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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19024/2024 promossa da: cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Parte_1
Pitangueiras, Stato di SA OL (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n.
, residente in [...]das Arvores, 60 – Apto 111, Marilia, Stato di SA OL NumeroDiC_1
(Brasile) CEP: 17502242; cittadino brasiliano nato il [...], nella citta di Marilia, Stato di Parte_2
SA OL (Brasile), identificato con carta d'identita brasiliana n. , residente in NumeroDiC_2
Alameda das Arvores, 60 – Apto 111, Marilia, Stato di SA OL (Brasile) CEP: 17502242; cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Pitangueiras, Parte_3
Stato di SA OL (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n. , residente NumeroDiC_3 in Avenida Maria de Jesus Condeixa 600/413, Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile)
CEP:14091-240; cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Parte_4
Pitangueiras, Stato di SA OL (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n.
, residente in [...]de Morais, 1095, Ribeirao Preto, Stato di SA OL NumeroDi_4
(Brasile) CEP: 14015-100; cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Palotina, Stato Parte_5 di Parana (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n. , residente in [...]NumeroDiC_5
Jose Tadeu Sincos, n. 120, Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile) CEP:14021673; cittadino brasiliano nato il [...], nella citta di Ribeirao Preto, Parte_6
1 Stato di SA OL (Brasile), identificato con carta d'identita brasiliana n. , residente NumeroDiC_6 in Rua Jose Tadeu Sincos, n. 120, Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile) CEP: ; P.IVA_1 cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Pitangueira, Parte_7
Stato di SA OL (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n. , residente NumeroDi_7 in Avenida Primeiro de Maio, n.1386, Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile) CEP: P.IVA_2
[...] tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. COZZOLINO DANIELA, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore dei ricorrenti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
per
l'effetto, ordinare al ed al in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi Ministri p.t. e, per essi, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antitstatario».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2 2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12 giugno 2025, la ES ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_9 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4.Nel caso in esame, i ricorrenti hanno documentato di avere provato, senza successo, ad adire la via amministrativa per vedere riconosciuto il loro status di cittadini, non riuscendo mai ad ottenere la calendarizzazione di un appuntamento per l'istruzione della pratica amministrativa nei tempi previsti dalla legge [v. doc. 20-27].
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
3 1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare
4 l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. La trasmissione della cittadinanza per linea femminile è avvenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Sicché non è nemmeno necessario evocare il principio di diritto affermato da Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 – 01, che ha ritenuto estensibili anche alla situazione dei discendenti di avi italiani nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983.
4. Occorre poi considerare che, nel caso in esame, la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza jure sanguinis potrebbe in qualche modo essere condizionata dalle vicende legate alla c.d. grande naturalizzazione verificatasi in Brasile. Per escludere che tale fenomeno possa assumere rilievo nel caso in esame, è sufficiente richiamare sul punto il noto arresto delle Sezioni unite (condiviso dal Tribunale): « L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd.
5 grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento». [Sez. U - , Sentenza n. 25317 del
24/08/2022, Rv. 665761 – 01].
5. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
6. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. La prova della discendenza dei ricorrenti
6 dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 3-19, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Sono allegati al ricorso gli atti di nascita, di matrimonio che permettono di ricostruire la linea di discendenza;
va detto che – come risulterà evidente nell'immediato prosieguo – in alcuni casi, nella ricostruzione della linea di discendenza si registrano difformità tra le generalità dell'avo rispetto a quelle dell'immediato discendente (per esempio, si assiste al passaggio da a;
si assiste altresì alla registrazione di due fratelli con generalità in parte Pt_7 Pt_4 diverse: uno come , l'altro come;
queste discrasie non impediscono la Pt_1 Pt_3 ricostruzione della sequenza di trasmissione della cittadinanza, posto che risultano coincidenti tutti gli altri dati identificativi – genitori, luoghi e date di nascita – e posto che le difformità grafiche tra le diverse versioni dei cognomi sono la conseguenza di formali annotazioni nei registri dello stato civile brasiliano). Ciò premesso, si evidenzia che dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il Persona_1
31.7.1876 a VI (attuale provincia di Cuneo) (doc. 3);
2. il signor è deceduto ed è attestato che egli non si sia mai Persona_1 naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza brasiliana;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 4, certificato negativo di naturalizzazione, in cui si attesta che sul registro di naturalizzazione non risulta annotato il nominativo di
[...]
o o figlio di e Persona_1 Parte_10 Persona_2 Persona_3 Persona_4
nato in [...] il [...]);
[...]
3. il sig. ha sposato (doc. 5) e da tale unione Persona_1 Persona_5 in data 2 maggio 1900, in Brasile, è nato (doc. 6); Persona_6
4. ha sposato (doc. 7) e la coppia ha generato tre figli, che Persona_6 Persona_7 hanno dato vita a linee di trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana che interessano gli odierni ricorrenti.
5. Linea di discendenza della sig.ra Persona_8
7 Dall'unione tra e è nata in data [...] la sig.ra Persona_6 Persona_7
(v. Certificato di Nascita doc. 8); quest'ultima ha sposato in Persona_8 CP_3 data 6.9.1952 (v. Certificato di Matrimonio doc. 9) e da detta unione coniugale nascevano due figli, odierni ricorrenti:
5.1. L'odierna ricorrente nata in [...] in data [...], (cfr. Parte_3 certificato di nascita, doc. 13)
5.2. l'odierna ricorrente nata il [...] (v. Certificato di Nascita Parte_1 doc. 10);
5.2.1. la sig.ra ha poi sposato in data 05 Giugno 1990, il sig. Parte_1 [...]
, (v. Certificato di Matrimonio doc. 11) e da detta unione coniugale nasceva CP_4 un figlio:
5.2.2. l'odierno ricorrente nato in [...] in data [...], (v. Parte_2
Certificato di Nascita doc. 12).
6. Linea di discendenza della sig.ra Parte_4
Dall'unione tra e in data 23 Febbraio 1939, nella citta di Persona_6 Persona_7
Pitangueiras Stato di SA OL (Brasile), è nata l'odierna richiedente Parte_4
(v. Certificato di Nascita doc. 15; NB su esso è annotato che le generalità riportate in
[...] origine nell'atto di nascita sono da intendere rettificate come . La Parte_4 sig.ra ha poi sposato il sig. (certificato di Parte_4 Controparte_5 matrimonio, doc. 16) e dall'unione tra i due è nato una figlia:
6.1. L'odierna ricorrente nata nel comune di Palotina, Stato di Parte_5
Parana (Brasile) il 27.12.1961(v. certificato di nascita, doc. 17);
6.2. La sig.ra si è poi legata a Parte_5 Controparte_6 generrando un figlio:
6.3. L'odierno ricorrente nato in data [...], nella città di Parte_6
Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile) (v. Certificato di Nascita doc. 18)
7. Linea di discendenza della sig.ra Parte_7
Dall'unione tra e è nata in data [...] nella città di Persona_6 Persona_7
Pitangueiras Stato di SA OL (Brasile), l'odierna ricorrente (v. Parte_7
Certificato di Nascita doc. 19).
8 **-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a cittadina brasiliana nata il [...], Parte_1 cittadino brasiliano nato il [...], Parte_2
cittadina brasiliana nata il [...], Parte_3
cittadina brasiliana nata il [...], Parte_4
cittadina brasiliana nata il [...], Parte_5 cittadino brasiliano nato il [...], Parte_6
cittadina brasiliana nata il [...], Parte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12/06/2025 Il Giudice
Andrea Natale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19024/2024 promossa da: cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Parte_1
Pitangueiras, Stato di SA OL (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n.
, residente in [...]das Arvores, 60 – Apto 111, Marilia, Stato di SA OL NumeroDiC_1
(Brasile) CEP: 17502242; cittadino brasiliano nato il [...], nella citta di Marilia, Stato di Parte_2
SA OL (Brasile), identificato con carta d'identita brasiliana n. , residente in NumeroDiC_2
Alameda das Arvores, 60 – Apto 111, Marilia, Stato di SA OL (Brasile) CEP: 17502242; cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Pitangueiras, Parte_3
Stato di SA OL (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n. , residente NumeroDiC_3 in Avenida Maria de Jesus Condeixa 600/413, Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile)
CEP:14091-240; cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Parte_4
Pitangueiras, Stato di SA OL (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n.
, residente in [...]de Morais, 1095, Ribeirao Preto, Stato di SA OL NumeroDi_4
(Brasile) CEP: 14015-100; cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Palotina, Stato Parte_5 di Parana (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n. , residente in [...]NumeroDiC_5
Jose Tadeu Sincos, n. 120, Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile) CEP:14021673; cittadino brasiliano nato il [...], nella citta di Ribeirao Preto, Parte_6
1 Stato di SA OL (Brasile), identificato con carta d'identita brasiliana n. , residente NumeroDiC_6 in Rua Jose Tadeu Sincos, n. 120, Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile) CEP: ; P.IVA_1 cittadina brasiliana nata il [...], nella citta di Pitangueira, Parte_7
Stato di SA OL (Brasile), identificata con carta d'identita brasiliana n. , residente NumeroDi_7 in Avenida Primeiro de Maio, n.1386, Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile) CEP: P.IVA_2
[...] tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. COZZOLINO DANIELA, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore dei ricorrenti, stante la sussistenza dei requisiti previsti per legge;
per
l'effetto, ordinare al ed al in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi Ministri p.t. e, per essi, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, con onere di provvedere alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
condannare la parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento di spese processuali e compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antitstatario».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2 2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12 giugno 2025, la ES ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_9 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4.Nel caso in esame, i ricorrenti hanno documentato di avere provato, senza successo, ad adire la via amministrativa per vedere riconosciuto il loro status di cittadini, non riuscendo mai ad ottenere la calendarizzazione di un appuntamento per l'istruzione della pratica amministrativa nei tempi previsti dalla legge [v. doc. 20-27].
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
3 1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare
4 l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. La trasmissione della cittadinanza per linea femminile è avvenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Sicché non è nemmeno necessario evocare il principio di diritto affermato da Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 – 01, che ha ritenuto estensibili anche alla situazione dei discendenti di avi italiani nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983.
4. Occorre poi considerare che, nel caso in esame, la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza jure sanguinis potrebbe in qualche modo essere condizionata dalle vicende legate alla c.d. grande naturalizzazione verificatasi in Brasile. Per escludere che tale fenomeno possa assumere rilievo nel caso in esame, è sufficiente richiamare sul punto il noto arresto delle Sezioni unite (condiviso dal Tribunale): « L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd.
5 grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento». [Sez. U - , Sentenza n. 25317 del
24/08/2022, Rv. 665761 – 01].
5. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
6. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. La prova della discendenza dei ricorrenti
6 dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 3-19, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Sono allegati al ricorso gli atti di nascita, di matrimonio che permettono di ricostruire la linea di discendenza;
va detto che – come risulterà evidente nell'immediato prosieguo – in alcuni casi, nella ricostruzione della linea di discendenza si registrano difformità tra le generalità dell'avo rispetto a quelle dell'immediato discendente (per esempio, si assiste al passaggio da a;
si assiste altresì alla registrazione di due fratelli con generalità in parte Pt_7 Pt_4 diverse: uno come , l'altro come;
queste discrasie non impediscono la Pt_1 Pt_3 ricostruzione della sequenza di trasmissione della cittadinanza, posto che risultano coincidenti tutti gli altri dati identificativi – genitori, luoghi e date di nascita – e posto che le difformità grafiche tra le diverse versioni dei cognomi sono la conseguenza di formali annotazioni nei registri dello stato civile brasiliano). Ciò premesso, si evidenzia che dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il Persona_1
31.7.1876 a VI (attuale provincia di Cuneo) (doc. 3);
2. il signor è deceduto ed è attestato che egli non si sia mai Persona_1 naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza brasiliana;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 4, certificato negativo di naturalizzazione, in cui si attesta che sul registro di naturalizzazione non risulta annotato il nominativo di
[...]
o o figlio di e Persona_1 Parte_10 Persona_2 Persona_3 Persona_4
nato in [...] il [...]);
[...]
3. il sig. ha sposato (doc. 5) e da tale unione Persona_1 Persona_5 in data 2 maggio 1900, in Brasile, è nato (doc. 6); Persona_6
4. ha sposato (doc. 7) e la coppia ha generato tre figli, che Persona_6 Persona_7 hanno dato vita a linee di trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana che interessano gli odierni ricorrenti.
5. Linea di discendenza della sig.ra Persona_8
7 Dall'unione tra e è nata in data [...] la sig.ra Persona_6 Persona_7
(v. Certificato di Nascita doc. 8); quest'ultima ha sposato in Persona_8 CP_3 data 6.9.1952 (v. Certificato di Matrimonio doc. 9) e da detta unione coniugale nascevano due figli, odierni ricorrenti:
5.1. L'odierna ricorrente nata in [...] in data [...], (cfr. Parte_3 certificato di nascita, doc. 13)
5.2. l'odierna ricorrente nata il [...] (v. Certificato di Nascita Parte_1 doc. 10);
5.2.1. la sig.ra ha poi sposato in data 05 Giugno 1990, il sig. Parte_1 [...]
, (v. Certificato di Matrimonio doc. 11) e da detta unione coniugale nasceva CP_4 un figlio:
5.2.2. l'odierno ricorrente nato in [...] in data [...], (v. Parte_2
Certificato di Nascita doc. 12).
6. Linea di discendenza della sig.ra Parte_4
Dall'unione tra e in data 23 Febbraio 1939, nella citta di Persona_6 Persona_7
Pitangueiras Stato di SA OL (Brasile), è nata l'odierna richiedente Parte_4
(v. Certificato di Nascita doc. 15; NB su esso è annotato che le generalità riportate in
[...] origine nell'atto di nascita sono da intendere rettificate come . La Parte_4 sig.ra ha poi sposato il sig. (certificato di Parte_4 Controparte_5 matrimonio, doc. 16) e dall'unione tra i due è nato una figlia:
6.1. L'odierna ricorrente nata nel comune di Palotina, Stato di Parte_5
Parana (Brasile) il 27.12.1961(v. certificato di nascita, doc. 17);
6.2. La sig.ra si è poi legata a Parte_5 Controparte_6 generrando un figlio:
6.3. L'odierno ricorrente nato in data [...], nella città di Parte_6
Ribeirao Preto, Stato di SA OL (Brasile) (v. Certificato di Nascita doc. 18)
7. Linea di discendenza della sig.ra Parte_7
Dall'unione tra e è nata in data [...] nella città di Persona_6 Persona_7
Pitangueiras Stato di SA OL (Brasile), l'odierna ricorrente (v. Parte_7
Certificato di Nascita doc. 19).
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Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
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Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a cittadina brasiliana nata il [...], Parte_1 cittadino brasiliano nato il [...], Parte_2
cittadina brasiliana nata il [...], Parte_3
cittadina brasiliana nata il [...], Parte_4
cittadina brasiliana nata il [...], Parte_5 cittadino brasiliano nato il [...], Parte_6
cittadina brasiliana nata il [...], Parte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12/06/2025 Il Giudice
Andrea Natale
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