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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr.ssa Gianna Maria Zannella presidente dr.ssa Benedetta Thellung de Courtelary consigliere rel. dr.ssa Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del giorno 30.6.2025 e vertente TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Veneruso Renato
PARTE APPELLANTE E C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con gli avvocati Tumbarello Giulio e Pissagroia P.IVA_2
Andrea PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10438/2023 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Parte attrice ha introdotto il presente giudizio nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deducendo di aver stipulato con in data 29.05.2018, il contratto di Controparte_2 locazione operativa rif. 100844/7873 n.ro 131936, avente ad oggetto NR. 2 HP LASERJET ENTERPRISE FLOW C.F._2
N.1 della durata di 20 mesi, Parte_2 per un corrispettivo totale di € 27.600,00 oltre iva, suddiviso in 20
1 canoni mensili, con consegna avvenuta in data 29.05.2018 come da verbale sottoscritto. Ha ulteriormente dedotto che il debito complessivo maturato dalla nonché del CP_3 [...]
(costituitosi fideiussore fino alla concorrenza di € Pt_1
33.672,00), ammonta ad € 23.156,63; quanto ad € 3.376,96 a titolo di canoni di locazione maturati e scaduti alla data della risoluzione;
quanto ad € 19.734,96 a titolo di penale ed € 44,71 per interessi di mora alla data di risoluzione. Nel corso della prima udienza di trattazione, l'attore ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della
[...]
e, a seguito della costituzione del , è CP_3 Parte_1 stato disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. Dopo vari rinvii, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 6 giugno 2023, le Parti hanno precisato le conclusioni e chiesto che la causa fosse assegnata a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento della domanda proposta da così dispone: Controparte_4
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione operativa rif.100844/7873 n.ro 131936, avente ad oggetto NR 2 HP LASERJET ENTERPRISE M630Z; N.1 KONICA Pt_3
C 284 intervenuto tra già Parte_2 Controparte_4
e fusa per incorporazione della CP_5 Controparte_2 nella in persona del CP_3 Controparte_2 legale rappresentante p.t. per l'effetto della garanzia prestata da
condanna quest'ultimo: Parte_1
A) al pagamento a favore della di Controparte_4 ammonta ad € 23.156,63; quanto ad € 3.376,96 a titolo di canoni di locazione maturati e scaduti alla data della risoluzione;
quanto ad € 19.734,96 a titolo di penale ed € 44,71 per interessi di mora alla data di risoluzione. B) al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre spese, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Procedendo a ritroso nell'esame delle doglianze mosse dal convenuto , si osserva quanto segue. Parte_1
2 1) L'atto con il quale l'odierno resistente si è Parte_1 costituito garante della società già Controparte_2 CP_3
ha natura di negozio autonomo di garanzia
[...]
Dal tenore della scrittura intercorsa tra le Parti e datata 29.05.2018, con la quale l'odierno resistente si costituì “fideiussore” della Parte_1 società (o di chi dovesse subentrare nella suddetta società), per CP_3 tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti da quest'ultima intrattenuti con la ricorrente posta a fondamento del ricorso ex art. 702 bis Controparte_4
c.p.c., emerge incontrovertibilmente che, in caso di inadempimento del debitore principale, il fideiussore risponderà fino alla “…concorrenza di € 33.672,00 e sarà tenuto a…versare gli importi richiesti… a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, tutto quanto dovuto, le eventuali eccezioni potranno essere fatte valere solo dopo il soddisfacimento della richiesta (v. doc.4 Fascicolo del Ricorrente). Dalla semplice lettura è chiara la volontà di costituire un rapporto autonomo di garanzia e di mantenere distinta l'obbligazione del garante, rispetto a quella del debitore principale, escludendosi l'accessorietà tipica della fideiussione (si vedano sul punto, tra le tante, Cass. Civ. n. 6177/20, n. 32402/19, n. 30509/19, n. 31956/18, n. 30181/18, n. 16213/15); mentre l'utilizzo, nel negozio in discussione, dei termini “fideiussore” e “fideiussione” non può apparire, in argomento, certamente decisivo, poiché, nella prassi diffusa in ambito commerciale, i termini stessi vengono utilizzati indifferentemente, per indicare tanto il garante ed il rapporto di garanzia accessorio, quanto il garante ed il rapporto di garanzia autonomo, dovendo pertanto l'effettiva natura del rapporto stesso essere individuata in base al concreto contenuto delle pattuizioni piuttosto che con riferimento alla terminologia formalmente utilizzata per denominarlo.
Il lamentato difetto di legittimazione passiva, per le ragioni addotte dal (la fidejussione prodotta ex adverso risulta sottoscritta sì da Pt_1 [...]
, ma su timbro della di cui era amministratore) non Pt_1 Controparte_3 può trovare accoglimento, oltre che per le suesposte ragioni, anche in forza della circostanza che nessun debitore può costituirsi “garante” di sé stesso. È infatti noto che “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (quale è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
3 bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.” (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 30509/19; conf., tra le più recenti, n. 32402/19, n. 30181/18).
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in siffatto tipo di rapporto, il garante, salva l'exceptio doli, non può opporre, al creditore, le eccezioni spettanti al debitore principale, quali fondate sul contratto e sul rapporto corrente tra quest'ultimo ed il creditore (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 30509/19, n. 31956/18, n. 16213/15, 29215/08. Con specifico riferimento agli interessi ultralegali, si veda Cass. Civ. n. 20397/17: “Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.”; conf. Cass. Civ. n. 5044/09, n. 3326/02).
2) Inammissibilità delle eccezioni fondate sul contratto in essere tra le parti Tutte le ulteriori eccezioni, con le quali il garante intende, sotto vari profili, far valere la pretesa intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della ricorrente dalla garanzia prestata, per non avere Controparte_4 quest'ultima tempestivamente agito nei confronti del debitore principale, per la realizzazione del credito garantito, o per la mancata notifica al resistente della lettera di costituzione in mora, siccome fondate sul contenuto del Pt_1 contratto stesso, debbono essere tutte disattese, in conseguenza della riconosciuta natura di garanzia autonoma -e non di fideiussione in senso tecnico- dell'obbligazione quale dal resistente stesso assunta, oltre che dalla previsione espressamente prevista che il pagamento è a semplice richiesta scritta, oltre ad essere espressamente escluso dalle decadenze di cui all'art. 1957 c.c. Si ribadisce che anche l'ulteriore eccezione e contestazione del quantum debeatur a titolo di interessi anatocistici, per essere previsto nel contratto il c.d. “ammortamento alla francese”, risulta infondata. Seppur ritenendo che l'eccezione c.a. la pretesa natura usuraria sia astrattamente consentita, nei contratti come quello di specie, benché si tratti di negozio autonomo di garanzia, siccome ipoteticamente fondata su violazione di norme imperative costitutive di illecito penale (e comunque finalizzate ad impedire la realizzazione di un risultato in senso assoluto vietato dall'ordinamento), il si è limitato ad una generica domanda di stile, nella specie, Pt_1 inammissibile perché formulata, in termini apodittici e del tutto generici, senza specifica indicazione del tasso cd. soglia, quale rilevato al tempo della stipulazione del contratto di locazione operativa in esame, raffrontato con il pattuito tasso degli interessi nel contratto (v. atto di costituzione pagina 6),
4 neppure ulteriormente specificata nei termini richiesti e concessi ex art. 183
VI co. c.p.c.
3) Ulteriori richieste di rideterminazione in minus ex art. 1384 c.c. dell'importo a titolo di penale Anche l'ulteriore eccezione e contestazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno ex art. 1458 c.c. risulta infondata. L'art. 15 delle Condizioni Generali del Contratto, infatti, prevede espressamente l'obbligo dell'utilizzatore di pagare le somme dovute sino alla risoluzione ed, implicitamente a trattenere quelle già riscosse, stabilendo espressamente che: “Al concedente spetta il risarcimento dei danni subiti, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato dalla somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data della risoluzione del contratto attualizzati all'euribor 3 mesi vigente al momento della risoluzione, oltre al valore residuo”. È di tutta evidenza nella specie, che la pur invocata riduzione ad equità della penale non possa trovare accoglimento, infatti il bene non è neppure stato riconsegnato e la non ha ricevuto il pagamento integrale CP_6 Contr dei canoni. La domanda introdotta dalla siccome fondata CP_4 merita l'integrale accoglimento. Preliminarmente, va dato atto che il Tribunale adito è competente in ragione della previsione di cui all'art. 16 del contratto, che indica quale foro competente per eventuali controversie il Tribunale di Roma.
Nel merito, occorre evidenziare che, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533). Nel caso in questione, parte attrice ha provato l'esistenza del contratto ed anche il proprio adempimento mediante consegna del bene, come da verbale prodotto sottoscritto dalla controparte. Quest'ultima non ha invece provato, come era suo onere, di aver provveduto al puntuale pagamento dei canoni neppure dopo la comunicazione della diffida ad adempiere. Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento al pagamento dei canoni e l'intervenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva espressa prevista all'art. 15 del contratto, con conseguente fondatezza, alla luce delle previsioni contrattuali, sia della richiesta di restituzione dei beni, sia di pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere quale penale (art. 15 del contratto), secondo il conteggio prodotto da parte attrice. In ragione della rinuncia all'azione nei confronti della
[...]
e la conferma della pretesa creditoria nei confronti del solo P_
, costituitosi garante delle obbligazioni assunte dalla debitrice Parte_1 principale, sarà quest'ultimo ad essere tenuto al pagamento della somma complessivamente indicata in € 23.156,63.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM 55/14 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, nonché delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato)».
5 § 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“[…] in riforma della impugnata sentenza, accogliere integralmente lo spiegato appello e, quindi, rigettare la domanda di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ad attribuirsi al difensore antistatario”. ha resistito al gravame ed ha Controparte_1 chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il presente atto di appello improcedibile e/o inammissibile ai sensi dell'art. 342 n.1) cpc nonché ai sensi dell'art. 348bis, I comma cpc per le ragioni esposte in narrativa;
2) nel merito, rigettare l'avverso atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare nei confronti dell'appellante la sentenza n.10438/2023 pubblicata in data 3/7/2023 (RGN 13926/2020) del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi. Con ogni più ampia riserva di formulare ulteriori domande e/o eccezioni e/o istanze, e di produzione documentale, deduzione e/o richiesta di ammissione di altri mezzi istruttori”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 30 giugno 2025 come disposto con decreto di trattazione scritta in data 22.4.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: I. “Mancato rispetto del litisconsorzio necessario” Parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice non ha accolto l'eccezione di improcedibilità dell'azione conseguente alla mancata notificazione del ricorso a sostiene infatti l'appellante che non sia stato Controparte_2 rispettato il litisconsorzio necessario, non venuto meno per la rinuncia da parte della ricorrente alle domande proposte nei confronti di Afferma pertanto la parte che da Controparte_2 ciò derivi la nullità del procedimento e la caducazione della condanna del Tribunale. II. “Sul difetto di legittimazione passiva dell'asserito Garante” L'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, allora convenuto,
6 ribadendo che la sottoscrizione della garanzia è stata apposta da e non da in proprio, con la conseguenza Controparte_3 Pt_1 che, non potendo essere il debitore principale e il garante la stessa persona, la garanzia sia in sé priva di efficacia e nulla. III. “Sulla erronea qualificazione della fideiussione come contratto autonomo di garanzia” Gradatamente, viene censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui il Giudice ha qualificato la lettera di garanzia sottoscritta da come contratto autonomo di garanzia e non Pt_1 come contratto di fideiussione, poiché tale lettera prevedeva che le eventuali eccezioni fossero sollevabili dal garante solo dopo l'adempimento dell'obbligazione principale. Da tale qualificazione è conseguito il respingimento dell'eccezione di mancato rispetto degli artt. 1957 e 1956 c.c. L'appellante sostiene che la clausola “secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è, infatti, di per ciò solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale”. Infatti, secondo l'appellante, perché si possa dedurre l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia, la previsione contrattuale “non deve limitarsi a impedire l'eccezione nella fase di adempimento ma deve escludere in modo assoluto che il garante possa, anche in un secondo momento (ad esempio in sede di ripetizione), far valere tali eccezioni del debitore garantito”. Afferma poi l'appellante che l'autonomia del contratto di garanzia incontra deroghe significative, quali l'exceptio doli generalis, da un lato, e l'illiceità della causa dall'altro, rilevabile nel caso di specie nella deduzione di interessi anatocistici e usurari previsti dal contratto principale. Pertanto, l'eccezione di nullità sollevata in relazione alla clausola sugli interessi propria del contratto principale e la riflessa nullità del contratto di garanzia basterebbero “a paralizzare l'istanza della società ricorrente volta ad ottenere l'escussione della garanzia in via autonoma”. Inoltre, la parte asserisce che il Giudice di prime cure non abbia considerato che le deroghe agli artt. 1956 e 1957 c.c. sono da ritenere inefficaci conformemente all'indirizzo delle Sezioni Unite (SS.UU. di Cass. n° 41994 del 30.12.2021) relativo allo schema ABI per la fideiussione omnibus.
7 IV. “Sulla erronea esclusione della riduzione equitativa della clausola penale ex art. 1384 c.c.” In via gradata, l'appellante censura altresì la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice esclude la riduzione ad equità della penale ex art. 1384 c.c., affermando che dovrebbero essere tenuti in considerazione il valore de residuo dei beni strumentali dati in locazione e la loro eventuale restituzione e che, nel caso di specie, trattandosi appunto di locazione di beni strumentali, trova applicazione l'art. 1526 c.c., che consente al giudice di ridurre l'indennità dovuta.
§ 5. — L'appello è infondato, ma non inammissibile, risultando sufficientemente individuate le parti di sentenza oggetto di impugnazione e le critiche in fatto e in diritto alle relative motivazioni. Il primo motivo va respinto. Non si versa in caso di litisconsorzio necessario in quanto il rapporto tra creditore, debitore e fideiussore dà vita ad un'obbligazione solidale del debitore e del fideiussore nei confronti del creditore (art. 1292 c.c.); ne deriva che la ricorrente ben poteva, sin dall'origine del giudizio, agir nei confronti dl solo fideiussore. Peraltro risulta che l'attrice ha proposto la domanda anche nei confronti di – divenuta CP_3 P_
a seguito di fusione per incorporazione della prima nella
[...] seconda – e, nel corso del giudizio di primo grado, ha rinunciato alla domanda nei confronti della predetta società; detta rinuncia non ha violato l'integrità del contraddittorio, stante, appunto, la natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio. Il secondo motivo va respinto. L'appellante ha sottoscritto due documenti, entrambi depositati dall'originaria attrice: il contratto di locazione operativa rif.100844/7873 n.ro 131936 stipulato in data 29.5.2018 fra la
[...]
e la di cui il era CP_4 CP_3 Pt_1 amministratore, e sottoscritto dal in detta qualità, e il Pt_1 secondo, in pari data, con il quale ha dichiarato:
Al documento sono allegati l'avvenuta consegna della Informativa Privacy, intestata ad identificato con il Parte_1
8 codice fiscale: e lo specimen di firma, C.F._1 sempre intestato ad e relativo codice fiscale. Parte_1
La circostanza che suddetta fideiussione risulti in ogni sua parte sottoscritta da sopra il timbro della società Parte_1
, non rileva ai fini della corretta individuazione CP_3 del soggetto fideiussore nella persona di in proprio, Parte_1 per la ragione che il modulo contrattuale è in ogni sua parte intestato ad identificato con il suo codice fiscale, e Parte_1 non a , la quale, d'altra parte è il soggetto che CP_3 ha stipulato il contratto di locazione operativa garantito, di talché, ove si accogliesse la tesi dell'appellante, la fideiussione sarebbe nulla, difettando il requisito dell'alterità del garante rispetto al debitore. L'apposizione del timbro della società è pertanto frutto di errore materiale, dovendosi ritenere che si sia Parte_1 costituito fideiussore in proprio. Il motivo incentrato sulla erronea qualificazione della fideiussione come contratto autonomo di garanzia, che avrebbe portato il primo giudice a respingere le eccezioni di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. va respinto. Invero, anche a voler ammettere che la fideiussione sottoscritta dal LB non sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia, ma sia soggetta alla disciplina codicistica della fideiussione, non è invocabile l'art. 1956 c.c. da parte del garante che sia anche amministratore della società garantita nella fideiussione per obbligazione futura (Cass. n. 7444 del 23/03/2017; conforme Cass. n. 31227 del 29/11/2019); a maggior ragione, non può essere invocata nella fattispecie di cui è giudizio, in cui il contratto di locazione operativa è stato stipulato lo stesso giorno della fideiussione, specifica in relazione a detto contratto, di talché non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1956 c.c. di liberazione del fideiussione per obbligazione futura, per avere il creditore fatto credito al debitore senza speciale autorizzazione del garante pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore erano tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito. Quanto alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., risulta dal contratto l'espressa deroga al termine semestrale previsto dalla citata norma all'art. 10 del testo contrattuale. In proposito, la S.C. ha affermato il principio secondo il quale:
9 La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Cass. n. 28943 del 04/12/2017; conforme Cass. n. 3989 del 17/02/2025.
In ogni caso, nella vicenda di cui è giudizio, risulta che l'attrice ha risolto il contratto di locazione operativa in data 10.7.20219 ai sensi dell'art. 15 del testo contrattuale (clausola risolutiva espressa) stante il mancato pagamento dei canoni dal marzo 2019 da parte della società debitrice;
con raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 17.8.2019 l'attrice ha intimato al fideiussore il pagamento dei canoni scaduti e degli interessi di mora. In proposito la S.C. ha affermato il principio secondo il quale: In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale. Cass. n. 835 del 13/01/2025. Non può pertanto ritenersi decaduta l'attrice per aver agito giudizialmente contro la società debitrice ed il fideiussore con ricorso depositato il 4.3.2020. Quanto alla contestata nullità della clausola determinativa degli interessi perché contenente anatocismo vietato insito nel piano di ammortamento alla francese, è sufficiente qui richiamare la sentenza delle S.U. n. 15130 del 29/05/2024 secondo la quale è da escludersi la presenza di anatocismo vietato nel suddetto tipo di ammortamento. Quanto, infine alla dedotta nullità delle clausole contrattuali della fideiussione in quanto riproducenti quelle sanzionate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ritiene la Corte che il richiamo alla suddetta pronuncia dell'antitrust sia del tutto fuor d'opera, atteso che, come ritenuto dalla S.C., “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005
10 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” Cass. n. 26847 del 16/10/2024. Ed allora, va rilevato che l'appellante non ha in alcun modo né dedotto né dimostrato, in primo grado e tantomeno in appello, l'esistenza di un cartello nell'anno 2018 tra le società praticanti la locazione operativa, volto ad inserire, nei contratti di fideiussione specifica, clausole restrittive della concorrenza. In conclusionale l'appellante ha contestato che la deroga all'art. 1957 c.c. sia da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 33 co. 2, lett. t) Cod. Cons. La contestazione va respinta sul rilievo, da un lato, che la disciplina consumeristica non è applicabile nel caso in questione, atteso che il LB ha prestato fideiussione per la locazione di beni strumentali all'esercizio dell'impresa da parte della società di cui era amministratore;
dall'altro lato, la S.C. ha escluso il carattere vessatorio della deroga all'art. 1957 nella Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025, nella quale ha affermato: La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria. Quanto, infine alla doglianza secondo la quale, versandosi in ipotesi di locazione di beni strumentali e non di leasing, la previsione ex art. 1526 c.c. doveva trovare applicazione, con conseguente reductio ad aequitatem ex art. 1384 c.c., è da ritenersi condivisibile la tesi dell'appellata secondo la quale, trattandosi nel caso in questione di locazione operativa, ossia con restituzione del bene alla scadenza del contratto e quindi senza effetto traslativo, i singoli canoni di locazione rappresentano unicamente il controvalore per l'utilizzo del bene, non essendo previsto nel loro ammontare alcun interesse corrispettivo a differenza del leasing, c.d. contratto di locazione finanziaria;
pertanto il richiamo all'art. 1526 c.c. riguardante la vendita con patto di riscatto, non è pertinente al caso in questione, mentre eventualmente dovrebbe richiamarsi il risarcimento del danno in materia di locazione previsto dall'art. 1591 c.c., che infatti è previsto all'art. 13 per il caso di ritardo nella restituzione del bene.
11 Nel contratto di locazione operativa di cui si discute è previsto all'art. 15, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, l'immediata restituzione del bene e l'applicazione degli interessi moratori pari al tasso Euribor a tre mesi vigente maggiorato di 6 punti. Stante la mancata restituzione del bene, il giudice di primo grado ha pertanto del tutto fondatamente escluso l'applicazione dell'invocato art. 1384 c.c., a nulla rilevando la circostanza che detto inadempimento è imputabile alla società debitrice, stante la natura solidale delle obbligazioni assunte dal fideiussore.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ontro Parte_1 Controparte_1 la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2025. L'estensore Il Presidente
12
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Veneruso Renato
PARTE APPELLANTE E C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con gli avvocati Tumbarello Giulio e Pissagroia P.IVA_2
Andrea PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10438/2023 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Parte attrice ha introdotto il presente giudizio nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deducendo di aver stipulato con in data 29.05.2018, il contratto di Controparte_2 locazione operativa rif. 100844/7873 n.ro 131936, avente ad oggetto NR. 2 HP LASERJET ENTERPRISE FLOW C.F._2
N.1 della durata di 20 mesi, Parte_2 per un corrispettivo totale di € 27.600,00 oltre iva, suddiviso in 20
1 canoni mensili, con consegna avvenuta in data 29.05.2018 come da verbale sottoscritto. Ha ulteriormente dedotto che il debito complessivo maturato dalla nonché del CP_3 [...]
(costituitosi fideiussore fino alla concorrenza di € Pt_1
33.672,00), ammonta ad € 23.156,63; quanto ad € 3.376,96 a titolo di canoni di locazione maturati e scaduti alla data della risoluzione;
quanto ad € 19.734,96 a titolo di penale ed € 44,71 per interessi di mora alla data di risoluzione. Nel corso della prima udienza di trattazione, l'attore ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della
[...]
e, a seguito della costituzione del , è CP_3 Parte_1 stato disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. Dopo vari rinvii, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 6 giugno 2023, le Parti hanno precisato le conclusioni e chiesto che la causa fosse assegnata a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento della domanda proposta da così dispone: Controparte_4
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione operativa rif.100844/7873 n.ro 131936, avente ad oggetto NR 2 HP LASERJET ENTERPRISE M630Z; N.1 KONICA Pt_3
C 284 intervenuto tra già Parte_2 Controparte_4
e fusa per incorporazione della CP_5 Controparte_2 nella in persona del CP_3 Controparte_2 legale rappresentante p.t. per l'effetto della garanzia prestata da
condanna quest'ultimo: Parte_1
A) al pagamento a favore della di Controparte_4 ammonta ad € 23.156,63; quanto ad € 3.376,96 a titolo di canoni di locazione maturati e scaduti alla data della risoluzione;
quanto ad € 19.734,96 a titolo di penale ed € 44,71 per interessi di mora alla data di risoluzione. B) al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre spese, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Procedendo a ritroso nell'esame delle doglianze mosse dal convenuto , si osserva quanto segue. Parte_1
2 1) L'atto con il quale l'odierno resistente si è Parte_1 costituito garante della società già Controparte_2 CP_3
ha natura di negozio autonomo di garanzia
[...]
Dal tenore della scrittura intercorsa tra le Parti e datata 29.05.2018, con la quale l'odierno resistente si costituì “fideiussore” della Parte_1 società (o di chi dovesse subentrare nella suddetta società), per CP_3 tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti da quest'ultima intrattenuti con la ricorrente posta a fondamento del ricorso ex art. 702 bis Controparte_4
c.p.c., emerge incontrovertibilmente che, in caso di inadempimento del debitore principale, il fideiussore risponderà fino alla “…concorrenza di € 33.672,00 e sarà tenuto a…versare gli importi richiesti… a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, tutto quanto dovuto, le eventuali eccezioni potranno essere fatte valere solo dopo il soddisfacimento della richiesta (v. doc.4 Fascicolo del Ricorrente). Dalla semplice lettura è chiara la volontà di costituire un rapporto autonomo di garanzia e di mantenere distinta l'obbligazione del garante, rispetto a quella del debitore principale, escludendosi l'accessorietà tipica della fideiussione (si vedano sul punto, tra le tante, Cass. Civ. n. 6177/20, n. 32402/19, n. 30509/19, n. 31956/18, n. 30181/18, n. 16213/15); mentre l'utilizzo, nel negozio in discussione, dei termini “fideiussore” e “fideiussione” non può apparire, in argomento, certamente decisivo, poiché, nella prassi diffusa in ambito commerciale, i termini stessi vengono utilizzati indifferentemente, per indicare tanto il garante ed il rapporto di garanzia accessorio, quanto il garante ed il rapporto di garanzia autonomo, dovendo pertanto l'effettiva natura del rapporto stesso essere individuata in base al concreto contenuto delle pattuizioni piuttosto che con riferimento alla terminologia formalmente utilizzata per denominarlo.
Il lamentato difetto di legittimazione passiva, per le ragioni addotte dal (la fidejussione prodotta ex adverso risulta sottoscritta sì da Pt_1 [...]
, ma su timbro della di cui era amministratore) non Pt_1 Controparte_3 può trovare accoglimento, oltre che per le suesposte ragioni, anche in forza della circostanza che nessun debitore può costituirsi “garante” di sé stesso. È infatti noto che “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (quale è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale,
3 bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.” (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 30509/19; conf., tra le più recenti, n. 32402/19, n. 30181/18).
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in siffatto tipo di rapporto, il garante, salva l'exceptio doli, non può opporre, al creditore, le eccezioni spettanti al debitore principale, quali fondate sul contratto e sul rapporto corrente tra quest'ultimo ed il creditore (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 30509/19, n. 31956/18, n. 16213/15, 29215/08. Con specifico riferimento agli interessi ultralegali, si veda Cass. Civ. n. 20397/17: “Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.”; conf. Cass. Civ. n. 5044/09, n. 3326/02).
2) Inammissibilità delle eccezioni fondate sul contratto in essere tra le parti Tutte le ulteriori eccezioni, con le quali il garante intende, sotto vari profili, far valere la pretesa intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della ricorrente dalla garanzia prestata, per non avere Controparte_4 quest'ultima tempestivamente agito nei confronti del debitore principale, per la realizzazione del credito garantito, o per la mancata notifica al resistente della lettera di costituzione in mora, siccome fondate sul contenuto del Pt_1 contratto stesso, debbono essere tutte disattese, in conseguenza della riconosciuta natura di garanzia autonoma -e non di fideiussione in senso tecnico- dell'obbligazione quale dal resistente stesso assunta, oltre che dalla previsione espressamente prevista che il pagamento è a semplice richiesta scritta, oltre ad essere espressamente escluso dalle decadenze di cui all'art. 1957 c.c. Si ribadisce che anche l'ulteriore eccezione e contestazione del quantum debeatur a titolo di interessi anatocistici, per essere previsto nel contratto il c.d. “ammortamento alla francese”, risulta infondata. Seppur ritenendo che l'eccezione c.a. la pretesa natura usuraria sia astrattamente consentita, nei contratti come quello di specie, benché si tratti di negozio autonomo di garanzia, siccome ipoteticamente fondata su violazione di norme imperative costitutive di illecito penale (e comunque finalizzate ad impedire la realizzazione di un risultato in senso assoluto vietato dall'ordinamento), il si è limitato ad una generica domanda di stile, nella specie, Pt_1 inammissibile perché formulata, in termini apodittici e del tutto generici, senza specifica indicazione del tasso cd. soglia, quale rilevato al tempo della stipulazione del contratto di locazione operativa in esame, raffrontato con il pattuito tasso degli interessi nel contratto (v. atto di costituzione pagina 6),
4 neppure ulteriormente specificata nei termini richiesti e concessi ex art. 183
VI co. c.p.c.
3) Ulteriori richieste di rideterminazione in minus ex art. 1384 c.c. dell'importo a titolo di penale Anche l'ulteriore eccezione e contestazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno ex art. 1458 c.c. risulta infondata. L'art. 15 delle Condizioni Generali del Contratto, infatti, prevede espressamente l'obbligo dell'utilizzatore di pagare le somme dovute sino alla risoluzione ed, implicitamente a trattenere quelle già riscosse, stabilendo espressamente che: “Al concedente spetta il risarcimento dei danni subiti, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato dalla somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data della risoluzione del contratto attualizzati all'euribor 3 mesi vigente al momento della risoluzione, oltre al valore residuo”. È di tutta evidenza nella specie, che la pur invocata riduzione ad equità della penale non possa trovare accoglimento, infatti il bene non è neppure stato riconsegnato e la non ha ricevuto il pagamento integrale CP_6 Contr dei canoni. La domanda introdotta dalla siccome fondata CP_4 merita l'integrale accoglimento. Preliminarmente, va dato atto che il Tribunale adito è competente in ragione della previsione di cui all'art. 16 del contratto, che indica quale foro competente per eventuali controversie il Tribunale di Roma.
Nel merito, occorre evidenziare che, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533). Nel caso in questione, parte attrice ha provato l'esistenza del contratto ed anche il proprio adempimento mediante consegna del bene, come da verbale prodotto sottoscritto dalla controparte. Quest'ultima non ha invece provato, come era suo onere, di aver provveduto al puntuale pagamento dei canoni neppure dopo la comunicazione della diffida ad adempiere. Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento al pagamento dei canoni e l'intervenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva espressa prevista all'art. 15 del contratto, con conseguente fondatezza, alla luce delle previsioni contrattuali, sia della richiesta di restituzione dei beni, sia di pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere quale penale (art. 15 del contratto), secondo il conteggio prodotto da parte attrice. In ragione della rinuncia all'azione nei confronti della
[...]
e la conferma della pretesa creditoria nei confronti del solo P_
, costituitosi garante delle obbligazioni assunte dalla debitrice Parte_1 principale, sarà quest'ultimo ad essere tenuto al pagamento della somma complessivamente indicata in € 23.156,63.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM 55/14 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, nonché delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato)».
5 § 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“[…] in riforma della impugnata sentenza, accogliere integralmente lo spiegato appello e, quindi, rigettare la domanda di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ad attribuirsi al difensore antistatario”. ha resistito al gravame ed ha Controparte_1 chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il presente atto di appello improcedibile e/o inammissibile ai sensi dell'art. 342 n.1) cpc nonché ai sensi dell'art. 348bis, I comma cpc per le ragioni esposte in narrativa;
2) nel merito, rigettare l'avverso atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare nei confronti dell'appellante la sentenza n.10438/2023 pubblicata in data 3/7/2023 (RGN 13926/2020) del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi. Con ogni più ampia riserva di formulare ulteriori domande e/o eccezioni e/o istanze, e di produzione documentale, deduzione e/o richiesta di ammissione di altri mezzi istruttori”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 30 giugno 2025 come disposto con decreto di trattazione scritta in data 22.4.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: I. “Mancato rispetto del litisconsorzio necessario” Parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice non ha accolto l'eccezione di improcedibilità dell'azione conseguente alla mancata notificazione del ricorso a sostiene infatti l'appellante che non sia stato Controparte_2 rispettato il litisconsorzio necessario, non venuto meno per la rinuncia da parte della ricorrente alle domande proposte nei confronti di Afferma pertanto la parte che da Controparte_2 ciò derivi la nullità del procedimento e la caducazione della condanna del Tribunale. II. “Sul difetto di legittimazione passiva dell'asserito Garante” L'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, allora convenuto,
6 ribadendo che la sottoscrizione della garanzia è stata apposta da e non da in proprio, con la conseguenza Controparte_3 Pt_1 che, non potendo essere il debitore principale e il garante la stessa persona, la garanzia sia in sé priva di efficacia e nulla. III. “Sulla erronea qualificazione della fideiussione come contratto autonomo di garanzia” Gradatamente, viene censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui il Giudice ha qualificato la lettera di garanzia sottoscritta da come contratto autonomo di garanzia e non Pt_1 come contratto di fideiussione, poiché tale lettera prevedeva che le eventuali eccezioni fossero sollevabili dal garante solo dopo l'adempimento dell'obbligazione principale. Da tale qualificazione è conseguito il respingimento dell'eccezione di mancato rispetto degli artt. 1957 e 1956 c.c. L'appellante sostiene che la clausola “secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è, infatti, di per ciò solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale”. Infatti, secondo l'appellante, perché si possa dedurre l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia, la previsione contrattuale “non deve limitarsi a impedire l'eccezione nella fase di adempimento ma deve escludere in modo assoluto che il garante possa, anche in un secondo momento (ad esempio in sede di ripetizione), far valere tali eccezioni del debitore garantito”. Afferma poi l'appellante che l'autonomia del contratto di garanzia incontra deroghe significative, quali l'exceptio doli generalis, da un lato, e l'illiceità della causa dall'altro, rilevabile nel caso di specie nella deduzione di interessi anatocistici e usurari previsti dal contratto principale. Pertanto, l'eccezione di nullità sollevata in relazione alla clausola sugli interessi propria del contratto principale e la riflessa nullità del contratto di garanzia basterebbero “a paralizzare l'istanza della società ricorrente volta ad ottenere l'escussione della garanzia in via autonoma”. Inoltre, la parte asserisce che il Giudice di prime cure non abbia considerato che le deroghe agli artt. 1956 e 1957 c.c. sono da ritenere inefficaci conformemente all'indirizzo delle Sezioni Unite (SS.UU. di Cass. n° 41994 del 30.12.2021) relativo allo schema ABI per la fideiussione omnibus.
7 IV. “Sulla erronea esclusione della riduzione equitativa della clausola penale ex art. 1384 c.c.” In via gradata, l'appellante censura altresì la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice esclude la riduzione ad equità della penale ex art. 1384 c.c., affermando che dovrebbero essere tenuti in considerazione il valore de residuo dei beni strumentali dati in locazione e la loro eventuale restituzione e che, nel caso di specie, trattandosi appunto di locazione di beni strumentali, trova applicazione l'art. 1526 c.c., che consente al giudice di ridurre l'indennità dovuta.
§ 5. — L'appello è infondato, ma non inammissibile, risultando sufficientemente individuate le parti di sentenza oggetto di impugnazione e le critiche in fatto e in diritto alle relative motivazioni. Il primo motivo va respinto. Non si versa in caso di litisconsorzio necessario in quanto il rapporto tra creditore, debitore e fideiussore dà vita ad un'obbligazione solidale del debitore e del fideiussore nei confronti del creditore (art. 1292 c.c.); ne deriva che la ricorrente ben poteva, sin dall'origine del giudizio, agir nei confronti dl solo fideiussore. Peraltro risulta che l'attrice ha proposto la domanda anche nei confronti di – divenuta CP_3 P_
a seguito di fusione per incorporazione della prima nella
[...] seconda – e, nel corso del giudizio di primo grado, ha rinunciato alla domanda nei confronti della predetta società; detta rinuncia non ha violato l'integrità del contraddittorio, stante, appunto, la natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio. Il secondo motivo va respinto. L'appellante ha sottoscritto due documenti, entrambi depositati dall'originaria attrice: il contratto di locazione operativa rif.100844/7873 n.ro 131936 stipulato in data 29.5.2018 fra la
[...]
e la di cui il era CP_4 CP_3 Pt_1 amministratore, e sottoscritto dal in detta qualità, e il Pt_1 secondo, in pari data, con il quale ha dichiarato:
Al documento sono allegati l'avvenuta consegna della Informativa Privacy, intestata ad identificato con il Parte_1
8 codice fiscale: e lo specimen di firma, C.F._1 sempre intestato ad e relativo codice fiscale. Parte_1
La circostanza che suddetta fideiussione risulti in ogni sua parte sottoscritta da sopra il timbro della società Parte_1
, non rileva ai fini della corretta individuazione CP_3 del soggetto fideiussore nella persona di in proprio, Parte_1 per la ragione che il modulo contrattuale è in ogni sua parte intestato ad identificato con il suo codice fiscale, e Parte_1 non a , la quale, d'altra parte è il soggetto che CP_3 ha stipulato il contratto di locazione operativa garantito, di talché, ove si accogliesse la tesi dell'appellante, la fideiussione sarebbe nulla, difettando il requisito dell'alterità del garante rispetto al debitore. L'apposizione del timbro della società è pertanto frutto di errore materiale, dovendosi ritenere che si sia Parte_1 costituito fideiussore in proprio. Il motivo incentrato sulla erronea qualificazione della fideiussione come contratto autonomo di garanzia, che avrebbe portato il primo giudice a respingere le eccezioni di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. va respinto. Invero, anche a voler ammettere che la fideiussione sottoscritta dal LB non sia qualificabile come contratto autonomo di garanzia, ma sia soggetta alla disciplina codicistica della fideiussione, non è invocabile l'art. 1956 c.c. da parte del garante che sia anche amministratore della società garantita nella fideiussione per obbligazione futura (Cass. n. 7444 del 23/03/2017; conforme Cass. n. 31227 del 29/11/2019); a maggior ragione, non può essere invocata nella fattispecie di cui è giudizio, in cui il contratto di locazione operativa è stato stipulato lo stesso giorno della fideiussione, specifica in relazione a detto contratto, di talché non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1956 c.c. di liberazione del fideiussione per obbligazione futura, per avere il creditore fatto credito al debitore senza speciale autorizzazione del garante pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore erano tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito. Quanto alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., risulta dal contratto l'espressa deroga al termine semestrale previsto dalla citata norma all'art. 10 del testo contrattuale. In proposito, la S.C. ha affermato il principio secondo il quale:
9 La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Cass. n. 28943 del 04/12/2017; conforme Cass. n. 3989 del 17/02/2025.
In ogni caso, nella vicenda di cui è giudizio, risulta che l'attrice ha risolto il contratto di locazione operativa in data 10.7.20219 ai sensi dell'art. 15 del testo contrattuale (clausola risolutiva espressa) stante il mancato pagamento dei canoni dal marzo 2019 da parte della società debitrice;
con raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 17.8.2019 l'attrice ha intimato al fideiussore il pagamento dei canoni scaduti e degli interessi di mora. In proposito la S.C. ha affermato il principio secondo il quale: In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale. Cass. n. 835 del 13/01/2025. Non può pertanto ritenersi decaduta l'attrice per aver agito giudizialmente contro la società debitrice ed il fideiussore con ricorso depositato il 4.3.2020. Quanto alla contestata nullità della clausola determinativa degli interessi perché contenente anatocismo vietato insito nel piano di ammortamento alla francese, è sufficiente qui richiamare la sentenza delle S.U. n. 15130 del 29/05/2024 secondo la quale è da escludersi la presenza di anatocismo vietato nel suddetto tipo di ammortamento. Quanto, infine alla dedotta nullità delle clausole contrattuali della fideiussione in quanto riproducenti quelle sanzionate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ritiene la Corte che il richiamo alla suddetta pronuncia dell'antitrust sia del tutto fuor d'opera, atteso che, come ritenuto dalla S.C., “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005
10 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” Cass. n. 26847 del 16/10/2024. Ed allora, va rilevato che l'appellante non ha in alcun modo né dedotto né dimostrato, in primo grado e tantomeno in appello, l'esistenza di un cartello nell'anno 2018 tra le società praticanti la locazione operativa, volto ad inserire, nei contratti di fideiussione specifica, clausole restrittive della concorrenza. In conclusionale l'appellante ha contestato che la deroga all'art. 1957 c.c. sia da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 33 co. 2, lett. t) Cod. Cons. La contestazione va respinta sul rilievo, da un lato, che la disciplina consumeristica non è applicabile nel caso in questione, atteso che il LB ha prestato fideiussione per la locazione di beni strumentali all'esercizio dell'impresa da parte della società di cui era amministratore;
dall'altro lato, la S.C. ha escluso il carattere vessatorio della deroga all'art. 1957 nella Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025, nella quale ha affermato: La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria. Quanto, infine alla doglianza secondo la quale, versandosi in ipotesi di locazione di beni strumentali e non di leasing, la previsione ex art. 1526 c.c. doveva trovare applicazione, con conseguente reductio ad aequitatem ex art. 1384 c.c., è da ritenersi condivisibile la tesi dell'appellata secondo la quale, trattandosi nel caso in questione di locazione operativa, ossia con restituzione del bene alla scadenza del contratto e quindi senza effetto traslativo, i singoli canoni di locazione rappresentano unicamente il controvalore per l'utilizzo del bene, non essendo previsto nel loro ammontare alcun interesse corrispettivo a differenza del leasing, c.d. contratto di locazione finanziaria;
pertanto il richiamo all'art. 1526 c.c. riguardante la vendita con patto di riscatto, non è pertinente al caso in questione, mentre eventualmente dovrebbe richiamarsi il risarcimento del danno in materia di locazione previsto dall'art. 1591 c.c., che infatti è previsto all'art. 13 per il caso di ritardo nella restituzione del bene.
11 Nel contratto di locazione operativa di cui si discute è previsto all'art. 15, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, l'immediata restituzione del bene e l'applicazione degli interessi moratori pari al tasso Euribor a tre mesi vigente maggiorato di 6 punti. Stante la mancata restituzione del bene, il giudice di primo grado ha pertanto del tutto fondatamente escluso l'applicazione dell'invocato art. 1384 c.c., a nulla rilevando la circostanza che detto inadempimento è imputabile alla società debitrice, stante la natura solidale delle obbligazioni assunte dal fideiussore.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ontro Parte_1 Controparte_1 la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2025. L'estensore Il Presidente
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