Articolo 18 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 17Articolo 19
Versione
20 gennaio 1957
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Versione
1 dicembre 1973
Art. 18. ((I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
c) la cessazione dall'servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto.
Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia))
Entrata in vigore il 1 dicembre 1973
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