TAR Roma, sez. V, sentenza breve 26/01/2026, n. 1467
TAR
Decreto cautelare 24 novembre 2025
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TAR
Sentenza breve 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Gestione contraddittoria e tardiva delle regole sull'uso dei testi normativi

    Il ricorso collettivo è stato dichiarato inammissibile per sussistenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti, derivante dalla diversità di difficoltà tra le prove delle sessioni mattutina e pomeridiana, e dalla conseguente eterogeneità delle censure.

  • Inammissibile
    Violazione del legittimo affidamento e disparità di trattamento

    Il ricorso collettivo è stato dichiarato inammissibile per sussistenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti, derivante dalla diversità di difficoltà tra le prove delle sessioni mattutina e pomeridiana, e dalla conseguente eterogeneità delle censure.

  • Inammissibile
    Difetto di composizione della commissione e quesiti non pertinenti

    Il ricorso collettivo è stato dichiarato inammissibile per sussistenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti, derivante dalla diversità di difficoltà tra le prove delle sessioni mattutina e pomeridiana, e dalla conseguente eterogeneità delle censure.

  • Inammissibile
    Eterogeneità delle prove

    Il ricorso collettivo è stato dichiarato inammissibile per sussistenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti, derivante dalla diversità di difficoltà tra le prove delle sessioni mattutina e pomeridiana, e dalla conseguente eterogeneità delle censure.

  • Inammissibile
    Conflitto di interessi tra ricorrenti

    Il ricorso collettivo è stato dichiarato inammissibile per sussistenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti, derivante dalla diversità di difficoltà tra le prove delle sessioni mattutina e pomeridiana, e dalla conseguente eterogeneità delle censure.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi

    Il ricorso collettivo è stato dichiarato inammissibile per sussistenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti, derivante dalla diversità di difficoltà tra le prove delle sessioni mattutina e pomeridiana, e dalla conseguente eterogeneità delle censure.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il ricorso collettivo è stato dichiarato inammissibile per sussistenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti, derivante dalla diversità di difficoltà tra le prove delle sessioni mattutina e pomeridiana, e dalla conseguente eterogeneità delle censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza breve 26/01/2026, n. 1467
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1467
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo