TRIB
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2024, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscé Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1760-1 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 e promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel procedimento r.g. 1760-2020, dall'Avv. Renzo Romani, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bellante, Via Strada Provinciale per S. Mauro n. 20
Attore
CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall' Avv. Dario Avolio, domiciliato presso il loro studio, sito in Giulianova, Via del
Cametto n. 23/c
Convenuto
Con la partecipazione necessaria del P.M.-sede giusto intervento del 12.03.2021
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice : Parte_1
“preliminarmente, rimettere la causa in istruttoria e convocare a chiarimenti la CTU D.ssa
[...]
in contraddittorio con il CTP Dott. poiché da quanto letto non ha in alcun Per_1 Persona_2 modo contro dedotto le osservazioni critiche proposte dal CTP Dott. con specifica Persona_2 rilevanza alle chiare e nette divergenze grafoconfigurative che investono le manoscritture alfanumeriche in carattere stampatello maiuscolo, visibili nell'allegato macrofotografico prodotto
e superficialmente definite “suggestive” dalla CTU;
nel merito, accertare e dichiarare la falsità della calligrafia e della firma apparentemente riconducibili a sulla scrittura privata del 15.11.2012 contenente la Parte_1 dichiarazione di garanzia prodotta da (all. 9 / ricorso ex art. 702 bis c.p.c.); di CP_1 pagina 1 di 5 conseguenza, accertare e dichiarare che la calligrafia e la firma apposta non appartengono a
[...]
; Parte_1 con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Per parte convenuta CP_1
“Rigettare la querela di falso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. adiva l'intestato Tribunale affinché condannasse CP_1
e , in solido, al risarcimento dei danni pari ad € 60.766,00 in Parte_2 Parte_1 conseguenza dell'inadempimento contrattuale di al contratto avente ad oggetto la Parte_2 realizzazione nel dicembre 2011 di un impianto fotovoltaico nel terreno di sua proprietà, in relazione al quale aveva rilasciato con scrittura privata del 15.11.2012 garanzia Parte_1 per gli eventuali danni da questo provocati (procedimento che veniva incardinato con r.g.
1760/2020).
Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano il rigetto Parte_2 Parte_1 della domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. Con ricorso ex art. 221 c.p.c. depositato in data 7.02.2021 proponeva Parte_1 querela di falso disconoscendo la scrittura datata 15.11.2012.
Veniva pertanto, aperto il procedimento relativo alla sola querela di falso (r.g. 1760-1/2020) nel quale, esperita CTU grafologica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
3.04.2024, con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. La querela di falso dà luogo ad un procedimento che – pur se, come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità materiale o meno di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata - essendo consentito alla parte cui sia riferita una scrittura privata non solo di disconoscerla ma anche di proporre alternativamente querela di falso
(cfr. Cass. civ., ordinanza 23 luglio 2020, n. 15823). – al fine di rimuovere l'efficacia probatoria del documento e di togliere allo stesso qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, 8 maggio 2007, n. 12339).
Ciò premesso la scrittura privata oggetto di verifica, allegata al ricorso ex art. 221 c.p.c., è la scrittura manoscritta, denominata “dichiarazione”, ove si legge “la sottoscritta Parte_1 nata a [...] il [...] residente in [...] Giulianova, si impegna a risarcire i danni eventualmente subiti da e connessi Parte_3 Parte_4 all'esecuzione del contratto intercorso tra loro e il perito industriale avente in Parte_2 oggetto l'istallazione di impianti fotovoltaici in via S. Maria dell'Arco a Mosciano. Giulianova 15711/2012. In fede, ”. Parte_1
In particolare, oggetto di disconoscimento sono le diciture e il Parte_1 Per_3
pagina 2 di 5 21.11.1961” nonché la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione, in quanto è pacifico che il testo del documento non sia stato redatto da parte attrice, essendo stata la scrittura predisposta da
(vd. pag. 5 della comparsa ex art. 190 c.p.c.) CP_1
La consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU ha accertato - con argomentazioni logiche e immuni da vizi e, pertanto, condivise dal Collegio – che:
- non vi sono alterazioni sul documento che possano avvalorare l'ipotesi di una contraffazione meccanica o chimica (vd. pag. 7);
- vi sono almeno due diverse mani scriventi (vd. pag. 5);
- quanto alle diciture “ ” e il 21/11/1961” le stesse sono apposte in Parte_1 Per_3 stampatello, con una penna ad inchiostro nero dalla punta più larga rispetto a quelle utilizzata per le altre parole (vd. pag. 16) mentre la sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione presenta un'inchiostratura di colore blu dei tratti incompleta, “come se lo strumento grafico non avesse permesso una colata di inchiostro corretta” (vd. pag. 16);
- sussiste compatibilità tra le diciture in stampatello oggetto di verifica e l'abituale modo di scrittura di parte ricorrente di lettere e numeri per quanto concerne l'organizzazione grafica che iscrive le lettere sul rigo e l'allineamento del rigo mentre non sussiste compatibilità in relazione alla pressione calcata (vd. pag. 21), con la conseguenza che esse devono ritenersi riferibili alla gestualità grafica di e, quindi, devono considerarsi autografe (vd. pag. 25); Parte_1
- la firma in calce non permette un'analisi completa di numerosi parametri (quali la dimensione, la pressione, il tratto, la coesione e la presa del rigo e degli spazi) anche se vi sono corrispondenze in alcuni parametri grafici, come l'agilità di movimento e la coesione, la conduzione spontanea del movimento verso destra in assenza di complicazioni e compromissioni qualitative e quantitative, di talché “il confronto tra le comparative di e la firma in verifica (…) evidenzia Parte_1 alcune corrispondenze in un contesto di parametri non valutabili a causa della natura grafica dell'inchiostro della verificanda (troppo slavato e/o assente) che non ha tracciato altre parti di firma e che rende non oggettivi gli aspetti osserevabili” (vd. pag. 22-23);
- in relazione alla sottoscrizione sussistono “numerosi aspetti sostanziali non sono stati valutati perché l'inchiostro (…) non è tale da permetterne lo studio” tanto che “nelle parti di firma leggibile, le caratteristiche osservate non possono essere considerate sicuramente certe in quanto la slavatura dell'inchiostro rende parziale ogni osservazione e considerazione” (vd. pag. 24), di talché tale sottoscrizione “non presenta le necessarie caratteristiche per poter essere analizzata in modo oggettivo e completo (…), pertanto non è possibile esprimere un giudizio in merito all'autenticità della firma” (vd. pag. 25);
3.1. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni del CTP avendo precisato che:
- in relazione alle due diciture in stampatello, il CTU ha evidenziato che quanto evidenziato dal
CTP non sconfessa i risultati raggiunti in quanto trattasi di elementi singolarmente considerati, occorrendo – per converso – “una disamina complessiva che tenga conto dei confronti che pagina 3 di 5 emergono nell'engramma di firma, nel livello di evoluzione grafica, nella gestione dei vari parametri del gesto grafico e nelle altre peculiarità formative con i relativi automatismi” (vd. pag.
28), occorrendo – soprattutto – considerare l'esistenza di analogie che “sono ascrivibili soprattutto all'engramma formativo ideativo, al livello di evoluzione grafico, alla dimensione, alla presa dello spazio, all'organizzazione grafica oltre, e quindi, non solo, alla morfologia delle lettere” (vd. pag.
30)
- in relazione alla sottoscrizione, poiché il tracciato scompare, individuare il solco di alcune lettere non permette uno studio completo e, dunque, un giudizio oggettivo (vd. pag. 27), con la precisazione – tuttavia – che “la prima parte di firma (…) pienamente esaminabile non presenta elementi di compatibilità grafica con la modalità di sottoscriversi abituale della sig.ra Parte_1
(vd. pag. 30).
[...]
4. Alla luce delle risultanze della CTU ritiene il Collegio che la querela di falso deve essere rigettata in conformità alle regole che presiedono il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in forza delle quali nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2126).
Invero, quanto alle diciture in stampatello, le stesse sono state riconosciute dal CTU come autografe.
Quanto alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione, sebbene il CTU abbia evidenziato che la parte della sottoscrizione esaminabile non presenta elementi di compatibilità grafica con la modalità di sottoscrizione abituale di (vd. pag. 30), ha – comunque – ravvisato Parte_1
l'esistenza di corrispondenze (vd. pag. 22-23), chiarendo – tuttavia – la non periziabilità della sottoscrizione.
Né parte attrice ha fornito ulteriori mezzi di prova diretti ad accertare la falsità della sottoscrizione in quanto, escluso ogni rilievo relativo alle osservazioni proposte dal CTP (cui, come sopraesposto,
è seguita la replica del CTU) e al deposito di firme in comparazione, si è limitata ad affermare che
“se la dichiarazione di garanzia fosse stata veramente rilasciata il 15.11.2012, perché non veniva P neppure riportata nella suddetta scrittura privata del 5.1.2018 intercorsa , CP_1 [...]
e in cui viene riportata in premessa tutta la vicenda a partire da Parte_4 Parte_2 settembre '11, ove vi sarebbero stati degli incontri tra le parti per definire gli accordi volti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
poi non si comprende il motivo per cui e CP_1 non avrebbero preteso pure in tal caso un impegno di garanzia della Parte_4 [...]
(vd. pag. 5 della comparsa ex art. 190 c.p.c.). Parte_1
Detta allegazione non costituisce elemento idoneo – a parere del Collegio – a provare la falsità della sottoscrizione, non potendosi in alcun modo la stessa desumersi dalla mancata menzione della dichiarazione oggetto di verifica nella scrittura privata del 5.01.2018 né dal mancato rilascio di altra garanzia in tale successiva data, ben potendo ciò essere dipeso da diverse valutazioni e ritenuto pagina 4 di 5 dalle parti non necessario.
4.1. Al rigetto della querela di falso consegue la condanna di , visto l'art. 226 Parte_1
c.p.c., al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Esse, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano secondo i valori medi in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
5.1. Le spese della CTU, come liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di parte attrice . Parte_1
PQ.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione e
[...] CP_1 eccezione così dispone:
1) Rigetta la querela di falso;
2) Dispone ai sensi dell'art. 226 c.p.c. la restituzione dei documenti in contestazione e che la
Cancelleria provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa su copia autentica del documento di cui sopra;
3) Condanna, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., parte attrice al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria;
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice Parte_6
così deciso nella camera di consiglio del 23.05.2024
[...]
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
(atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5