Versione
19 dicembre 1972
19 dicembre 1972
Art. 9.
Dopo l' articolo 489 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 489-bis. - Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale. - Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale puo' essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunziare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.
Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.
Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti".
Dopo l' articolo 489 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 489-bis. - Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale. - Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale puo' essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunziare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.
Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.
Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/04/1996, n. 94Provvedimento: […] 4.2. - Nel previgente sistema l'esclusione della provvisoria esecutività delle statuizioni civili della sentenza penale di condanna non ancora passata in giudicato, era stata temperata dalla (mera) possibilità che, su istanza di parte, il capo di sentenza che assegnava la provvisionale fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 489-bis aggiunto dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 773). […]Leggi di più...
- non fondatezza.·
- omessa previsione dell'esecutivita' 'ex lege'·
- azione civile·
- provvisoria esecuzione su istanza della parte civile sussistendo giustificati motivi·
- non irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore·
- condanna al risarcimento del danno·
- sent. 94/96 b. processo penale·
- rilevanza della questione di legittimita' costituzionale·
- omessa previsione dei termini a difesa previsti per il decreto di citazione a giudizio·
- conseguente possibilita' di revoca e non solo di sospensione·
- pretesa violazione dell'art. 3 cost.·
- costituzione in udienza·
- sent. 94/96 d. processo penale·
- dedotta violazione del diritto di difesa·
- sent. 94/96 a. giudizio in via incidentale