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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI DO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500032454 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_2 e il sig. Ricorrente_1, eredi della sig.ra Nominativo_1, hanno proposto appello contro il Comune di Enna, avverso il sollecito di pagamento n. 202500032454 del 16.05.2024 emesso ai fini TARI 2015.
Con l'interposto gravame, i ricorrenti lamentano la nullità della notifica dell'atto impugnato, nonché
l'illegittimità dello stesso per irregolare notificazione dell'atto ad esso prodromico.
In conclusione, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato, col riconoscimento delle spese di difesa da distrarsi in favore del loro difensore.
Il Comune di Enna si è costituito per far presente di avere provveduto al discarico del debito e, conseguentemente, per chiedere l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti in effetti emerge che il Comune di Enna ha provveduto al discarico del debito, giusta formale comunicazione n. 0001557/2026 effettuata all'indirizzo di posta elettronica del difensore dei ricorrenti in data 13 gennaio 2026.
Stando così le cose appare evidente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cessata materia del contendere;
nondimeno, però, questo giudice non può che ravvisare la soccombenza virtuale del
Comune di Enna che ha sì disposto il discarico in favore dei ricorrenti ma solo dopo che gli stessi sono stati indotti ad agire in giudizio a tutela dei loro diritti di contribuenti.
Si deve, pertanto, riconoscere il diritto degli stessi alla rifusione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dispone l'estinzione del giudizio.
Condanna il Comune di Enna al pagamento delle spese di difesa dei ricorrenti, che liquida in euro 143,00 oltre accessori e spese, se dovute, da corrispondersi al difensore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI DO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500032454 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_2 e il sig. Ricorrente_1, eredi della sig.ra Nominativo_1, hanno proposto appello contro il Comune di Enna, avverso il sollecito di pagamento n. 202500032454 del 16.05.2024 emesso ai fini TARI 2015.
Con l'interposto gravame, i ricorrenti lamentano la nullità della notifica dell'atto impugnato, nonché
l'illegittimità dello stesso per irregolare notificazione dell'atto ad esso prodromico.
In conclusione, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato, col riconoscimento delle spese di difesa da distrarsi in favore del loro difensore.
Il Comune di Enna si è costituito per far presente di avere provveduto al discarico del debito e, conseguentemente, per chiedere l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti in effetti emerge che il Comune di Enna ha provveduto al discarico del debito, giusta formale comunicazione n. 0001557/2026 effettuata all'indirizzo di posta elettronica del difensore dei ricorrenti in data 13 gennaio 2026.
Stando così le cose appare evidente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cessata materia del contendere;
nondimeno, però, questo giudice non può che ravvisare la soccombenza virtuale del
Comune di Enna che ha sì disposto il discarico in favore dei ricorrenti ma solo dopo che gli stessi sono stati indotti ad agire in giudizio a tutela dei loro diritti di contribuenti.
Si deve, pertanto, riconoscere il diritto degli stessi alla rifusione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dispone l'estinzione del giudizio.
Condanna il Comune di Enna al pagamento delle spese di difesa dei ricorrenti, che liquida in euro 143,00 oltre accessori e spese, se dovute, da corrispondersi al difensore ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026