Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02467/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2467 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
del decreto emesso in data 16.11.2022, notificato in data 23.11.2022 con cui la Prefettura di Milano ha dichiarato il rigetto dell’istanza n. Prot. K10/1074630 presentata dal ricorrente in data 08.07.2022 per il conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) L. n. 91/1992,
nonché di ogni provvedimento ad esso connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa NT EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino cingalese, in Italia dal 2011 e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, in data 8 luglio 2022 ha chiesto la concessione della cittadinanza per motivi di residenza ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) L. n. 91/1992 tramite il portale web del Ministero dell’Interno.
In sede istruttoria l’Amministrazione, esaminata la documentazione allegata in formato elettronico, ha rilevato la produzione di certificazioni estere falsamente legalizzate, circostanza attestata dall’Ambasciata d’Italia a Colombo tramite la piattaforma informatizzata in uso al Ministero dell’Interno per la trattazione delle istanze di cittadinanza. Di tali risultanze l’Amministrazione ha informato la competente Procura della Repubblica con nota del 16 novembre 2022.
Con nota del 21 ottobre 2022 la Prefettura di Milano ha notificato all’interessato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art 10-bis della Legge 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di nuova documentazione e/o osservazioni.
Non è tuttavia seguito alcun riscontro.
Con decreto del 16 novembre 2022 la Prefettura ha quindi rigettato l’istanza.
Contro il predetto provvedimento l’interessato ha proposto ricorso avanti il Tar Lazio - sede di Roma, che, con sentenza n. 16860 del 13 novembre 2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR della Lombardia, presso cui il ricorso è stato riassunto con deposito in data 18 dicembre 2023.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso con il deposito della documentazione di supporto.
In vista della trattazione nel merito il ricorrente ha depositato scritti difensivi insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) difetto di motivazione: la Prefettura, nel provvedimento impugnato, non chiarirebbe la natura della pretesa contraffazione;
II) eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla corretta valutazione dei requisiti documentali: il ricorrente avrebbe appreso del contestato vizio solo in data 21 ottobre 2022 e non avrebbe potuto sfruttare il breve termine di 10 giorni concesso per il deposito di osservazioni e per l’eventuale integrazione documentale giacché, nel caso di specie, la presentazione ex novo della domanda di legalizzazione consolare dei certificati avrebbe comportato una tempistica ben superiore rispetto al predetto termine. Sussisterebbe la buona fede del ricorrente nell’aver confidato nella collaborazione in patria di un intermediario senza poter verificare la correttezza del suo operato. In ogni caso dei certificati in questione verrebbe in contestazione solamente l’autenticità del timbro apposto in calce all’atto recante l’intestazione dell’Ambasciata d’Italia a Colombo, che sembrerebbe non essere riconducibile all’Autorità Consolare. Nelle more del presente giudizio, il ricorrente sarebbe in grado di ovviare al lamentato vizio con la ripresentazione di certificati regolarmente legalizzati.
Con la memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha evidenziato di aver prodotto, nelle more del presente giudizio, nuova documentazione attestante la legalizzazione dei certificati richiesti, in particolare il certificato di nascita del ricorrente tradotto da Forsiter Global Services Pvt e legalizzato dall’Ambasciata d’Italia in Colombo in data 28 novembre 2023 nonché il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Direzione Generale della Polizia di Colombo, in Sri Lanka, in data 11 luglio 2023, tradotto dalla predetta agenzia e legalizzato in data 28 novembre 2023 dall’Ambasciata di Italia a Colombo.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Va innanzi tutto rilevato che la nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio non può essere considerata utile ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato. Si tratta infatti di documentazione successiva all’adozione del predetto provvedimento e, pertanto, non esaminata dall’Amministrazione nell’ambito del relativo procedimento.
Ciò rilevato, il Collegio osserva che il decreto impugnato fa riferimento a quanto riferito dall’Ambasciata italiana di Colombo con mail del 14 ottobre 2022, ovvero che “ l’interessato ha allegato alla propria domanda certificati esteri le cui legalizzazioni risultano contraffatte ”.
Più precisamente, come si evince dalla predetta mail depositata agli atti del giudizio, l’Ambasciata ha dichiarato di non aver mai ricevuto la richiesta di legalizzazione e certificazione di conformità di traduzione in italiano del presunto certificato di nascita, e che “ quindi tale atto deve ritenersi falso nei timbri, nei sigilli dello Stato, nella firma del funzionario, nelle marche consolari e dunque nel suo complesso” .
Il provvedimento impugnato contiene quindi una precisa e circostanziata motivazione che sostiene la determinazione di rigetto dell’istanza.
Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 362/1994, spetta al Prefetto territorialmente competente la conduzione della preliminare istruttoria sulla domanda di cittadinanza ai fini della verifica della regolarità e completezza della domanda e della relativa documentazione, in esito alla quale l’istanza con le osservazioni del Prefetto viene trasmessa al Ministero, o viceversa, viene dichiarata inammissibile per irregolarità o incompletezza della documentazione con provvedimento motivato del Prefetto.
Nella vicenda di cui è causa in sede istruttoria, dall’esame della documentazione allegata all’istanza, la Prefettura ha verificato, per il tramite dell’Ambasciata italiana a Colombo, che il ricorrente aveva prodotto certificati esteri falsamente legalizzati.
La circostanza della falsità della legalizzazione non è contestata dal ricorrente, che si limita a sostenere di essere stato in buona fede e di non aver concorso nel fatto illecito.
A fronte della produzione all'Amministrazione di documentazione falsa (non essendo possibile distinguere, sotto il profilo della falsità della documentazione, il contenuto degli stessi dalla falsa legalizzazione), il rigetto dell'istanza appare come una conseguenza vincolata (Cons. Stato sez. I 15 febbraio 2023, n. 227; T.A.R. Milano sez. II 1° giugno 2022, n. 1295).
Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua l’instaurazione del contraddittorio procedimentale, che pure nel caso di specie è stato attivato. L’impossibilità per il ricorrente di ottenere la corretta documentazione nei termini assegnati non è imputabile all’Amministrazione.
A nulla rileva, poi, la buona fede invocata dal ricorrente, giacché nei rapporti con l’Amministrazione viene in considerazione, al fine di prevenire gli effetti che l’ordinamento connette alla falsità documentale, la buona fede cd. oggettiva, che non ricorre nel caso di inosservanza delle regole di comune diligenza alle quali deve ispirarsi la condotta dei consociati.
Tra queste ricorre la verifica in ordine alla provenienza, e dunque alla bontà, dei documenti di cui ci si intenda avvalere, mentre, nel caso di specie, il ricorrente neppure si premura di indicare come egli sia entrato in possesso di atti falsificati.
L’art. 75 del DPR n. 445/2000 indica poi chiaramente che in caso di non veridicità di una dichiarazione la conseguenza è quella della decadenza da ogni beneficio.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto della vicenda sottesa alla controversia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
NT AN EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AN EL | AR GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.