Articolo 8 della Legge 16 aprile 1954, n. 156
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 maggio 1954
Art. 8.
La convenzione in data 13 febbraio 1954, n. 824 di repertorio, allegata alla presente legge, stipulata tra il Consorzio autonomo del porto di Genova, da una parte, ed il Comune, la Provincia, la Camera di commercio, industria e agricoltura, la Cassa di risparmio, l'Ente provinciale per il turismo di Genova, la Societa' per azioni "Ansaldo", la Societa' per azioni "Piaggio e C." e la Fondazione "Attilio Odero", dall'altra, con la quale sono stabilite l'entita', la durata e le modalita' del versamento delle contribuzioni che i predetti enti pubblici e privati dovranno devolvere per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 nonche' i particolari rapporti intercedenti tra le parti, e' resa esecutiva con l'entrata in vigore della presente legge.
Con altra convenzione da stipularsi tra il Ministero della difesa e il Consorzio autonomo del porto di Genova e che sara' approvata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze, il tesoro, i lavori pubblici, il lavoro e la previdenza sociale, l'industria ed il commercio e la marina mercantile, saranno regolati i rapporti tecnici e finanziari relativi all'esecuzione delle opere per la costruzione dell'aeroporto e sistemazione dell'attigua zona.
Entrata in vigore il 23 maggio 1954