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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2047/2016 R.G. tra:
(C.F., ), con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARTOLOMEO BIUSO, giusta procura agli atti;
Attore
e
(C.F. ), quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia CP_1 P.IVA_1 per le Vittime della Strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. MATTEO RENZULLI, giusto procura agli atti;
Convenuta
CP_2
Convenuto contumace
OGGETTO: “risarcimento danni;
responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale gestore del “Fondo di garanzia per le
[...]
1 Vittime della Strada”, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità del conducente della
Opel Astra tg MI3Y315 nella causazione del sinistro occorso in data 24.11.2013, la condanna della compagnia convenuta al risarcimento dei danni materiali (quantificati in € 1.892,50) e non patrimoniali
(quantificati in € 114.334,34) subiti da parte attrice.
A fondamento della propria domanda parte attrice deduceva che:
- in data 24.11.2013, alle ore 15,30 circa, sulla SP 46 Santa Croce di Magliano – Torremaggiore, era alla guida della propria autovettura, Opel Astra, tg BS418JT, quando, giunta nei pressi del km 1.700, veniva colpita frontalmente dall'autovettura Opel Astra, tg MI3Y7315, nell'occasione condotta da ignoti;
- la responsabilità del sinistro era da ascriversi al conducente della Opel Astra, tg MI3Y7315, il quale, perdendo il controllo del mezzo, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'odierna attrice urtandola frontalmente;
- sul posto intervenivano i Carabinieri della Compagnia di San Severo, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118;
- a causa del violento impatto, l'attrice veniva trasportata al Pronto Soccorso di San Severo, dove le veniva diagnosticata una “frattura diafisaria dell'omero sx, algia del rachide cervicale ed algia sternale” e successivamente ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico per “osteosintesi con placca d'acciaio” a cui seguiva un lungo periodo di cure e terapie;
- a seguito del sinistro, la propria autovettura subiva ingenti danni tanto che veniva rottamata in quanto la sua riparazione risultava antieconomica;
- vani si erano rivelati i tentativi di ottenere in via stragiudiziale il risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali subiti.
Nel costituirsi in giudizio, quale Impresa designata ex art. 283 del Dlgs n. 209/2005, in CP_1 nome e per conto della Consap – Gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, eccepiva, preliminarmente, il difetto dei presupposti per invocare l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 02.02.2018 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del proprietario del veicolo Opel Astra, tg MI3Y7315.
La causa, pertanto, veniva istruita con l'assunzione della prova orale ammessa e l'espletamento di CTU medico – legale.
Con successiva ordinanza del 16.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 03.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – veniva trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 07.10.2024) con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 ******
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , non costituitosi in giudizio sebbene CP_2 regolarmente citato a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. di cui all'ordinanza del 02.02.2018.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi l'ammissibilità dell'azione promossa nei confronti di CP_1 quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”. Invero,
[...] nel caso di specie ricorre l'ipotesi dell'art. 283, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 209 /2005, essendo circostanza documentata (cfr. relazione del sinistro stradale dei Carabinieri di San Severo) e non contestata che il veicolo Opel Astra, tg MI3Y7315 fosse sprovvisto di copertura assicurativa.
Nel merito, quanto dedotto dall'attrice ha trovato adeguato riscontro in giudizio e, dunque, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
In particolare, va rilevato che la vicenda in questione beneficia della “relazione di incidente stradale” redatta dai Carabinieri – Compagnia di San Severo, che ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla scorta delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e dei rilievi fotoplanimetrci effettuati;
nello specifico si legge: “si può dedurre che il veicolo “A” Opel Astra targata MI3Y3715 percorreva la SP46 con direzione di marcia S. Croce di M.-Torremaggiore; giunto all'altezza del Km 1.7 circa il conducente perdeva il controllo del veicolo andando a collidere frontalmente contro il veicolo “B” Opel Astra targata BS418JT condotta da
[...]
. Pt_1
Ebbene, anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (come si riscontra, nel caso in esame, per quello relativo alla ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni raccolte e dei rilievi fotoplanimetrici), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione civile sez. III,
09/09/2008, n. 22662), la quale nella specie non è stata fornita.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, nella specie, si sia raggiunta la prova che la dinamica dell'incidente sia effettivamente avvenuta conformemente alla versione rappresentata da parte attrice, risultando provata la responsabilità del conducente dell'Opel Astra, tg. MI3Y7315 in ordine alla causazione dell'evento.
Sul punto, tuttavia, occorre rilevare come la Suprema Corte abbia precisato che nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33483).
3 Ebbene, nel caso di specie, non è stata specificata la concreta condotta di guida della attrice, se cioè fosse corretta e nel rispetto delle norme del codice della strada, oppure no.
Pertanto, nell'assenza di elementi decisivi ritiene il Tribunale che, nel caso, di specie vada applicata la presunzione di concorrente e pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma c.c., la cui sussidiarietà trova spazio laddove, come nel caso in questione, sia impossibile in concreto graduare le colpe dei singoli conducenti.
Da ciò consegue che la convenuta deve essere condannata a risarcire i danni subiti dall'attrice nei limiti del grado di colpa attribuito ex lege (50%).
Superata, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dall'attrice.
Va premesso che nel corso del giudizio è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio da una professionista medico-legale, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo giudizio.
In particolare, la C.T.U. ha acconsentito di accertare che:
- a seguito ed in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, parte attrice ha riportato una “frattura terzo medio diafisi omero sinistro”;
- tali lesioni hanno comportato all'attrice, una ITA di gg. 14, una ITP (al 75%) di gg. 65, una ITP (al
50%) di gg. 40, una ITP (al 25%) di gg. 30, nonchè una percentuale di invalidità permanente del 15%.
Ebbene, ai fini della sua quantificazione – venendo in rilievo un danno alla salute – occorre far rifermento alle tabelle sul danno non patrimoniale elaborato dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel 2024: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n.
10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio;
tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" (cfr., in particolare, Cass. n. 13431/2010), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU n. 26972/2008); preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione
4 dell'art. 3, co. 2, Cost., esse vanno ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni subite.
Alla luce di tanto, a – dell'età di 40 anni all'epoca del sinistro – spetta un risarcimento Parte_1 per danno non patrimoniale di € 61.178,75 liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 15%, un periodo di ITA di gg. 14, una ITP (al 75%) di gg. 65, una ITP (al 50%) di gg. 40, una ITP (al 25%) di gg. 30, nella misura media tabellare di Euro 115,00 pro die).
Non possono riconoscersi ulteriori importi a titolo di danno non patrimoniale (e quindi procedersi alla cd. personalizzazione del danno), tenuto conto del principio secondo cui “l'operazione di
"personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (Cass. n. 21939/2017), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cass. n. 7513/2018). Invero, la degenza ospedaliera, l'intervento chirurgico e la riabilitazione rappresentano conseguenze dannose normali secondo l'"id quod plerumque accidit" delle lesioni riporte dall'attrice e, dunque, si tratta di un aspetto già compensato dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari e, pertanto, non può formare oggetto di personalizzazione.
Passando, ora, alla quantificazione del danno patrimoniale, l'attrice ha dedotto e dimostrato, tramite la produzione delle rispettive attestazioni di pagamento e fatture, di aver affrontato, a seguito del sinistro, spese mediche pari a € 633,00 (rivalutato all'attualità l'importo di € 770,36). Tra l'altro, tali spese sono state reputate congrue anche dalla relazione del consulente tecnico presente in atti.
in citazione l'attore ha chiesto anche il risarcimento per i danni materiali subiti Parte_1 dall'autovettura che ha dovuto rottamare. Sull'entità di tale danno, l'attrice ha documentato la valutazione del valore commerciale di una analoga Opel Astra usata, pari ad € 1.400,00, che potrebbe rappresentare al più un mero indizio del quantum debeatur. Peraltro, nella foto depositata agli atti si evincono i danni riportati dal veicolo e, pertanto, in assenza di prova documentale ulteriore, i danni materiali possono equitativamente ex art. 1226 c.c. essere quantificati in complessivi € 800,00.
In conclusione, l'ammontare del risarcimento spettante all'attrice per i fatti di causa e da porsi in capo alla convenuta è pari ad € 31.374,55, già liquidata all'attualità, in considerazione della CP_1 presunzione del concorso di colpa (al 50%) ex art. 2054, comma 2 c.c.
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali. In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro
5 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.
Per quanto concerne le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. civ. n. 22742/2019) - in considerazione della significativa riduzione della quantificazione del danno risarcibile sussistono giustificati motivi per compensare per 1/2 le spese di lite, mentre il restante 1/2 segue la soccombenza e va posto a carico di da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi CP_1 antistatario.
Sempre in ragione della soccombenza, le spese di C.T.U. devono porsi, in via definitiva, a carico di parte convenuta CP_1
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti di rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- accoglie nei limiti di parte motiva la domanda attorea e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento, nei confronti dell'attrice della somma di € 31.374,55, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno subito in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi come precisati in motivazione;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento in favore di parte CP_1 attrice del restante 1/2, che si liquida in € 3.808,00 per compensi e € 393,00 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del contumace . CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, il 15.05.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2047/2016 R.G. tra:
(C.F., ), con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARTOLOMEO BIUSO, giusta procura agli atti;
Attore
e
(C.F. ), quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia CP_1 P.IVA_1 per le Vittime della Strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. MATTEO RENZULLI, giusto procura agli atti;
Convenuta
CP_2
Convenuto contumace
OGGETTO: “risarcimento danni;
responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale gestore del “Fondo di garanzia per le
[...]
1 Vittime della Strada”, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità del conducente della
Opel Astra tg MI3Y315 nella causazione del sinistro occorso in data 24.11.2013, la condanna della compagnia convenuta al risarcimento dei danni materiali (quantificati in € 1.892,50) e non patrimoniali
(quantificati in € 114.334,34) subiti da parte attrice.
A fondamento della propria domanda parte attrice deduceva che:
- in data 24.11.2013, alle ore 15,30 circa, sulla SP 46 Santa Croce di Magliano – Torremaggiore, era alla guida della propria autovettura, Opel Astra, tg BS418JT, quando, giunta nei pressi del km 1.700, veniva colpita frontalmente dall'autovettura Opel Astra, tg MI3Y7315, nell'occasione condotta da ignoti;
- la responsabilità del sinistro era da ascriversi al conducente della Opel Astra, tg MI3Y7315, il quale, perdendo il controllo del mezzo, invadeva la corsia di marcia percorsa dall'odierna attrice urtandola frontalmente;
- sul posto intervenivano i Carabinieri della Compagnia di San Severo, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118;
- a causa del violento impatto, l'attrice veniva trasportata al Pronto Soccorso di San Severo, dove le veniva diagnosticata una “frattura diafisaria dell'omero sx, algia del rachide cervicale ed algia sternale” e successivamente ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico per “osteosintesi con placca d'acciaio” a cui seguiva un lungo periodo di cure e terapie;
- a seguito del sinistro, la propria autovettura subiva ingenti danni tanto che veniva rottamata in quanto la sua riparazione risultava antieconomica;
- vani si erano rivelati i tentativi di ottenere in via stragiudiziale il risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali subiti.
Nel costituirsi in giudizio, quale Impresa designata ex art. 283 del Dlgs n. 209/2005, in CP_1 nome e per conto della Consap – Gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, eccepiva, preliminarmente, il difetto dei presupposti per invocare l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 02.02.2018 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del proprietario del veicolo Opel Astra, tg MI3Y7315.
La causa, pertanto, veniva istruita con l'assunzione della prova orale ammessa e l'espletamento di CTU medico – legale.
Con successiva ordinanza del 16.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 03.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – veniva trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 07.10.2024) con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 ******
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , non costituitosi in giudizio sebbene CP_2 regolarmente citato a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. di cui all'ordinanza del 02.02.2018.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi l'ammissibilità dell'azione promossa nei confronti di CP_1 quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Vittime della Strada”. Invero,
[...] nel caso di specie ricorre l'ipotesi dell'art. 283, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 209 /2005, essendo circostanza documentata (cfr. relazione del sinistro stradale dei Carabinieri di San Severo) e non contestata che il veicolo Opel Astra, tg MI3Y7315 fosse sprovvisto di copertura assicurativa.
Nel merito, quanto dedotto dall'attrice ha trovato adeguato riscontro in giudizio e, dunque, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
In particolare, va rilevato che la vicenda in questione beneficia della “relazione di incidente stradale” redatta dai Carabinieri – Compagnia di San Severo, che ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla scorta delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e dei rilievi fotoplanimetrci effettuati;
nello specifico si legge: “si può dedurre che il veicolo “A” Opel Astra targata MI3Y3715 percorreva la SP46 con direzione di marcia S. Croce di M.-Torremaggiore; giunto all'altezza del Km 1.7 circa il conducente perdeva il controllo del veicolo andando a collidere frontalmente contro il veicolo “B” Opel Astra targata BS418JT condotta da
[...]
. Pt_1
Ebbene, anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (come si riscontra, nel caso in esame, per quello relativo alla ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni raccolte e dei rilievi fotoplanimetrici), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cassazione civile sez. III,
09/09/2008, n. 22662), la quale nella specie non è stata fornita.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, nella specie, si sia raggiunta la prova che la dinamica dell'incidente sia effettivamente avvenuta conformemente alla versione rappresentata da parte attrice, risultando provata la responsabilità del conducente dell'Opel Astra, tg. MI3Y7315 in ordine alla causazione dell'evento.
Sul punto, tuttavia, occorre rilevare come la Suprema Corte abbia precisato che nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33483).
3 Ebbene, nel caso di specie, non è stata specificata la concreta condotta di guida della attrice, se cioè fosse corretta e nel rispetto delle norme del codice della strada, oppure no.
Pertanto, nell'assenza di elementi decisivi ritiene il Tribunale che, nel caso, di specie vada applicata la presunzione di concorrente e pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma c.c., la cui sussidiarietà trova spazio laddove, come nel caso in questione, sia impossibile in concreto graduare le colpe dei singoli conducenti.
Da ciò consegue che la convenuta deve essere condannata a risarcire i danni subiti dall'attrice nei limiti del grado di colpa attribuito ex lege (50%).
Superata, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dall'attrice.
Va premesso che nel corso del giudizio è stata svolta una consulenza tecnica di ufficio da una professionista medico-legale, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo giudizio.
In particolare, la C.T.U. ha acconsentito di accertare che:
- a seguito ed in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, parte attrice ha riportato una “frattura terzo medio diafisi omero sinistro”;
- tali lesioni hanno comportato all'attrice, una ITA di gg. 14, una ITP (al 75%) di gg. 65, una ITP (al
50%) di gg. 40, una ITP (al 25%) di gg. 30, nonchè una percentuale di invalidità permanente del 15%.
Ebbene, ai fini della sua quantificazione – venendo in rilievo un danno alla salute – occorre far rifermento alle tabelle sul danno non patrimoniale elaborato dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel 2024: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n.
10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio;
tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" (cfr., in particolare, Cass. n. 13431/2010), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU n. 26972/2008); preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione
4 dell'art. 3, co. 2, Cost., esse vanno ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni subite.
Alla luce di tanto, a – dell'età di 40 anni all'epoca del sinistro – spetta un risarcimento Parte_1 per danno non patrimoniale di € 61.178,75 liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 15%, un periodo di ITA di gg. 14, una ITP (al 75%) di gg. 65, una ITP (al 50%) di gg. 40, una ITP (al 25%) di gg. 30, nella misura media tabellare di Euro 115,00 pro die).
Non possono riconoscersi ulteriori importi a titolo di danno non patrimoniale (e quindi procedersi alla cd. personalizzazione del danno), tenuto conto del principio secondo cui “l'operazione di
"personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (Cass. n. 21939/2017), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cass. n. 7513/2018). Invero, la degenza ospedaliera, l'intervento chirurgico e la riabilitazione rappresentano conseguenze dannose normali secondo l'"id quod plerumque accidit" delle lesioni riporte dall'attrice e, dunque, si tratta di un aspetto già compensato dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari e, pertanto, non può formare oggetto di personalizzazione.
Passando, ora, alla quantificazione del danno patrimoniale, l'attrice ha dedotto e dimostrato, tramite la produzione delle rispettive attestazioni di pagamento e fatture, di aver affrontato, a seguito del sinistro, spese mediche pari a € 633,00 (rivalutato all'attualità l'importo di € 770,36). Tra l'altro, tali spese sono state reputate congrue anche dalla relazione del consulente tecnico presente in atti.
in citazione l'attore ha chiesto anche il risarcimento per i danni materiali subiti Parte_1 dall'autovettura che ha dovuto rottamare. Sull'entità di tale danno, l'attrice ha documentato la valutazione del valore commerciale di una analoga Opel Astra usata, pari ad € 1.400,00, che potrebbe rappresentare al più un mero indizio del quantum debeatur. Peraltro, nella foto depositata agli atti si evincono i danni riportati dal veicolo e, pertanto, in assenza di prova documentale ulteriore, i danni materiali possono equitativamente ex art. 1226 c.c. essere quantificati in complessivi € 800,00.
In conclusione, l'ammontare del risarcimento spettante all'attrice per i fatti di causa e da porsi in capo alla convenuta è pari ad € 31.374,55, già liquidata all'attualità, in considerazione della CP_1 presunzione del concorso di colpa (al 50%) ex art. 2054, comma 2 c.c.
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali. In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro
5 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.
Per quanto concerne le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. civ. n. 22742/2019) - in considerazione della significativa riduzione della quantificazione del danno risarcibile sussistono giustificati motivi per compensare per 1/2 le spese di lite, mentre il restante 1/2 segue la soccombenza e va posto a carico di da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi CP_1 antistatario.
Sempre in ragione della soccombenza, le spese di C.T.U. devono porsi, in via definitiva, a carico di parte convenuta CP_1
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti di rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- accoglie nei limiti di parte motiva la domanda attorea e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento, nei confronti dell'attrice della somma di € 31.374,55, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno subito in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi come precisati in motivazione;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento in favore di parte CP_1 attrice del restante 1/2, che si liquida in € 3.808,00 per compensi e € 393,00 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del contumace . CP_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, il 15.05.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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