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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1265 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e
BUTTARO NI, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidarsi in modo condiviso ai due genitori il figlio minore Persona_1
2) Prevedersi il diritto del sig. di vedere e tenere con sé il figlio minore Pt_1
ogni 15 giorni a weekend alternati da venerdì pomeriggio a domenica Per_1
sera, e per due pomeriggi infrasettimanali da concordare tra i genitori, oltre a metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
ed il lunedì in , e per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in Per_2
anno il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06
gennaio, oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare entro fine maggio di ogni anno;
In ogni caso il sig. Pt_1
potrà vedere il figlio ogni volta che lo desidera previo accordo con la Per_1
sig.ra UT.
3) Farsi obbligo al sig. di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
corrispondendo alla sig.ra UT, a mezzo bonifico bancario, la Per_1
somma mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a far data da ottobre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat annuali, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale;
4) L'assegno unico relativo al minore verrà percepito per intero dalla Per_1
sig.ra UT che potrà trattenere per sé anche la quota parte del sig. Pt_1
5) Le parti concordano che in caso di impossibilità temporanea del sig. Pt_1
2 a prendersi cura di nei giorni di visita a lui spettanti, si rivolgerà alla Per_1
sig.ra UT, per essere aiutato prima di contattare terze persone;
l'impegno vale anche per la sig.ra UT verso il sig. alle medesime condizioni. Pt_1
6) Spese e competenze legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/04/2025 e UT Parte_1
NI hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
3 Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_1
epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1265 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e
BUTTARO NI, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidarsi in modo condiviso ai due genitori il figlio minore Persona_1
2) Prevedersi il diritto del sig. di vedere e tenere con sé il figlio minore Pt_1
ogni 15 giorni a weekend alternati da venerdì pomeriggio a domenica Per_1
sera, e per due pomeriggi infrasettimanali da concordare tra i genitori, oltre a metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
ed il lunedì in , e per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in Per_2
anno il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06
gennaio, oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare entro fine maggio di ogni anno;
In ogni caso il sig. Pt_1
potrà vedere il figlio ogni volta che lo desidera previo accordo con la Per_1
sig.ra UT.
3) Farsi obbligo al sig. di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
corrispondendo alla sig.ra UT, a mezzo bonifico bancario, la Per_1
somma mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a far data da ottobre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat annuali, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale;
4) L'assegno unico relativo al minore verrà percepito per intero dalla Per_1
sig.ra UT che potrà trattenere per sé anche la quota parte del sig. Pt_1
5) Le parti concordano che in caso di impossibilità temporanea del sig. Pt_1
2 a prendersi cura di nei giorni di visita a lui spettanti, si rivolgerà alla Per_1
sig.ra UT, per essere aiutato prima di contattare terze persone;
l'impegno vale anche per la sig.ra UT verso il sig. alle medesime condizioni. Pt_1
6) Spese e competenze legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/04/2025 e UT Parte_1
NI hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
3 Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_1
epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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