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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 371/2018
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DOMENICO PIRILLO e ANNA Parte_1
MARIA PIRILLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in CONTRADA AMARELLI “PALAZZO ANTICO ULIVO”, ROSSANO, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to MIRELLA CP_1
ARLOTTA, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 02/02/2018, Parte_1
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione all'avviso di addebito n.
[...] CP_1
33420170004530980000, notificato in data 3/01/2018 per il pagamento di contributi asseritamente dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2010. Dedotta l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria e la cancellazione dalla gestione separata. Spese vinte e rifusione ai procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/10/2024 il ricorrente, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso, ha rinunciato alle richieste di cui all'atto introduttivo, avendo provveduto a pagare il dovuto in data 20/07/2022, come da ricevuta prodotta, chiedendo dunque la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
*** Si rileva che agli atti risulta la ricevuta dell'avvenuto pagamento, allegata alle note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo della parte ricorrente.
*** Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 28/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DOMENICO PIRILLO e ANNA Parte_1
MARIA PIRILLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in CONTRADA AMARELLI “PALAZZO ANTICO ULIVO”, ROSSANO, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to MIRELLA CP_1
ARLOTTA, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, CORSO CALABRIA, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 02/02/2018, Parte_1
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione all'avviso di addebito n.
[...] CP_1
33420170004530980000, notificato in data 3/01/2018 per il pagamento di contributi asseritamente dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2010. Dedotta l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria e la cancellazione dalla gestione separata. Spese vinte e rifusione ai procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/10/2024 il ricorrente, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso, ha rinunciato alle richieste di cui all'atto introduttivo, avendo provveduto a pagare il dovuto in data 20/07/2022, come da ricevuta prodotta, chiedendo dunque la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
*** Si rileva che agli atti risulta la ricevuta dell'avvenuto pagamento, allegata alle note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo della parte ricorrente.
*** Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 28/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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