Decreto cautelare 24 novembre 2025
Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 26/01/2026, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14372 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’Avviso, della Regione Lazio - Direzione Personale Enti Locali E Sicurezza, dell’8 ottobre 2025, pubblicato il 09/10/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - n. 84, avente ad oggetto “ Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - RC (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, bandito con Determinazione n. -OMISSIS-del 20.12.2024 e pubblicato sul BURL n. 103 del 24 dicembre 2024. RISULTATI PROVA SCRITTA ” nella parte in cui gli odierni ricorrenti non raggiungevano il punteggio minimo di 21/30;
- dell’Avviso, Della Regione Lazio - pubblicato sul B.U.R.L. n.82 del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto “ concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'area degli istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - guardiaparco (ex categoria c, posizione economica c1), da inquadrare nell'area degli istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della giunta regionale del lazio (cod. reglazio-gp). rettifica errore materiale avviso 10 settembre 2025 "diario d'esame, istruzioni per l'accesso alla sede concorsuali e modalità di svolgimento delle prove scritte " pubblicato sul burl n. 75 dell'11 settembre 2025, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;
- dell’avviso Della Regione Lazio - direzione personale enti locali e sicurezza pubblicato il 28/10/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 89 - Supplemento n. 1, avente ad oggetto “ Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - RC (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE - DIARIO DELLA PROVA ORALE ” nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;
- della Determinazione 21 maggio 2025, n. -OMISSIS-pubblicata il 22/05/2025 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 41 avente ad oggetto “ Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - RC (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Nomina della Commissione esaminatrice di concorso ”;
- della Determinazione del 3 novembre 2025, n. -OMISSIS-, pubblicata il 04/11/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 91 - Supplemento n. 1, avente ad oggetto “ Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - RC (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Nomina componenti aggiunti della Commissione Esaminatrice - esperti in informatica e lingua inglese” ;
- per quel che occorrer possa, del bando del Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n.55 unità di personale dell’Area degli Istruttori – profilo professionale istruttore area vigilanza - RC (ex categoria C, posizione economica C1) pubblicato nel B.U.R.L del 24 dicembre 2024 n. 103;
- In ogni caso, di ogni ulteriore eventuale altro atto premesso, connesso e/o consequenziale inerente
alla procedura concorsuale de quo, ivi compresi tutti i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui viene espresso il giudizio di inidoneità degli odierni ricorrenti, nonché di qualsiasi altro atto o documento nei quali viene espresso il giudizio di inidoneità degli odierni ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. I ricorrenti hanno partecipato alla prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale nel profilo di "Istruttore area vigilanza RC" (ex cat. C), bandito dalla Regione Lazio con la determinazione n. -OMISSIS-del 20 dicembre 2024.
2. A sostegno del gravame, i deducenti hanno illustrato le modalità di svolgimento della prova del giorno 6 ottobre 2025, lamentando in particolare “ la gestione contraddittoria e tardiva delle regole relative all’uso dei testi normativi durante la prova scritta”.
2.1. I motivi di ricorso risultano incentrati sui seguenti profili di censura:
a) Sulla contraddittorietà sull'uso dei testi, si lamenta che il bando originario ammetteva l'uso di codici non commentati, facoltà poi soppressa con l’avviso del 10 settembre 2025 e, infine, ripristinata con una " rettifica per errore materiale" pubblicata solo in data 3 ottobre, a ridosso della prova del lunedì successivo (6 ottobre 2025).
b) Sulla violazione del legittimo affidamento, si deduce che molti candidati, avendo ricevuto conferme ufficiali via e-mail circa il divieto di portare i testi, si sono presentati all'esame sprovvisti di supporti a carattere giuridico, a differenza di altri che, informati della rettifica dell'ultimo minuto, hanno potuto consultare le norme.
c) Sulla disparità di trattamento, si lamenta che la gestione " last minute " delle regole avrebbe creato due categorie di concorrenti, alterando la par condicio e falsando l'esito della prova, come dimostrato dall'anomala concentrazione dei punteggi.
d) Sul difetto di composizione della commissione di concorso e dei quesiti, si contesta l'assenza di esperti tecnico-scientifici (naturalisti o forestali) all’interno della commissione esaminatrice e la presenza di domande su normative non previste dal bando o non pertinenti (es. GDPR, Regolamenti interni del Consiglio Regionale).
e) Sulla eterogeneità delle prove, si evidenzia una diversità di difficoltà tra i quesiti della sessione mattutina e di quella pomeridiana, allegando una tabella comparativa delle buste estratte e non estratte.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi.
4. All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un termine per note al fine di controdedurre sull’eccezione spiegata dalla difesa regionale di inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi tra i ricorrenti.
5. Il Collegio, in accoglimento della suddetta istanza, ha rinviato la causa all’udienza del 14 gennaio 2026.
6. Alla successiva udienza camerale, sentite le parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il gravame è stata trattenuto per la decisione.
7. Il ricorso collettivo deve essere dichiarato inammissibile, secondo quanto indicato dalla difesa regionale nella propria memoria difensiva, evidenziando che avuto riguardo alla doglianza della presunta “ diversità di difficoltà delle domande tra la sessione mattutina e quella pomeridiana” , degli 88 ricorrenti, quelli con il cognome dalla lettera A a LAMB hanno partecipato alla sessione mattutina e quelli con il cognome da LAMBI alla lettera Z hanno partecipato alla sessione pomeridiana.
8. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, “ nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, 17/6/2024, n.5378 e la giurisprudenza ivi richiamata)” , con l’ovvia conseguenza che il ricorso collettivo è ammissibile solo se ricorrono cumulativamente l'identità di situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti.
Nel caso di specie, tali requisiti non sono rinvenibili.
9. In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata si evince che - proprio perché la possibilità d’instaurare un processo amministrativo mediante ricorso collettivo costituisce una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, dev’essere proposta dal singolo titolare del cennato interesse con separata azione - il ricorso collettivo, per essere ammissibile, deve rispondere ai seguenti tre requisiti:
- identità di petitum (ossia, dell’oggetto della domanda) e di causa petendi (motivi di ricorso);
- il contenuto degli atti impugnati dev’essere il medesimo;
- gli interessi delle parti non debbono in alcun modo confliggere.
Ebbene, nel caso di specie non ricorre nessuna delle tre condizioni.
Ed infatti, in assenza di specificazioni, si deve supporre che tanto i ricorrenti che hanno partecipato alla sessione mattutina, quanto quelli che hanno partecipato alla sessione pomeridiana, ritengano di aver sostenuto una prova più complessa rispetto a quella proposta in altra sessione.
Sicchè il conflitto che si prospetta nella fattispecie in esame non è solo potenziale, ma addirittura attuale e concreto, atteso che i ricorrenti sono portatori di interessi diversificati e confliggenti e le rispettive censure sono tra loro eterogenee, con la conseguenza che l’accoglimento delle une o delle altre andrebbe inevitabilmente a vantaggio di una parte dei ricorrenti e a svantaggio dell’altra parte.
10. A ciò si aggiunga che il gravame proposto rappresenta un atto unitario e non può essere dichiarato parzialmente ammissibile (distinguendo, in buona sostanza, tra motivi ammissibili e motivi inammissibili), se contiene motivi che pongono le posizioni eterogenee dei soggetti co-ricorrenti in contrasto loro, posto che non è possibile scindere le parti del ricorso, separando i motivi "comuni" (come quello sull'uso dei codici) da quelli confliggenti (difficoltà della prova) , “ponendosi, del resto – come la giurisprudenza non ha omesso di rimarcare – anche un problema di elusione, relativamente all’obbligo di versamento del contributo unificato.” (cfr. Cons. Stato sez. V, 1° settembre 2023, n. 8138).
11. In conclusione, l'accertata sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei partecipanti alle diverse sessioni d'esame determina l’inammissibilità del ricorso cumulativo proposto.
12. Le spese possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AV, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | DO AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.