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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa AN CO Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1054/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Santini e dall'Avv. Elisa Santini;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Andrea;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia Controparte_1
(Roma, 13.04.2019), riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Persona_1
Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione della minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
In data 04.10.2024 si è costituita in giudizio la resistente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa.
All'udienza di prima comparizione del 27.10.2025, sono comparse personalmente le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo in merito all'oggetto di causa.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo depositato, sottoscritto da entrambe le parti, prevede quanto segue:
1. “La minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 dell'affido condiviso e collocata prevalentemente presso la madre Controparte_1 con la quale risiederà presso l'appartamento sito in Mentana (Rm) alla Via Kant n. 6;
2. La ex casa familiare sita in Mentana (Rm) alla Via Kant n. 6, in proprietà a CP_1
(gravata da 1/100 del diritto di usufrutto in favore della di lei madre), verrà
[...] assegnata in godimento in via esclusiva, con quanto in essa contenuto, a CP_1
in ragione del collocamento prevalente della minore con la medesima.
[...] Pt_1 si è già allontanato dalla ex casa familiare a far data dal maggio 2023, asportando
[...] tutti i propri effetti personali:
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne ogni volta in cui Parte_1 lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della bambina e previo congruo preavviso ed accordo con la madre Ad ogni buon conto, il Controparte_1 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia avendo riguardo al seguente Per_1 calendario da massima: a. nei fine settimana alternati (con la Sig.ra , CP_1 allorquando la preleverà dalla casa materna il venerdì pomeriggio o sera (in base all'orario di lavoro del Sig. , per ivi ricondurla la domenica sera dopo cena, entro Per_1 le ore 20:30; b. tutti gli altri giorni del sabato (e, dunque, anche quelli relativi ai fine settimana di spettanza della e purché siano per quest'ultima lavorativi), CP_1 allorquando il padre starà con la bambina durante le ore di lavoro della ovvero, CP_1 in base di volta in volta alle turnazioni, o dalle ore 08:00 alle ore 15:00 o dalle ore 13:00 alle ore 20:00 e, in corrispondenza del primo turno (ore 08:00 - ore 15:00) il padre riporterà la bambina presso la casa materna entro le ore 16:00, salvo che le parti si accordino perché la bambina venga riportata alla madre entro le ore 20:30 viceversa in corrispondenza del secondo turno (ore 13:00 – ore 20:00), il padre riporterà la bambina presso la casa materna entro le ore 20:30. In tali frangenti, ove al Sig. fosse Per_1 possibili in base ai suoi impegni di lavoro, quest'ultimo potrà stare con la bambina anche dal venerdì sera precedente, in modo tale da pernottare con lei e trascorrere insieme alla minore il giorno del sabato, per poi ricondurla presso la casa materna o entro le ore
16:00 o entro le ore 20:30 dello stesso giorno del sabato ed in ragione dei contenuti del capoverso che precede. Resta, in ogni caso, inteso che ove la nei sabati relativi CP_1 ai fine settimana alternati di sua spettanza, dovesse riposare dal lavoro, la bambina starà con la madre per tutto il fine settimana e dunque dal venerdì alla domenica e, allo stesso modo, ove la cambiando lavoro in futuro non dovesse più lavorare nei giorni del CP_1 sabato, la bambina, nei fine settimana alternati di spettanza della starà con la CP_1 madre per tutto il fine settimana e dunque dal venerdì alla domenica;
è fatta salva, in ogni caso, la possibilità che le parti di volta in volta si accordino affinché la piccola trascorra con il padre il giorno del sabato anche se ricadente nel fine settimana Per_1 alternato di spettanza della e anche ove quest'ultima fosse libera dal lavoro;
c. CP_1 nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della bambina e previo congruo preavviso alla madre, riconducendo la bambina presso la casa materna non oltre le ore 20:30; d. per ciò che attiene le festività, quali la Befana, il Santo
Patrono, il 25 aprile, il 1^ maggio, la minore potrà trascorrerle con il padre durante l'orario di lavoro della madre (posto che la madre, all'attualità, lavora nei giorni festivi, fatta solo eccezione per i giorni del 25 dicembre, del 26 dicembre, del 1^ dell'anno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo e del 15 agosto), salvo che negli anzidetti giorni la avesse a riposare dal lavoro, nel qual caso si avrà riguardo al criterio CP_1 dell'alternanza; e. per ciò che attiene le vacanze natalizie, di fine anno ed inizio anno nuovo, la minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il
26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1^ dell'anno con la madre e, al contrario per l'anno successivo, secondo il criterio dell'alternanza; f. la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore per un anno, viceversa si procederà per l'anno successivo;
g. la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi (ovvero 7 + 8) con il padre durante le vacanze estive, previa concertazione con la Sig.ra da effettuarsi entro CP_1
e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed i ricorrente cureranno, per quanto possibile e compatibilmente con le rispettive ferie estive, che la minore trascorra il Ferragosto un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza;
4. corrisponderà a a titolo di contributo indiretto di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per la figlia minorenne , la somma mensile di Euro 400,00 (Euro Per_1 quattrocento/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese (onde assecondare le esigenze manifestate sul CP_1 punto dallo;
contributo indiretto di mantenimento soggetto come per legge alla Per_1 rivalutazione Istat annuale;
5. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 scolastiche, mediche e sportive che si renderanno necessarie per la migliore educazione, salute e crescita della figlia minorenne, rinviando, per la loro esatta individuazione e per il discrimine tra quanto andranno o non andranno previamente concordate, al Protocollo di Intesa tra i Presidenti del Tribunale e del COA di Tivoli;
6. percepirà l'assegno unico universale nella misura del 100% Controparte_1
7. Le parti pattuiscono da ultimo la compensazione delle spese e del compenso professionale all'uopo, sottoscrivono anche i Procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età
e delle esigenze della minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente della minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
R.G. 1054/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dispone l'affidamento della figlia minore (Roma, 13.04.2019), alle Persona_1 condizioni di cui all'accordo indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN CO.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN CO
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa AN CO Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1054/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Santini e dall'Avv. Elisa Santini;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Andrea;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, , premesso di aver Parte_1 intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia Controparte_1
(Roma, 13.04.2019), riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Persona_1
Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione della minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
In data 04.10.2024 si è costituita in giudizio la resistente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa.
All'udienza di prima comparizione del 27.10.2025, sono comparse personalmente le parti, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo in merito all'oggetto di causa.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo depositato, sottoscritto da entrambe le parti, prevede quanto segue:
1. “La minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 dell'affido condiviso e collocata prevalentemente presso la madre Controparte_1 con la quale risiederà presso l'appartamento sito in Mentana (Rm) alla Via Kant n. 6;
2. La ex casa familiare sita in Mentana (Rm) alla Via Kant n. 6, in proprietà a CP_1
(gravata da 1/100 del diritto di usufrutto in favore della di lei madre), verrà
[...] assegnata in godimento in via esclusiva, con quanto in essa contenuto, a CP_1
in ragione del collocamento prevalente della minore con la medesima.
[...] Pt_1 si è già allontanato dalla ex casa familiare a far data dal maggio 2023, asportando
[...] tutti i propri effetti personali:
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne ogni volta in cui Parte_1 lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della bambina e previo congruo preavviso ed accordo con la madre Ad ogni buon conto, il Controparte_1 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia avendo riguardo al seguente Per_1 calendario da massima: a. nei fine settimana alternati (con la Sig.ra , CP_1 allorquando la preleverà dalla casa materna il venerdì pomeriggio o sera (in base all'orario di lavoro del Sig. , per ivi ricondurla la domenica sera dopo cena, entro Per_1 le ore 20:30; b. tutti gli altri giorni del sabato (e, dunque, anche quelli relativi ai fine settimana di spettanza della e purché siano per quest'ultima lavorativi), CP_1 allorquando il padre starà con la bambina durante le ore di lavoro della ovvero, CP_1 in base di volta in volta alle turnazioni, o dalle ore 08:00 alle ore 15:00 o dalle ore 13:00 alle ore 20:00 e, in corrispondenza del primo turno (ore 08:00 - ore 15:00) il padre riporterà la bambina presso la casa materna entro le ore 16:00, salvo che le parti si accordino perché la bambina venga riportata alla madre entro le ore 20:30 viceversa in corrispondenza del secondo turno (ore 13:00 – ore 20:00), il padre riporterà la bambina presso la casa materna entro le ore 20:30. In tali frangenti, ove al Sig. fosse Per_1 possibili in base ai suoi impegni di lavoro, quest'ultimo potrà stare con la bambina anche dal venerdì sera precedente, in modo tale da pernottare con lei e trascorrere insieme alla minore il giorno del sabato, per poi ricondurla presso la casa materna o entro le ore
16:00 o entro le ore 20:30 dello stesso giorno del sabato ed in ragione dei contenuti del capoverso che precede. Resta, in ogni caso, inteso che ove la nei sabati relativi CP_1 ai fine settimana alternati di sua spettanza, dovesse riposare dal lavoro, la bambina starà con la madre per tutto il fine settimana e dunque dal venerdì alla domenica e, allo stesso modo, ove la cambiando lavoro in futuro non dovesse più lavorare nei giorni del CP_1 sabato, la bambina, nei fine settimana alternati di spettanza della starà con la CP_1 madre per tutto il fine settimana e dunque dal venerdì alla domenica;
è fatta salva, in ogni caso, la possibilità che le parti di volta in volta si accordino affinché la piccola trascorra con il padre il giorno del sabato anche se ricadente nel fine settimana Per_1 alternato di spettanza della e anche ove quest'ultima fosse libera dal lavoro;
c. CP_1 nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della bambina e previo congruo preavviso alla madre, riconducendo la bambina presso la casa materna non oltre le ore 20:30; d. per ciò che attiene le festività, quali la Befana, il Santo
Patrono, il 25 aprile, il 1^ maggio, la minore potrà trascorrerle con il padre durante l'orario di lavoro della madre (posto che la madre, all'attualità, lavora nei giorni festivi, fatta solo eccezione per i giorni del 25 dicembre, del 26 dicembre, del 1^ dell'anno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo e del 15 agosto), salvo che negli anzidetti giorni la avesse a riposare dal lavoro, nel qual caso si avrà riguardo al criterio CP_1 dell'alternanza; e. per ciò che attiene le vacanze natalizie, di fine anno ed inizio anno nuovo, la minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il
26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il 1^ dell'anno con la madre e, al contrario per l'anno successivo, secondo il criterio dell'alternanza; f. la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore per un anno, viceversa si procederà per l'anno successivo;
g. la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi (ovvero 7 + 8) con il padre durante le vacanze estive, previa concertazione con la Sig.ra da effettuarsi entro CP_1
e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed i ricorrente cureranno, per quanto possibile e compatibilmente con le rispettive ferie estive, che la minore trascorra il Ferragosto un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza;
4. corrisponderà a a titolo di contributo indiretto di Parte_1 Controparte_1 mantenimento per la figlia minorenne , la somma mensile di Euro 400,00 (Euro Per_1 quattrocento/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese (onde assecondare le esigenze manifestate sul CP_1 punto dallo;
contributo indiretto di mantenimento soggetto come per legge alla Per_1 rivalutazione Istat annuale;
5. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 scolastiche, mediche e sportive che si renderanno necessarie per la migliore educazione, salute e crescita della figlia minorenne, rinviando, per la loro esatta individuazione e per il discrimine tra quanto andranno o non andranno previamente concordate, al Protocollo di Intesa tra i Presidenti del Tribunale e del COA di Tivoli;
6. percepirà l'assegno unico universale nella misura del 100% Controparte_1
7. Le parti pattuiscono da ultimo la compensazione delle spese e del compenso professionale all'uopo, sottoscrivono anche i Procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età
e delle esigenze della minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente della minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
R.G. 1054/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dispone l'affidamento della figlia minore (Roma, 13.04.2019), alle Persona_1 condizioni di cui all'accordo indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN CO.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN CO
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia