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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Eleonora Lisotti
E
Controparte_1
Avv. Davide Lodi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 11305/2019, in atti e passata in giudicato, come di seguito indicato:
"Persona_1 è affidata congiuntamente a entrambi i genitori;
le decisioni di "La figlia minore,
maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente.
La figlia risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo, due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.30 alle ore 21.00, ed un fine settimana alternato dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, nonché: durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da suddividersi in periodi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno. che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno.
Per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di
Natale o Capodanno.
Per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta.
Per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni.
Per il compleanno di Per_1 ad anni alterni.
La casa coniugale sita in Roma, Via Augusto Mammucari n. 25, resta nella disponibilità del Signor
Parte_1
Con decorrenza dal 1 ottobre 2023, il Signor Pt_1 verserà alla Signora CP_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, al domicilio della Signora
CP_1 e/o tramite bonifico postale su conto corrente intestato alla predetta presso Poste Italiane, alle coordinate di seguito trascritte [...], entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. con decorrenza dal 1° ottobre 2023 il Signor Pt_1 verserà alla Signora CP_1 a titolo di assegno divorzile, la somma di € 50,00 (cinquanta/00) mensili, al domicilio della Signora CP_1 e/o tramite bonifico postale su conto corrente intestato alla predetta presso Poste Italiane, alle coordinate sopra indicate, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
A decorrere dal deposito del presente ricorso, le Parti richiederanno, ciascuna per la rispettiva quota del
50%, l'assegno unico INPS nella misura prevista dalla legge.”;
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, oltre che l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per spese.
Si comunichi.
Roma 4.3.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Eleonora Lisotti
E
Controparte_1
Avv. Davide Lodi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 11305/2019, in atti e passata in giudicato, come di seguito indicato:
"Persona_1 è affidata congiuntamente a entrambi i genitori;
le decisioni di "La figlia minore,
maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente.
La figlia risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo, due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.30 alle ore 21.00, ed un fine settimana alternato dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, nonché: durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da suddividersi in periodi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno. che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno.
Per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di
Natale o Capodanno.
Per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta.
Per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni.
Per il compleanno di Per_1 ad anni alterni.
La casa coniugale sita in Roma, Via Augusto Mammucari n. 25, resta nella disponibilità del Signor
Parte_1
Con decorrenza dal 1 ottobre 2023, il Signor Pt_1 verserà alla Signora CP_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, al domicilio della Signora
CP_1 e/o tramite bonifico postale su conto corrente intestato alla predetta presso Poste Italiane, alle coordinate di seguito trascritte [...], entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. con decorrenza dal 1° ottobre 2023 il Signor Pt_1 verserà alla Signora CP_1 a titolo di assegno divorzile, la somma di € 50,00 (cinquanta/00) mensili, al domicilio della Signora CP_1 e/o tramite bonifico postale su conto corrente intestato alla predetta presso Poste Italiane, alle coordinate sopra indicate, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
A decorrere dal deposito del presente ricorso, le Parti richiederanno, ciascuna per la rispettiva quota del
50%, l'assegno unico INPS nella misura prevista dalla legge.”;
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, oltre che l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per spese.
Si comunichi.
Roma 4.3.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino