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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/11/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 13/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 6655/2023 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti. CAMMARINO MARIA MICHELA e RAFFAELE LUCIA contro
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti CORDELLA VALERIO, GIOVANNI RONCONI e DORA
TO VU
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 l'odierna parte ricorrente deduceva:
“1)- L'istante con decorrenza dal 2.7.2004 lavora alle dipendenze di CP_1 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo di Capo
[...] treno/Capo servizi treno del C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie e Accordo di
Confluenza, con attuale inquadramento nel profilo professionale B1 e Figura
Professionale di Capo treno/Capo Servizi Treno presso l'impianto di Foggia.
2)- Il ricorrente, durante i periodi di ferie, ha percepito unicamente la retribuzione base prevista dal Contratto Collettivo Nazionale ed Aziendale, senza vedersi corrispondere gli elementi variabili percepiti durante il normale svolgimento della sua prestazione lavorativa. 3)- Conseguentemente, con missiva del 21.9.2022, invitava e diffidava la datrice di lavoro a voler provvedere immediatamente al pagamento di tutte le voci retributive variabili, nonché alla corresponsione delle differenze economiche maturate a detto titolo, ma detta istanza restava priva di riscontro”.
Pertanto presentava le seguenti conclusioni:
“a- accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità al ricorrente, dell'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31. Punti 4 e 5, Tabella B, CA
FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CA FS 2012, CP_2 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA
FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5 CA FS del 2012-
2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli elementi indicati nelle citate norme, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. e per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie dell'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché dagli artt. 77.2.1
77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL
2003, dell'indennità di utilizzazione professionale prevista dall'art. 31. Punti 4 e 5,
Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dall'art. 34.8. e dall'art. CP_3
31.4., CA FS 2012, dell'indennità scorta vettura eccedenti prevista dall'art. 35.1. CA
FS del 16.4.2003 e dall'art. 32 CA FS 2012 e 2016 e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno previste dall'art. 36.5 CA FS del 2012-2016 calcolate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute (o nel diverso periodo che dovesse risultare accertato in corso di causa), a far data dal 18.7.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a detto titolo a decorrere dal l8.7.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate e maturande a detto titolo a far data dal 18.7.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e- in ogni caso, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata all'udienza del 13.11.2025 la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è fondata, per le medesime argomentazioni esposte da questo
Tribunale con la sentenza n. 2058/2025 (estensore, dott.ssa B.Notarnicola), pronunciata in una fattispecie sovrapponibile a quella odierne, e che di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. attt. c.p.c.
Equiparazione tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, da qualche anno, ha affermato il principio che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 detta la regola che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al personale CP_4 navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare,
a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ). Parte_2
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili: “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, He. e , C- Parte_3
Par 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Di., C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_1 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, Sc.-Ho. e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del Cont 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1
("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a)
("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C- 385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Ro.-St. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, Sc.-Ho. e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Ro.- St. Contr e altri, punto 58, nonché Sc.-Ho. e altri, punto 60). più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Wi. e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza
Wi. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Wi. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo Cont trascorso fuori della Ba. (sentenza e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
Omogeneità tra retribuzione cd. feriale e retribuzione ordinaria e inesistenza del principio di omnicomprensività.
La difesa di parte convenuta poggia una delle sue eccezioni contro l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione cd. feriale delle voci cd. variabili richiamate da parte istante sull'inesistenza, nel nostro ordinamento del principiò di omnicomprensività della retribuzione in base alla quale solo alla contrattazione collettiva è rimessa la “determinazione degli elementi che contribuiscono a formare il trattamento economico” “contrattazione suscettibile di garantire costoro dalla eventualità di retribuzioni insufficienti ed irrisorie e la cui congruità rispetto ai parametri costituzionali potrà essere in ogni caso verificata dal Giudice.”
L'operazione che l'interprete della legge è chiamato a compiere nella fattispecie, per individuare la retribuzione cd. feriale tendenzialmente omogenea a quella ordinaria in godimento al lavoratore, prescinde dal principio di omnicomprensività che, in effetti, la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale.
Nel caso di specie, rilevano solo la retribuzione e le sue componenti che rappresentano la remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero siano correlata allo status professionale del lavoratore, senza una parificazione - tout court - della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Le indennità accessorie della retribuzione richiamate della parte istante.
Si richiamano sulla necessità di inserire le voci in esame nella retribuzione cd feriale i principi richiamati da Cassazione civile sez. lav., 20/05/2024, (ud. 05/03/2024, dep.
20/05/2024), n.13932:
“24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par
44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
"una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché
"qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite"
(sent. CGUE Koch cit., par 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e
2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella
A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavorato un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.”
Tanto premesso, il ricorrente ha specificatamente indicato in ricorso, le indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di Capo -treno/ Capo -servizio:
- l'indennità per assenza dalla residenza;
- l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera nella sua parte variabile;
- l'indennità scorta vettura eccedenti;
-l'indennità delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Indennità assenza dalla residenza
Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc Tribunale Bari sez. lav.,
20/03/2023, n. 842
“Va rammentato che la retribuzione per indennità di assenza dalla residenza, che ha sostituito quella per trasferta è espressamente disciplinata dal CCNL degli
Autoferrotranvieri, …. Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa. Con particolare riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, trattasi chiaramente di indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio. Sul punto vale osservare che il trattamento di trasferta, ora sostituito dall'indennità in parola, degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato dalla contrattazione collettiva e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza.
In relazione a tutte le altre indennità indicate in ricorso, dalla lettura delle norme contrattuali emerge chiaramente come le stesse siano intrinsecamente legate allo svolgimento della mansione di macchinista.”.
In ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione di richiama anche
Cassazione n.13932/2024 cit.:
“21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo
Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”.
Pertanto, per effetto del riconoscimento del diritto al computo delle voci pretese nella retribuzione per ferie deve essere dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che dettano una disciplina in senso contrario.
Indennità di utilizzazione professionale giornaliera nella sua parte variabile.
Con il medesimo ragionamento la Corte di cassazione ha ritenuto anche rilevante ai fini in esame la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) giornaliera.
Cassazione civile sez. lav., 14/04/2025, (ud. 18/12/2024, dep. 14/04/2025), n.9744:
“In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodo di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante,
è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”.
Indennità scorta vettura eccedenti e indennità delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno.
La richiamata Cass. n.13932/2024 ha precisato: “23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.”.
La disapplicazione delle clausole collettive contrarie.
E' evidente, che, qualora non si assicurasse la tendenziale omogeneità della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, secondo cui il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.
Infatti, “L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione." (cfr. Cass. n. 22401/20).
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, pertanto, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
Per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, infatti, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale e i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante è quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Ne deriva la disapplicazione dell'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto
2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31. Punti 4 e 5,
Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CP_2
CA FS 2012, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5
CA FS del 2012-2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli elementi indicati nelle citate norme, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c..
La Corte di Cassazione con la citata sentenza n.13932/2024 ha confermato la correttezza di tale orientamento proprio con riferimento al profilo di capotreno e con riferimento alle quattro voci retributive in esame: “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria …” “19.
Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità…”.
La pronuncia, come si è visto, ha prescritto l'inclusione di questi elementi “variabili” nella base di calcolo della cd. retribuzione feriale.
Effetto dissuasivo in concreto.
Parte resistente nega che la mancata inclusione nella base di calcolo delle voci controverse abbia avuto un effettivo effetto dissuasivo sul godimento delle ferie da parte dei lavoratori.
Il punto fermo da cui partire non può che essere il principio – già richiamato - di diritto di CGUE 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore.
In altre parole, il lavoratore non deve patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
E questo porta a selezionare, come emolumenti rilevanti ai fini in esame, come si è visto, le voci retributive intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato e compensative compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni.
Infine, CGUE 15.09.2011 spiega che la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità - quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo: “6 A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze
Robinson-Steele e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto 60).”.
Quindi, l'importo di tali voci deve essere congruo o comunque apprezzabile cioè rilevante, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie.
La rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore. Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, parte resistente oppone un giudizio di irrilevanza sulla base del calcolo della retribuzione annuale, mentre ciò che rileva ai fini dell'effettività, è la retribuzione mensile, in specie nel mese in cui il lavoratore ha goduto di ferie: così
Cass. cit. n. 13932/2024: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”
(confermata da Cassazione civile sez. lav., 16/05/2025, (ud. 11/02/2025, dep.
16/05/2025), n.13045 e da Cassazione civile sez. lav., 22/05/2025, (ud. 18/12/2024, dep. 22/05/2025), n.13675).
Pertanto, non si condivide la tesi di che contesta l'ammontare della CP_1 riduzione sul rilievo che l'incidenza percentuale vada parametrata sulla retribuzione annuale. Tanto premesso, va ritenuto sussistente l'effetto potenzialmente dissuasivo poiché in base alla documentazione in atto gli importi delle indennità oggetto di domanda sono sensibilmente più elevati e, dunque, paiono senza ombra di dubbio capaci di incidere, almeno in via potenziale, sulle scelte del dipendente.
Dai prospetti paga versati in atti si evince un valore medio mensile degli elementi variabili della retribuzione pari a circa € 580,00 ed un valore medio giornaliero di tali voci pari ad € 27,00 circa.
Nel caso di specie, l'incidenza in termini di retribuzione inferiore percepita per ciascun giorno di ferie goduto corrisponde al 30%- 35% della retribuzione e la mancata inclusione nella stessa durante la fruizione del periodo di ferie degli elementi variabili, con conseguente diminuzione di un terzo della retribuzione mensile, è senz'altro idonea ad indurre la ricorrente a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
Ritiene questo Tribunale che un tale decremento sia rilevante, in quanto il guadagno di un terzo di meno ben può essere un elemento dissuasivo nel confronto con l'ipotizzabile situazione reddituale ed economica di questi lavoratori.
Anche La Corte d'appello di Bari – Sezione Lavoro ha ritenuto rilevante un differenziale all'incirca pari a quello rilevato:
“9.2 E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dalle buste paga prodotte in prime cure dal lavoratore, evidenzianti il fatto che la mancata inclusione delle suddette indennità nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale (l'esclusione sopra esaminata dell'indennità di presenza bis e dell'indennità incentivante ed incentivante aggiuntiva - voci rispettivamente 15
– 16 e 224 delle buste paga - ha davvero scarsa rilevanza) “incide in misura pari a circa il 25% della retribuzione mensile” (v. deduzione a pag. 7 del ricorso introduttivo, mai specificamente contestata dall'azienda).” (Sentenza n. 552/2024 pubbl. il 08/04/2024 RG n. 592/2023).
Eccezione di prescrizione
Parte resistente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive.
È noto che il principio generale della non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso
(Corte Cost., 63/1966) sia stato dalla successiva giurisprudenza di legittimità rivisitato una volta che, subentrata la normativa a protezione del licenziamento illegittimo e/o arbitrario, per una serie di rapporti di lavoro (e solo per questi) la
“tutela reale” ad essi accordata aveva assicurato ai medesimi quella stabilità che consentisse di far ritenere il lavoratore in grado di poter far valere le sue ragioni senza timore di subire provvedimenti datoriali di recesso dal rapporto di lavoro.
Invero, secondo un indirizzo costante, “Ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità
è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che deve essere riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, To. He. ).
Altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità, fermo restando che il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento” (così, tra le tante, Cass., 5494/2007).
Proprio facendo applicazione di tali principi e tenuto conto che ciò che conta è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria), è indubbio che le riforme operate dalla L.
92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (vd. co. 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.
In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte Costituzionale nel 1966 (nello stesso senso, vd. Trib. Milano, sent. n. 3460/2015;
Trib. Milano, sent. n. 2625/2016).
Né può ritenersi che a conclusioni diverse possa giungersi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 1.4.2021 che non ha modificato l'impianto complessivo della normativa in materia, intervenendo su un'ipotesi specifica
(manifesta insussistenza del g.m.o.) e prevedendo che in tale evenienza il giudice debba (e non solo possa) fare applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata.
Infine, recentemente la Suprema Corte (Cass., 26246/2022) ha confermato tale orientamento, fissando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di prederminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
In fattispecie identica a questa di cui trattasi si è pronunciata la Cassazione con la sentenza cit. n. 13932/2024:
“2. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass.
n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.”.
Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a salvaguardare la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il 18.7.2012 e la richiesta della parte ricorrente attiene alle differenze retributive differenze retributive maturate a decorrere dal l8.7.2007.”.
La quantificazione.
La domanda è generica ed attiene, quindi, solo all'an debeatur.
Parte resistente deduce che il diritto spetta solo per 4 settimane annue ovvero, su un orario di lavoro articolato su 5 giornate lavorative, solo per 20 giorni.
Va posta l'individuazione di un “periodo minimo di durata delle ferie annuali”, di quattro settimane di calendario, al di fuori del quale non operano i vincoli derivanti dal diritto UE (come espressamente precisato dalla CGUE nella sentenza n. 385/2018 punto 41..
Se la prestazione lavorativa della parte prestatrice è articolata su 6 giorni alla settimana (come risulta dalle buste paga), il numero di giorni di ferie annue regolato/garantito dal diritto dell'Unione è di giorni 24 (o pari al numero di giorni effettivamente goduti, se inferiori a tale cifra), con le conseguenze di legge. Se è articolata su 5 giorni alla settimana il numero di giorni di ferie annue regolato/garantito dal diritto dell'Unione è di giorni 20.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e valore minimo per l'istruttoria - solo documentale - per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022.
Le spese vanno però in parte compensate, poiché si è verificato un fortissimo contrasto giurisprudenziale – anche distrettuale - sulla spettanza del diritto azionato, sussistente quando il ricorso è stato depositato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6655 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a- disapplica la vigenza, nei confronti della parte ricorrente, dell'art. 77, punto 2,
CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31. Punti 4 e 5, Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CA FS 2012, nella parte in cui limitano CP_2
l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1.
CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5 CA FS del 2012-2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli elementi indicati nelle citate norme, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. e per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b- dichiara il diritto della parte ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie dell'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché dagli artt. 77.2.1 77.2.4.
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, dell'indennità di utilizzazione professionale prevista dall'art. 31. Punti 4 e 5, Tabella
B, CA FS del16.12. 2016, nonché dall'art. 34.8. e dall'art. 31.4., CA FS CP_3
2012, dell'indennità scorta vettura eccedenti prevista dall'art. 35.1. CA FS del
16.4.2003 e dall'art. 32 CA FS 2012 e 2016 e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno previste dall'art. 36.5 CA FS del 2012-2016 calcolate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, a far data dal 18.7.2007, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a detto titolo a decorrere dal 18.7.2007, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d- per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e maturande a detto titolo a far data dal 18.7.2007, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
”.
e) condanna la resistente alla rifusione di metà delle spese di lite, liquidate in euro
4.237,00 per l'intero, oltre rimborso forfettario, spese di c.u. versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
f) compensa la restante metà delle spese
Foggia, dopo l'udienza del 13.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 13/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 6655/2023 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti. CAMMARINO MARIA MICHELA e RAFFAELE LUCIA contro
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti CORDELLA VALERIO, GIOVANNI RONCONI e DORA
TO VU
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 l'odierna parte ricorrente deduceva:
“1)- L'istante con decorrenza dal 2.7.2004 lavora alle dipendenze di CP_1 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo di Capo
[...] treno/Capo servizi treno del C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie e Accordo di
Confluenza, con attuale inquadramento nel profilo professionale B1 e Figura
Professionale di Capo treno/Capo Servizi Treno presso l'impianto di Foggia.
2)- Il ricorrente, durante i periodi di ferie, ha percepito unicamente la retribuzione base prevista dal Contratto Collettivo Nazionale ed Aziendale, senza vedersi corrispondere gli elementi variabili percepiti durante il normale svolgimento della sua prestazione lavorativa. 3)- Conseguentemente, con missiva del 21.9.2022, invitava e diffidava la datrice di lavoro a voler provvedere immediatamente al pagamento di tutte le voci retributive variabili, nonché alla corresponsione delle differenze economiche maturate a detto titolo, ma detta istanza restava priva di riscontro”.
Pertanto presentava le seguenti conclusioni:
“a- accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità al ricorrente, dell'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31. Punti 4 e 5, Tabella B, CA
FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CA FS 2012, CP_2 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA
FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5 CA FS del 2012-
2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli elementi indicati nelle citate norme, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. e per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie dell'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché dagli artt. 77.2.1
77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL
2003, dell'indennità di utilizzazione professionale prevista dall'art. 31. Punti 4 e 5,
Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dall'art. 34.8. e dall'art. CP_3
31.4., CA FS 2012, dell'indennità scorta vettura eccedenti prevista dall'art. 35.1. CA
FS del 16.4.2003 e dall'art. 32 CA FS 2012 e 2016 e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno previste dall'art. 36.5 CA FS del 2012-2016 calcolate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute (o nel diverso periodo che dovesse risultare accertato in corso di causa), a far data dal 18.7.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a detto titolo a decorrere dal l8.7.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate e maturande a detto titolo a far data dal 18.7.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e- in ogni caso, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata all'udienza del 13.11.2025 la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è fondata, per le medesime argomentazioni esposte da questo
Tribunale con la sentenza n. 2058/2025 (estensore, dott.ssa B.Notarnicola), pronunciata in una fattispecie sovrapponibile a quella odierne, e che di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. attt. c.p.c.
Equiparazione tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, da qualche anno, ha affermato il principio che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 detta la regola che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al personale CP_4 navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare,
a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ). Parte_2
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili: “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, He. e , C- Parte_3
Par 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Di., C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_1 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, Sc.-Ho. e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del Cont 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1
("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a)
("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C- 385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Ro.-St. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, Sc.-Ho. e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Ro.- St. Contr e altri, punto 58, nonché Sc.-Ho. e altri, punto 60). più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Wi. e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza
Wi. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Wi. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo Cont trascorso fuori della Ba. (sentenza e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
Omogeneità tra retribuzione cd. feriale e retribuzione ordinaria e inesistenza del principio di omnicomprensività.
La difesa di parte convenuta poggia una delle sue eccezioni contro l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione cd. feriale delle voci cd. variabili richiamate da parte istante sull'inesistenza, nel nostro ordinamento del principiò di omnicomprensività della retribuzione in base alla quale solo alla contrattazione collettiva è rimessa la “determinazione degli elementi che contribuiscono a formare il trattamento economico” “contrattazione suscettibile di garantire costoro dalla eventualità di retribuzioni insufficienti ed irrisorie e la cui congruità rispetto ai parametri costituzionali potrà essere in ogni caso verificata dal Giudice.”
L'operazione che l'interprete della legge è chiamato a compiere nella fattispecie, per individuare la retribuzione cd. feriale tendenzialmente omogenea a quella ordinaria in godimento al lavoratore, prescinde dal principio di omnicomprensività che, in effetti, la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale.
Nel caso di specie, rilevano solo la retribuzione e le sue componenti che rappresentano la remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero siano correlata allo status professionale del lavoratore, senza una parificazione - tout court - della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Le indennità accessorie della retribuzione richiamate della parte istante.
Si richiamano sulla necessità di inserire le voci in esame nella retribuzione cd feriale i principi richiamati da Cassazione civile sez. lav., 20/05/2024, (ud. 05/03/2024, dep.
20/05/2024), n.13932:
“24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par
44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
"una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché
"qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite"
(sent. CGUE Koch cit., par 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e
2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella
A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavorato un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.”
Tanto premesso, il ricorrente ha specificatamente indicato in ricorso, le indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di Capo -treno/ Capo -servizio:
- l'indennità per assenza dalla residenza;
- l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera nella sua parte variabile;
- l'indennità scorta vettura eccedenti;
-l'indennità delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Indennità assenza dalla residenza
Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc Tribunale Bari sez. lav.,
20/03/2023, n. 842
“Va rammentato che la retribuzione per indennità di assenza dalla residenza, che ha sostituito quella per trasferta è espressamente disciplinata dal CCNL degli
Autoferrotranvieri, …. Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa. Con particolare riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, trattasi chiaramente di indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio. Sul punto vale osservare che il trattamento di trasferta, ora sostituito dall'indennità in parola, degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato dalla contrattazione collettiva e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza.
In relazione a tutte le altre indennità indicate in ricorso, dalla lettura delle norme contrattuali emerge chiaramente come le stesse siano intrinsecamente legate allo svolgimento della mansione di macchinista.”.
In ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione di richiama anche
Cassazione n.13932/2024 cit.:
“21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo
Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio
(collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”.
Pertanto, per effetto del riconoscimento del diritto al computo delle voci pretese nella retribuzione per ferie deve essere dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che dettano una disciplina in senso contrario.
Indennità di utilizzazione professionale giornaliera nella sua parte variabile.
Con il medesimo ragionamento la Corte di cassazione ha ritenuto anche rilevante ai fini in esame la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) giornaliera.
Cassazione civile sez. lav., 14/04/2025, (ud. 18/12/2024, dep. 14/04/2025), n.9744:
“In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodo di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante,
è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”.
Indennità scorta vettura eccedenti e indennità delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno.
La richiamata Cass. n.13932/2024 ha precisato: “23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.”.
La disapplicazione delle clausole collettive contrarie.
E' evidente, che, qualora non si assicurasse la tendenziale omogeneità della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, secondo cui il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.
Infatti, “L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione." (cfr. Cass. n. 22401/20).
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, pertanto, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
Per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, infatti, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale e i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante è quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Ne deriva la disapplicazione dell'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto
2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31. Punti 4 e 5,
Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CP_2
CA FS 2012, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5
CA FS del 2012-2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli elementi indicati nelle citate norme, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c..
La Corte di Cassazione con la citata sentenza n.13932/2024 ha confermato la correttezza di tale orientamento proprio con riferimento al profilo di capotreno e con riferimento alle quattro voci retributive in esame: “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria …” “19.
Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità…”.
La pronuncia, come si è visto, ha prescritto l'inclusione di questi elementi “variabili” nella base di calcolo della cd. retribuzione feriale.
Effetto dissuasivo in concreto.
Parte resistente nega che la mancata inclusione nella base di calcolo delle voci controverse abbia avuto un effettivo effetto dissuasivo sul godimento delle ferie da parte dei lavoratori.
Il punto fermo da cui partire non può che essere il principio – già richiamato - di diritto di CGUE 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore.
In altre parole, il lavoratore non deve patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
E questo porta a selezionare, come emolumenti rilevanti ai fini in esame, come si è visto, le voci retributive intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato e compensative compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni.
Infine, CGUE 15.09.2011 spiega che la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità - quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo: “6 A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze
Robinson-Steele e a., punto 58 e Schultz-Hoff, punto 60).”.
Quindi, l'importo di tali voci deve essere congruo o comunque apprezzabile cioè rilevante, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie.
La rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore. Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, parte resistente oppone un giudizio di irrilevanza sulla base del calcolo della retribuzione annuale, mentre ciò che rileva ai fini dell'effettività, è la retribuzione mensile, in specie nel mese in cui il lavoratore ha goduto di ferie: così
Cass. cit. n. 13932/2024: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”
(confermata da Cassazione civile sez. lav., 16/05/2025, (ud. 11/02/2025, dep.
16/05/2025), n.13045 e da Cassazione civile sez. lav., 22/05/2025, (ud. 18/12/2024, dep. 22/05/2025), n.13675).
Pertanto, non si condivide la tesi di che contesta l'ammontare della CP_1 riduzione sul rilievo che l'incidenza percentuale vada parametrata sulla retribuzione annuale. Tanto premesso, va ritenuto sussistente l'effetto potenzialmente dissuasivo poiché in base alla documentazione in atto gli importi delle indennità oggetto di domanda sono sensibilmente più elevati e, dunque, paiono senza ombra di dubbio capaci di incidere, almeno in via potenziale, sulle scelte del dipendente.
Dai prospetti paga versati in atti si evince un valore medio mensile degli elementi variabili della retribuzione pari a circa € 580,00 ed un valore medio giornaliero di tali voci pari ad € 27,00 circa.
Nel caso di specie, l'incidenza in termini di retribuzione inferiore percepita per ciascun giorno di ferie goduto corrisponde al 30%- 35% della retribuzione e la mancata inclusione nella stessa durante la fruizione del periodo di ferie degli elementi variabili, con conseguente diminuzione di un terzo della retribuzione mensile, è senz'altro idonea ad indurre la ricorrente a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
Ritiene questo Tribunale che un tale decremento sia rilevante, in quanto il guadagno di un terzo di meno ben può essere un elemento dissuasivo nel confronto con l'ipotizzabile situazione reddituale ed economica di questi lavoratori.
Anche La Corte d'appello di Bari – Sezione Lavoro ha ritenuto rilevante un differenziale all'incirca pari a quello rilevato:
“9.2 E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dalle buste paga prodotte in prime cure dal lavoratore, evidenzianti il fatto che la mancata inclusione delle suddette indennità nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale (l'esclusione sopra esaminata dell'indennità di presenza bis e dell'indennità incentivante ed incentivante aggiuntiva - voci rispettivamente 15
– 16 e 224 delle buste paga - ha davvero scarsa rilevanza) “incide in misura pari a circa il 25% della retribuzione mensile” (v. deduzione a pag. 7 del ricorso introduttivo, mai specificamente contestata dall'azienda).” (Sentenza n. 552/2024 pubbl. il 08/04/2024 RG n. 592/2023).
Eccezione di prescrizione
Parte resistente eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive.
È noto che il principio generale della non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso
(Corte Cost., 63/1966) sia stato dalla successiva giurisprudenza di legittimità rivisitato una volta che, subentrata la normativa a protezione del licenziamento illegittimo e/o arbitrario, per una serie di rapporti di lavoro (e solo per questi) la
“tutela reale” ad essi accordata aveva assicurato ai medesimi quella stabilità che consentisse di far ritenere il lavoratore in grado di poter far valere le sue ragioni senza timore di subire provvedimenti datoriali di recesso dal rapporto di lavoro.
Invero, secondo un indirizzo costante, “Ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità
è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che deve essere riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (vd. CGUE 13.12.2018 in C-385/17, To. He. ).
Altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità, fermo restando che il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento” (così, tra le tante, Cass., 5494/2007).
Proprio facendo applicazione di tali principi e tenuto conto che ciò che conta è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria), è indubbio che le riforme operate dalla L.
92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (vd. co. 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.
In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte Costituzionale nel 1966 (nello stesso senso, vd. Trib. Milano, sent. n. 3460/2015;
Trib. Milano, sent. n. 2625/2016).
Né può ritenersi che a conclusioni diverse possa giungersi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 1.4.2021 che non ha modificato l'impianto complessivo della normativa in materia, intervenendo su un'ipotesi specifica
(manifesta insussistenza del g.m.o.) e prevedendo che in tale evenienza il giudice debba (e non solo possa) fare applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata.
Infine, recentemente la Suprema Corte (Cass., 26246/2022) ha confermato tale orientamento, fissando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di prederminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
In fattispecie identica a questa di cui trattasi si è pronunciata la Cassazione con la sentenza cit. n. 13932/2024:
“2. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass.
n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.”.
Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a salvaguardare la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il 18.7.2012 e la richiesta della parte ricorrente attiene alle differenze retributive differenze retributive maturate a decorrere dal l8.7.2007.”.
La quantificazione.
La domanda è generica ed attiene, quindi, solo all'an debeatur.
Parte resistente deduce che il diritto spetta solo per 4 settimane annue ovvero, su un orario di lavoro articolato su 5 giornate lavorative, solo per 20 giorni.
Va posta l'individuazione di un “periodo minimo di durata delle ferie annuali”, di quattro settimane di calendario, al di fuori del quale non operano i vincoli derivanti dal diritto UE (come espressamente precisato dalla CGUE nella sentenza n. 385/2018 punto 41..
Se la prestazione lavorativa della parte prestatrice è articolata su 6 giorni alla settimana (come risulta dalle buste paga), il numero di giorni di ferie annue regolato/garantito dal diritto dell'Unione è di giorni 24 (o pari al numero di giorni effettivamente goduti, se inferiori a tale cifra), con le conseguenze di legge. Se è articolata su 5 giorni alla settimana il numero di giorni di ferie annue regolato/garantito dal diritto dell'Unione è di giorni 20.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e valore minimo per l'istruttoria - solo documentale - per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022.
Le spese vanno però in parte compensate, poiché si è verificato un fortissimo contrasto giurisprudenziale – anche distrettuale - sulla spettanza del diritto azionato, sussistente quando il ricorso è stato depositato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6655 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a- disapplica la vigenza, nei confronti della parte ricorrente, dell'art. 77, punto 2,
CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31. Punti 4 e 5, Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CA FS 2012, nella parte in cui limitano CP_2
l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1.
CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5 CA FS del 2012-2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli elementi indicati nelle citate norme, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. e per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b- dichiara il diritto della parte ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie dell'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché dagli artt. 77.2.1 77.2.4.
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, dell'indennità di utilizzazione professionale prevista dall'art. 31. Punti 4 e 5, Tabella
B, CA FS del16.12. 2016, nonché dall'art. 34.8. e dall'art. 31.4., CA FS CP_3
2012, dell'indennità scorta vettura eccedenti prevista dall'art. 35.1. CA FS del
16.4.2003 e dall'art. 32 CA FS 2012 e 2016 e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno previste dall'art. 36.5 CA FS del 2012-2016 calcolate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, a far data dal 18.7.2007, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a detto titolo a decorrere dal 18.7.2007, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d- per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e maturande a detto titolo a far data dal 18.7.2007, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
”.
e) condanna la resistente alla rifusione di metà delle spese di lite, liquidate in euro
4.237,00 per l'intero, oltre rimborso forfettario, spese di c.u. versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
f) compensa la restante metà delle spese
Foggia, dopo l'udienza del 13.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti