CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 25.05.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Rodolfo Romito che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro domiciliato Controparte_1
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 211/21 del Tribunale di Rovigo
In punto: sanzione disciplinare conservativa e destituzione docente a tempo determinato
Causa trattata all'udienza del 24.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “accertato che le amministrazioni appellate, ognuna per quanto di propria competenza, per tutti i motivi di cui al presente ricorso – con i provvedimenti impugnati - hanno illegittimamente irrogato, nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della dall'insegnamento per giorni TRE Parte_2
e successivamente la sanzione della Parte_3
dall'insegnamento; accertato che il provvedimento disciplinare prot. n. 2959 del
02.07.2019 che ha comminato la destituzione dall'insegnamento è stato adottato in violazione di legge, in particolare dell'art. 499 D.
LGS. 297/94 il quale prevede espressamente, in caso di recidiva
l'applicazione della sanzione massima prevista per l'infrazione Pt_4
commessa; accertato altresì che il provvedimento disciplinare prot. n. 2959 del
02.07.2019 che ha comminato la destituzione dall'insegnamento è stato adottato in violazione dell'art. 2106 c.c. omettendo di applicare correttamente i principi di proporzionalità e gravità dell'infrazione ed inoltre omettendo del tutto di operare il necessario giudizio di sussunzione della condotta in fatto ricostruita nell'ambito dell'uno o degli altri illeciti disciplinari (anche meno afflittivi) previsti dall'art.
492 del D. Lgs. 297/94; accertato che, comunque, le contestazioni formulate con i provvedimenti impugnati NON sono fondate e/o comunque NON è stata raggiunta la prova della loro commissione o, comunque, le relative sanzioni sono state illegittimamente irrogate;
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
revocarsi, annullarsi o, comunque, dichiararsi nulli e/o inefficaci i provvedimenti avversati e, conseguentemente, le sanzioni disciplinari con essi irrogate, per essere le relative motivazioni infondate, con ogni conseguenza di legge.
Dichiararsi, per l'effetto, che nessun effetto giuridico ed economico potrà derivare da tale provvedimento e dalla sanzione della destituzione in esso contenuta. Riservata ogni eventuale richiesta risarcitoria.
In ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante liquidato ai sensi del D.M. n.55/2014 s.m.i., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre accessori, come da dimessa nota, da liquidarsi a favore dell'erario essendo l'appellante ammesso al Patrocinio come da unito provvedimento sub A), ovvero alternativamente e/o subordinatamente, per il caso di sopravvenuta revoca dell'ammissione, a favore del ricorrente che si dichiara antistatario”
Conclusioni per parte appellata: “Alla luce di quanto argomentato e dedotto, si chiede dunque il rigetto dell'appello, con conferma della
Sentenza di Primo grado.
Spese di I e II grado rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 25.05.2022 Parte_1
– già docente di sostegno a tempo determinato nell'a.s. 2018/19 - ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Rovigo ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di destituzione comminato in data 2.07.2019, ritenendo assorbita l'ulteriore domanda diretta ad ottenere
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'annullamento della precedente sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio per tre giorni comminata il 12.03.2019.
Il Giudice di prime cure, in particolare, non ha ravvisato che venisse in rilievo una recidiva in senso proprio e conseguentemente ha ritenuto di poter valutare autonomamente la legittimità del provvedimento di destituzione, a prescindere dai rilievi svolti dal ricorrente nei confronti della prima sanzione conservativa. All'esito dell'istruttoria ha ritenuto provati buona parte degli addebiti oggetto di contestazione e li ha ritenuti, nell'ambito di una valutazione complessiva degli stessi, di gravità tale da giustificare la massima sanzione disciplinare.
L'originario ricorrente propone appello sulla base di quattro motivi:
a) Con il primo lamenta l'omessa pronuncia in merito alla prima sanzione disciplinare conservativa impugnata, ribadendo i profili di genericità della contestazione, l'assenza di prova in ordine ai fatti addebitati, l'inutilizzabilità del verbale del colloquio con il dirigente scolastico, avvenuto prima dell'apertura del procedimento disciplinare in quanto irrituale e volto ad ottenere dichiarazioni ammissive circa la sussistenza dei fatti al di fuori delle garanzie del procedimento disciplinare.
b) Con il secondo motivo censura la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la sussistenza dei fatti posti a base della seconda contestazione disciplinare ritenendo che non sia stata raggiunta idonea prova in merito alla loro sussistenza e rilevanza disciplinare, anche alla luce del contesto di lavoro caratterizzato da una classe di alunni particolarmente indisciplinati.
c) Con il terzo motivo censura la sentenza per non aver ritenuto la sanzione massima sproporzionata rispetto alle condotte
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
contestate, potendo al più essere ricondotte alle ipotesi di cui agli artt. 494 e 495 d.lgs. n. 297/1994 punite con sanzione conservativa.
d) Con il quarto motivo contesta la decisione di primo grado per aver escluso che fosse stata contestata la recidiva, rilevando che per questa ipotesi l'art. 499 d.lgs. n. 297/1994 prevede che, in caso di recidiva in infrazioni della stessa specie, vada applicata la sanzione prevista per l'infrazione commessa nella misura massima. Conseguentemente, ritenendo gli addebiti riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 494, la sanzione massima da applicare sarebbe stata quella della sospensione per un mese.
Si è costituito in giudizio il sostenendo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello ed evidenziando che le condotte oggetto della seconda contestazione costituivano un illecito diverso e più grave rispetto a quelli addebitati con la prima contestazione, idonei ad essere sussunti nella fattispecie di cui all'art. 498 d.lgs. n. 297/1994, ritenendo quindi corretta e proporzionata l'applicazione della sanzione rappresentata dalla destituzione.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 24.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è fondato.
1.1 – Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in merito all'impugnazione della prima sanzione disciplinare conservativa e ha errato nel considerare l'esame della domanda svolta sul punto assorbita dalla decisione sulla sanzione espulsiva atteso che la comminata sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni ha una sua autonoma rilevanza e degli effetti pregiudizievoli (anche
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
sotto il profilo retributivo) che prescindono dalla fondatezza o meno della seconda contestazione disciplinare.
1.2 – Anche nel merito il motivo d'appello è fondato. La contestazione disciplinare si presenta in larga parte generica atteso che non consente di individuare con precisione molti dei singoli addebiti in essa riportati. In essa si legge:
“dalla documentazione agli atti risulta che la S.V. tenda a mostrare un atteggiamento di forte intollerabilità nei confronti degli alunni di origine marocchina, anche in difficoltà di apprendimento. Sarebbe stato rilevato da parte della S.V. l'uso in classe espressioni connotate da carica offensiva, volgare e minacciosa. I genitori della classe IIA della scuola “G. Sani” riferiscono che la S.V. avrebbe definito gli alunni con epiteti del tipo “carogne”, “ignoranti” e “teste di c….”.
Viene altresì lamentato che la S.V. si lasci andare a scatti d'ira, spintoni e pugni sui banchi. In data 7 gennaio 2019 la S. V. avrebbe introdotto in classe II A un “nunchaku”, arma contundente di origine orientale. Sempre i genitori segnalano che la S.V. nel proprio profilo esprime sentimenti di razzismo, intolleranza ed odio nei confronti di insegnanti, giovani ed amministratori con epiteti offensivi e volgari con costante incitazione alla violenza e all'uso delle armi. In data odierna, 22.01.2019, il genitore di un alunno della classe 2^ A mi segnala che ieri ella avrebbe avvolto al collo del figlio, in palestra, una fune simulando lo strangolamento. Se è vero, il fatto è gravissimo”.
L'addebito riferito all'atteggiamento di forte intolleranza nei confronti degli alunni di origine marocchina, palesemente generico, è stato oggetto di archiviazione al momento dell'adozione del provvedimento disciplinare.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
L'ulteriore addebito riferito all'utilizzo di epiteti offensivi nei confronti degli alunni e agli scatti d'ira è parimenti generico perché non è chiaro quando si sarebbero verificati tali episodi, con conseguente, difficoltà per il lavoratore di poter prendere specifica posizione in relazione ad esso. Inoltre, è rimasto indimostrato, atteso che il non ha formulato capitoli di prova orale e in atti (doc. CP_1
7 res.) vi sono solo delle segnalazioni, altrettanto generiche, da parte di un gruppo di genitori e di alcuni insegnanti, non riscontrate da ulteriori elementi di prova.
L'aver introdotto a scuola l'arma contundente orientale è stato in parte ammesso dal docente che, però, ha negato di averla rammostrata agli alunni e, anche in questo caso, le segnalazioni dei genitori e degli insegnanti di cui al doc. 7 res. non hanno trovato riscontro e conferma in ulteriori elementi di prova non essendo state svolte istanze istruttorie sul punto.
Risulta generica anche la contestazione riferita a non meglio precisate espressioni d'odio contenute nel profilo Facebook del docente e la difesa del non ha neppure prodotto in giudizio degli CP_1
screenshot delle pagine incriminate al fine di poterne vagliare il contenuto.
Parimenti indimostrato nelle sue concrete modalità di svolgimento – al di là della dichiarazione del genitore raccolta da dirigente scolastico, rimasta priva di riscontri – è l'episodio della corda posta attorno al collo di un alunno durante una lezione in palestra (episodio ricondotto dalla difesa attorea ad un mero scherzo non violento nei confronti del ragazzo).
Non vi sono quindi elementi per poter ritenere fondato l'addebito disciplinare per mancanza di adeguato supporto probatorio. La
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni va, conseguentemente, annullata.
2 – Gli ulteriori tre motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e riferiti alla seconda contestazione disciplinare che ha portato all'adozione del provvedimento di destituzione.
2.1 – Con missiva del 4 giugno 2019 sono state contestati all'appellante le seguenti circostanze:
a. “risulta che in data 16.05.2019, durante la seconda ora di lezione nella classe II A, mentre la docente stava interrogando Persona_1
alla catteddra, la S.V. abbia iniziato a girare per i banchi e a richiamare alcuni alunni ad alta voce con tono minaccioso e con parole poco consone ad un docente quali “fate schifo”, “siete dei froci” (frase detta rivolgendosi in modo particolare all'alunno , Pt_5
accompagnando il tutto mostrando ai ragazzi il dito medio”.
b. “Risulta inoltre che abbia sbattuto (non forte) un libro sulla testa dell'alunno che era semplicemente girato e non ha compreso il Pt_6
motivo del gesto”.
c. “Al suono della campanella di fine lezione la S.V. sarebbe uscita dall'aula proferendo le parole “mi avete rotto i coglioni” accompagnandole con il gesto delle mani”.
d. “Sempre in data 16 maggio u.s., verso le ore 10.30, durante la terza ora di lezione in II A, mentre la docente usciva dalla classe in Per_2
quanto impegnata nelle prove di evacuazione, avrebbe udito forti grida provenire dall'interno dell'aula tali da allarmare i ragazzi delle altre classi del piano terra e da costringere la docente a farvi ritorno, trovando la S.V. ad insultare i ragazzi con parole volgari e poco consone al ruolo ed alla sede”.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
e. “In data 17 maggio u.s. durante la quinta ora di lezione, sempre nella classe II A, la docente ha segnalato che a metà Persona_3
lezione la S.V. si sarebbe alzata in piedi insultando i ragazzi, sgridandoli con parole non appropriate quali “fate schifo”, “siete dei deficienti” e avrebbe preso per un orecchio l'alunno D'A. E., che non stava disturbando la lezione, intimandogli di uscire insieme all'alunno
C.K. Avrebbe poi condotto i due ragazzi nell'aula di musica, dove sarebbe rimasto fino a che la referente di sede non è venuta a controllare la situazione”.
f. “Il prof. avrebbe riferito al Dirigente scolastico Testimone_1
che al termine di una propria lezione tenutasi durante il mese di maggio, la S.V., rivolgendosi all'alunno C.K., gli avrebbe detto “taci coglione”.
g. “La docente riferisce inoltre che in data 29 maggio Persona_1
2019, durante l'intervallo, la S.V., si sarebbe rivolta ad un alunno dicendogli “testa di cazzo”.
h. “il genitore C.G.V. padre dell'alunno in data 21 maggio 2019 Pt_7
ha fatto al Dirigente scolastico dell' di Castelmassa la seguente CP_2
segnalazione: “mio figlio mi riferisce che ieri mattina, lunedì 20 maggio 2019, in orario di lezione, è stato picchiato in testa con il flauto dal professore che lo segue per il sostegno”, portando a conoscenza il Preside dello stato di paura del proprio figlio dopo l'accaduto”.
Nella medesima missiva viene contestata anche la recidiva rispetto alla precedente sanzione disciplinare che, tuttavia, vista la sua illegittimità, non può più aver rilievo ai fini dell'esame della seconda sanzione comminata. Il disvalore disciplinare degli addebiti contestati va quindi valutato senza tener conto della pur contestata recidiva.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
2.2 – Gli addebiti contestati risultano sufficientemente precisi nell'indicare le singole condotte e anche circostanziati con riferimento alle date in cui gli episodi sarebbero avvenuti. Risulta, quindi, infondata la censura di genericità della contestazione atteso che il lavoratore non ha né adeguatamente dedotto né dimostrato in che modo sarebbe stato compromesso il suo diritto di difesa. Sul punto giova rilevare che “In tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa” (Cass. sez. lav., n. 30271 del 14/10/2022).
2.3 - L'istruttoria orale condotta in primo grado ha confermato larga parte degli addebiti.
Come correttamente indicato nella sentenza di primo grado, le prime tre condotte sono state puntualmente confermate dalla teste , Per_1
che ha dichiarato: “riconosco le segnalazioni che io stessa ho sottoscritto e ne confermo il contenuto. Confermo di aver personalmente assistito ai fatti descritti nei capitoli 4 e 5 (“4. Vero che il prof. sempre in data 16 maggio 2019 si è Parte_1
rivolto alla classe con le seguenti parole: “fate schifo”, “siete froci” accompagnando il tutto mostrando ai ragazzi il dito medio e successivamente uscendo dall'aula dicendo “mi avete rotto i coglioni” accompagnando anche queste parole con il gesto delle mani? 5. Vero che il prof. sempre in data 16 maggio 2019 ha Parte_1
Part sbattuto un libro sulla testa dell'alunno ). Con riferimento Per_4
all'episodio sub g. sopra riportato (aver insultato un ragazzo con l'espressione “testa di cazzo” durante l'intervallo il 29 maggio 2019),
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
la teste in sede testimoniale ha dichiarato “non ricordo con precisione
l'episodio descritto nel capitolo 7 e riferito all'intervallo in data 29 maggio. Riconosco la mia firma alla segnalazione del 29 maggio
(quinta pagina del doc. 8 che mi viene esibito), ma non ricordo
l'episodio”. La mera scarsa chiarezza del ricordo all'epoca della testimonianza (successiva di due anni ai fatti) non priva di rilevanza indiziaria la circostanza che la docente avesse effettivamente fatto la segnalazione riferita alla condotta qui in contestazione, che viene riscontrata anche dalla dichiarazione della teste Tes_2
responsabile di plesso che ha raccolto le segnalazioni: “riconosco le segnalazioni del maggio 2019 come quelle di cui al doc. 8 che mi viene esibito alle pagine seconda e quinta, che ho redatto e sottoscritto. Ne confermo il contenuto, avendo riferito i fatti che mi sono stati riportati dai colleghi in quanto referente di plesso”. Non vi
è dubbio, quindi, che la docente abbia segnalato l'episodio Per_1
nell'immediatezza dei fatti.
Tanto premesso, posto che in sede testimoniale la docente non ha smentito la sua precedente dichiarazione scritta (anzi, pur dando atto di non ricordare con precisione lo specifico episodio, all'inizio della deposizione ha dichiarato, riferendosi alle segnalazioni da lei sottoscritte, “ne confermo il contenuto”) e considerato che non sono state neppure dedotte ragioni – quali rancori o dissapori con l'appellante – che possano rendere anche solo verosimile l'intenzione di danneggiare gratuitamente il collega con false accuse, l'episodio contestato può ritenersi provato.
La teste ha confermato l'addebito sub d. sopra riportato: Per_2
“confermo che, essendo io all'epoca responsabile della sicurezza della scuola “Sani”, sono stata chiamata in quell'occasione per organizzare la prova di evacuazione;
ricordo che è venuta la bidella
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
ad avvisarmi di essere richiesta dal responsabile della sicurezza di tutto l'IC. Preciso che io insegnavo inglese e non avevo compresenza durante le mie ore di lezione, per cui gestivo io anche i quattro alunni con handicap. Sono uscita dall'aula e poco dopo sono dovuta ritornare perché ho sentito delle urla provenire dal suo interno.
Preciso che in quella occasione io non ho chiesto al prof. di Pt_1
rimanere con la classe nel tempo che mi serviva per rispondere alla chiamata, e che anzi mi pare fosse rimasta con la classe per tenerla
d'occhio per il tempo strettamente necessario la bidella. Quando sono tornata a causa delle urla ho trovato all'interno il prof. non Pt_1
so come e quando sia entrato. Non ricordo di preciso se in quella occasione l'ho sentito rivolgere agli studenti frasi volgari, so che un alunno ha riferito di essere stato apostrofato con parole come testa di cazzo o coglione ma non le ricordo come pronunciate in quella specifica data”. La teste ha, quindi, confermato di aver sorpreso l'appellante mentre rivolgeva agli studenti frasi volgari in data
19.05.2019.
La teste ha confermato l'episodio sub e.: “Confermo che in Per_3
quel 17.5.2019 io insegnavo in classe IIA geografia, ero in compresenza con il solo prof Lui seguiva l'alunno Pt_1 Per_5
Non ricordo ci fossero altri alunni con handicap o bisognosi
[...]
dell'insegnante di sostegno;
di sicuro io avevo in compresenza per entrambe le ore di geografia che tenevo il solo prof. Pt_1
Nell'occasione in questione, per quanto mi ricordo, sono stata interrotta durante la lezione dal prof che senza apparente Pt_1
motivo si è alzato in piedi dicendo a tutta la classe “fate schifo”,
“siete dei deficienti”; in quel caso io ho cercato di proseguire la lezione tranquillamente, senza dar peso all'episodio. In quello stesso giorno, o forse in un altro ma non ricordo con precisione, il prof.
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Albanese ha preso per l'orecchio l'alunno , mi pare Persona_6
che costui prima avesse riso, e lo ha portato fuori dalla porta sempre tenendo l'orecchio dell'alunno stretto tra le dita. Nella stessa occasione mi ricordo che l'alunno ha bestemmiato, e in Per_5
quel caso ho sentito che anche il prof. ha bestemmiato, Pt_1
dopodichè ha portato fuori dall'aula, assieme all'alunno D , Per_6
anche il . Emerge, quindi, che l'appellante non solo ha Per_5
pesantemente insultato gli alunni in modo gratuito (la teste ha rilevato che non vi era apparente motivo per un tale comportamento), ma ha anche assunto un'iniziativa aggressiva con contatto fisico, certamente idonea ad umiliare pubblicamente l'alunno, reo di aver riso, conducendolo fuori dall'aula tenendone l'orecchio stretto tra le dita.
Né può costituire giustificazione il fatto che in aula qualche studente possa aver emesso dei “gridolini” volti a simulare un orgasmo (la teste ha dichiarato “Non escludo che alcuni ragazzi in particolare
e avessero simulato orgasmi o tenuto altri Per_6 Per_7
atteggiamenti come gridolini in quella occasione, a volte capitava”).
Il teste ha confermato il grave episodio sub g. : “confermo Tes_1
quanto indicato in capitolo;
ricordo l'episodio; ricordo la frase “taci coglione”; io ero docente di arte e immagine, durante le mie ore avevo il prof. come insegnante di sostegno di in Pt_1 Per_5
compresenza; ricordo che c'erano altri tre ragazzi con handicap, che avevano anche loro l'insegnante di sostegno, ma che non era presente nelle mie ore in quanto non necessario;
nelle mie ore avevo solo il prof. che seguiva l'alunno Io stavo insegnando quanto Pt_1 Per_5
il ricorrente ha usato quella espressione, che ho sentito io come anche gli alunni, che infatti si sono messi a ridere. Ricordo che durante le mie ore il prof. seguiva solo il suo alunno affidato, Pt_1 Per_5
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ricordo che in quell'occasione l'alunno continuava a Per_5 Per_5
parlare; perciò il prof. ha detto “taci coglione””. Pt_1
L'episodio in parola si presenta particolarmente grave in quanto l'offesa, già di per sé pesante e intollerabile considerato che è stata pronunciata da un docente nell'esercizio delle sue funzioni nei confronti di uno studente del secondo anno di scuola media inferiore
(dunque di età inferiore ai 14 anni) affetto da disabilità e, per giunta, proprio dal suo insegnante di sostegno, cioè colui che all'interno della comunità scolastica era più di altri investito del ruolo di educatore e di supporto alla fragilità dell'alunno, pubblicamente offeso dinanzi ai compagni che si sono anche messi a ridere, amplificando l'umiliazione subita.
L'episodio sub h. non ha trovato, invece, riscontro in sede testimoniale.
Le condotte contestate e provate in giudizio (fatto salvo l'ultimo episodio citato) non rappresentano delle mere reazioni scomposte di fronte ad una classe con dei problemi di disciplina (che pure vi erano, come affermato dai testi), ma sono dei comportamenti del tutto incompatibili con la funzione docente e con il ruolo educativo e formativo proprio degli insegnanti. In base all'art. 395 d.lgs. n.
297/1994 “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Nel caso di specie l'appellante, invece di approcciarsi in modo critico e costruttivo agli alunni (specie quelli più indisciplinati) fornendo loro quanto meno un'opportunità di crescita e maturazione, ha assunto atteggiamenti ripetuti e sistematici di prevaricazione verbale (e in
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
alcuni casi anche fisica). In particolare, ha proferito in diverse occasioni e pubblicamente offese molto gravi, anche a connotazione omofoba (“siete dei froci”), ha condotto uno studente fuori dall'aula prendendolo per un orecchio, ne ha colpito un altro in testa con un quaderno ed ha persino umiliato ed esposto al pubblico ludibrio lo studente disabile di cui era insegnante di sostegno. Inoltre, la pluralità
e la frequenza di tali condotte impongono di valutarle non singolarmente ma come la manifestazione del modo di rapportarsi ai giovani studenti, manifestamente contrario agli obblighi gravanti su un docente nell'esercizio delle sue funzioni.
Le condotte addebitate vanno, quindi, ricondotte all'ipotesi di “atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione” e di
“gravi abusi di autorità”, sanzionati dall'art. 498 d.lgs. n. 297/1994 con la sanzione della destituzione.
Nel caso di specie, infatti, non si ritiene applicabile l'art. 495 riferito ai più lievi casi di mero “abuso di autorità” e ai “casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità”. L'art. 494 sanziona con la sospensione sino ad un mese gli atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o le gravi negligenze in servizio. Ciò che qui viene in rilievo non è un atto non conforme ai doveri della funzione o una grave negligenza e nemmeno un singolo episodio di abuso di autorità. Come si è già esposto, le plurime condotte accertate in giudizio denotano un sistematico approccio agli studenti aggressivo e malcelante intenti punitivi privi di efficacia formativa, incompatibile con la funzione docente, caratterizzato dall'uso di violenza verbale e, in parte, anche fisica (per quanto lieve ma, comunque, in pubblico e idonea ad umiliare lo studente). Condotte, dunque, da ritenersi idonee
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
per la loro gravità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
Non giova a parte appellante neppure il richiamo all'art. 496 d.lgs. n.
297/1994 da cui intende desumere che la destituzione potrebbe essere comminata solo per condotte più gravi di quelle – reati puniti con sanzione edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione – contemplate dal citato art. 496 per le quali è prevista la sospensione di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “da un primo punto di vista, raffrontando la fattispecie dell'art. 496 con quella dell'art. 498 si deve evidenziare come, nella prima, la "particolare gravità" sia riferita al reato e che rispetto ai doveri della funzione sia richiesta una mera
"non conformità", mentre l'art. 498 fa riferimento al verificarsi di un
"grave" contrasto con tali doveri. Vale a dire che il grave contrasto con i doveri della funzione docente, se realizzato, non ha margini per essere riportato all'ipotesi di salvaguardia di cui all'art. 496, la quale riguarda comunque ipotesi in cui, nonostante la gravità del reato, si possa ravvisare soltanto il meno intenso coefficiente di "non conformità"” (Cass. sez. lav., 17/10/2024, n. 26932). Nel caso di specie, come già detto, deve ritenersi integrata l'ipotesi di atti in grave contrasto con i doveri della funzione docente, con conseguente legittima applicazione della sanzione della destituzione.
I rilievi suesposti conducono anche al rigetto della doglianza circa l'asserito vizio di carenza di proporzionalità tra condotte addebitate e sanzione comminata.
3 – In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, va annullata la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio per tre giorni,
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
con ogni conseguenza di legge. Mentre per il resto l'appello va rigettato.
3.1 – Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della vicenda, vengono compensate per un quarto e poste a carico dell'appellante (in ragione della sua prevalente soccombenza) per i residui tre quarti, liquidati come in dispositivo sulla base di quanto già liquidato dal giudice di prime cure nel giudizio di merito per il primo grado e sulla base di valori medi di scaglione per il grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dall'insegnamento con privazione della retribuzione per tre giorni comminata con provvedimento del 12.03.2019;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Compensa per un quarto le spese di lite e condanna l'appellante al pagamento dei tre quarti residui che si liquidano in Euro
4.080 per il primo grado ed Euro 5.200 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Venezia, 24.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 17 ~