Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/04/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 3438/2024 R.G., avente ad oggetto riassunzione del giudizio di opposizione all' espropriazione presso terzi, riservata per la decisione all' udienza del 28/3/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. S. M. Lepore per mandato in atti
OPPOSTA-ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
CP 1 rappresentato e difeso in giudizio dall' avv. L. Silletti per mandato in atti
OPPONENTE-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
CP sede centrale, Controparte 3 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti A. Andriulli e F. Certoma' per mandato in atti
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
CP Con atto ritualmente notificato, l' Pt 2 citava in riassunzione il CP 1 e l' innanzi all' intestato
Ufficio, per ivi, sentito preliminarmente dichiarato il difetto parziale di giurisdizione dell' adito
Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado territorialmente competente, pronunciarsi la legittimita' del pignoramento intentato ai danni del convenuto per l'intero importo staggito ex art. 72 del DPR 602/73, con ordine al terzo dichiarante di pagare direttamente all' esecutante, vinte le spese.
A sostegno causale della pretesa validita' del pignoramento e della integrale pignorabilita' dell' importo dichiarato dal terzo, rappresentava che il debitore avesse interposto opposizione all' esecuzione innanzi al giudice dell' esecuzione designato, per motivi attinenti sia alla rituale formazione degli atti di esazione che per violazione dei criteri limitativi di cui all'art. 545 cpc in tema di emolumenti
Assumeva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell' CP_4 sui crediti azionati per quanto di natura tributaria, mentre, sul piano meritorio, negava la ricorrenza dei presupposti prescrittivi eccepiti da controparte, significando la tardivita' delle eccezioni attinenti alla mancata notifica delle cartelle (essendo le stesse proponibili nei 60 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali), rivendicando la pignorabilita' integrale dell' emolumento oggetto della dichiarazione, trattandosi non di arretrati
NASPI, quanto di anticipo NASPI, come tale, giusta posizione interpretativa di legittimita' in atti evocata, non assoggettabile ai criteri limitativi di cui all'art. 545 cpc.
La pretesa veniva resistita dal CP 1 il quale, in limine, eccepiva l' inammissibilita' dei motivi nuovi introdotti dall' opposta in riassunzione, mentre, nel merito, ribadiva le contestazioni gia' formulate in sede di opposizione ex art. 615 cpc, secondo comma, concludendo per l'inammissibilita' dell' atto di citazione e declaratoria di estinzione del pignoramento, gradatamente per il rigetto delle ragioni meritorie di controparte, con pronuncia di prescrizione del diritto di riscuotere (limitatamente ai crediti di carattere non tributario) e nullita' del pignoramento, estinzione della procedura esecutiva e vittoria di spese.
CP Si costituiva anche l' che, assumendo una posizione di equidistante neutralita' rispetto alle parti concretamente interessate alla vicenda (essendo esso coinvolto quale parte necessaria sul piano processuale, ma sostanzialmente priva di interesse ai relativi esiti, se non quello della corretta applicazione della legge), evidenziava come, all' esito dell' ordinanza di diniego della sospensiva e della successivamente resa a chiarimento autentico, avesse provveduto, in ossequio al dictum del pagistrato a restituire all' avente diritto i 4/5 delle somme staggite a titolo di indennita' NASPI, riversando il residuo quinto alla agenzia pignorante, concludendo, quindi, per l' accertamento delle contrapposte ragioni secondo giustizia.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
MOTIVI
In via del tutto pregiudiziale, va evidenziato come l'opposizione interposta dal Pt 3 avverso l'atto di pignoramento intentato dall' Pt 2, promossa innanzi al giudice dell' esecuzione in regime endo processuale e qui in esame per la sua definizione meritoria, rilevi sia quale rimedio mirato a contestare vizi di carattere formale, soggiacenti al protocollo di cui all'art. 617 cpc, che sostanziali, disciplinati dall'art. 615 cpc, noto presidio funzionale alla contestazione del diritto dell' esecutante di agire in via esecutiva per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, o per impignorabilita' dei beni staggiti.
Rientrano nel primo profilo avversativo le contestazioni attinenti alla mancata notificazione delle cartelle esattoriali, nonche' quella riguardante l'omessa notifica dell' avviso ex art. 50 del DPR 602/73, mentre l'eccezione estintiva per maturata prescrizione (formalmente sollevata con l' atto oppositivo, come evincesi dalle relative conclusioni di merito) rivela natura sostanziale, essendo, in effetti, logicamente mirata a contestare il diritto all' esecuzione per fattore preclusivo sopravvenuto. La precisazione e' obbligo, ove si consideri che l' art. 57 del DPR 602/73 dispone l'inammissibilita' dell' opposizione ex art. 615 cpc in tema di crediti esattoriali di carattere tributario (salvo quanto appresso spiegato), a meno che si tratti di eccezione attinente alla pignorabilita' del bene o del credito staggito, mentre l'opposizione ex art. 617 cpc e' ammessa per i soli vizi riguardanti gli atti esecutivi successivi alla notificazione della cartella esattoriale.
L'unica eccezione alla regola dell' inammissibilita' del presidio di cui all'art. 615 cpc e' costituita dalla facolta' di contestare il diritto dell' esecutante per fattori modificativi, estintivi o impeditivi verificatisi successivamente alla notifica della cartella esattoriale, giusta pronuncia assunta dalla Consulta, che ha dichiarato l' illegittimità della norma nella parte in cui tanto non aveva previsto (Corte Costituzionale
n. 114/18).
Su tali postulati, pare evidente che le eccezioni relative alla mancata notificazione delle cartelle esattoriali di carattere tributario rimanga del tutto preclusa, non essendo dato conoscerne all' CP_4 integrandosi un chiaro difetto di giurisdizione, rilevabile anche ex officio, come noto, in ogni stato e grado del giudizio, a prescindere anche dall' eccezione di parte opposta qui riassumente, che, peraltro, ne ha inteso prontamente eccepirne, come evincesi all' esame della comparsa di risposta elaborata in sede sommaria (vedasi atti depositati in fascicolo di parte riassunta).
E' oltremodo noto l' orientamento di legittimita' in tema, correttamente evocato dal riassumente, rispetto al quale non vi e' valida ragione per dissociarsene, trattandosi di posizione diffusa e ampiamente consolidata (conf., recente Ord.26681/23 Cass).
Ne deriva che la pretesa sia inesaminabile per quanto avente ad oggetto le cartelle esattoriali tributarie in rapporto ai profili di censura di carattere formale.
Non pare condivisibile, parimenti, la tesi di irritualita' dell' atto introduttivo della presente fase
(sollevate dall' opponente), il quale, lamentando come il riassumente avrebbe proposto a propria difesa contestazioni mai formulate in sede sommaria, chiede dichiararsene l'inammissibilita' e la conseguente nullita' dell' atto di citazione.
In primis pare evidente che, diversamente da quanto rilevato, l' eccezione di prescrizione sia stata esplicitata nell' opposizione all' esecuzione intentata innanzi al GE, mentre alcuna inammissibilita' puo' ravvisarsi in ordine a quella di difetto di giurisdizione, nota la sua rilevabilita' in ogni stato e grado del giudizio (gia' sopra argomentata).
In ordine alle altre contestazioni va osservato, diversamente da quanto affermato dall' opponente, che non si tratti di eccezioni proposte dall' Pt 2, che, quale attore in senso solo formale, si e' limitata a rispondere con mere difese, sempre ammissibili, laddove e' evidente che le eccezioni impeditivo- estintive (mirate alla declaratoria di nullita' del pignoramento per vizi formali o per difetto del diritto di agire) siano oggetto dell' opposizione stessa, interposta da chi ha agito in giudizio per invalidare il pignoramento.
L'ADE-R, pertanto, non ha fatto altro che rispondere alle eccezioni di controparte, e, laddove abbia sollevato questioni mai oggetto di opposizione, la sanzione comminabile non potrebbe mai essere la nullita' della citazione in riassunzione (come pare pretendere il CP 1, quanto la loro inesamimnabilita'
o in estrema ratio, la loro irrilevanza.
Oggetto di esaminabilita' della presente definizione rimane, quindi, l' eccezione nullita' dell' iter esattoriale di mancata notifica delle cartelle esattoriali relative al credito non tributario, esattamente costituito dalla pretesa iscritta a ruolo per assunte infrazioni al codice della strada, nonche' quella di prescrizione (nei limiti in cui si tratti di fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento), oltre, naturalmente, alla questione di impignorabilita'.
Procedendo secondo l' ordine enucleato, deve rigettarsi la contestazione di irritualita' del processo esattoriale relativo al credito non tributario, avendo parte opposta-riassumente, a fronte della contestazione, prodotto gli atti necessari per accertare che la relativa cartella esattoriale, come sostenuto, fosse stata notificata (vedasi documento n. 7 in allegato all' atto introduttivo), secondo lo schema del deposito dell' atto nella casa comunale, le cui formalita' sono state correttamente eseguite e documentate dal funzionario incaricato.
D'altra parte, l' opponente non ha inteso contestare la correttezza dell' iter notiziatorio, quanto la mancanza della notifica, sicche' nulla va argomentato in ordine alla sua ritualita', in difetto proprio di contestazioni specificatamente mirate ad inficiarne la validita'.
Fondatamente, pertanto, parte opposta-riassumente afferma che le eccezioni meritorie relative alla sussistenza del credito e di eventuali profili estintivi maturati antecedentemente alla notifica della cartella dovevano essere lamentati nel termine concesso per la loro contestazione, la omissione nei termini prestabiliti ha determinato la defintivita' del credito, in applicazione del noto principio cosiddetto di "irretrattabilita", che comporta l' inammissibilita', in sedi successivamente adite, di eccezioni che andavano proposte in tempistiche perentorie.
Infondata, parimenti, si palesa l'eccezione di omessa notifica del preavviso di esecuzione ex art. 50 del
DPR 602/73, astrattamente esaminabile in quanto afferente ad un atto esattoriale successivo alla notifica della cartella di pagamento, non essendo, come incontestatamente emerso in atti, l' esecuzione iniziata oltre l'anno dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Va reietta, infine, anche l' eccezione di prescrizione, sollevata sia in sede di opposizione endo processuale per tutte le cartelle e reiterata con la presente comparsa di risposta limitatamente al ruolo di carattere non tributario.
Doverosamente premettendosi che l' opponente-riassunto ne ha eccepito in termini estremamente generici (senza allegarne i fatti costitutivi), fermo che la contestazione puo' essere esaminata solo in relazione alla sua maturazione in periodo successivo alla notifica delle cartelle di pagamento (essendo eventuali fatti estintivi antecedentemente verificatisi preclusi quale effetto dell' argomentata irretrattabilita'), rimane chiaro che, trattandosi di ruoli formati e notificati nell' anno 2023 a fronte di una esecuzione iniziata l' anno successivo (con la notifica dell' atto di pignoramento), alcuna prescrizione puo' ritenersi maturata successivamente a tale periodo, rilevata l' impossibilita' cronologica, richiedendosi un periodo di 5 anni per i crediti da violazione del codice della strada, mentre i crediti tributari sono ordinariamente soggetti al regime prescrizionale decennale.
L'eccezione di insussistenza della pretesa esattoriale va, in definitiva, integralmente disattesa.
Rimane da esaminare la questione relativa alle modalita' di pignorabilita' dell' emolumento NASPI e del regime limitativo applicabile, egualmente, per quanto sopra spiegato, esaminabile dall' CP 4, stante l'esplicita previsione della normativa in commento.
In tema, le difese si sono confrontate assumendo posizioni di principio rigide (che non da' giusitizia dell' amplissima discussione che interessa la materia), con l' opponente che in via principale ha negato l'applicabilita' del disposto ex art. 48 bis sul postulato che la NASPI abbia natura pensionistica, e dall' altro, in via gradata, proprio su tale presupposta natura, ha inteso affermare la pignorabilita' nei limiti di 1/5, alludendo anche ai limiti del minimo vitale di cui all'art. 545 cpc. Chiaramente infondata va opinata la contestazione di inapplicabilita' del rito ex art. 48 bis, non precludendo la norma tale facolta' all' agente esattore, ne' la possibilita' di intentare l'azione esecutiva ai sensi dell'art. 72 bis con il rito semplificato, ovvero con ordine al terzo di attribuzione diretta al creditore (valga in merito, la lettera delle norme in esame).
Diversamente va argomentato per la tesi gradatamente sostenuta dall' opponente, posto che l' indennita' Controparte_5 un istituto di natura ibrida (oscillando la sua indole tra una sorta di pensionamento anticipato e l' indennita' di disoccupazione) rientra, come tale, indubbiamente tra le prestazioni di sostegno per disoccupazione, quindi pignorabili nei limiti di legge, esattamente contenuti nella norma quadro di cui al disposto ex art. 545 cpc.
Sull' esatta natura NASPI, rileva la stessa normativa che ne disciplina i presupposti di concessione, da cui emerge chiaramente che trattasi di indennita' di disoccupazione, sebbene elargibile a lavoratori che si trovino in uno status particolare, ovvero che, approssimandosi all' eta' pensionabile, abbiano perso il lavoro per evento del tutto estraneo alla loro volonta', e, pur differenziandosi dall' indennita' propriamente spettante ai lavoratori che abbiano perso l'impiego, non vi sono elementi idoneamente valutabili per discostarsi dal regime di pignorabilita' che caratterizza gli emolumenti di carattere stipendiale (cui sono parificati quelli di disoccupazione), che prevede il limite del quinto vincolabile alle ragioni creditorie, che, tuttavia, ove si tratti di esazione esattoriale, viene ridotto alla decima parte per emolumenti sino ad € 2500,00, ad 1/7 per quelli che vanno da € 2501,00 sino ad € 5000,00, ripristinandosi la quota piena del quinto solo per la quantita' superiore ad € 5000,00 (come disposto dall'art. 73 ter del DPR 602/73).
Diversamente ragionando, si configurerebbe una sorta di iniqua disparita' di trattamento rispetto a lavoratori che beneficiano di prestazioni di carattere assimilabile, quali quelle elargite dalla C.I.G. che sono pacificamente pignorabili proprio secondo i medesimi criteri.
Ne deriva che, esclusa la natura pensionistica del trattamento NASPI, la quota sull'importo dichiarato vada computata secondo i parametri considerati, senza scomputo del minimo vitale, dal terzo in effetti applicabile ai soli trattamenti pensionistici e assimilati, non infierendo a contrario la massima costituzionale evocata dall' opponente, in effetti riguardante aspetti del tutti diversi rispetto a quelli qui in lite.
Che non si tratti di prestazione di carattere pensionistico e', peraltro, confermato dal fatto che il lavoratore ne perda il diritto ove sia nuovamente assunto, all' occorrenza anche restituendo quanto ricevuto durante il periodo di servizio.
CP L'importo va quindi assegnato nei limiti di 1/5 sul rateo unico pignorato, come dichiarato dall'
(trattandosi di somma superiore ad € 5000,00), non rilevando a contrario che esso possa essere riferibile a piu' mensilita'.
Va, dunque, disattesa la tesi di pignorabilita' integrale dell' emolumento, postulata dall' Pt 2 sulla assunta sua natura non previdenziale, ove, come nel caso, si tratti di anticipo e non di arretrato.
Occorre osservare, in merito, che la difesa riassumente si rimeni a pronunce di legittimita' che, pur escludendo natura previdenziale all' anticipo NASPI, nulla affermano in ordine ai criteri di pignorabilita', sicche' l'equazione elaborata dall' opposta (natura non previdenziale dell' anticipo
NASPI = pignorabilita' integrale) non pare cogliere nel segno, non essendovi alcuna valida ragione per ritenere che i criteri limitativi di pignorabilita' debbano dipendere necessariamente dalla natura previdenziale del credito.
In disparte che la lettera dell' art. 545 cpc sia estremamente chiara nel disporre l' applicabilita' dei limiti di prelievo forzoso a tutti gli emolumenti da lavoro dipendente ed assimilati (si badi bene, non trattamenti previdenziali), rimane fatto incontestato che tale prestazione anticipata, non a caso posta sempre a carico dell' ente previdenziale per eccellenza, pur funzionale alla realizzazione di attivita' imprenditoriale (o lavorativa autonoma) del lavoratore rimasto disoccupato, fungerebbe egualmente, sebbene indirettamente, da sostegno economico, proprio perche' teleologicamente mirata a soddisfare esigenza di base del soggetto, in cui rientra anche l' attivita' necessariaper ricostituire una alternativa reddituale preclusa dalla disoccupazione involontaria.
La pretesa oppositiva va, in definitiva, accolta in termini di ragione, previa declaratoria di difetto parziale di giurisdizione, rigetto delle pretese di nullita' rituale avanzate dall' esecutante, inammissiiblita' delle relative ragioni per quanto inerenti agli aspetti formali dell' esazione, mentre le spese, stante la reciproca soccombenza parziale, possono essere ragionevolmente compensate, mentre non ci sono i presupposti per regolare le spese nei confronti dell' intervenuta quale parte necessaria ma senza interesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione promossa dal CP_1 nei confronti di
Pt 2, introdotta in riassunzione meritoria con l' atto di citazione in atti, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento parziale delle ragioni avversative, provvede:
. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle meglio specificate in motivazione ed in relazione ai motivi di censura evidenziati;
. disattende le censure in rito ed in merito avanzate dall' opponente nelle conclusioni, preliminare e subordinate, della comparsa di risposta, formulate sub lettere A, B, C ed E;
in accoglimento parziale della conclusione formulata sub lett. D, dichiara la nullita' del pignoramento per quanto intentato per l'intero l' intero importo, limitandone l'efficacia alla quota computabile ex art. 72 ter cpc, come da motivazione;
accoglie, per l'effetto, la domanda di assegnazione formulata dall' esecutante nell' atto di riassunzione nei limiti di cui al precedente capo, con rigetto della pretesa di assegnazione integrale dell'intero importo staggito presso l'
. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa
Cosi' deciso, Taranto, 16/4/25
IL GO A TAURINO