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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0048773 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, impugnava il provvedimento di diniego di immatricolazione datato 11/14.10.2024, notificatogli in data 15.11.2024 ed avente n. AGE.AGEDP-
KR. REGISTRO UFFICIALE.0048773.14-10-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone.
Evidenziava che, in data 17.09.2024, con n. di protocollo n. 44119, aveva presentato richiesta di immatricolazione senza versamento dell'imposta, mediante modello F24 IVA AUTO UE, di una autovettura con telaio n. Dato oggetto di acquisto intracomunitario avvenuto in Data presso la
Società_1 con sede in Luogo.
In risposta a tale istanza, in data 15.11.2024, l'Ufficio gli notificava il provvedimento impugnato, contenente diniego alla richiesta di immatricolazione così come formulata nell'istanza. Nel motivare tale decisione,
l'Ufficio si soffermava sulla disciplina del cosiddetto “REGIME DEL MARGINE”. In particolare, specificava che lo stesso è previsto in applicazione della Direttiva n.94/5/CE recepita nel nostro ordinamento dal D.L.
n. 41 del 1995.
Gli elementi ostativi alla richiesta di immatricolazione in esenzione, a giudizio della Direzione dell'Ufficio
Territoriale della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Crotone, nel disposto dall'comma 9 dell'Art.36 del D.L. 23 febbraio 1995 n.41 e cioè … “sono interessati al regime speciale “del margine” i soggetti passivi d'imposta ovvero gli operatori IVA che effettuano cessioni dei suddetti beni mobili usati con la conseguenza che la disposizione è rivolta esclusivamente ad imprese e professionisti soggetti passivi d'imposta”…..
Conseguentemente, concludeva l'Ufficio territoriale, il rivenditore estero Società_1 ha applicato in fattura in modo illegittimo il “regime del margine” ad un privato consumatore finale, contrariamente a quanto prevede la normativa vigente che circoscrive l'applicazione di detto regime alla vendita di beni mobili usati a soggetti passivi IVA che esercitano il commercio in Italia dei già menzionati beni mobili usati, in particolare, nella fattispecie, di autoveicoli.
Configurandosi la fattispecie quale acquisto intracomunitario, l'istanza di validazione senza versamento F24
Elide, a suo tempo inoltrata dall'odierno ricorrente, per l'Ufficio non poteva essere accolta.
Rilevava che tale motivazione era assolutamente infondata e il diniego reso illegittimo ed erroneo.
Sosteneva che il richiamo alla disciplina del regime del margine era del tutto fuori luogo, riferendosi alla disciplina degli acquisti di beni mobili (veicoli) usati ed alla loro successiva commercializzazione che, per l'appunto, può essere effettuata con l'applicazione dell'Iva secondo il particolare sistema del margine quando il rivenditore, soggetto d'imposta in Italia, li ha acquistati da determinate categorie di soggetti.
Evidenziava che la fattispecie al vaglio della Corte adita, invece, era quella dell'acquisto intracomunitario da parte di un soggetto non esercente arte o professione, di un veicolo usato non destinato ad essere rivenduto, ma solo ad essere impiegato come bene personale, per come dichiarato nell'istanza.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Crotone contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito esplicitate, meritevole di accoglimento.
Ed invero, se pure l'operazione di acquisto intracomunitario possa presentare delle irregolarità poste in essere dalla Società_1, società venditrice con sede in Belgio, per l'applicazione del c.d. “regime del margine”, risulta illegittimo il diniego di immatricolazione dell'Ufficio per carenza di motivazione, in quanto non consente al ricorrente di ben comprendere le ragioni per le quali, da privato non esercente attività commerciale nel settore, nonostante il versamento di una ingente somma per l'acquisto, regolarmente dichiarato e documentato, e a fronte di una irregolarità posta in essere dalla società venditrice estera, venga addebitato a lui l'irregolarità al punto da impedirgli la stessa immatricolazione dell'autovettura.
Difetto di motivazione che determina l'annullamento dell'atto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le ragioni della decisione e le peculiarità del caso concreto, con le incertezze interpretative sul punto controverso, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Crotone, 16.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0048773 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, impugnava il provvedimento di diniego di immatricolazione datato 11/14.10.2024, notificatogli in data 15.11.2024 ed avente n. AGE.AGEDP-
KR. REGISTRO UFFICIALE.0048773.14-10-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone.
Evidenziava che, in data 17.09.2024, con n. di protocollo n. 44119, aveva presentato richiesta di immatricolazione senza versamento dell'imposta, mediante modello F24 IVA AUTO UE, di una autovettura con telaio n. Dato oggetto di acquisto intracomunitario avvenuto in Data presso la
Società_1 con sede in Luogo.
In risposta a tale istanza, in data 15.11.2024, l'Ufficio gli notificava il provvedimento impugnato, contenente diniego alla richiesta di immatricolazione così come formulata nell'istanza. Nel motivare tale decisione,
l'Ufficio si soffermava sulla disciplina del cosiddetto “REGIME DEL MARGINE”. In particolare, specificava che lo stesso è previsto in applicazione della Direttiva n.94/5/CE recepita nel nostro ordinamento dal D.L.
n. 41 del 1995.
Gli elementi ostativi alla richiesta di immatricolazione in esenzione, a giudizio della Direzione dell'Ufficio
Territoriale della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Crotone, nel disposto dall'comma 9 dell'Art.36 del D.L. 23 febbraio 1995 n.41 e cioè … “sono interessati al regime speciale “del margine” i soggetti passivi d'imposta ovvero gli operatori IVA che effettuano cessioni dei suddetti beni mobili usati con la conseguenza che la disposizione è rivolta esclusivamente ad imprese e professionisti soggetti passivi d'imposta”…..
Conseguentemente, concludeva l'Ufficio territoriale, il rivenditore estero Società_1 ha applicato in fattura in modo illegittimo il “regime del margine” ad un privato consumatore finale, contrariamente a quanto prevede la normativa vigente che circoscrive l'applicazione di detto regime alla vendita di beni mobili usati a soggetti passivi IVA che esercitano il commercio in Italia dei già menzionati beni mobili usati, in particolare, nella fattispecie, di autoveicoli.
Configurandosi la fattispecie quale acquisto intracomunitario, l'istanza di validazione senza versamento F24
Elide, a suo tempo inoltrata dall'odierno ricorrente, per l'Ufficio non poteva essere accolta.
Rilevava che tale motivazione era assolutamente infondata e il diniego reso illegittimo ed erroneo.
Sosteneva che il richiamo alla disciplina del regime del margine era del tutto fuori luogo, riferendosi alla disciplina degli acquisti di beni mobili (veicoli) usati ed alla loro successiva commercializzazione che, per l'appunto, può essere effettuata con l'applicazione dell'Iva secondo il particolare sistema del margine quando il rivenditore, soggetto d'imposta in Italia, li ha acquistati da determinate categorie di soggetti.
Evidenziava che la fattispecie al vaglio della Corte adita, invece, era quella dell'acquisto intracomunitario da parte di un soggetto non esercente arte o professione, di un veicolo usato non destinato ad essere rivenduto, ma solo ad essere impiegato come bene personale, per come dichiarato nell'istanza.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Crotone contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito esplicitate, meritevole di accoglimento.
Ed invero, se pure l'operazione di acquisto intracomunitario possa presentare delle irregolarità poste in essere dalla Società_1, società venditrice con sede in Belgio, per l'applicazione del c.d. “regime del margine”, risulta illegittimo il diniego di immatricolazione dell'Ufficio per carenza di motivazione, in quanto non consente al ricorrente di ben comprendere le ragioni per le quali, da privato non esercente attività commerciale nel settore, nonostante il versamento di una ingente somma per l'acquisto, regolarmente dichiarato e documentato, e a fronte di una irregolarità posta in essere dalla società venditrice estera, venga addebitato a lui l'irregolarità al punto da impedirgli la stessa immatricolazione dell'autovettura.
Difetto di motivazione che determina l'annullamento dell'atto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le ragioni della decisione e le peculiarità del caso concreto, con le incertezze interpretative sul punto controverso, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Crotone, 16.12.2025