Art. 9.
Dopo l' articolo 489 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 489-bis. - Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale. - Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale puo' essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunziare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.
Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.
Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti".
Dopo l' articolo 489 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 489-bis. - Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale. - Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale puo' essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunziare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.
Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.
Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti".