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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9366/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9366/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Vittorio Emanuele II 94, Torino, presso lo studio dell'avv.
AT DI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALVO il Parte_1 Parte_2 31/08/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALVO (atto n. 5 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/01/2015 e il 02/05/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti facevano pervenire note scritte insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggior interesse agli stessi afferenti, come quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione. I minori manterranno la collocazione anagrafica e la dimora principale presso la residenza della madre ed il padre li vedrà e terrà con sé sulla base di liberi accordi con la co-affidataria e – in caso di mancato accordo – quantomeno con le seguenti modalità, tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli e di eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori:
- a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore19:30 della domenica quando accompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
- nel corso della settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, questi terrà con sé i figli dall'uscita da scuola del lunedì sino al martedì mattina quando accompagnerà i minori a scuola o presso l'abitazione materna;
- nel corso della settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre terrà con sé i figli dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattina quando accompagnerà i minori a scuola o presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito alternativamente (salvi diversi accordi che potranno intervenire previ tempestivi preavvisi). I coniugi concordano che e trascorrano ad anni alterni la viglia di Natale con Per_1 Per_2 un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
- vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
- eventuali “ponti” e le ulteriori festività infrasettimanali alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
pagina 2 di 4 - durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in epoca da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con comunicazione reciproca della località di soggiorno e possibilmente di recapiti anche telefonici almeno un mese prima delle partenze;
solo in difetto di accordo i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. Restano anche in questo caso salvi i diversi accordi per periodi di tempo superiori con ciascun genitore sulla base di esigenze specifiche e concordate.
2) La casa coniugale, condotta in locazione, sita in PI RI (TO), via Tetto Nuovo n. 27, resterà assegnata, comprensiva dei mobili ed arredi ivi presenti, alla moglie con cui convivono i figli minori, dandosi atto che il marito se n'è già allontanato asportando parte dei propri effetti personali e si è trasferito in immobile, anch'esso condotto in locazione, sito in PI RI (TO), via Roma n.87.
DÀ ATTO che:
3) I coniugi concordano che ciascuno provvederà al pagamento integrale del canone di locazione dell'immobile ove attualmente dimora;
DISPONE che:
4) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli e Per_1 Per_2 quando li avrà con sé ed il sig. corrisponderà alla moglie, quale concorso al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile concordata di €.1.000,00 (€.500,00 per ciascun figlio) importo che viene versato entro il giorno 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
5) Il sig. e la sig.ra ripartiranno fra loro, nella misura del 60% il Parte_1 Parte_2 padre e 40% la madre, tutte le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino in data 15.03.2016, che entrambi hanno già ricevuto in copia e che si impegnano ad osservare.
DÀ ATTO che:
6) Le Parti convengono che sia unicamente la sig.ra a percepire per intero ed in via esclusiva Pt_2
l'Assegno Unico Universale che viene erogato dall' per i figli minori. CP_1
7) Le parti dichiarano di aver risolto, fatta eccezione di quanto sopra, ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo e di rinunciare reciprocamente al concorso al proprio mantenimento.
8) Le Parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e\o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per i figli minori e . Per_1 Per_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9366/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Vittorio Emanuele II 94, Torino, presso lo studio dell'avv.
AT DI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALVO il Parte_1 Parte_2 31/08/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALVO (atto n. 5 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/01/2015 e il 02/05/2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 30/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti facevano pervenire note scritte insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggior interesse agli stessi afferenti, come quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione. I minori manterranno la collocazione anagrafica e la dimora principale presso la residenza della madre ed il padre li vedrà e terrà con sé sulla base di liberi accordi con la co-affidataria e – in caso di mancato accordo – quantomeno con le seguenti modalità, tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei figli e di eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori:
- a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore19:30 della domenica quando accompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
- nel corso della settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, questi terrà con sé i figli dall'uscita da scuola del lunedì sino al martedì mattina quando accompagnerà i minori a scuola o presso l'abitazione materna;
- nel corso della settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre terrà con sé i figli dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattina quando accompagnerà i minori a scuola o presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito alternativamente (salvi diversi accordi che potranno intervenire previ tempestivi preavvisi). I coniugi concordano che e trascorrano ad anni alterni la viglia di Natale con Per_1 Per_2 un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
- vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
- eventuali “ponti” e le ulteriori festività infrasettimanali alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
pagina 2 di 4 - durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in epoca da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con comunicazione reciproca della località di soggiorno e possibilmente di recapiti anche telefonici almeno un mese prima delle partenze;
solo in difetto di accordo i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. Restano anche in questo caso salvi i diversi accordi per periodi di tempo superiori con ciascun genitore sulla base di esigenze specifiche e concordate.
2) La casa coniugale, condotta in locazione, sita in PI RI (TO), via Tetto Nuovo n. 27, resterà assegnata, comprensiva dei mobili ed arredi ivi presenti, alla moglie con cui convivono i figli minori, dandosi atto che il marito se n'è già allontanato asportando parte dei propri effetti personali e si è trasferito in immobile, anch'esso condotto in locazione, sito in PI RI (TO), via Roma n.87.
DÀ ATTO che:
3) I coniugi concordano che ciascuno provvederà al pagamento integrale del canone di locazione dell'immobile ove attualmente dimora;
DISPONE che:
4) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli e Per_1 Per_2 quando li avrà con sé ed il sig. corrisponderà alla moglie, quale concorso al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile concordata di €.1.000,00 (€.500,00 per ciascun figlio) importo che viene versato entro il giorno 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
5) Il sig. e la sig.ra ripartiranno fra loro, nella misura del 60% il Parte_1 Parte_2 padre e 40% la madre, tutte le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino in data 15.03.2016, che entrambi hanno già ricevuto in copia e che si impegnano ad osservare.
DÀ ATTO che:
6) Le Parti convengono che sia unicamente la sig.ra a percepire per intero ed in via esclusiva Pt_2
l'Assegno Unico Universale che viene erogato dall' per i figli minori. CP_1
7) Le parti dichiarano di aver risolto, fatta eccezione di quanto sopra, ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo e di rinunciare reciprocamente al concorso al proprio mantenimento.
8) Le Parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e\o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per i figli minori e . Per_1 Per_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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