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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/04/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data al N° R.G.A.C. 8675/2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. RICCI Costanza Parte_1
-attrice- contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela ZANETTI e dall'avv. Maurizio Controparte_1
MILANA
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, accertato e dichiarato che la condotta della sig.ra , consistente anche nell'aver eseguito i lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'appartamento, provocando un indebolimento strutturale dell'edificio, ha causato e sviluppato nella sig.ra Parte_1 un quadro psicopatologico reattivo con diagnosi di Disturbo d'ansia generalizzato, con umore disforico, documentato e diagnostico dal medico legale Dott. specialista in psichiatria, e sulla base di tale nesso di causa, condannare Persona_1 la convenuta al pagamento del danno biologico, così come quantificato dal Dott. per Euro 26.102,00, oltre il Per_1 rimborso dei compensi del Dott. anche successivi per il presente giudizio, e delle spese occorse per la c.t.p. nel Per_1 procedimento ex art. 700 c.p.c. per un totale di Euro 1.425,04, ovvero al diverso importo che verrà accertato in corso di causa
o comunque ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese e compensi. IN VIA SUBORDINATA, affinché venga considerato il calcolo del danno biologico rilevato dal Prof. nella relazione medica del 18 giugno 2024, fermo restando tutte le Per_2 altre richieste di cui all'atto di citazione ovvero il rimborso dei compensi del Dott. per Euro 1.220,00, oltre spese vive Per_1
pagina 1 di 9
mediche documentate per Euro 39,90 e delle spese occorse per la c.t.p. nel procedimento ex art. 700 c.p.c. per Euro 1.315,04
e così per totali Euro 2.574,94, ovvero quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
Per la convenuta: Rigettare le domande attoree in quanto infondate e disporre la revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite e sua condanna ex art 96 terzo comma c.p.c..
Concisa Esposizione delle Ragioni di Fatto
quale proprietaria dell'appartamento ubicato nell'edifico condominiale posto Parte_1 in Sesto Fiorentino, Via Viviani nr. 39, posto al secondo piano sottostante a quello di proprietà di
[...]
lamentando l'esistenza di rumori molesti provenienti dall'appartamento soprastante il suo, CP_1 agisce in questa sede per essere risarcita dei danni non patrimoniali subiti dalle immissioni di rumore che quantifica in atto di citazione in euro 26.102,00, oltre al rimborso dei compensi corrisposti ai vari professionisti (dott. ing. ing. Persona_1 CP_2 CP_3 [...]
) cui si era rivolta per avviare il procedimento ex art. 700 c.p.c., da cui si origina il Controparte_4 presente, conclusosi con l'ordinanza del 26.3.2021 nr. 1804.
Tale provvedimento aveva ordinato a di collocare sui pavimenti delle stanze (camera da CP_1 letto, ingresso, bagno e cucina) del suo appartamento dei tappeti a pelo lungo e/o moquettes al fine di far cessare le immissioni stesse.
In particolare, la C.T.U. fonometrica (svoltasi sia nel contraddittorio che a sorpresa) espletata dall'ing. nel corso del procedimento cautelare aveva accertato che le immissioni di rumore - Persona_3 da calpestio e da caduta di oggetti sul pavimento - si trasmettevano attraverso il solaio nell'ambiente domestico dell'attrice e divenivano eventi di rumore impattivo e disturbante.
L'attrice ritiene che a causare l'eccessiva propagazione del rumore nel suo ambiente domestico siano stati i lavori edili realizzati da nel settembre del 2018, quando questa ebbe ad incollare un CP_1 nuovo pavimento di gres porcellanato sul preesistente di maiolica, nel mancato rispetto delle regole artis; deve, tuttavia, sin d'ora essere precisato che tale tesi non trova conforto nelle risultanze della C.T.U. ove, invece, si dà atto che è l'intera struttura dell'edificio ad essere non conforme alle normative vigenti in materia di tutela dalle immissioni di rumore perché costruito precedentemente il 1997 e che sussiste una certa dell'edificio che delle partizioni orizzontali tra gli ambienti degli appartamenti delle parti>.
Ad ogni modo rappresenta che non ottemperò all'ordine giudiziale in Parte_1 CP_1 quanto, da accertamenti successivi, aveva verificato che nella stanza da bagno di questa era stato disteso un pagina 2 di 9 tappeto di canniccio/legno che, invece di attutire i rumori, li amplificava, così come la cucina e l'ingresso erano privi di tappeti e che quelli distesi nelle restanti parti dell'appartamento non coprivano le superfici dalle quali si propagavano i rumori;
di tal modo era stata la condotta di a causare le immissioni che CP_1 hanno fortemente inciso sul suo benessere psico-fisico e, quindi, sulla sua salute.
Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda rappresentando, invece, di aver
CP_1 adempiuto alle disposizioni dell'ordinanza del 26.3.2021, tant'è che lo stesso ufficiale giudiziario (accedendo in data 19.9.2022 nella sua abitazione) aveva accertato che “ a già provveduto a coprire la quasi totalità del
CP_1 pavimento della sua abitazione con nr. 17 tappeti di vario genere e spessore in ottemperanza al provvedimento del giudice e del tipo di quelli già visionati dal CTU”. ha fatto presente che, sebbene nelle more del presente procedimento ha
CP_1 Parte_1 ottenuto in data 21.11.2022 dal Giudice della cautela un secondo provvedimento che reitera l'ordine di apporre nelle stanze del suo appartamento tappeti, anche se diversi da quelli già apposti1, lo stesso Giudice della Cautela ha escluso che gli eventi di rumore eccedenti la normale tollerabilità siano ascrivibili a comportamenti impropri delle persone presenti nell'abitazione di
CP_1
assicura di aver adempiuto anche al secondo ordine giudiziale e sostiene che quanto CP_1 affermato dall'attrice in atto di citazione non sia corretto, ovvero che la debolezza strutturale derivi da lavori edili realizzati dalla stessa convenuta;
in particolare, sottolinea come l'intero edificio risulti CP_1
“carente strutturalmente rispetto ai requisiti acustici attivi/passivi richiesti dal DPCM 5.12.1997 perché la normativa non era vigente al momento della costruzione dell'immobile” e che non può ritenersi sussistente il nesso causale tra comportamenti (dolosi o colposi) ascrivibili a ed il danno lamentato. CP_1
Infine, la convenuta sottolinea che in data 23.6.2020 all'attrice è stato diagnosticato dai Servizi
Psichiatrici Territoriali un “disturbo dell'adattamento con aspetti emozionali misti in comorbilità ad elementi ansioso-depressivi” che potrebbe essere la vera ragione delle “ossessioni” che mostra nei Parte_1 suoi riguardi.
Va dato atto che in data 28 agosto 2023 il Giudice della cautela ha definito il procedimento rilevando che “…. a seguito del secondo accesso dell'Ufficiale giudiziario presso l'abitazione di l fine di verificare CP_1 1 …in particolare l'ingresso non risulta integralmente coperto con tappeti a pelo medio/lungo e la cucina e il bagno raffigurano tappeti privi delle caratteristiche fono assorbenti a pelo medio lungo indicate nel provvedimento del 26.3.2021; la cucina inoltre dovrebbe avere uno di detti tappeti anche sotto il tavolo e le sedie mentre in prossimità del lavabo, per esigenze igienico sanitarie, potrebbe avere un pelo più corto come tale più facilmente pulibile”. pagina 3 di 9
l'adempimento dell'ordinanza del 26.3.2021…RI non ha dedotto la sussistenza di alcuna immissione sonora oltre il limite della normale tollerabilità proveniente dall'appartamento di limitandosi a dedurre contestazioni CP_1 meramente formali, richiedendo un ulteriore consulenza tecnica di ufficio che allo stato appare tuttavia meramente esplorativa”.
La causa è stata istruita a mezzo CTU medico legale a mezzo del Prof. . Persona_4
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate all'udienza del 22.1.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della Decisione
La domanda viene accolta per le ragioni e nei limiti che di seguono si precisano.
Il CTU ing. nominato dal Giudice della Cautela, ha accertato, alla data del Persona_3
18.12.2019, che il rumore da calpestio Lnw superava il limite di 63 dB perché era pari a 80 dB, quindi molto superiore al limite fissato dal DPCM 05/12/1997; circa le cause il CTU ha così concluso: “…..per quanto la sostituzione del pavimento possa aver comportato una modifica delle prestazioni di isolamento dei rumori di calpestio preesistente, tale intervento non può dirsi responsabile del livello di calpestio misurato. Si tenga altresì presente che il rifacimento del solo pavimento in edifici costruiti in epoca antecedente all'entrata in vigore del DPCM 5.12.1997, non comporta l'applicabilità del DPCM stesso, né conseguentemente alcuna responsabilità a carico dei proprietari e degli autori dell'intervento….nell'ottica di attenuare l'entità del rumore di calpestio, si possono indicare come soluzioni di chiara efficacia, interventi di arredo quali apposizioni di tappeti, moquettes a pelo medio lungo e simili, oltre alla tenuta di comportamenti adeguati e attenti, stante la conoscenza di questa debolezza strutturale dell'edificio e, in particolare, delle partizioni orizzontali tra gli ambienti di parte attrice e parte convenuta”.
Dunque, la C.T.U. pone in luce il fatto che - nonostante le immanenti caratteristiche, costruttive e strutturali, dell'edificio, affatto dipendenti dall'intervento edilizio posto in essere nel 2018 da e della CP_1 stratigrafia della partizione orizzontale tra i due appartamenti - le immissioni rumorose che si originano nell'ambiente sovrastante quello attoreo possono essere attutite o attenuate o comunque ricondotte sotto il limite dei 63 decibel, che risulta essere il limite oltre il quale l'immissione di rumore diviene “intollerabile” secondo l'accezione dell'art. 844 c.c., proprio mediante l'adozione dell'accorgimento suggerito.
La C.T.U. fonometrica del giudizio cautelare ha rilevato rumori di calpestio e da caduta oggetti superiori ai limiti consentiti per legge e quindi di per sé intollerabili, specie se si considera che le misurazioni sono state eseguite anche di notte, per cui le immissioni si connotano come intense e frequenti.
Pertanto, parte convenuta avrebbe dovuto conformarsi, quanto meno dal 18 dicembre del 2019 al 1 pagina 4 di 9 marzo 2023 (data del secondo accesso nell'abitazione della convenuta da parte dell'Ufficiale giudiziario), alle indicazioni prescrittele dall'A.G. e, poiché vi è prova che ella non ha adempiuto al proprio obbligo di evitare le immissioni di rumore avendo tenuto un comportamento omissivo [consistito nell'imprecisa, non accurata disposizione dei tappeti sulla superficie calpestabile del proprio appartamento con le modalità indicate sia dal C.T.U. che dal Giudice della Cautela], può concludersi che tali immissioni sono divenute
“intollerabili” e che hanno causato l'evento di danno lamentato.
L'art. 844 c.c. vieta tutti i rumori “superiori alla normale tollerabilità”; essa è norma che costituisce una pietra angolare perché individua l'equilibrio tra il diritto del singolo a non subire interferenze nell'esercizio dei propri diritti soggettivi e le regole di pacifica convivenza e solidarietà sociale.
In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive configura, senz'altro, un illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili ex art. 844 c.c. e, pertanto, sono illecite anche sotto il profilo civilistico (Cass. civ., 26 giugno 2024, n. 17562 (ord.); Cass. civ., 17 luglio 2023, n. 20447; Cass. civ., 20 dicembre 2018, n. 32943 (ord.); Cass. civ., 6 novembre 2013, n. 25019; Cass. civ., 20 marzo 2012, n. 4394).
Sul danno patrimoniale
Parte attrice chiede di essere rimborsata delle spese sostenute nella fase cautelare per il pagamento delle fatture emesse dai suoi CCTTPP, ovvero dal medico legale dott. dall'ing. e Persona_1 CP_2 dallo . Controparte_4
La domanda non può essere accolta poiché il Giudice della Cautela ebbe a compensare integralmente le spese sia processuali che tecniche, ad eccezione solo di quelle di CTU, poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Ad ogni modo, poiché l'attrice è stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, la medesima avrebbe potuto chiedere l'anticipazione delle spese all'Erario (non risultando agli atti di questo giudizio che l'abbia fatto!).
Sul danno non patrimoniale a lamentato in atto di citazione sia un danno biologico che un danno alla qualità Parte_1
pagina 5 di 9 della propria vita domestica, sostenendo che la situazione non le ha permesso di attendere alle normali mansioni della vita e di godere della propria abitazione, subendo dei disagi e anche delle sofferenze.
Relativamente a tale ultima voce di danno si richiama il consolidato orientamento della Suprema
Corte, secondo il quale l'accertata esposizione ad immissioni rumorose intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione e la prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle abitudini di vita (Cass. civ. ordinanza 13 aprile 2022
n.11930 e Cass. S.U. sentenza 1 febbraio 2017, n.2611).
Al contempo, occorre anche tener conto che il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della S.C. nr. 26972 del 2008, secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(Cass. sentenza nr 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della
Costituzione.
Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in un giudizio il risarcimento, è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
Poiché nulla è stato allegato da parte attrice con riferimento a tale tipo di danno, non può essere liquidata alcuna somma.
Con riguardo, invece, al danno biologico, l'espletata CTU medico legale ha accertato che la rumorosità dell'ambiente in cui l'attrice ha vissuto le ha effettivamente compromesso lo stato di salute.
Nel caso specifico, i dati raccolti nel corso dell'osservazione clinica, assommati a quelli ricavati dalla pagina 6 di 9 documentazione presa in esame, hanno consentito al CTU di rinvenire un quadro clinico dell'attrice, nel quale si ritrovano sintomi riferibili ad una cronicizzazione del già diagnosticato “Disturbo dell'Adattamento con aspetti emotivi misti, in comorbilità ad elementi ansioso-depressivi in assetto personologico connotato da tratti di rigidità”, reattivi allo stress prolungato, che oggi si esprimono sul piano clinico in un quadro di “cronica ansia anticipatoria in un soggetto con aspetti di ipersensibilità e rigidità personologica”.
Il CTU afferma a pag. 20 e 21 della relazione “Si coglie infatti nella anamnesi del soggetto la rottura di una armonia preesistente agli eventi documentati e descritti, una sorta di irruzione di agenti esterni che nel tempo, e con la loro persistenza, hanno a pieno mostrato il loro potenziale ansiogeno. Oggi la sig.ra ci appare ancora in balìa della Parte_1 situazione di conflitto innescatasi con la vicenda dell'inquinamento acustico, tanto da sentirsi in buona misura prigioniera di tali sentimenti. Nel quadro ansioso il nucleo centrale è rappresentato dalla ruminazione ideativa legata alla sofferenza ed al battersi per un diritto che essa vede leso, dalle alterazioni del ritmo sonno veglia e da un atteggiamento di fondo verso la vita improntato a pessimismo e a preoccupazione per il futuro. Il quadro è pienamente coerente, rispetto a quanto certificato, alla stessa evoluzione clinica di questo tipo di patologie e all'allegata identificazione dell'insorgenza del disagio psichico correlata con gli eventi, così come appare pienamente genuina e clinicamente coerente la sintomatologia ansiosa che viene descritta dall'interessata e che assume una particolare dinamica proprio in relazione all'importanza che afferma abbiano per lei la tranquillità e il riposo.
Ad avvalorare un evidente nesso di causalità concorrono in questo caso sia il rapporto cronologico tra eventi ed insorgenza del quadro clinico, del tutto assente precedentemente, sia le caratteristiche di adeguatezza qualitativa e quantitativa fra i fatti ed il quadro ansioso subentrato.
Le lesioni, sulla base della documentazione medica esibita, stante anche la loro cronicizzazione, comportarono un periodo di inabilità temporanea di complessivi 180 giorni.
Detto periodo può considerarsi suddivisibile in giorni 90 di inabilità temporanea al 25%, seguiti da giorni 90 di inabilità temporanea parziale al 10%.
Attualmente permangono postumi, consistenti in una cronica ansia anticipatoria in un soggetto con aspetti di ipersensibilità e rigidità personologica, che, stante il periodo di tempo trascorso dalla guarigione clinica, possono essere considerati permanenti e che sono suscettibili di una valutazione del danno nella misura del 4% (quattro per cento) di riduzione della integrità psicofisica.
Il danno alla salute patito dall'attrice – di anni 40 alla data del dicembre 2019 – riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, [ovvero il “danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona suscettibile di
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accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”]– viene liquidato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024 (alle quali i Tribunali Italiani sono stati invitati a rispettare nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale v. Cass. 30.6.2011 nr. 14402) e dunque già attualizzato ad oggi, è pari ad euro 10.236 (euro 6659 per il 4% di P.P., euro 2587 per gg 90 di ITP al 25% ed euro 990 per gg 90 di ITP al 10%); sono dovuti gli interessi compensativi parametrati al tasso legale sulla somma devalutata al 18.12.2019 e via via calcolati fino al saldo.
Non si riconosce il danno morale non essendo state allegate situazioni di sofferenza distinta dalla patologia accertata.
Sulla domanda di condanna dell'attrice ex art 96 c.p.c.
La domanda non viene esaminata stante la soccombenza di parte convenuta.
Sulle spese processuali e tecniche
Le spese di CTU sono poste a carico di parte convenuta.
Le spese processuali di parte attrice saranno liquidate in separata sede con decreto ex art 83 bis T.U. nr. 115/2002; si dispone sin d'ora la condanna di parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario di quanto verrà liquidato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertata la natura intollerabile delle immissioni rumorose provenienti dall'unità immobiliare di in danno della salute di , condanna Controparte_1 Parte_1
a risarcire i danni subiti da mediante il pagamento della somma Controparte_1 Parte_1 attualizzata di euro 10.236,00, oltre interessi compensativi parametrati al tasso legale sulla somma devalutata al 18.12.2019 e via via calcolati fino al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare all'Erario quanto verrà liquidato in favore del procuratore di parte attrice a titolo di spese processuali con separato decreto ex art. 83 bis T.U. 115/2002, previo deposito di apposita istanza di liquidazione.
Le spese di CTU medico legale sono poste a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
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Il Giudice on.
Liliana Anselmo
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