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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 5763 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5763 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. DI DONATO ARGIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. TERMINE LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2025 e Parte_1 [...]
premesso: CP_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 02/05/2009;
- che dalla loro unione sono nati i figli (4.08.2010) e (1.10.2012); Per_1 Per_2
1 - che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 18.11.2021, era intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Tribunale di Napoli alle seguenti condizioni:
“1) essi coniugi vivranno separatamente, con obbligo di mutuo rispetto. fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'impegno di comunicarsi tempestivamente eventuali modifiche. Il sig. si obbliga a cambiare la sua CP_1 residenza entro giorni 30 dal provvedimento a emettersi da parte della Procura per gli Affari Civili del Tribunale di Napoli;
2) la già casa coniugale sita in Napoli alla
Salita Cacciottoli n.1, con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute, viene assegnata nella sua totalità in uso alla signora , genitore presso il quale Pt_1 avranno la loro residenza abituale i due figli minori. La signora entro 30 Pt_1 giorni dal provvedimento autorizzativo ad emettersi si impegna ad effettuare la voltura delle utenze domestiche essendo già a proprio carico i consumi energetici, di gas e di linea telefonica, oltre agli oneri condominiali avendo la stessa nel mese di luglio 2019 sottoscritto contratto di locazione a proprio nome in riferimento al menzionato immobile. I coniugi stabiliscono che la mobilia e gli arredi acquistati dagli stessi potranno essere divisi (ad eccezione della cucina, degli elettrodomestici e di quelli strettamente necessari per i figli) nell'ipotesi che la signora lasci Pt_1 la ex casa coniugale e, altresì, nel caso in cui negli anni a venire i figli non abiteranno più nell'attuale casa coniugale o in altro immobile con la madre;
3) qualora il sig. avesse necessità di utilizzo personale di un mobile oggi CP_1 presente nella (ex) casa coniugale (ad eccezione della cucina, degli elettrodomestici e di quelli strettamente necessari per i figli), avrà obbligo di congrua preventiva comunicazione alla signora in modo da concordare Pt_1 quale esso sia nonché i tempi e le modalità di asporto;
4) il sig. , che ha CP_1 già lasciato la casa coniugale nel mese di novembre 2018, con la sottoscrizione del presente atto consegna le chiavi dell'appartamento in suo possesso alla signora e dichiara di aver ritirato tutti i suoi effetti personali;
5) i coniugi Pt_1 convengono l'affidamento condiviso dei due figli minori e , i quali, Per_1 Per_2 come detto, avranno la loro residenza abituale presso il domicilio materno;
6) il sig. terrà con sé i figli secondo il calendario che segue: a) ogni settimana CP_1 nel giorno del mercoledì dall'uscita di scuola (o, nel periodo di chiusura della scuola dalle ore 15:00), fino alla mattina successiva, con relativo pernotto, allorquando li accompagnerà presso i rispettivi plessi scolastici (o, nel periodo di
2 chiusura della scuola, presso il domicilio materno). Tutte le volte che i ragazzi svolgeranno le lezioni mediante utilizzo della DAD, il sig. accompagnerà CP_1
i figli presso la residenza della madre entro le ore 8:00 del giovedì mattina;
b) per un fine settimana ogni quindici giorni e, precisamente, dal venerdì tra le ore 19:00
e le ore 20:00 (salvo ritardi per impegni di lavoro comunicati entro le ore 17:00 alla sig.ra ), quando li preleverà dalla residenza materna, fino alla domenica Pt_1 sera alle ore 20:00, allorquando li accompagnerà sempre presso la residenza materna;
c) durante le festività natalizie, i minori staranno con il padre il giorno del 24 (pernotto compreso) o del 25 dicembre, nonché nel periodo dal 26 alle ore
10:00 al 1 gennaio alle ore 11:30, oppure nel periodo dal 1 gennaio dalle ore 11:30 al 6 gennaio alle ore 20:00, sempre in via alternata annuale con la madre. I coniugi stabiliscono che per l'anno 2020, i figli staranno con la madre la sera della Vigilia,
e nel periodo dall'1 al 6 gennaio, mentre staranno con il padre dal 25 dicembre al
1 gennaio sino alle ore 11:30, allorquando li accompagnerà presso il domicilio materno;
d) durante le festività pasquali, i minori staranno con il padre dal venerdì santo alla domenica mattina, oppure dalla domenica mattina sino al martedì successivo, in via alternata annuale con la madre;
e) i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, il giorno del suo onomastico ed il giorno 19 marzo (festa del papà); trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno, il giorno del suo onomastico e il giorno della festa della mamma e, tanto, anche se dette ricorrenze cadranno in giorni di non competenza;
f) per le ferie estive, i minori trascorreranno con il padre e con la madre quindici giorni consecutivi tra il mese di luglio ed il mese di agosto. A tal uopo, i coniugi concorderanno i rispettivi tempi entro possibilmente il 30 giugno di ciascun anno. Resta fermo che per i quindici giorni consecutivi durante i quali i minori staranno con la madre rimarranno sospesi i diritti di visita ordinari del padre;
g) per le giornate festive del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 19 settembre, 1 novembre e 8 dicembre, il padre starà con i figli per tre di esse (mentre nelle restanti i figli staranno con la madre),
e a tal uopo la suddivisione avverrà entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo in considerazione il calendario di visite ordinarie come stabilito ai punti a) e b); In ogni caso, i diritti di visita come concordati potranno essere modificati qualora sorgano improrogabili impegni di lavoro di entrambi, dandosi così reciproca disponibilità nell'interesse superiore dei figli. In caso di contrasto, rimarranno fermi i diritti di visita prestabiliti. 7) i coniugi si dichiarano economicamente
3 autosufficienti, rinunziando a qualsiasi forma di reciproco mantenimento;
8) i1 sig.
si obbliga a corrispondere alla moglie, per il concorso al mantenimento CP_1 dei figli, un assegno mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) - pari ad euro
275,00 per ciascun figlio - sin dal mese di dicembre 2020, ed entro il giorno 7
(sette) di ciascun mese. In proposito il e la dichiarano che nel CP_1 Pt_1 menzionato importo di € 550,00 è ricompresa la somma percepita mensilmente dal a titolo di assegni familiari per i figli: la , pertanto, in aggiunta al CP_1 Pt_1 concordato assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli rinuncia a richiedere al gli assegni familiari dallo stesso percepiti mensilmente CP_1 per i medesimi;
9) i coniugi dando atto che l'ammontare complessivo degli assegni familiari per i due figli, oggi transitante mensilmente sulla busta paga del sig.
[...]
, è pari a € 220,00 (duecentoventi/00), concordano che, quando dal luglio CP_1
2021 verrà erogato (con le modalità che verranno stabilite) il bonus e/o assegno unico come anticipato dal Governo e inserito a prossima legge di bilancio statale ad approvarsi, il dalla somma percepita a titolo tratterrà ogni mese per CP_1 il mantenimento dei figli l'ammontare odierno degli assegni familiari per i medesimi (ovvero € 220,00) - importo, che, dunque, rimarrà compreso nel richiamato assegno mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per il concorso al mantenimento dei figli - mentre corrisponderà alla signora il rimanente Pt_1 importo del bonus e/o assegno unico riconosciuto in loro favore nella qualità di genitori di e . Tanto anche nell'ipotesi che l'erogazione del bonus Per_1 Per_2
e/o assegno unico avvenga in modalità differente dall'accredito sulla basta paga;
10) tali importi saranno versati mediante bonifico sul c/c di cui è titolare la signora a numero Iban: [...]; 11) gli assegni, così Pt_1 come sopra determinati, dovranno essere annualmente rivalutati - la prima rivalutazione sarà dovuta decorso un anno da oggi - sulla base delle variazioni
TA (pubblicate sulla G.U.), automaticamente, convenendo espressamente le parti, con la trascrizione del presente atto, essere superflua ogni esplicita richiesta della avente diritto. Oggetto delle rivalutazioni dovranno essere sia l'assegno base, sia le rivalutazioni già venute;
12) le spese straordinarie, occorrenti per la sana ed equilibrata crescita dei due figli, con particolare riferimento a quelle di istruzione
(ivi comprese, iscrizioni, tasse, libri, testi, gite, e quelle future universitarie), di sport e medico/sanitarie (non coperte dal SSN), nonché quelle in riferimento ai campi estivi post chiusura delle scuole, verranno suddivise nella misura del 50%
4 tra entrambi i genitori. Tutte le spese dovranno, comunque, essere sempre preventivamente concordate tra i coniugi, e, nel caso di anticipo da parte di uno di essi, debitamente documentate ai fini del rimborso. I coniugi danno atto che allo stato ha frequentato il corso di calcetto, mentre ha frequentato il Per_2 Per_1 corso di ginnastica aerea;
13) entrambi i coniugi con la firma del presente atto prestano il loro consenso acchè le Autorità Consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino i loro passaporti e rilascino autonomo passaporto per i figli minori;
14) per tutto quanto non previsto nel presente atto verranno applicate le norme vigenti in materia;
15) le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei sottoscritti procuratori alla solidarietà professionale”;
- che dalla pronuncia di separazione personale sono mutate le condizioni economiche/reddituali dei ricorrenti in quanto: in data 15.9.22 è stata formalizzata la risoluzione del rapporto di lavoro (con cessazione dello stesso a tutti gli effetti economici e normativi al 31.10.22) tra la ed il Sig. , il Controparte_2 CP_1 quale, dunque, è stato costretto a presentare nel mese di novembre 2022 domanda di indennità NASPI (indennità, questa, percepita fino al mese di ottobre 2024) ed è attualmente alla ricerca di altra attività lavorativa;
la Sig.ra espleta attività Pt_1 lavorativa dal mese di settembre 2022 alle dipendenze del Controparte_3 come insegnate precaria con contratto di lavoro a tempo determinato di dieci mensilità annue, percependo una retribuzione mensile pari a circa € 1.500,00, nonché l'Assegno unico e universale per i figli a carico, dal mese di marzo 2023, e pari ad € 398,00 al mese.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza in presenza del 7.11.2025 comparivano personalmente i coniugi.
La sig.ra dichiarava: “posso accettare la somma di € 500 Parte_1 per i miei figli perché da quando ci siamo separati nel 2021, io lavoro stabilmente e mio marito non lavora più. Gli AU per i bambini li prendo io per intero ed ammontano ad € 400,00. Pago un canone di € 650,00 mensili”. Il sig.
5 dichiarava: “purtroppo non lavoro dal 2022 Controparte_1 mentre mia moglie, che prima non lavorava, ora percepisce la retribuzione mensile come insegnante precaria. Posso solo, in parziale modifica degli accordi, confermare l'importo di € 550,00 come in omologa e rinunciare agli assegni unici per i minori. Vivo con la mia famiglia ed a stento riesco a corrispondere il mantenimento per i figli”. Sulle conclusioni dei procuratori e previa acquisizione del parere del Pm, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ I) I coniugi che già vivono separati, continueranno a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno più opportuno essendo tenuti a comunicarsi reciprocamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio ed utenza telefonica. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento dichiarandosi, entrambi, economicamente autosufficienti;
II) i figli minori, e , verranno affidati in modo condiviso Per_1 Persona_3 ex Legge n. 154/2013 e Legge n. 54/2006 ad entrambi i genitori. I Sig.ri CP_1
e , dunque, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore Pt_1 interesse per entrambi i figli, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo, altresì, conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni che successivamente i minori manifesteranno;
III) i figli minori coabiteranno con la madre, come del resto già coabitano, presso la casa sita in Napoli alla Salita Cacciottoli n. 1 ed il padre li terrà con sé ogni settimana il martedì dalle ore 16,30, prelevandoli presso l'abitazione materna, con pernotto e riaccompagnandoli presso i rispettivi plessi scolastici (o, nel periodo di chiusura della scuola, presso l'abitazione materna) alle ore 8,00 del mercoledì, compatibilmente, con le esigenze scolastiche e/o ricreative e/o ludico - sportive dei minori e previo accordo con la Sig.ra . Pt_1
6 Il Sig. terrà con sé i minori alternativamente due week end al mese, CP_1 compatibilmente con le disponibilità lavorative di entrambi i genitori e con le esigenze dei ragazzi e specificatamente dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica.
Durante le festività natalizie i minori staranno con il padre o con la madre ad anni alterni dal 24 dicembre dalle ore 19,00 al 31 dicembre alle ore 12,00 oppure dal
31 dicembre dalle ore 12,00 al 6 gennaio alle ore 20,00. Durante le festività pasquali i minori staranno con il padre o con la madre ad anni alterni dal venerdì santo dalle ore 19,00 alla domenica di Pasqua fino alle ore 19,00 o dalla domenica di Pasqua alle ore 19,00 sino al martedì successivo alle ore 20,00.
Per le ferie estive, i minori trascorreranno separatamente con il padre e con la madre quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto;
resta inteso che, qualora uno dei due genitori dovesse beneficiare delle ferie estive durante il mese di luglio o a cavallo tra il mese di luglio ed il mese di agosto, questi trascorrerà i quindici giorni consecutivi con i minori in tale periodo. A tal riguardo i Sigg.ri
[...]
e concorderanno i rispettivi tempi entro, possibilmente, il 30 giugno CP_1 Pt_1 di ciascun anno. Resta fermo che per i quindici giorni consecutivi durante i quali i minori staranno con la madre rimarranno sospesi i diritti di visita ordinari del padre.
I Sig.ri e saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente i luoghi in CP_1 Pt_1 cui trascorreranno le vacanze con i figli nonché una utenza telefonica presso la quale i minori dovranno essere sempre reperibili.
Per le destinazioni all'estero (in paesi non appartenenti alla Comunità europea), i
Sig.ri e saranno tenuti a comunicare e ricevere il consenso CP_1 Pt_1 dell'altro per gli spostamenti con i minori almeno quindici giorni prima della partenza, evitando paesi a rischio politico – sanitario, oltre a comunicare ogni dato necessario alla reperibilità dei minori.
Per le giornate festive del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 19 settembre, 1 novembre e 8 dicembre, il padre starà con i figli per tre di esse (mentre nelle restanti date i figli staranno con la madre) e a tal riguardo la suddivisione avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno.
In ogni caso, i diritti di visita come concordati potranno essere modificati a seconda dei desideri e degli impegni dei figli in particolari occasioni e qualora sorgano improrogabili impegni di lavoro e/o personali dei Sigg.ri e CP_1
7 , dandosi gli stessi così reciproca disponibilità nell'interesse superiore dei Pt_1 figli. In caso di contrasto rimarranno fermi i diritti di visita prestabiliti.
Sul punto si veda anche il piano genitoriale allegato al presente ricorso (Cfr. All.
7);
IV) Il sig. verserà alla Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 contributo mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori pari a complessivi € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT che dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa presso la Banca MedioBanca Premier, iban
IT4O0305801604100572059863, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
l'AUU sarà percepito per intero dalla sig.ra . Pt_1
V) Le spese scolastiche straordinarie, le spese extrascolastiche straordinarie, le spese universitarie, le spese per prestazioni e/o cure mediche (non coperte da SSN), le spese sportive, le spese relative ai campi estivi post chiusura delle scuole e le altre spese straordinarie dovessero occorrere ai figli dovranno essere preventivamente concordate tra le parti (previa idonea documentazione a riprova della spesa da sostenere) e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tutte dette spese dovranno essere versate dal coniuge obbligato a quello che le ha eventualmente anticipate a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, anche a mezzo e-mail; a tal fine il genitore che richiede il rimborso dovrà inviare comunicazione all'altro genitore a mezzo mail o altro mezzo idoneo con l'indicazione della spesa da sostenere e con relativa idonea documentazione a supporto, richiedendo riscontro entro 5 gg.; in mancanza di espresso dissenso da rendere nella stessa forma, nel termine indicato, la spesa si intenderà approvata”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
8 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e a Napoli Parte_1 Controparte_1 il 02/05/2009 (atto n. 27, parte II , S. A SEZ. G , reg. Atti Matrimonio anno
2009);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
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