, con vittoria di spese. 1.3) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 16.04.2025, come da separato verbale.
(2) sul motivo di appello. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto. 2.1) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art.
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.2) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la mancanza della prova della correlazione tra i danni riportati dal motoveicolo Honda tg EF41369 e le condizioni dell'asfalto dell'area riservata alla sosta dei motocicli e ciclomotori, sita alla via XX Settembre di Sanremo, in ragione del cui cattivo stato l'attore asserisce essere caduto al suolo il motociclo, sulle quale il Comune di era, ed è, titolare CP_2 di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 2.3) Erroneamente, facendo malgoverno delle risultanze processuali, in ragione del materiale fotografico prodotto dalla ricorrente/delle dichiarazioni rese dal ricorrente/del preventivo prodotto per la quantificazione del danno, confermato dal teste escusso in udienza, il giudice di prime cure, facendo applicazione della regola del “più probabile che non”, ha ritenuto essere stato dimostrato il nesso di causa tra le cattive condizioni dell'asfalto, il rovesciamento del motociclo ed i danni da esso riportati. 2.4) Invero: (i) nessuna delle fotografie prodotte dal , riproducendo esclusivamente CP_1 lo stato dei luoghi (n. 4 fotografie, riproducono gli stalli di sosta;
n. fotografie documentano dei buchi sull'asfalto), ritrae il motoveicolo Honda tg EF41369 riverso a terra nel luogo evocato come teatro dell'evento; (ii) nessun valore probatorio assumono le dichiarazioni a sé favorevoli rese dal ricorrente in sede di interpello, atteso che l'interrogatorio formale restituisce evidenze probatorie, liberamente valutabili dal giudice unitamente ad altri elementi di prova, solo se provochi la confessione o in caso di mancata risposta ex art. 232 cpc;
(iii) il preventivo di riparazione, limitandosi a soltanto individuare i danni al mezzo, non fornisce elemento alcuno circa le modalità di causazione degli stessi e circa la compatibilità con la dinamica evocata dalla parte danneggiata. 2.5) Non avendo, il , fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa e CP_1 la caduta del mezzo, atteso che l'insussistenza di tale nesso, nella specie oggettivamente e naturalisticamente contestabile, non deve ulteriormente procedersi ad un esame specifico, analitico e causalmente finalizzato da condurre, in chiave oggettiva, sui termini concreti della condotta del danneggiato, sì da esibirne eventuali connotazioni tale da relegarne la relazione con la res al rango di mera occasione deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne il ruolo sul piano strettamente naturalistico. Non occorre, dunque, focalizzare il ragionamento probatorio sull'eventuale ricorso, nel caso di specie, di un caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 Cc, eventualmente rinvenibile nel comportamento dell'attore quale comportamento colpevole suscettibile di assumere la caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente non prevenibile da parte del custode, o benchè astrattamente prevedibile, tale da escluderne la considerabilità alla stregua di un'evenienza ragionevole ed accettabile secondo un criterio di regolarità causale, sì da qualificare in termini meramente occasionali la relazione tra l'uso della strada ed i danni lamentati dall'attrice. 2.6) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del motivo di appello in punto an debeautur, con effetto di assorbimento del motivo relativo al quantum debeatur, con conseguente integrale riforma della sentenza gravata. 2.7) In ragione della soccombenza, va dichiarato tenuto e condannato a Controparte_1 rimborsare al , in persona del Sindaco pro-tempore, le spese di lite dei Parte_1
PQM
due gradi di giudizio giudizio, quantificate in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, € 147.00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando integralmente la sentenza n. 204/2024 pubblicata il 10.06.2024, resa nella causa civile n. 490/2023 RG del Giudice di Pace di Sanremo, respinge la domanda risarcitoria svolta da nel giudizio di Controparte_1 prime cure
2) condanna al pagamento in favore del , in Controparte_1 Parte_1 persona del Sin lle spese di entrambi i gra in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, € 147.00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Imperia, 16.04.2025
Il Giudice dott. LE IN (sottoscritta con firma digitale)