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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO dell'AQUILA
La Corte d'appello dell'Aquila, composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1222 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Di Iorio e
Silvia Di Iorio in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
E
in proprio e nella qualità di legale _1
rappresentante pro tempore della rappresentati e CP
difesi dall'avv. Gianpiero Bianchi come da procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati NONCHE' CONTRO
in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore
Appellato contumace
con l'intervento del Procuratore Generale della
Repubblica
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara n. 1359/2022, pubblicata il 18/10/2022, in materia di querela di falso
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, previo accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata ex art 283
c.p.c. sussistendone i requisiti collegati al fumus boni iuris e periculum in mora, respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
Procedere all'integrale riforma della sentenza impugnata nr
1359/2022 resa nei giudizi riuniti rg 4872/2018 e 5023/2018 e per
l'effetto accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza per carenza di interesse delle querele di falso proposta dalla . Tutto con vittoria di diritti, spese ed CP onarari.”.
Conclusioni degli appellati costituiti:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, contrariis rejectis così giudicare: In via principale: previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., confermare la sentenza n. 1359/2022 emessa dal
Tribunale collegiale di Pescara e per l'effetto rigettare l'appello proposto dalla perché nullo e/o inammissibile e/o Parte_1 improcedibile e/o improponibile e/o infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'atto di appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
1359/2022 emessa dal T.O. di Pescara depositata il 18.10.2022, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1359 pubblicata il 18 ottobre 2022 il
Tribunale ordinario di Pescara accoglieva le querele di falso proposte da in proprio e nella qualità di legale _1 rappresentante di nei confronti del CP [...]
e di concessionaria del servizio Controparte_3 Parte_1 tributi del predetto e, per l'effetto: a) dichiarava la P_ falsità delle sottoscrizioni del ricevente apposte sugli avvisi postali di ricevimento (datati in parte il 27 giugno 2016 e in parte 21 luglio 2016) delle raccomandate nn. 15135674133-5,
15135674130-2, 15135674134-1 e 15135674132-4, relative alla notifica tramite messo comunale a mezzo posta di plichi contenenti avvisi di accertamento di tributi locali emessi dal Comune di
b) ordinava la cancellazione di dette Controparte_3 sottoscrizioni con annotazione della sentenza a margine o in calce a ciascun avviso postale;
c) compensava integralmente le spese di lite tra i querelanti e il contumace Controparte_3 rilevando che l'ente locale impositore non poteva essere a conoscenza della falsità degli avvisi postali;
d) condannava PT
a rifondere a ed al sig. il 50% delle
[...] CP _1 spese del giudizio, che compensava per la restante metà fra le parti da ultimo indicate;
e) poneva a carico delle parti costituite, nella misura di un mezzo ciascuna, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa.
1.1. Il Tribunale esponeva che con due distinti atti di citazione per querela di falso, da cui erano sorti due giudizi successivamente riuniti, il sig. in proprio e quale _1 legale rappresentante pro tempore di , aveva evocato in CP giudizio ed il chiedendo che Parte_1 Controparte_3 venisse accertata e dichiarata la falsità e/o la non autenticità delle sottoscrizioni degli avvisi postali di ricevimento (datati alcuni 27 giugno 2016 e altri 21 luglio 2016) delle raccomandate postali nn. 15135674133- 5, 15135674130- 2, 15135674134-1 e
15135674132-4.
1.2. Il Tribunale evidenziava che, a sostegno della domanda, parte attrice aveva dedotto: - che aveva ricevuto da CP PT
, concessionaria del servizio tributi del
[...] P_
, le notifiche di due ingiunzioni fiscali di pagamento,
[...] riferite ad avvisi di accertamento tributario del P_
, in materia di IMU e ICI;
- che, avverso dette
[...] ingiunzioni, aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Teramo;
- che nel giudizio tributario aveva prodotto copia degli avvisi postali di ricevimento dei PT plichi con i quali sarebbero stati notificati gli avvisi di accertamento di IMU e ICI costituenti gli atti presupposti delle impugnate ingiunzioni fiscali;
- che, sempre nel giudizio tributario, la ricorrente si era riservata di proporre querela di falso avverso i suddetti avvisi postali di ricevimento dei plichi contenenti gli avvisi di accertamento tributario, ed aveva disconosciuto la genuinità della documentazione prodotta sia per la mancata indicazione sugli avvisi di accertamento degli estremi della raccomandata della relata redatta dal messo comunale, sia per la non riferibilità all'amministratore o ai suoi incaricati della firma apposta in calce agli stessi avvisi postali;
- che il sig. legale rappresentante di , non aveva mai _1 CP ricevuto i predetti avvisi di accertamento, né le raccomandate postali nn. 15135674133- 5, 15135674130- 2, 15135674134-1 e
15135674132- 4 e non aveva mai sottoscritto le relative ricevute di ritorno;
- che sia la firma del ricevente che quella dell'agente postale incaricato alla distribuzione risultavano illeggibili, ed era assente l'identificazione del soggetto consegnatario;
- che, alle date del 27/06/2016 e 21/07/2016, il sig. si trovava _1 presso il luogo di residenza e la , nell'anno 2016, non aveva CP alcuna persona alle proprie dipendenze, né vi erano addetti all'ufficio o all'azienda, né, tantomeno, persone incaricate alla ricezione della corrispondenza;
- che la firma apposta dal ricevente in calce ai documenti di cui si chiedeva l'attestazione di falsità era del tutto difforme da quella dell'attore e dalla sua grafia;
- che presso l'indirizzo in cui era la sede della società ed in cui si assumeva essere avvenuta la notifica non vi erano, nel periodo in cui erano state asseritamente effettuate le notifiche, familiari, conviventi, collaboratori familiari e/o portiere;
- che tali persone, peraltro, secondo i regolamenti postali, non sarebbero stati nemmeno abilitati a ricevere notifiche destinate alla citata società, non avendo il legale rappresentante indicato presso l'ufficio postale il nominativo di soggetti autorizzati a ricevere le notifiche per conto della società, priva all'epoca di dipendenti.
1.3. Il Tribunale, dopo aver preso atto che gli attori avevano proposto le querele sostanzialmente ripetendo quanto indicato nel giudizio tributario, rigettava l'eccezione di inammissibilità delle querele di falso, sollevata dalla convenuta costituita PT
rilevando che, nella specie, non poteva trovare
[...] applicazione il principio secondo cui l'agente postale, in caso di recapito al domicilio o presso la sede del destinatario, non è tenuto ad eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non prescritte dalla legge n. 890 del 1982, che disciplina la materia;
il Tribunale osservava infatti che gli attori non si erano limitati ad affermare che le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento non appartenevano al legale rappresentante di , ma CP aveva anche sostenuto che nessuno avrebbe potuto ricevere, per conto di quest'ultima società, le raccomandate postali, con la conseguenza che esse dovevano ritenersi come mai ricevute.
1.3.1. Il Tribunale rigettava anche le eccezioni di carenza di interesse ad agire degli attori e di difetto di legittimazione passiva di , osservando, quanto al primo profilo, che se da PT un lato era vero che la Commissione Tributaria Provinciale di
Teramo aveva rigettato i ricorsi avverso le ingiunzioni impugnate era pacifico che aveva proposto appello avverso tali sentenze, CP con la conseguenza che sussisteva l'interesse di parte attrice a far dichiarare la falsità della notifica degli atti presupposti delle ingiunzioni opposte innanzi al giudice tributario, in modo da farla valere nella prosecuzione del giudizio. 1.3.2. Quanto al profilo del difetto di legittimazione passiva di , il primo giudice rilevava che la stessa società convenuta PT aveva prodotto nel giudizio tributario di primo grado le ricevute di ritorno delle raccomandate postali in questione e se ne era avvalsa al fine di ottenere il rigetto dei ricorsi della controparte, sicché era certamente legittimata passiva nel giudizio di primo grado.
1.4. Nel il merito il Tribunale riteneva fondata la domanda attorea in quanto rilevava che dalla consulenza tecnica espletata era emersa una totale discordanza grafica tra le sottoscrizioni di comparazione del sig. e quelle presenti sugli avvisi _1 postali di ricevimento oggetto di querela di falso (il consulente così concludeva: «le firme contestate […] sono apocrife»). Pertanto escludeva che tali sottoscrizioni fossero state vergate dall'amministratore della società.
1.4.1. Il Tribunale rilevava inoltre che dall'istruttoria era inoltre risultato che, nell'anno 2016, presso la sede della società attrice, sita in Pescara, alla via Cetteo Ciglia n. 8, non vi erano addetti all'ufficio o all'azienda ovvero incaricati alla ricezione della corrispondenza né, tantomeno, familiari, conviventi o collaboratori familiari del legale rappresentante e, neppure, un servizio di portierato (menzionava in tal senso le testimonianze di commercialista di;
Testimone_1 CP Testimone_2 consulente della predetta società; Testimone_3 collaboratore del ”Gruppo Di Carlo”, anche se non di , il quale CP aveva precisato che nel 2016, compresi i mesi di giugno e luglio, saltuariamente era andato a ritirare la posta nella cassetta postale presso la predetta sede, ma che le firme sugli avvisi di ricevimento oggetto di causa non erano sue). Il Tribunale riteneva pertanto che dovesse escludersi che un addetto o incaricato della società attrice avesse sottoscritto gli avvisi di ricevimento per cui è causa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con Parte_1 atto di citazione notificato il 13/12/2022, chiedendone la riforma sulla scorta di quattro motivi, contenenti cinque censure, e concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituivano in giudizio ed il sig. CP [...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità _1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2.2. Rimaneva, invece, contumace il non Controparte_3 costituito neppure in primo grado.
2.3. Il Procuratore Generale della Repubblica chiedeva l'accoglimento dell'appello.
2.4. Nelle more la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nella pendenza degli appelli avverso la pronuncia di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo che aveva rigettato i ricorsi avverso le ingiunzioni fiscali, riunite le cause tributarie, sospendeva i giudizi in attesa della definizione della causa relativa alla querela di falso.
2.5. L'udienza del 7 maggio 2024 di precisazione delle conclusioni veniva svolta davanti a questa Corte di appello ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e le parti, nelle note depositate, concludevano come sopra riportato.
2.6. Con ordinanza in data 9 maggio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia del che, seppur regolarmente citato con la Controparte_3 notifica dell'atto di appello presso il proprio indirizzo p.e.c., non si è costituito.
4. Va, in secondo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo deve rilevarsi che, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, è possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame ed è altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi la necessità per la parte di utilizzare particolari formule sacramentali o di redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. n. 27199 del
2017).
5. Prima di passare all'esame dei motivi di appello, è necessario prendere atto dell'irrilevanza di due circostanze erroneamente poste a base delle querele: 1) la mancata identificazione, negli avvisi postali di ricevimento, del soggetto consegnatario;
2) l'illeggibilità della firma dell'agente postale
«incaricato alla distribuzione».
Quanto all'aspetto sub 1), gli avvisi postali attestano che
«il destinatario» è la (legale rappresentante o personale CP incaricato), presso la sua sede, e che la consegna dei plichi è avvenuta presso tale sede ad un «ricevente» che ha siglato gli avvisi postali (vedi anche infra al punto 8). Ne deriva che gli atti oggetto delle querele debbono essere interpretati nel senso che l'atto pubblico attesta che la consegna è avvenuta nella sede sociale del «destinatario» e a soggetto abilitato: legale rappresentante o incaricato. L'assenza di priorità tra le predette categorie di riceventi, unitamente al principio stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tali casi non sussistono formali obblighi identificativi del ricevente a carico dell'agente postale (ex plurimis Cass. n. 29974 del 2017 e le pronunce ivi citate), rende palesemente non pertinente ai fini delle querele di falso la circostanza che l'agente postale abbia omesso (come visto, legittimamente) di identificare formalmente il ricevente, senza indicare sull'avviso postale le generalità e la qualità rivestita in rapporto alla società destinataria.
Quanto all'aspetto sub 2), gli avvisi postali recano tutti il timbro dell'ufficio postale, sono redatti su moduli provenienti dal medesimo ufficio e le parti non hanno mai contestato la loro provenienza dalle Poste italiane e la distribuzione ad opera di un dipendente delle Poste appositamente incaricato. Ciò è sufficiente per ritenere accertata la provenienza dell'avviso di ricevimento, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto valido l'avviso postale in tali casi anche in difetto di sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione. La validità sussiste a maggior ragione nella fattispecie in esame, in cui l'incaricato alla distribuzione ha siglato gli avvisi postali, restando l'illeggibilità della sigla del tutto irrilevante (ex plurimis Cass. n. 30945 del 2024; Cass.
S.U. n. 627 del 2008).
6. Con il primo motivo di appello deduce l'omesso esame PT dell'eccezione della carenza di interesse di alle querele di CP falso;
carenza che assume derivare dall'art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, nella notificazione della cartella di pagamento, non è necessaria la sottoscrizione dell'originale della cartella da parte del consegnatario dell'atto quando la notifica avvenga mediante la consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda. L'appellante — richiamando alcune pronunce giudiziali di merito — sostiene che, nella specie, trattandosi di notifica effettuata a mezzo posta, la richiamata normativa non richiederebbe la sottoscrizione dell'originale ad opera del consegnatario: la sottoscrizione del consegnatario non sarebbe elemento necessario, anche al fine di evitare volontarie false dichiarazioni sulla propria identità ed inficiare così dolosamente la validità della notifica. La notifica, pertanto, realizzerebbe i propri effetti anche se ricevuta «da soggetto diverso». ne trae la conseguenza dell'inammissibilità delle PT querele.
6.1. Il motivo non è fondato.
In proposito è sufficiente osservare che le querele di falso in esame hanno ad oggetto non la notificazione di cartelle di pagamento (e neppure di ingiunzioni fiscali a quelle assimilabili), alle quali si riferisce in via esclusiva l'art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, ma avvisi postali di ricevimento riguardanti la ricezione di avvisi di accertamento tributario notificati per posta tramite messo comunale e prodromici ad ingiunzioni fiscali impugnate davanti al giudice tributario.
Inoltre in base all'art. 26 citato non è necessaria la firma da apporre sulla relata di notifica redatta in calce all'atto notificato e non già la firma sull'avviso postale di ricevimento.
Va comunque ricordato che la notifica a mezzo posta tramite messo comunale dell'avviso di accertamento è disciplinata dall'art. 14 della legge n. 890 del 1982. Nella specie, gli avvisi di accertamento sono muniti, nell'originale e nella copia (vedi la documentazione in atti relativa agli avvisi di accertamento prodotti), della relata di notifica in cui il messo deve indicare l'ufficio postale per mezzo del quale ha spedito la copia al destinatario ed il numero identificativo della raccomandata con ricevuta di ritorno (conformemente al disposto dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982).
7. Con il secondo motivo di appello, , sulla premessa Parte_1 che le querele di falso in esame sono basate unicamente sulla allegata falsità della firma apposta dal ricevente, nel senso della non riconducibilità al sig. , deduce l'inammissibilità di _1 tali querele, posto che sul punto la sentenza di primo grado reca una «motivazione apparente», perché il Tribunale, dopo avere in un primo tempo respinto le istanze di prova per testi e di consulenza tecnica sul corretto assunto che le querele erano basate solo sulla non riferibilità al delle sottoscrizioni, aveva poi _1 immotivatamente ammesso detti mezzi istruttori, limitandosi ad affermare che le querele, alla luce delle «note conclusive» della parte attrice, andavano invece interpretate come deduzione della complessiva falsità della parte degli avvisi postali destinata alla sottoscrizione del ricevente. L'appellante argomenta, a sostegno del motivo, che non vi erano differenze fra la deduzione dell'apposizione di una firma falsa sull'avviso di ricevimento e la deduzione della non riferibilità della sottoscrizione al sig.
, trattandosi in ogni caso di un falso ideologico. _1
L'appellante aggiunge che il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di considerare che, per giurisprudenza costante, l'agente postale (in caso di recapito al domicilio ovvero alla sede o all'indirizzo di residenza del destinatario) non è tenuto ad accertare l'identità del consegnatario, così che l'eventuale mendace dichiarazione sulla propria identità o sulle proprie qualità resa dal consegnatario attiene al contenuto cosiddetto
“intrinseco” dell'atto pubblico e, quindi, non essendo assistita da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., non può essere oggetto di querela di falso, da considerarsi, nei casi in esame, inammissibile. In altri termini, secondo , è inammissibile Parte_1 la querela di falso riguardante avvisi postali di ricevimento, ove il querelante si limiti ad asserire la falsità della firma apposta del ricevente.
7.1. secondo motivo non è fondato.
Come già osservato dal primo giudice, muove dall'errata PT premessa che la querela di falso si risolva nella esclusiva deduzione della non riconducibilità all'amministratore della società della firma del ricevente apposta sugli avvisi postali di ricevimento.
In realtà, nonostante le espressioni non sempre perspicue della contribuente, le querele vanno nel complesso interpretate nel senso, evidenziato nella sentenza impugnata, che con esse si deduce la non corrispondenza al vero dell'attestazione apposta dall'agente postale negli avvisi postali di ricevimento di avere consegnato i plichi nella sede sociale di ad un soggetto CP abilitato a riceverli. Ciò attiene al contenuto estrinseco degli atti pubblici. Conforta tale interpretazione delle querele la reiterata deduzione, già contenuta nelle riserve di querela formulate al giudice tributario, reiterata negli atti di citazione davanti al Tribunale ordinario, da parte della contribuente e del suo amministratore, che alla data delle notifiche non erano in sede e non esistevano e non avevano perciò potuto sottoscrivere gli avvisi di ricevimento né l'amministratore, né dipendenti né addetti all'ufficio o all'azienda sociale, né incaricati della ricezione della corrispondenza (ivi compreso un portiere). Non c'è stata, dunque, alcuna ingiustificata sovrainterpretazione degli atti di citazione da parte del primo giudice, a nulla rilevando che inizialmente avesse adottato una diversa e più restrittiva interpretazione delle querele rispetto a quanto poi ritenuto nella impugnata sentenza.
I querelanti hanno negato anche la presenza di familiari o conviventi dell'amministratore, ma questa deduzione è inutile e non pertinente, dato che destinataria delle notifiche era esclusivamente la società, senza menzione alcuna, né negli avvisi postali di ricevimento né negli avvisi di accertamento spediti per posta, della persona di in proprio o quale _1 amministratore di . CP
L'intento dei querelanti è dimostrare che nessuno dei soggetti abilitati alla ricezione della corrispondenza aveva avuto la possibilità materiale di sottoscrivere, come ricevente, gli avvisi;
ne consegue l'irrilevanza del fatto che l'agente postale (in caso di recapito alla sede, all'ufficio o all'azienda del destinatario) non sia tenuto ad accertare l'identità del consegnatario. D'altro canto non è stata mai dedotta o comunque oggetto di contraddittorio la questione della veridicità della eventuale dichiarazione di un estraneo, non collegabile al destinatario del plico, di essere abilitato alla ricezione: tale questione non potrebbe formare oggetto di querela di falso nel caso di firma leggibile e di soggetto identificabile (perché la questione riguarderebbe la verità cosiddetta “intrinseca” dell'atto pubblico, eliminabile con una controprova ordinaria), ma nella specie la firma è illeggibile e il soggetto non è identificabile, con conseguente permanenza della fede privilegiata ed esperibilità della querela di falso
(come da costante giurisprudenza di legittimità: ex multis Cass.
n. 11708 del 2011). Il punto è comunque rimasto di fatto estraneo al thema decidendum e al thema probandum delle querele.
Le querele, in quanto dirette a impugnare il contenuto estrinseco degli atti pubblici in discorso, sono perciò ammissibili, con riguardo all'indicazione degli elementi di falsità, richiesta dall'art. 221, secondo comma, c.p.c.
7.2. Sussiste inoltre l'indicazione di una pertinente prova della falsità, parimenti richiesta dall'art. 221, secondo comma,
c.p.c., pur nella non linearità delle deduzioni dei querelanti. Le prove testimoniali sono infatti capitolate in modo contrario all'assunto in fatto della parte, perché nella loro testuale formulazione fanno riferimento all'esistenza dei soggetti abilitati alla ricezione della corrispondenza, laddove è palese che le circostanze addotte debbono essere intese come dirette a dimostrare, al contrario, l'inesistenza in loco di tali soggetti
(come più volte affermato in tutti gli scritti difensivi dei querelanti).
In conclusione, le querele, anche sotto il profilo in esame, sono ammissibili perché astrattamente ed ex ante idonee (come sopra interpretate, conformemente alla sentenza di primo grado) a dimostrare la falsità dei documenti impugnati eliminandone la fede privilegiata.
8. Con quello che (benché formalmente inserito alla fine del testo del secondo motivo) deve essere interpretato come il terzo motivo di appello, deduce che dai testi escussi e dai PT documenti ex adverso prodotti non emerge la prova che le raccomandate non siano state ricevute da soggetti incaricati o addetti alla sede della società. Ciò in quanto: 1.) sarebbe
«inverosimile» che i testi e Tes_4 Tes_3
(rispettivamente, dipendenti di altra società di cui il _1 era socio ovvero di una diversa società del “gruppo ”), nonché CP
i testi e (rispettivamente, un consulente esterno, Tes_1 Tes_2 commercialista, ed un consulente addetto a mansioni di contrattualistica della ), privi di un rapporto di dipendenza CP diretta con la siano in grado di riferire attendibilmente CP sulla operatività della sede sociale o sulla presenza o assenza in loco di dipendenti o di incaricati (il si è limitato a Tes_3 riferire che si recava «periodicamente» in sede a ritirare la corrispondenza;
il ha affermato di non essersi «mai Tes_2 materialmente recato sul posto»; 2.) la dichiarazione definita dalla parte «atto sostitutivo di atto notorio», riguardante la mancanza di libro matricola e di posizioni INPS ed INAIL aperte sarebbe priva di efficacia probatoria, perché si risolverebbe in una mera dichiarazione di . _1
8.1. Il terzo motivo (attinente al merito della falsità) è fondato. Pertanto le querele di falso, in accoglimento dell'appello, debbono essere rigettate perché la società contribuente non è stata in grado di provare la falsità dei documenti impugnati.
8.2. Al riguardo va preliminarmente dato atto (per quanto qui interessa) che negli avvisi di ricevimento, dopo lo spazio riservato all'indicazione del «destinatario» (« via Cetteo CP
Ciglia n° 8 […] Pescara […]»), nella riga indicante la «firma per esteso del ricevente - nome e cognome» appare una sigla illeggibile, sovrastante la dizione a stampa «Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08» (recte: dell'allegato 1 al suddetto d.m.), accompagnata da due caselle non barrate relative al destinatario e affiancata dalla data e da una sigla parimenti illeggibile apposta sulla riga «firma dell'incaricato alla distribuzione». Negli avvisi postali non viene fatta alcuna menzione di portieri né di familiari o conviventi dell'amministratore. Il suddetto art. 20, rinvia, tra l'altro, all'art. 29 dello stesso d.m. per gli «invii a firma», tra i quali sono compresi quelli raccomandati. Secondo tale art. 29 (per quanto qui interessa) gli invii di corrispondenza diretti a persone giuridiche sono consegnati «al rappresentante legale o al personale incaricato» e il «legale rappresentante deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta». I citati passi dell'art. 29 corrispondono testualmente all'art. 30 della delibera n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 sulle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del Servizio universale postale, regolante la fattispecie ratione temporis.
Va sottolineato che la consegna al personale «incaricato», ai sensi delle disposizioni appena citate, integra la consegna al destinatario (la persona giuridica) e non a persona da questo diversa.
Deve rilevarsi che la società contribuente ha rinunciato alla prova del mancato invio all'ufficio postale di distribuzione dell'elenco delle persone incaricate della ricezione della posta di cui ai citati artt. 29 del d.m. 1° ottobre 2008 e 30 della delibera n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013, mancato invio che è rimasto pertanto indimostrato. Il teste ha poi Tes_3 dichiarato di non sapere chi si occupasse nella società del ritiro delle raccomandate presso l'ufficio postale.
Va poi osservato che le norme sopra citate non hanno il significato attribuito loro dai querelanti di consentire la consegna del plico solo al legale rappresentante della società in caso di mancata indicazione di altri incaricati, ma, al contrario, servono a restringere il novero degli incaricati, cosicché, in difetto di indicazione del nome degli incaricati, l'agente postale può legittimamente consegnare il plico al personale reperito nella sede sociale che si dichiari legittimato a riceverlo. Resta fermo che, come rilevato al punto 4, l'agente postale non ha l'obbligo di identificare il soggetto consegnatario del plico destinato ad una persona giuridica, ove la consegna avvenga nella sede, ufficio o azienda della destinataria né ha l'obbligo di indicare le generalità di tale soggetto. Non ha perciò rilievo, come già detto,
l'eccezione della contribuente circa la mancata identificazione e indicazione, negli avvisi postali di ricevimento, del soggetto consegnatario (indicazione non prevista da alcuna norma) o circa l'illeggibilità della sua firma (ex plurimis, Cass. n. 1686 del
2023; n. 6910 del 2011).
Ne consegue che, in difetto di altri elementi e secondo quanto già evidenziato, i predetti avvisi postali di ricevimento vanno interpretati come contenenti l'attestazione della consegna del plico, presso la sede della , al legale rappresentante di CP questa oppure a un «incaricati della ricezione della posta» della società.
Oggetto della prova del falso è dunque — giova ribadirlo — il fatto della mancata consegna del plico, nella sede sociale, all'amministratore o ad incaricati della società in quanto tale consegna era impossibile nel luogo e nel tempo indicati.
8.3. Come rilevato dal primo giudice, l'amministratore della società ( ) non ha sottoscritto, quale consegnatario, _1 gli avvisi postali di ricevimento, secondo quanto è risultato dalla consulenza tecnica d'ufficio grafica espletata, che ha concluso
(senza sostanziale opposizione di e con argomentazioni PT adeguate ai fatti e prive di errori logici) per la radicale difformità della firma apposta sugli avvisi postali rispetto a quella propria di Tale difformità è stata _1 confermata anche da alcuni testi ( e ). Tes_2 Tes_4 Tes_3
Pertanto, esclusa l'esistenza di un servizio di portierato
(teste ), la questione si riduce alla prova (di cui sono Tes_3 onerati i querelanti) dell'impossibilità che un «incaricato» della società (ai sensi degli artt. 20 e 29 dell'allegato 1 del d.m. 1° ottobre 2008: vedi sopra) abbia ricevuto i plichi nella sede sociale in Pescara, via Cetteo Ciglia n. 8.
8.4. In relazione agli incaricati della ricezione della posta societaria, i querelanti avevano dunque l'onere di fornire la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che un soggetto a ciò incaricato avesse avuto l'occasione di ricevere nella sede sociale i plichi in discorso nelle date apposte sugli avvisi postali. Deve sottolinearsi che detto incarico (conferito ad un dipendente, regolare o no, o a soggetto non dipendente) poteva essere formalizzato o no, gratuito o retribuito (con tracciamento contabile o “in nero”), permanente o temporaneo, oppure solo occasionalmente affidato: comunque espletato nelle date delle ricevute di ritorno. Non ha perciò pregio la giustificazione addotta dai querelanti di carenza di dipendenti da incaricare: non solo non è provata la mancanza di dipendenti (regolari o irregolari), ma gli incaricati non debbono necessariamente far parte del personale dipendente.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la suddetta dimostrazione dell'assoluta impossibilità della ricezione, nella sede, dei plichi da parte di persona incaricata non è stata fornita dai querelanti.
In primo luogo, deve confermarsi, con l'appellante, che la dichiarazione, definita dalla parte «atto sostitutivo di atto notorio» e riguardante — secondo i querelanti — la mancanza di soggetti incaricati nel libro matricola nonché di posizioni INPS ed INAIL aperte, è priva di efficacia probatoria in giudizio. Essa si sostanzia, infatti, in una mera dichiarazione della parte
[...]
priva di riscontri. Inoltre, la indicata varietà dei _1 possibili titoli dell'incarico di ricezione della posta certamente non esclude la possibilità di un incarico a soggetto privo della qualifica formale di dipendente o di fornitore di servizi o privo di posizione INPS.
In secondo luogo, si condividono le censure sollevate dall'appellante in ordine alla prova testimoniale: i testi
[...]
e (rispettivamente, dipendenti di altra società Tes_4 Tes_3 in cui è socio il e di una società del “gruppo , _1 CP diversa da ), nonché i testi e CP Tes_1 Tes_2
(rispettivamente, un consulente esterno, commercialista, ed un consulente addetto a mansioni di contrattualistica di ) non CP avevano all'epoca un rapporto di dipendenza diretta con la e CP non avevano una costante presenza nella sede sociale e non possono essere ritenuti in grado di deporre in modo attendibile sulla asserita assoluta e permanente non operatività della sede sociale o sulla mancanza in loco di dipendenti addetti o comunque di altri incaricati della ricezione della corrispondenza. Giustamente
l'appellante sottolinea in proposito che: a) il Tes_3 nell'affermare che non vi era servizio di portierato, si è limitato a riferire che si recava «periodicamente» («saltuariamente», come si legge nella sentenza di primo grado) nella sede della CP
(compresi i mesi di giugno e luglio 2016) a ritirare la corrispondenza, senza però dichiarare di essere stato l'unico incaricato al ritiro della corrispondenza nella sede sociale;
b) il ha affermato di non essersi «mai materialmente recato Tes_2 sul posto».
I querelanti, invece, avrebbero dovuto affidarsi a testimoni che, per la propria posizione (ad esempio vicini oppure portieri di edifici limitrofi) potessero attestare una costante (almeno nelle date degli avvisi postali di ricevimento) chiusura della sede sociale o assenza di «incaricati» della per il ritiro della CP posta.
Del resto, la stessa affermazione del teste , secondo Tes_1 cui la sede sociale era un «mero recapito» significa
(contrariamente alle deduzioni dei querelanti) che in via Cetteo
Ciglia n. 8 a Pescara vi era, appunto, un «recapito» della società, cioè un luogo dove avveniva la consegna (e, dunque, la ricezione) di lettere o simili.
In conclusione, posto che negli avvisi postali si dichiara che la consegna era avvenuta nella sede sociale a «incaricati», ai sensi degli artt. 20 e 29 dell'allegato 1 del d.m. 1° ottobre 2008
(vedi sopra), le risultanze istruttorie non sono idonee ad escludere che alla data degli avvisi postali vi fossero nella sede sociale tali soggetti che avevano ricevuto i plichi e sottoscritto gli avvisi. Pertanto la prova fornita dai querelanti non è sufficiente per elidere la fede privilegiata dei suddetti avvisi postali.
9. Con il quarto motivo di appello (indicato nel testo dell'atto di gravame con il numero 3), la s.p.a. appellante deduce l'omessa motivazione della sentenza del Tribunale in ordine alla eccepita carenza di interesse ad agire di;
carenza risultante CP
— secondo l'appellante — dal fatto che le querele di falso sono basate su una presunta falsità della firma apposta in calce ad avvisi di ricevimento di raccomandate regolarmente ricevute nella sede sociale, laddove la mancanza di risultati probatori favorevoli ai querelanti avrebbe evidenziato l'intervenuta sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo della conoscenza degli avvisi di accertamento a séguito della ricezione dei plichi da parte di soggetti abilitati a detta ricezione nella sede. Il quarto motivo, nonostante la formulazione incentrata su una «carenza di interesse», attiene anch'esso, in realtà, al merito della prova del falso e presuppone la carenza di prova della mancata consegna dei plichi a persone incaricate. Il motivo va perciò assorbito nel terzo motivo, di cui segue le sorti.
10. Con il quinto motivo di appello (indicato nel testo dell'atto di gravame con il numero 4) viene censurata la (parziale) condanna di a rifondere le spese di lite alle Parte_1 controparti.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di appello, dovendo la pronuncia sulle spese essere rimodulata sulla base dell'esito del giudizio.
11. Le spese seguono la soccombenza con condanna di e CP del sig. , in solido fra loro, alla refusione in favore di _1
e si liquidano in base ai parametri indicati nelle tabelle PT allegate al d.m. n. 147 del 2022 per cause di valore indeterminabile di media complessità, esclusi per l'appello i compensi relativi alla fase di trattazione, che non si è svolta.
11.1. Nulla deve essere disposto in favore del P_
, rimasto contumace.
[...]
11.2. Per le stesse ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di e del sig. in CP _1 solido fra loro, ferma la solidarietà di tutte le parti del giudizio nei confronti del consulente.
12. Al rigetto della querela di falso consegue, ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c., la condanna dei querelanti, in solido tra loro, al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
a) rigetta le querele di falso proposte da , in _1 proprio e quale legale rappresentante di nei confronti CP del e di Controparte_3 Parte_1
b) condanna i querelanti al pagamento, in solido tra loro, della pena pecuniaria di € 20,00;
c) condanna e , in solido fra loro, _1 CP
a rifondere a le spese del giudizio, che liquida per Parte_1 il primo grado nell'importo di euro 10.860,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente giudizio di appello in euro 804,00 per esborsi ed euro 8.470,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
d) pone le spese della consulenza tecnica grafica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale Ordinario di Pescara, definitivamente a carico di e di in solido fra loro, CP _1 ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7/1/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO dell'AQUILA
La Corte d'appello dell'Aquila, composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1222 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Di Iorio e
Silvia Di Iorio in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
E
in proprio e nella qualità di legale _1
rappresentante pro tempore della rappresentati e CP
difesi dall'avv. Gianpiero Bianchi come da procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati NONCHE' CONTRO
in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore
Appellato contumace
con l'intervento del Procuratore Generale della
Repubblica
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara n. 1359/2022, pubblicata il 18/10/2022, in materia di querela di falso
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, previo accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata ex art 283
c.p.c. sussistendone i requisiti collegati al fumus boni iuris e periculum in mora, respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
Procedere all'integrale riforma della sentenza impugnata nr
1359/2022 resa nei giudizi riuniti rg 4872/2018 e 5023/2018 e per
l'effetto accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza per carenza di interesse delle querele di falso proposta dalla . Tutto con vittoria di diritti, spese ed CP onarari.”.
Conclusioni degli appellati costituiti:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, contrariis rejectis così giudicare: In via principale: previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., confermare la sentenza n. 1359/2022 emessa dal
Tribunale collegiale di Pescara e per l'effetto rigettare l'appello proposto dalla perché nullo e/o inammissibile e/o Parte_1 improcedibile e/o improponibile e/o infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'atto di appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
1359/2022 emessa dal T.O. di Pescara depositata il 18.10.2022, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1359 pubblicata il 18 ottobre 2022 il
Tribunale ordinario di Pescara accoglieva le querele di falso proposte da in proprio e nella qualità di legale _1 rappresentante di nei confronti del CP [...]
e di concessionaria del servizio Controparte_3 Parte_1 tributi del predetto e, per l'effetto: a) dichiarava la P_ falsità delle sottoscrizioni del ricevente apposte sugli avvisi postali di ricevimento (datati in parte il 27 giugno 2016 e in parte 21 luglio 2016) delle raccomandate nn. 15135674133-5,
15135674130-2, 15135674134-1 e 15135674132-4, relative alla notifica tramite messo comunale a mezzo posta di plichi contenenti avvisi di accertamento di tributi locali emessi dal Comune di
b) ordinava la cancellazione di dette Controparte_3 sottoscrizioni con annotazione della sentenza a margine o in calce a ciascun avviso postale;
c) compensava integralmente le spese di lite tra i querelanti e il contumace Controparte_3 rilevando che l'ente locale impositore non poteva essere a conoscenza della falsità degli avvisi postali;
d) condannava PT
a rifondere a ed al sig. il 50% delle
[...] CP _1 spese del giudizio, che compensava per la restante metà fra le parti da ultimo indicate;
e) poneva a carico delle parti costituite, nella misura di un mezzo ciascuna, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa.
1.1. Il Tribunale esponeva che con due distinti atti di citazione per querela di falso, da cui erano sorti due giudizi successivamente riuniti, il sig. in proprio e quale _1 legale rappresentante pro tempore di , aveva evocato in CP giudizio ed il chiedendo che Parte_1 Controparte_3 venisse accertata e dichiarata la falsità e/o la non autenticità delle sottoscrizioni degli avvisi postali di ricevimento (datati alcuni 27 giugno 2016 e altri 21 luglio 2016) delle raccomandate postali nn. 15135674133- 5, 15135674130- 2, 15135674134-1 e
15135674132-4.
1.2. Il Tribunale evidenziava che, a sostegno della domanda, parte attrice aveva dedotto: - che aveva ricevuto da CP PT
, concessionaria del servizio tributi del
[...] P_
, le notifiche di due ingiunzioni fiscali di pagamento,
[...] riferite ad avvisi di accertamento tributario del P_
, in materia di IMU e ICI;
- che, avverso dette
[...] ingiunzioni, aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Teramo;
- che nel giudizio tributario aveva prodotto copia degli avvisi postali di ricevimento dei PT plichi con i quali sarebbero stati notificati gli avvisi di accertamento di IMU e ICI costituenti gli atti presupposti delle impugnate ingiunzioni fiscali;
- che, sempre nel giudizio tributario, la ricorrente si era riservata di proporre querela di falso avverso i suddetti avvisi postali di ricevimento dei plichi contenenti gli avvisi di accertamento tributario, ed aveva disconosciuto la genuinità della documentazione prodotta sia per la mancata indicazione sugli avvisi di accertamento degli estremi della raccomandata della relata redatta dal messo comunale, sia per la non riferibilità all'amministratore o ai suoi incaricati della firma apposta in calce agli stessi avvisi postali;
- che il sig. legale rappresentante di , non aveva mai _1 CP ricevuto i predetti avvisi di accertamento, né le raccomandate postali nn. 15135674133- 5, 15135674130- 2, 15135674134-1 e
15135674132- 4 e non aveva mai sottoscritto le relative ricevute di ritorno;
- che sia la firma del ricevente che quella dell'agente postale incaricato alla distribuzione risultavano illeggibili, ed era assente l'identificazione del soggetto consegnatario;
- che, alle date del 27/06/2016 e 21/07/2016, il sig. si trovava _1 presso il luogo di residenza e la , nell'anno 2016, non aveva CP alcuna persona alle proprie dipendenze, né vi erano addetti all'ufficio o all'azienda, né, tantomeno, persone incaricate alla ricezione della corrispondenza;
- che la firma apposta dal ricevente in calce ai documenti di cui si chiedeva l'attestazione di falsità era del tutto difforme da quella dell'attore e dalla sua grafia;
- che presso l'indirizzo in cui era la sede della società ed in cui si assumeva essere avvenuta la notifica non vi erano, nel periodo in cui erano state asseritamente effettuate le notifiche, familiari, conviventi, collaboratori familiari e/o portiere;
- che tali persone, peraltro, secondo i regolamenti postali, non sarebbero stati nemmeno abilitati a ricevere notifiche destinate alla citata società, non avendo il legale rappresentante indicato presso l'ufficio postale il nominativo di soggetti autorizzati a ricevere le notifiche per conto della società, priva all'epoca di dipendenti.
1.3. Il Tribunale, dopo aver preso atto che gli attori avevano proposto le querele sostanzialmente ripetendo quanto indicato nel giudizio tributario, rigettava l'eccezione di inammissibilità delle querele di falso, sollevata dalla convenuta costituita PT
rilevando che, nella specie, non poteva trovare
[...] applicazione il principio secondo cui l'agente postale, in caso di recapito al domicilio o presso la sede del destinatario, non è tenuto ad eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non prescritte dalla legge n. 890 del 1982, che disciplina la materia;
il Tribunale osservava infatti che gli attori non si erano limitati ad affermare che le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento non appartenevano al legale rappresentante di , ma CP aveva anche sostenuto che nessuno avrebbe potuto ricevere, per conto di quest'ultima società, le raccomandate postali, con la conseguenza che esse dovevano ritenersi come mai ricevute.
1.3.1. Il Tribunale rigettava anche le eccezioni di carenza di interesse ad agire degli attori e di difetto di legittimazione passiva di , osservando, quanto al primo profilo, che se da PT un lato era vero che la Commissione Tributaria Provinciale di
Teramo aveva rigettato i ricorsi avverso le ingiunzioni impugnate era pacifico che aveva proposto appello avverso tali sentenze, CP con la conseguenza che sussisteva l'interesse di parte attrice a far dichiarare la falsità della notifica degli atti presupposti delle ingiunzioni opposte innanzi al giudice tributario, in modo da farla valere nella prosecuzione del giudizio. 1.3.2. Quanto al profilo del difetto di legittimazione passiva di , il primo giudice rilevava che la stessa società convenuta PT aveva prodotto nel giudizio tributario di primo grado le ricevute di ritorno delle raccomandate postali in questione e se ne era avvalsa al fine di ottenere il rigetto dei ricorsi della controparte, sicché era certamente legittimata passiva nel giudizio di primo grado.
1.4. Nel il merito il Tribunale riteneva fondata la domanda attorea in quanto rilevava che dalla consulenza tecnica espletata era emersa una totale discordanza grafica tra le sottoscrizioni di comparazione del sig. e quelle presenti sugli avvisi _1 postali di ricevimento oggetto di querela di falso (il consulente così concludeva: «le firme contestate […] sono apocrife»). Pertanto escludeva che tali sottoscrizioni fossero state vergate dall'amministratore della società.
1.4.1. Il Tribunale rilevava inoltre che dall'istruttoria era inoltre risultato che, nell'anno 2016, presso la sede della società attrice, sita in Pescara, alla via Cetteo Ciglia n. 8, non vi erano addetti all'ufficio o all'azienda ovvero incaricati alla ricezione della corrispondenza né, tantomeno, familiari, conviventi o collaboratori familiari del legale rappresentante e, neppure, un servizio di portierato (menzionava in tal senso le testimonianze di commercialista di;
Testimone_1 CP Testimone_2 consulente della predetta società; Testimone_3 collaboratore del ”Gruppo Di Carlo”, anche se non di , il quale CP aveva precisato che nel 2016, compresi i mesi di giugno e luglio, saltuariamente era andato a ritirare la posta nella cassetta postale presso la predetta sede, ma che le firme sugli avvisi di ricevimento oggetto di causa non erano sue). Il Tribunale riteneva pertanto che dovesse escludersi che un addetto o incaricato della società attrice avesse sottoscritto gli avvisi di ricevimento per cui è causa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con Parte_1 atto di citazione notificato il 13/12/2022, chiedendone la riforma sulla scorta di quattro motivi, contenenti cinque censure, e concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituivano in giudizio ed il sig. CP [...] eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità _1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2.2. Rimaneva, invece, contumace il non Controparte_3 costituito neppure in primo grado.
2.3. Il Procuratore Generale della Repubblica chiedeva l'accoglimento dell'appello.
2.4. Nelle more la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nella pendenza degli appelli avverso la pronuncia di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo che aveva rigettato i ricorsi avverso le ingiunzioni fiscali, riunite le cause tributarie, sospendeva i giudizi in attesa della definizione della causa relativa alla querela di falso.
2.5. L'udienza del 7 maggio 2024 di precisazione delle conclusioni veniva svolta davanti a questa Corte di appello ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e le parti, nelle note depositate, concludevano come sopra riportato.
2.6. Con ordinanza in data 9 maggio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia del che, seppur regolarmente citato con la Controparte_3 notifica dell'atto di appello presso il proprio indirizzo p.e.c., non si è costituito.
4. Va, in secondo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo deve rilevarsi che, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, è possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame ed è altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi la necessità per la parte di utilizzare particolari formule sacramentali o di redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. n. 27199 del
2017).
5. Prima di passare all'esame dei motivi di appello, è necessario prendere atto dell'irrilevanza di due circostanze erroneamente poste a base delle querele: 1) la mancata identificazione, negli avvisi postali di ricevimento, del soggetto consegnatario;
2) l'illeggibilità della firma dell'agente postale
«incaricato alla distribuzione».
Quanto all'aspetto sub 1), gli avvisi postali attestano che
«il destinatario» è la (legale rappresentante o personale CP incaricato), presso la sua sede, e che la consegna dei plichi è avvenuta presso tale sede ad un «ricevente» che ha siglato gli avvisi postali (vedi anche infra al punto 8). Ne deriva che gli atti oggetto delle querele debbono essere interpretati nel senso che l'atto pubblico attesta che la consegna è avvenuta nella sede sociale del «destinatario» e a soggetto abilitato: legale rappresentante o incaricato. L'assenza di priorità tra le predette categorie di riceventi, unitamente al principio stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tali casi non sussistono formali obblighi identificativi del ricevente a carico dell'agente postale (ex plurimis Cass. n. 29974 del 2017 e le pronunce ivi citate), rende palesemente non pertinente ai fini delle querele di falso la circostanza che l'agente postale abbia omesso (come visto, legittimamente) di identificare formalmente il ricevente, senza indicare sull'avviso postale le generalità e la qualità rivestita in rapporto alla società destinataria.
Quanto all'aspetto sub 2), gli avvisi postali recano tutti il timbro dell'ufficio postale, sono redatti su moduli provenienti dal medesimo ufficio e le parti non hanno mai contestato la loro provenienza dalle Poste italiane e la distribuzione ad opera di un dipendente delle Poste appositamente incaricato. Ciò è sufficiente per ritenere accertata la provenienza dell'avviso di ricevimento, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto valido l'avviso postale in tali casi anche in difetto di sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione. La validità sussiste a maggior ragione nella fattispecie in esame, in cui l'incaricato alla distribuzione ha siglato gli avvisi postali, restando l'illeggibilità della sigla del tutto irrilevante (ex plurimis Cass. n. 30945 del 2024; Cass.
S.U. n. 627 del 2008).
6. Con il primo motivo di appello deduce l'omesso esame PT dell'eccezione della carenza di interesse di alle querele di CP falso;
carenza che assume derivare dall'art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, nella notificazione della cartella di pagamento, non è necessaria la sottoscrizione dell'originale della cartella da parte del consegnatario dell'atto quando la notifica avvenga mediante la consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda. L'appellante — richiamando alcune pronunce giudiziali di merito — sostiene che, nella specie, trattandosi di notifica effettuata a mezzo posta, la richiamata normativa non richiederebbe la sottoscrizione dell'originale ad opera del consegnatario: la sottoscrizione del consegnatario non sarebbe elemento necessario, anche al fine di evitare volontarie false dichiarazioni sulla propria identità ed inficiare così dolosamente la validità della notifica. La notifica, pertanto, realizzerebbe i propri effetti anche se ricevuta «da soggetto diverso». ne trae la conseguenza dell'inammissibilità delle PT querele.
6.1. Il motivo non è fondato.
In proposito è sufficiente osservare che le querele di falso in esame hanno ad oggetto non la notificazione di cartelle di pagamento (e neppure di ingiunzioni fiscali a quelle assimilabili), alle quali si riferisce in via esclusiva l'art. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, ma avvisi postali di ricevimento riguardanti la ricezione di avvisi di accertamento tributario notificati per posta tramite messo comunale e prodromici ad ingiunzioni fiscali impugnate davanti al giudice tributario.
Inoltre in base all'art. 26 citato non è necessaria la firma da apporre sulla relata di notifica redatta in calce all'atto notificato e non già la firma sull'avviso postale di ricevimento.
Va comunque ricordato che la notifica a mezzo posta tramite messo comunale dell'avviso di accertamento è disciplinata dall'art. 14 della legge n. 890 del 1982. Nella specie, gli avvisi di accertamento sono muniti, nell'originale e nella copia (vedi la documentazione in atti relativa agli avvisi di accertamento prodotti), della relata di notifica in cui il messo deve indicare l'ufficio postale per mezzo del quale ha spedito la copia al destinatario ed il numero identificativo della raccomandata con ricevuta di ritorno (conformemente al disposto dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982).
7. Con il secondo motivo di appello, , sulla premessa Parte_1 che le querele di falso in esame sono basate unicamente sulla allegata falsità della firma apposta dal ricevente, nel senso della non riconducibilità al sig. , deduce l'inammissibilità di _1 tali querele, posto che sul punto la sentenza di primo grado reca una «motivazione apparente», perché il Tribunale, dopo avere in un primo tempo respinto le istanze di prova per testi e di consulenza tecnica sul corretto assunto che le querele erano basate solo sulla non riferibilità al delle sottoscrizioni, aveva poi _1 immotivatamente ammesso detti mezzi istruttori, limitandosi ad affermare che le querele, alla luce delle «note conclusive» della parte attrice, andavano invece interpretate come deduzione della complessiva falsità della parte degli avvisi postali destinata alla sottoscrizione del ricevente. L'appellante argomenta, a sostegno del motivo, che non vi erano differenze fra la deduzione dell'apposizione di una firma falsa sull'avviso di ricevimento e la deduzione della non riferibilità della sottoscrizione al sig.
, trattandosi in ogni caso di un falso ideologico. _1
L'appellante aggiunge che il Tribunale di Pescara avrebbe omesso di considerare che, per giurisprudenza costante, l'agente postale (in caso di recapito al domicilio ovvero alla sede o all'indirizzo di residenza del destinatario) non è tenuto ad accertare l'identità del consegnatario, così che l'eventuale mendace dichiarazione sulla propria identità o sulle proprie qualità resa dal consegnatario attiene al contenuto cosiddetto
“intrinseco” dell'atto pubblico e, quindi, non essendo assistita da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., non può essere oggetto di querela di falso, da considerarsi, nei casi in esame, inammissibile. In altri termini, secondo , è inammissibile Parte_1 la querela di falso riguardante avvisi postali di ricevimento, ove il querelante si limiti ad asserire la falsità della firma apposta del ricevente.
7.1. secondo motivo non è fondato.
Come già osservato dal primo giudice, muove dall'errata PT premessa che la querela di falso si risolva nella esclusiva deduzione della non riconducibilità all'amministratore della società della firma del ricevente apposta sugli avvisi postali di ricevimento.
In realtà, nonostante le espressioni non sempre perspicue della contribuente, le querele vanno nel complesso interpretate nel senso, evidenziato nella sentenza impugnata, che con esse si deduce la non corrispondenza al vero dell'attestazione apposta dall'agente postale negli avvisi postali di ricevimento di avere consegnato i plichi nella sede sociale di ad un soggetto CP abilitato a riceverli. Ciò attiene al contenuto estrinseco degli atti pubblici. Conforta tale interpretazione delle querele la reiterata deduzione, già contenuta nelle riserve di querela formulate al giudice tributario, reiterata negli atti di citazione davanti al Tribunale ordinario, da parte della contribuente e del suo amministratore, che alla data delle notifiche non erano in sede e non esistevano e non avevano perciò potuto sottoscrivere gli avvisi di ricevimento né l'amministratore, né dipendenti né addetti all'ufficio o all'azienda sociale, né incaricati della ricezione della corrispondenza (ivi compreso un portiere). Non c'è stata, dunque, alcuna ingiustificata sovrainterpretazione degli atti di citazione da parte del primo giudice, a nulla rilevando che inizialmente avesse adottato una diversa e più restrittiva interpretazione delle querele rispetto a quanto poi ritenuto nella impugnata sentenza.
I querelanti hanno negato anche la presenza di familiari o conviventi dell'amministratore, ma questa deduzione è inutile e non pertinente, dato che destinataria delle notifiche era esclusivamente la società, senza menzione alcuna, né negli avvisi postali di ricevimento né negli avvisi di accertamento spediti per posta, della persona di in proprio o quale _1 amministratore di . CP
L'intento dei querelanti è dimostrare che nessuno dei soggetti abilitati alla ricezione della corrispondenza aveva avuto la possibilità materiale di sottoscrivere, come ricevente, gli avvisi;
ne consegue l'irrilevanza del fatto che l'agente postale (in caso di recapito alla sede, all'ufficio o all'azienda del destinatario) non sia tenuto ad accertare l'identità del consegnatario. D'altro canto non è stata mai dedotta o comunque oggetto di contraddittorio la questione della veridicità della eventuale dichiarazione di un estraneo, non collegabile al destinatario del plico, di essere abilitato alla ricezione: tale questione non potrebbe formare oggetto di querela di falso nel caso di firma leggibile e di soggetto identificabile (perché la questione riguarderebbe la verità cosiddetta “intrinseca” dell'atto pubblico, eliminabile con una controprova ordinaria), ma nella specie la firma è illeggibile e il soggetto non è identificabile, con conseguente permanenza della fede privilegiata ed esperibilità della querela di falso
(come da costante giurisprudenza di legittimità: ex multis Cass.
n. 11708 del 2011). Il punto è comunque rimasto di fatto estraneo al thema decidendum e al thema probandum delle querele.
Le querele, in quanto dirette a impugnare il contenuto estrinseco degli atti pubblici in discorso, sono perciò ammissibili, con riguardo all'indicazione degli elementi di falsità, richiesta dall'art. 221, secondo comma, c.p.c.
7.2. Sussiste inoltre l'indicazione di una pertinente prova della falsità, parimenti richiesta dall'art. 221, secondo comma,
c.p.c., pur nella non linearità delle deduzioni dei querelanti. Le prove testimoniali sono infatti capitolate in modo contrario all'assunto in fatto della parte, perché nella loro testuale formulazione fanno riferimento all'esistenza dei soggetti abilitati alla ricezione della corrispondenza, laddove è palese che le circostanze addotte debbono essere intese come dirette a dimostrare, al contrario, l'inesistenza in loco di tali soggetti
(come più volte affermato in tutti gli scritti difensivi dei querelanti).
In conclusione, le querele, anche sotto il profilo in esame, sono ammissibili perché astrattamente ed ex ante idonee (come sopra interpretate, conformemente alla sentenza di primo grado) a dimostrare la falsità dei documenti impugnati eliminandone la fede privilegiata.
8. Con quello che (benché formalmente inserito alla fine del testo del secondo motivo) deve essere interpretato come il terzo motivo di appello, deduce che dai testi escussi e dai PT documenti ex adverso prodotti non emerge la prova che le raccomandate non siano state ricevute da soggetti incaricati o addetti alla sede della società. Ciò in quanto: 1.) sarebbe
«inverosimile» che i testi e Tes_4 Tes_3
(rispettivamente, dipendenti di altra società di cui il _1 era socio ovvero di una diversa società del “gruppo ”), nonché CP
i testi e (rispettivamente, un consulente esterno, Tes_1 Tes_2 commercialista, ed un consulente addetto a mansioni di contrattualistica della ), privi di un rapporto di dipendenza CP diretta con la siano in grado di riferire attendibilmente CP sulla operatività della sede sociale o sulla presenza o assenza in loco di dipendenti o di incaricati (il si è limitato a Tes_3 riferire che si recava «periodicamente» in sede a ritirare la corrispondenza;
il ha affermato di non essersi «mai Tes_2 materialmente recato sul posto»; 2.) la dichiarazione definita dalla parte «atto sostitutivo di atto notorio», riguardante la mancanza di libro matricola e di posizioni INPS ed INAIL aperte sarebbe priva di efficacia probatoria, perché si risolverebbe in una mera dichiarazione di . _1
8.1. Il terzo motivo (attinente al merito della falsità) è fondato. Pertanto le querele di falso, in accoglimento dell'appello, debbono essere rigettate perché la società contribuente non è stata in grado di provare la falsità dei documenti impugnati.
8.2. Al riguardo va preliminarmente dato atto (per quanto qui interessa) che negli avvisi di ricevimento, dopo lo spazio riservato all'indicazione del «destinatario» (« via Cetteo CP
Ciglia n° 8 […] Pescara […]»), nella riga indicante la «firma per esteso del ricevente - nome e cognome» appare una sigla illeggibile, sovrastante la dizione a stampa «Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08» (recte: dell'allegato 1 al suddetto d.m.), accompagnata da due caselle non barrate relative al destinatario e affiancata dalla data e da una sigla parimenti illeggibile apposta sulla riga «firma dell'incaricato alla distribuzione». Negli avvisi postali non viene fatta alcuna menzione di portieri né di familiari o conviventi dell'amministratore. Il suddetto art. 20, rinvia, tra l'altro, all'art. 29 dello stesso d.m. per gli «invii a firma», tra i quali sono compresi quelli raccomandati. Secondo tale art. 29 (per quanto qui interessa) gli invii di corrispondenza diretti a persone giuridiche sono consegnati «al rappresentante legale o al personale incaricato» e il «legale rappresentante deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta». I citati passi dell'art. 29 corrispondono testualmente all'art. 30 della delibera n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 sulle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del Servizio universale postale, regolante la fattispecie ratione temporis.
Va sottolineato che la consegna al personale «incaricato», ai sensi delle disposizioni appena citate, integra la consegna al destinatario (la persona giuridica) e non a persona da questo diversa.
Deve rilevarsi che la società contribuente ha rinunciato alla prova del mancato invio all'ufficio postale di distribuzione dell'elenco delle persone incaricate della ricezione della posta di cui ai citati artt. 29 del d.m. 1° ottobre 2008 e 30 della delibera n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013, mancato invio che è rimasto pertanto indimostrato. Il teste ha poi Tes_3 dichiarato di non sapere chi si occupasse nella società del ritiro delle raccomandate presso l'ufficio postale.
Va poi osservato che le norme sopra citate non hanno il significato attribuito loro dai querelanti di consentire la consegna del plico solo al legale rappresentante della società in caso di mancata indicazione di altri incaricati, ma, al contrario, servono a restringere il novero degli incaricati, cosicché, in difetto di indicazione del nome degli incaricati, l'agente postale può legittimamente consegnare il plico al personale reperito nella sede sociale che si dichiari legittimato a riceverlo. Resta fermo che, come rilevato al punto 4, l'agente postale non ha l'obbligo di identificare il soggetto consegnatario del plico destinato ad una persona giuridica, ove la consegna avvenga nella sede, ufficio o azienda della destinataria né ha l'obbligo di indicare le generalità di tale soggetto. Non ha perciò rilievo, come già detto,
l'eccezione della contribuente circa la mancata identificazione e indicazione, negli avvisi postali di ricevimento, del soggetto consegnatario (indicazione non prevista da alcuna norma) o circa l'illeggibilità della sua firma (ex plurimis, Cass. n. 1686 del
2023; n. 6910 del 2011).
Ne consegue che, in difetto di altri elementi e secondo quanto già evidenziato, i predetti avvisi postali di ricevimento vanno interpretati come contenenti l'attestazione della consegna del plico, presso la sede della , al legale rappresentante di CP questa oppure a un «incaricati della ricezione della posta» della società.
Oggetto della prova del falso è dunque — giova ribadirlo — il fatto della mancata consegna del plico, nella sede sociale, all'amministratore o ad incaricati della società in quanto tale consegna era impossibile nel luogo e nel tempo indicati.
8.3. Come rilevato dal primo giudice, l'amministratore della società ( ) non ha sottoscritto, quale consegnatario, _1 gli avvisi postali di ricevimento, secondo quanto è risultato dalla consulenza tecnica d'ufficio grafica espletata, che ha concluso
(senza sostanziale opposizione di e con argomentazioni PT adeguate ai fatti e prive di errori logici) per la radicale difformità della firma apposta sugli avvisi postali rispetto a quella propria di Tale difformità è stata _1 confermata anche da alcuni testi ( e ). Tes_2 Tes_4 Tes_3
Pertanto, esclusa l'esistenza di un servizio di portierato
(teste ), la questione si riduce alla prova (di cui sono Tes_3 onerati i querelanti) dell'impossibilità che un «incaricato» della società (ai sensi degli artt. 20 e 29 dell'allegato 1 del d.m. 1° ottobre 2008: vedi sopra) abbia ricevuto i plichi nella sede sociale in Pescara, via Cetteo Ciglia n. 8.
8.4. In relazione agli incaricati della ricezione della posta societaria, i querelanti avevano dunque l'onere di fornire la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che un soggetto a ciò incaricato avesse avuto l'occasione di ricevere nella sede sociale i plichi in discorso nelle date apposte sugli avvisi postali. Deve sottolinearsi che detto incarico (conferito ad un dipendente, regolare o no, o a soggetto non dipendente) poteva essere formalizzato o no, gratuito o retribuito (con tracciamento contabile o “in nero”), permanente o temporaneo, oppure solo occasionalmente affidato: comunque espletato nelle date delle ricevute di ritorno. Non ha perciò pregio la giustificazione addotta dai querelanti di carenza di dipendenti da incaricare: non solo non è provata la mancanza di dipendenti (regolari o irregolari), ma gli incaricati non debbono necessariamente far parte del personale dipendente.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la suddetta dimostrazione dell'assoluta impossibilità della ricezione, nella sede, dei plichi da parte di persona incaricata non è stata fornita dai querelanti.
In primo luogo, deve confermarsi, con l'appellante, che la dichiarazione, definita dalla parte «atto sostitutivo di atto notorio» e riguardante — secondo i querelanti — la mancanza di soggetti incaricati nel libro matricola nonché di posizioni INPS ed INAIL aperte, è priva di efficacia probatoria in giudizio. Essa si sostanzia, infatti, in una mera dichiarazione della parte
[...]
priva di riscontri. Inoltre, la indicata varietà dei _1 possibili titoli dell'incarico di ricezione della posta certamente non esclude la possibilità di un incarico a soggetto privo della qualifica formale di dipendente o di fornitore di servizi o privo di posizione INPS.
In secondo luogo, si condividono le censure sollevate dall'appellante in ordine alla prova testimoniale: i testi
[...]
e (rispettivamente, dipendenti di altra società Tes_4 Tes_3 in cui è socio il e di una società del “gruppo , _1 CP diversa da ), nonché i testi e CP Tes_1 Tes_2
(rispettivamente, un consulente esterno, commercialista, ed un consulente addetto a mansioni di contrattualistica di ) non CP avevano all'epoca un rapporto di dipendenza diretta con la e CP non avevano una costante presenza nella sede sociale e non possono essere ritenuti in grado di deporre in modo attendibile sulla asserita assoluta e permanente non operatività della sede sociale o sulla mancanza in loco di dipendenti addetti o comunque di altri incaricati della ricezione della corrispondenza. Giustamente
l'appellante sottolinea in proposito che: a) il Tes_3 nell'affermare che non vi era servizio di portierato, si è limitato a riferire che si recava «periodicamente» («saltuariamente», come si legge nella sentenza di primo grado) nella sede della CP
(compresi i mesi di giugno e luglio 2016) a ritirare la corrispondenza, senza però dichiarare di essere stato l'unico incaricato al ritiro della corrispondenza nella sede sociale;
b) il ha affermato di non essersi «mai materialmente recato Tes_2 sul posto».
I querelanti, invece, avrebbero dovuto affidarsi a testimoni che, per la propria posizione (ad esempio vicini oppure portieri di edifici limitrofi) potessero attestare una costante (almeno nelle date degli avvisi postali di ricevimento) chiusura della sede sociale o assenza di «incaricati» della per il ritiro della CP posta.
Del resto, la stessa affermazione del teste , secondo Tes_1 cui la sede sociale era un «mero recapito» significa
(contrariamente alle deduzioni dei querelanti) che in via Cetteo
Ciglia n. 8 a Pescara vi era, appunto, un «recapito» della società, cioè un luogo dove avveniva la consegna (e, dunque, la ricezione) di lettere o simili.
In conclusione, posto che negli avvisi postali si dichiara che la consegna era avvenuta nella sede sociale a «incaricati», ai sensi degli artt. 20 e 29 dell'allegato 1 del d.m. 1° ottobre 2008
(vedi sopra), le risultanze istruttorie non sono idonee ad escludere che alla data degli avvisi postali vi fossero nella sede sociale tali soggetti che avevano ricevuto i plichi e sottoscritto gli avvisi. Pertanto la prova fornita dai querelanti non è sufficiente per elidere la fede privilegiata dei suddetti avvisi postali.
9. Con il quarto motivo di appello (indicato nel testo dell'atto di gravame con il numero 3), la s.p.a. appellante deduce l'omessa motivazione della sentenza del Tribunale in ordine alla eccepita carenza di interesse ad agire di;
carenza risultante CP
— secondo l'appellante — dal fatto che le querele di falso sono basate su una presunta falsità della firma apposta in calce ad avvisi di ricevimento di raccomandate regolarmente ricevute nella sede sociale, laddove la mancanza di risultati probatori favorevoli ai querelanti avrebbe evidenziato l'intervenuta sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo della conoscenza degli avvisi di accertamento a séguito della ricezione dei plichi da parte di soggetti abilitati a detta ricezione nella sede. Il quarto motivo, nonostante la formulazione incentrata su una «carenza di interesse», attiene anch'esso, in realtà, al merito della prova del falso e presuppone la carenza di prova della mancata consegna dei plichi a persone incaricate. Il motivo va perciò assorbito nel terzo motivo, di cui segue le sorti.
10. Con il quinto motivo di appello (indicato nel testo dell'atto di gravame con il numero 4) viene censurata la (parziale) condanna di a rifondere le spese di lite alle Parte_1 controparti.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di appello, dovendo la pronuncia sulle spese essere rimodulata sulla base dell'esito del giudizio.
11. Le spese seguono la soccombenza con condanna di e CP del sig. , in solido fra loro, alla refusione in favore di _1
e si liquidano in base ai parametri indicati nelle tabelle PT allegate al d.m. n. 147 del 2022 per cause di valore indeterminabile di media complessità, esclusi per l'appello i compensi relativi alla fase di trattazione, che non si è svolta.
11.1. Nulla deve essere disposto in favore del P_
, rimasto contumace.
[...]
11.2. Per le stesse ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di e del sig. in CP _1 solido fra loro, ferma la solidarietà di tutte le parti del giudizio nei confronti del consulente.
12. Al rigetto della querela di falso consegue, ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c., la condanna dei querelanti, in solido tra loro, al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
a) rigetta le querele di falso proposte da , in _1 proprio e quale legale rappresentante di nei confronti CP del e di Controparte_3 Parte_1
b) condanna i querelanti al pagamento, in solido tra loro, della pena pecuniaria di € 20,00;
c) condanna e , in solido fra loro, _1 CP
a rifondere a le spese del giudizio, che liquida per Parte_1 il primo grado nell'importo di euro 10.860,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente giudizio di appello in euro 804,00 per esborsi ed euro 8.470,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
d) pone le spese della consulenza tecnica grafica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale Ordinario di Pescara, definitivamente a carico di e di in solido fra loro, CP _1 ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7/1/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi