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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 191/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. EMER MARCO Parte_1
- per , l'avv. UZ GO PA CP_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti (come da atti introduttivi), il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
WE NE
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. WE NE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. dott. EMER MARCO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. dott. CP_1 P.IVA_1
UZ GO PA
RESISTENTE
pagina2 di 7 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
In via principale
A) Dichiarare e ritenere che dall' attività lavorativa espletata è conseguita all' istante la malattia professionale denunciata (spondilodiscopatie del tratto lombare con documentata radiocolopatia cornica L4-S1 a sinistra e L5/S1 a destra), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, pari al 9% con riferimento alla tabella del danno biologico CP_1
ovvero nell' esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto,
B) Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione CP_1
economica ex Dlgs.38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo,
C) Con vittoria delle spese di lite, C.T.U e C.T.P.
Di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
1) respingere le domande del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in subordine perché prescritte;
2) spese e sentenza esecutiva come per legge.
pagina3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduce di aver lavorato, con interruzioni, dal 1999 ad oggi come barista, il che include, tra le altre, attività di sollevamento di fusti di birra, casse di bottiglie di bibite e cestelli della lavastoviglie.
L'attività coì svolta avrebbe provocato una “spondilodiscopatie del tratto lombare con documentata radiocolopatia cornica L4-S1 a sinistra e L5/S1 a destra”. In seguito al manifestarsi della suddetta malattia professionale, la ricorrente ha presentato regolare denuncia all' con richiesta di visita CP_1
medica.
L' ha escluso il nesso tra lavoro e malattia e, di conseguenza, ha negato le CP_1
connesse tutele. La ricorrente impugna nella presente sede tale decisione.
2. Si costituisce in giudizio l' ed eccepisce la nullità della notifica CP_1
dell'atto introduttivo. Nel merito deduce che la malattia non tabellata decotta dalla ricorrente comporta che essa debba provare sia le caratteristiche tecnopatiche delle malattie, sia il loro nesso causale con le lavorazioni a rischio, sia quindi il rischio nella sua quantità, qualità ed efficacia lesiva.
Chiede il rigetto della domanda.
3. Espletata CTU, essa esclude il nesso causale tra malattia patita ed il lavoro della ricorrente. La CTU analizza accuratamente il quadro clinico storico della signora evidenziando come la patologia fosse già stata accertata a Pt_1
distanza di un anno dalla esposizione a rischio “significa che bisogna riconoscere che c'era un substrato individuale sul quale poi si era sviluppata la malattia” e che “la patologia accertata strumentalmente nel corso degli anni non pagina4 di 7 ha subito significativi aggravamenti ma viene descritta come stabile significa che l'incidenza del rischio individuato non ha determinato quell'aggravamento che avrebbe comportato la possibilità di addurla come malattia da lavoro aggravata per effetto di una concausa efficiente determinante nel rischio accertato”.
Dal 2016 la malattia è rimasta invariata, nonostante il costante esercizio dell'attività, e un tanto secondo la CTU è forte indice dell'assenza del nesso di causalità e della predominanza di fattori individuali;
problemi e dolori lombari, infatti, notoriamente interessano moltissime persone. Ma anche per le malattie tabellate, è necessario dimostrare il legame tra il lavoro svolto e la patologia, e sulla scorta delle deduzioni di parte ricorrente ed in base alla storia clinica la
CTU ha escluso il legame.
La censura mossa alla CTU per la mancata esecuzione di un sopralluogo sull'ambiente di lavoro risulta non fondata e destituita di pregio.
La ricorrente, nell'atto introduttivo, ha omesso di fornire una descrizione analitica e circostanziata del proprio ambiente lavorativo, limitandosi a dedurre, in via del tutto generica, alcune attività tipiche della mansione di barista
(carico/scarico lavastoviglie, movimentazione casse e fusti), le quali peraltro non sono state oggetto di contestazione da parte della resistente.
Il quadro probatorio a disposizione del Consulente includeva, pertanto, un'attività presumibilmente conforme a quella di un normale e medio pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Il CTU ha espressamente tenuto in considerazione le descrizioni delle mansioni pagina5 di 7 e degli ambienti fornite direttamente dalla Sig.ra Pt_1
In tale contesto, il sopraluogo, oltre a non essere previsto da alcuna norma cogente, si palesava come superfluo ai fini del giudizio medico-legale.
In estrema sintesi, la deduzione della parte ricorrente circa la saltuarietà della movimentazione di carichi pesanti e fusti di birra rientra nella normale esplicazione dell'attività di barista. È su tale base, e alla luce dell'anamnesi clinica, che la CTU ha effettuato la propria analisi e ha escluso il nesso eziologico.
Il fatto che il CTU non abbia citato specifica letteratura scientifica non inficia la validità della relazione. Il Consulente ha, infatti, argomentato in modo logico e congruente le ragioni per le quali ha escluso il nesso causale tra patologia e attività lavorativa, basando il proprio giudizio sulla storia clinica individuale e sulla non specificità del rischio lavorativo, per cui il rischio legato alla movimentazione manuale di carichi nell'attività di barista è stato qualificato come saltuario e non costante, risultando pertanto non idoneo a integrare la noxa patogena.
La CTU ha implicitamente dato prevalenza a fattori di rischio o potenziali cause non tipiche dell'attività lavorativa, quali microtraumi, vibrazioni, posture prolungate, predisposizione familiare, degenerazione senile e sedentarismo.
È, poi, la stessa difesa della ricorrente ad aver evidenziato, sebbene solo in memoria conclusionale, di "non aver mai praticato sport". Tale ammissione spontanea aggiunge, semmai, un potenziale fattore di concausa di natura extra- lavorativa, essendo notorio l'effetto benefico dell'attività fisica sulla muscolatura pagina6 di 7 di sostegno della colonna vertebrale, sulla postura e sul metabolismo psicofisico.
La molteplicità delle possibili cause extra-lavorative accredita quindi la predominanza dei fattori individuali.
Escluso il nesso causale tra attività lavorativa e malattia, il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di legge, posto che di fatto per decidere la vertenza era necessario e sufficiente espletare la CTU. I relativi costi sono a carico di parte ricorrente.
Il valore di causa è indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda,
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.638 per compenso, oltre CP_1
accessori di legge;
le spese di CTU sono poste a carico di parte ricorrente.
26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
WE NE
pagina7 di 7
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 191/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. EMER MARCO Parte_1
- per , l'avv. UZ GO PA CP_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti (come da atti introduttivi), il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
WE NE
pagina1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. WE NE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 191/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. dott. EMER MARCO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. dott. CP_1 P.IVA_1
UZ GO PA
RESISTENTE
pagina2 di 7 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
In via principale
A) Dichiarare e ritenere che dall' attività lavorativa espletata è conseguita all' istante la malattia professionale denunciata (spondilodiscopatie del tratto lombare con documentata radiocolopatia cornica L4-S1 a sinistra e L5/S1 a destra), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, pari al 9% con riferimento alla tabella del danno biologico CP_1
ovvero nell' esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto,
B) Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione CP_1
economica ex Dlgs.38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo,
C) Con vittoria delle spese di lite, C.T.U e C.T.P.
Di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
1) respingere le domande del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in subordine perché prescritte;
2) spese e sentenza esecutiva come per legge.
pagina3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduce di aver lavorato, con interruzioni, dal 1999 ad oggi come barista, il che include, tra le altre, attività di sollevamento di fusti di birra, casse di bottiglie di bibite e cestelli della lavastoviglie.
L'attività coì svolta avrebbe provocato una “spondilodiscopatie del tratto lombare con documentata radiocolopatia cornica L4-S1 a sinistra e L5/S1 a destra”. In seguito al manifestarsi della suddetta malattia professionale, la ricorrente ha presentato regolare denuncia all' con richiesta di visita CP_1
medica.
L' ha escluso il nesso tra lavoro e malattia e, di conseguenza, ha negato le CP_1
connesse tutele. La ricorrente impugna nella presente sede tale decisione.
2. Si costituisce in giudizio l' ed eccepisce la nullità della notifica CP_1
dell'atto introduttivo. Nel merito deduce che la malattia non tabellata decotta dalla ricorrente comporta che essa debba provare sia le caratteristiche tecnopatiche delle malattie, sia il loro nesso causale con le lavorazioni a rischio, sia quindi il rischio nella sua quantità, qualità ed efficacia lesiva.
Chiede il rigetto della domanda.
3. Espletata CTU, essa esclude il nesso causale tra malattia patita ed il lavoro della ricorrente. La CTU analizza accuratamente il quadro clinico storico della signora evidenziando come la patologia fosse già stata accertata a Pt_1
distanza di un anno dalla esposizione a rischio “significa che bisogna riconoscere che c'era un substrato individuale sul quale poi si era sviluppata la malattia” e che “la patologia accertata strumentalmente nel corso degli anni non pagina4 di 7 ha subito significativi aggravamenti ma viene descritta come stabile significa che l'incidenza del rischio individuato non ha determinato quell'aggravamento che avrebbe comportato la possibilità di addurla come malattia da lavoro aggravata per effetto di una concausa efficiente determinante nel rischio accertato”.
Dal 2016 la malattia è rimasta invariata, nonostante il costante esercizio dell'attività, e un tanto secondo la CTU è forte indice dell'assenza del nesso di causalità e della predominanza di fattori individuali;
problemi e dolori lombari, infatti, notoriamente interessano moltissime persone. Ma anche per le malattie tabellate, è necessario dimostrare il legame tra il lavoro svolto e la patologia, e sulla scorta delle deduzioni di parte ricorrente ed in base alla storia clinica la
CTU ha escluso il legame.
La censura mossa alla CTU per la mancata esecuzione di un sopralluogo sull'ambiente di lavoro risulta non fondata e destituita di pregio.
La ricorrente, nell'atto introduttivo, ha omesso di fornire una descrizione analitica e circostanziata del proprio ambiente lavorativo, limitandosi a dedurre, in via del tutto generica, alcune attività tipiche della mansione di barista
(carico/scarico lavastoviglie, movimentazione casse e fusti), le quali peraltro non sono state oggetto di contestazione da parte della resistente.
Il quadro probatorio a disposizione del Consulente includeva, pertanto, un'attività presumibilmente conforme a quella di un normale e medio pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Il CTU ha espressamente tenuto in considerazione le descrizioni delle mansioni pagina5 di 7 e degli ambienti fornite direttamente dalla Sig.ra Pt_1
In tale contesto, il sopraluogo, oltre a non essere previsto da alcuna norma cogente, si palesava come superfluo ai fini del giudizio medico-legale.
In estrema sintesi, la deduzione della parte ricorrente circa la saltuarietà della movimentazione di carichi pesanti e fusti di birra rientra nella normale esplicazione dell'attività di barista. È su tale base, e alla luce dell'anamnesi clinica, che la CTU ha effettuato la propria analisi e ha escluso il nesso eziologico.
Il fatto che il CTU non abbia citato specifica letteratura scientifica non inficia la validità della relazione. Il Consulente ha, infatti, argomentato in modo logico e congruente le ragioni per le quali ha escluso il nesso causale tra patologia e attività lavorativa, basando il proprio giudizio sulla storia clinica individuale e sulla non specificità del rischio lavorativo, per cui il rischio legato alla movimentazione manuale di carichi nell'attività di barista è stato qualificato come saltuario e non costante, risultando pertanto non idoneo a integrare la noxa patogena.
La CTU ha implicitamente dato prevalenza a fattori di rischio o potenziali cause non tipiche dell'attività lavorativa, quali microtraumi, vibrazioni, posture prolungate, predisposizione familiare, degenerazione senile e sedentarismo.
È, poi, la stessa difesa della ricorrente ad aver evidenziato, sebbene solo in memoria conclusionale, di "non aver mai praticato sport". Tale ammissione spontanea aggiunge, semmai, un potenziale fattore di concausa di natura extra- lavorativa, essendo notorio l'effetto benefico dell'attività fisica sulla muscolatura pagina6 di 7 di sostegno della colonna vertebrale, sulla postura e sul metabolismo psicofisico.
La molteplicità delle possibili cause extra-lavorative accredita quindi la predominanza dei fattori individuali.
Escluso il nesso causale tra attività lavorativa e malattia, il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di legge, posto che di fatto per decidere la vertenza era necessario e sufficiente espletare la CTU. I relativi costi sono a carico di parte ricorrente.
Il valore di causa è indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda,
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.638 per compenso, oltre CP_1
accessori di legge;
le spese di CTU sono poste a carico di parte ricorrente.
26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
WE NE
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