CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/12/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 930/2024 R.G., avente ad oggetto: pagamento indennizzo per furto autoveicolo TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Isabella Miracapillo, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Andria;
appellante e in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Capano, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani;
appellata
All'udienza collegiale del 3/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 27/11/2025): <…precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti i propri atti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito in quanto destituito di fondamento sia in fatto che in diritto>. Il procuratore dell'appellata ha così concluso (note scritte del 20/11/2025): <…precisa le proprie conclusioni, riportandosi integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché delle note conclusive autorizzate ed alle repliche depositate, rispettivamente, in data 03/10/2025 ed il 13/11/2025. Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle richieste ed eccezioni ivi formulate e chiede che la causa venga decisa. Tanto premesso, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, rigettata ogni avversaria, domanda, eccezione e difesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, respinta ogni avversa eccezione e conclusione: 1)- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto carente dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art. 348-bis c.p.c. 2)- Rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata. 3)- In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, ridurre la domanda di indennizzo, entro i limiti del dovuto e provato, in forza del contratto di assicurazione sottoscritto. 4)- Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio. Salvezze illimitate>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 939/2024, pubblicata il 28 maggio 2024, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannandolo alla rifusione delle spese.
[...] Con la richiamata sentenza, il Tribunale ha negato la sussistenza dei presupposti per riconoscere in capo all'attore il diritto all'indennizzo assicurativo, reclamato dal
[...]
, in relazione al lamentato furto, ad opera di ignoti, Pt_1 della propria autovettura Toyota CHR Ibrida tg. FT358BF, immatricolata il 28/9/2018, assicurata con la convenuta compagnia per il rischio furto (polizza n. 109503373 del 21/7/2019, con scadenza al 21/1/2020). In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio, il
[...]
aveva esposto: di aver subito il furto ad opera di Pt_1 ignoti della predetta autovettura, di sua proprietà, nella notte tra il 5 e il 6.9.2019, successivamente ritrovata in agro di Andria il 27.9.2019, allo stato di mera scocca;
che il furto era avvenuto dopo che l'attore, verso le ore 21.30 del predetto giorno 5 settembre, aveva lasciato il veicolo, regolarmente chiuso a chiave, parcheggiato in via Porta Pia in abitato di Andria, non distante dalla propria abitazione;
che l'istante si era avveduto del furto soltanto il giorno successivo, verso le ore 9, quando si era recato a piedi nel luogo in cui aveva lasciata la sera precedente l'automezzo, non rinvenendolo;
di aver sporto denuncia al Comando dei Carabinieri di Andria e, successivamente, alla convenuta compagnia assicurativa;
che quest'ultima, nonostante la documentazione prodotta, non aveva inteso pagare l'indennizzo, pari ad € 25.029,00 (corrispondente al prezzo di acquisto del mezzo, per il primo anno dalla immatricolazione, in conformità alle pattuizioni contrattuali). A fronte delle contestazioni formulate dalla società assicuratrice convenuta1, che adombrava la simulazione del furto e, in ogni caso, la carenza di prova dello stesso, espletata C.T.U., a mezzo del p.i. Controparte_2
sentito il teste ed acquisita
[...] Testimone_1 la documentazione prodotta da ambo le parti, il Giudice di prime cure ha ritenuto inadeguata la prova del lamentato furto, in presenza di plurimi elementi indiziari idonei a porre in dubbio il suo reale accadimento. Sebbene la consulenza tecnica d'ufficio, smentendo l'assunto difensivo della compagnia assicuratrice, abbia escluso la configurabilità in concreto dell'ipotizzato sinistro stradale, nel quale – secondo la società convenuta - sarebbe stato coinvolto il veicolo, il primo Giudice ha rilevato come lo stesso Ausiliare abbia confermato l'attendibilità piena dei dati, rilevati con il dispositivo satellitare, attestanti le posizioni e i movimenti dell'auto nell'arco temporale prossimo al lamentato furto. In particolare, a prescindere dell'esatta localizzazione del luogo di parcheggio (via Malpighi, via Linneo o via Porta Pia, tutte limitrofe), il Tribunale dà rilievo all'orario del parcheggio stesso (h 20.06), diverso da quello dichiarato dal denunciante (h 21.30), ed al successivo sforzo – ritenuto alquanto sospetto - profuso dall'attore al fine di dare una composizione postuma a tale contrasto (con le memorie depositate ex nn. 1 e 2 art. 183, co. 6, c.p.c.), per un verso, ricollocando alle ore 20 – 20.30 l'orario dell'incontro del
[...]
con gli amici e quindi del parcheggio del veicolo Pt_1
e, per altro verso, sostenendo di aver riferito agli accertatori dell'Assicurazione (che però avrebbero taciuto sul punto) che l'intera comitiva si era trattenuta in loco per circa un'ora, prima di sportarsi a Trani, per mangiare una pizza, a bordo unitamente alle targhe;
l'assenza di qualsiasi rilievo fotografico della scocca rinvenuta, prima della sua demolizione. 2 Elaborato peritale del 10/11/2022. 3 Cfr. verbale udienza del 3/11/2021. 4 Con particolare riferimento a: denuncia di furto del 6/9/2019 innanzi all'Arma CC di Andria;
verbale di rinvenimento della scocca del veicolo, in data 27/9/2019, redatto dalla Polizia Municipale di Trani;
rapporto informativo G-Evolution, gestore del dispositivo satellitare;
[... relazione informativa della Claim Security, con allegata dichiarazione sottoscritta da
. Parte_1 dell'auto del teste (che tale circostanza aveva Tes_1 confermato), il quale, avrebbe poi riaccompagnato il
[...]
direttamente presso la sua abitazione, stanti le Pt_1 condizioni di ebrezza di quest'ultimo, non in grado di guidare, neppure per le poche centinaia di metri che separavano dalla sua abitazione il luogo in cui la TOYOTA era parcheggiata. Secondo il primo Giudice, l'unico teste indotto dall'attore su tali circostanze non aveva mancato di confermarle integralmente, ma il fatto stesso della loro allegazione avrebbe gettato ombra sulle prospettazioni attoree, alla luce di plurimi indizi ritenuti particolarmente significativi. Se è pur vero che la divergenza di un'ora e mezza fra la rilevazione del satellitare e quanto sempre sostenuto dal
[...]
, fino a quando non aveva appreso dei dati Pt_1 registrati dal dispositivo, avrebbe potuto puramente e semplicemente ricondursi ad una sua inesatta percezione del tempo;
è anche vero che – ad avviso del Tribunale – sarebbe ascrivibile ad una inverosimile leggerezza il fatto che il
[...]
, pur consapevole di abitare in una “località a Pt_1 rischio” (tant'è che in precedenza aveva subito altro furto d'auto, assicurato con la stessa compagnia) aveva lasciato per strada la propria auto nuova, benchè disponesse, presso la propria abitazione, posta nei pressi del luogo del parcheggio, di luogo sicuro di custodia, ben potendo potendo contare, prima o dopo la serata in pizzeria con gli amici, dell'accompagnamento da parte di questi ultimi, per ricoverare adeguatamente il veicolo. A tali considerazioni, il Tribunale aggiunge poi i condivisi rilievi, mossi dalla compagnia assicuratrice convenuta, come già evidenziato, riguardanti: l'omessa intenzionale indicazione delle generalità degli amici con i quali il
[...]
aveva trascorso la serata del 5/9/2019, dai quale Pt_1 eventualmente avrebbero potuto apprendersi informazioni sul parcheggio dell'autovettura; il rinvenimento, unitamente alla scocca, delle targhe;
l'assenza di qualsiasi documentazione fotografica attestante le condizioni del veicolo, così come rinvenuto. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente
[...]
, chiedendone la riforma, poiché il primo Giudice Pt_1 avrebbe violato l'art. 2697 c.c. ed i principi in tema di onere della prova, appiattendosi sulla linea difensiva della società assicuratrice, nonostante le allegazioni dell'attore avessero trovato riscontro nella deposizione del teste escusso (
[...]
), dando invece rilievo a illazioni e insinuazioni, Tes_2 prive di riscontro, desunte dal rapporto informativo degli investigatori privati della compagnia assicuratrice, rapporto non confermato con idonea prova testimoniale, neanche richiesta. Inoltre, secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe disposto C.T.U. per sopperire alle carenze probatorie della parte convenuta, violando quindi il principio dispositivo, fornendo sul punto una motivazione solo apparente e del tutto inadeguata, discostandosi, per altro, dalle risultanze dell'Ausiliare, che aveva smentito l'assunto sostenuto dalla convenuta, in ordine al coinvolgimento del veicolo assicurato in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 5/9/25, e riconosciuto certezza ed attendibilità dei dati registrati dal dispositivo satellitare che, invece, contrariamente a quanto evidenziato dal C.T.U., non avrebbero potuto ritenersi certi, soprattutto con riferimento all'esatta localizzazione dell'autoveicolo al momento del parcheggio, nella serata del 5/9/2019. Si è costituita nel giudizio di gravame l'appellata
[...]
che eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 645 e 648bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza delle avverse censure, richiamando le condivise argomentazioni, riportate in sentenza dal primo Giudice. Senza attività istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3/12/2025, a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate. Motivi della decisione Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 648bis c.p.c., in considerazione della fase decisionale alla quale la causa è ormai approdata. Pure infondata è l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), posto che gli argomenti critici addotti dall'appellante sono chiari e precisi e consentono alla controparte di prendere posizione e articolare adeguata e altrettanto puntuale difesa, come, peraltro, può evincersi palesemente dal tenore dagli atti difesivi depositati dall'appellata compagnia assicuratrice. Nel merito, ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante, unitamente analizzate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento. In punto di diritto, va evidenziato che grava sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la prova in ordine al presupposto del diritto all'indennizzo assicurativo, nella fattispecie consistente nel furto dell'autoveicolo oggetto di assicurazione. A tal fine, gli elementi di prova offerti dall'attore
[...]
sono rappresentati soltanto dalla denuncia del Pt_1 furto, sporta in data 6/9/2019 all'Arma CC di Andria, e dal verbale di rinvenimento della scocca “cannibalizzata” dell'autovettura, redatto dalla Polizia Municipale di Trani, in data 27/9/2019. È evidente che, a fronte delle contestazioni puntuali di parte avversa in ordine al reale accadimento della sottrazione del veicolo ad opera di ignoti, trattasi di documenti che da soli non sono idonei a fornire prova del lamentato furto perché, quanto alla denuncia, trattasi di dichiarazione unilaterale della stessa parte attrice, quand'anche resa innanzi all'Organo di P.G., inidonea a provare i fatti dalla stessa affermati;
quanto al verbale di rinvenimento dei resti del veicolo, trattasi di constatazione postuma, di per sé inidonea a dimostrare con sufficiente certezza l'attribuibilità a terzi dell'accadimento. Neanche il teste , che pure ha confermato Testimone_2
i capitoli di prova, articolati dalla difesa di parte attrice5, ha riferito alcunché sul mancato rinvenimento del veicolo, sia perché nessun capitolo di prova risulta specificamente dedotto sul punto, sia perché il teste ha precisato che, al termine della serata in pizzeria, accompagnò con la propria auto il direttamente presso la sua abitazione, Parte_1 senza riportarlo nel luogo di parcheggio dell'autovettura, non essendo l'amico in condizioni di sufficiente sobrietà per poter guidare il proprio veicolo fino al ricovero pertinenziale all'abitazione, distante circa 1 Km dalla sede del parcheggio. La prova del furto, già di per sé lacunosa per le ragioni sopra evidenziate, risulta ulteriormente diluita, al punto da renderla totalmente inconsistente, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, alla luce dei plurimi elementi di fatto, emersi in corso di causa, idonei ad adombrare ragionevoli dubbi sulla veridicità dell'accadimento (furto), presupposto del reclamato indennizzo assicurativo. Invero, le perplessità formulate nell'appellata sentenza trovano riscontro in numerosi indizi che, complessivamente considerati, non giovano certamente alla ricostruzione dei fatti allegata dall'attore, ora appellante. A fronte della contestazione di parte convenuta, risultano inspiegabili le ragioni per le quali il non abbia Parte_1 voluto indicare le persone informate dei fatti (gli amici con i quali aveva trascorso la serata in pizzeria), fatta eccezione per l' persone che avrebbero potuto chiarire la Tes_1 discrasia tra l'effettivo orario del parcheggio (qualunque fosse l'esatta localizzazione tra le vie limitrofe, Via Porta Pia, Via Lineo e Via Malpighi) del veicolo “sottratto”, indicato dall'attore (h 21,30) nella denuncia di furto, nella dichiarazione a sua firma, resa agli investigatori privati della compagnia assicuratrice, e nell'atto di citazione in primo grado, e l'orario (h 20,06) rilevato dal dispositivo satellitare. Sul punto, l'appellante si è limitato a lamentare una carente verbalizzazione da parte degli investigatori, che non avrebbero ritenuto di riportare nelle dichiarazioni, pur sempre sottoscritte dallo stesso talune Parte_1 circostanze, come quella secondo la quale l'attore, ora appellante, dopo aver parcheggiato il veicolo, si sarebbe intrattenuto circa un'ora con gli amici, nei pressi del veicolo, prima di recarsi a Trani per consumare una pizza. A tal proposito, deve sottolinearsi come, quand'anche il rapporto informativo degli investigatori privati non sia stato confermato in sede di deposizione testimoniale, i dati di fatto presi in considerazione dal Tribunale, quale ad esempio proprio l'orario del parcheggio del veicolo, provengono da dichiarazioni sottoscritte dallo stesso , come tali Parte_1 di natura confessoria e pienamente utilizzabili ai fini della decisione. Pure perplessità suscita il rinvenimento dei resti del veicolo, ormai “cannibalizzato”, guarda caso unitamente alle targhe, circostanza che ha reso possibile e più agevole la identificazione del veicolo ai fini dell'avvio della pratica assicurativa tesa al conseguimento dell'indennizzo. Ma, ancor di più, getta ombra sulla genuinità della denuncia di furto il fatto che il , pur rinvenendo la scocca Parte_1 del veicolo, non abbia ritenuto in alcun modo di conservarne memoria visiva, attraverso – quanto meno - rilevazioni fotografiche, che avrebbero consentito di verificare con maggiore accuratezza, rispetto alla scarna descrizione riportata nel verbale della Polizia Locale, l'effettivo stato del veicolo, rectius della sua scocca, al fine di stabilire con maggiore cognizione di causa, e non sulla base di meri elementi indiretti desumibili dalle rilevazioni del dispositivo satellitare, se l'autovettura in questione, nelle ore precedenti il denunciato furto, fosse stata davvero coinvolta in un incidente stradale, come sostenuto dalla compagnia assicuratrice. È appena il caso di evidenziare al riguardo come il C.T.U., nominato in primo grado, abbia escluso il coinvolgimento dell'autoveicolo in un sinistro stradale con “urto di forte entità” – come sostenuto dalla difesa della compagnia assicurativa convenuta - sulla base di una ricostruzione dei fatti meramente presuntiva ed astratta, tenendo conto cioè delle dimensioni e della forma del veicolo, del luogo teatro dell'asserito incidente e dei dati rilevati dal dispositivo satellitare, senza poter visionare neanche la scocca dell'autovettura in oggetto. Altro significativo elemento indiziario, idoneo a gettare ombra sulla veridicità dell'accadimento denunciato dall'attore, ora appellante, soprattutto se considerato alla luce degli altri elementi come sopra ricostruiti, si desume dallo stesso contegno del , come evidenziato dal Parte_1 primo Giudice. Invero, ben consapevole del rischio di furto dell'auto nuova di sua proprietà, vivendo in una località ove è assai frequente tale attività delinquenziale, come dallo stesso Parte_1 ammesso nella dichiarazione a sua firma del 15/1/2020, resa agli investigatori della compagnia assicuratrice, e confermato dalla circostanza di precedente furto subito relativamente ad altro autoveicolo assicurato dalla medesima Compagnia, l'odierno appellante non intese mettere al sicuro il veicolo, né prima né dopo la serata in pizzeria con gli amici, sebbene ne avesse avuto la possibilità. È emerso, invero, come l'autoveicolo fosse stato parcheggiato incustodito nella pubblica via non molto lontano dalla propria abitazione, ove il Parte_1 disponeva anche di ricovero per il veicolo, né l'appellante aveva ritenuto di mettere al sicuro l'auto nuova dopo la serata in pizzeria, ben potendo avvalersi dell'ausilio dei suoi amici, qualora non fosse stato sufficientemente sobrio per porsi alla guida, se pur per pochi metri. Alla luce del quadro probatorio, anche di natura indiziaria, come sopra ricostruito, correttamente il primo Giudice ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la domanda attorea, gravando proprio sul come già sopra Parte_1 evidenziato, l'onere della prova. In tale prospettiva, il ricorso alla C.T.U. da parte del Tribunale, lungi dal costituire una illegittima – come lamentato dall'appellante – forma di elusione del principio dispositivo, esprime un corretto e condivisibile esercizio del potere istruttorio spettante al Giudice, finalizzato ad acquisire elementi idonei per giungere ad una decisione corretta. È pur vero che, come afferma l'appellante, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ma è anche vero che trattasi di mezzo istruttorio finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze6. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha fatto ricorso all'Ausiliare proprio per verificare l'attendibilità dei dati rilevati dal dispositivo satellitare, prodotti e dedotti in giudizio dalla società convenuta. Sicchè, alcuna violazione del principio dispositivo è rinvenibile nella fattispecie. D'altronde, per confutare le conclusioni del C.T.U., parte appellante sostiene ma non dimostra in alcun modo l'inattendibilità dei dati registrati dal dispositivo satellitare. Ne deriva l'integrale rigetto del gravame, essendo pienamente condivisibile la statuizione del primo Giudice, adeguatamente motivata ed ancorata ad elementi di riscontro indiziario correttamente valutati. Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda e della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14 e succ. modif. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] avverso la sentenza n. 939, pubblicata il 28/5/2024, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Compagnia Assicuratrice, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 3.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 3/12/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che aveva dedotto: il coinvolgimento dell'autovettura, poco prima dell'asserito furto, in un sinistro stradale;
la non coincidenza dell'orario del parcheggio indicato dall'attore (h 21,30) rispetto a quanto rilevato dal dispositivo satellitare in dotazione al veicolo assicurato (h 20,06) e la non coincidenza anche del luogo del parcheggio (via Porta Pia, come riferito dal Parte_1 alla Compagnia assicuratrice, e non via Malpighi, come desumibile dal rilievo del dispositivo satellitare); il parcheggio avvenuto, nei pressi dell'abitazione dell'attore, nella pubblica via e non nel garage privato di cui disponeva, in zona nota allo stesso attore per essere frequente teatro di furti d'auto; l'omessa indicazione degli amici con i quali la sera del furto il si era Parte_1 allontanato dal luogo ove era stato parcheggiato il veicolo, per recarsi a mangiare una pizza;
il rinvenimento, alcuni giorni dopo, della sola scocca dell'autovettura ormai “cannibalizzata”, 5 Cfr. memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2 del 26/2/2021. 6 Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 930/2024 R.G., avente ad oggetto: pagamento indennizzo per furto autoveicolo TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Isabella Miracapillo, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Andria;
appellante e in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Capano, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani;
appellata
All'udienza collegiale del 3/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 27/11/2025): <…precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti i propri atti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito in quanto destituito di fondamento sia in fatto che in diritto>. Il procuratore dell'appellata ha così concluso (note scritte del 20/11/2025): <…precisa le proprie conclusioni, riportandosi integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché delle note conclusive autorizzate ed alle repliche depositate, rispettivamente, in data 03/10/2025 ed il 13/11/2025. Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle richieste ed eccezioni ivi formulate e chiede che la causa venga decisa. Tanto premesso, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, rigettata ogni avversaria, domanda, eccezione e difesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, respinta ogni avversa eccezione e conclusione: 1)- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto carente dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art. 348-bis c.p.c. 2)- Rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata. 3)- In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, ridurre la domanda di indennizzo, entro i limiti del dovuto e provato, in forza del contratto di assicurazione sottoscritto. 4)- Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio. Salvezze illimitate>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 939/2024, pubblicata il 28 maggio 2024, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannandolo alla rifusione delle spese.
[...] Con la richiamata sentenza, il Tribunale ha negato la sussistenza dei presupposti per riconoscere in capo all'attore il diritto all'indennizzo assicurativo, reclamato dal
[...]
, in relazione al lamentato furto, ad opera di ignoti, Pt_1 della propria autovettura Toyota CHR Ibrida tg. FT358BF, immatricolata il 28/9/2018, assicurata con la convenuta compagnia per il rischio furto (polizza n. 109503373 del 21/7/2019, con scadenza al 21/1/2020). In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio, il
[...]
aveva esposto: di aver subito il furto ad opera di Pt_1 ignoti della predetta autovettura, di sua proprietà, nella notte tra il 5 e il 6.9.2019, successivamente ritrovata in agro di Andria il 27.9.2019, allo stato di mera scocca;
che il furto era avvenuto dopo che l'attore, verso le ore 21.30 del predetto giorno 5 settembre, aveva lasciato il veicolo, regolarmente chiuso a chiave, parcheggiato in via Porta Pia in abitato di Andria, non distante dalla propria abitazione;
che l'istante si era avveduto del furto soltanto il giorno successivo, verso le ore 9, quando si era recato a piedi nel luogo in cui aveva lasciata la sera precedente l'automezzo, non rinvenendolo;
di aver sporto denuncia al Comando dei Carabinieri di Andria e, successivamente, alla convenuta compagnia assicurativa;
che quest'ultima, nonostante la documentazione prodotta, non aveva inteso pagare l'indennizzo, pari ad € 25.029,00 (corrispondente al prezzo di acquisto del mezzo, per il primo anno dalla immatricolazione, in conformità alle pattuizioni contrattuali). A fronte delle contestazioni formulate dalla società assicuratrice convenuta1, che adombrava la simulazione del furto e, in ogni caso, la carenza di prova dello stesso, espletata C.T.U., a mezzo del p.i. Controparte_2
sentito il teste ed acquisita
[...] Testimone_1 la documentazione prodotta da ambo le parti, il Giudice di prime cure ha ritenuto inadeguata la prova del lamentato furto, in presenza di plurimi elementi indiziari idonei a porre in dubbio il suo reale accadimento. Sebbene la consulenza tecnica d'ufficio, smentendo l'assunto difensivo della compagnia assicuratrice, abbia escluso la configurabilità in concreto dell'ipotizzato sinistro stradale, nel quale – secondo la società convenuta - sarebbe stato coinvolto il veicolo, il primo Giudice ha rilevato come lo stesso Ausiliare abbia confermato l'attendibilità piena dei dati, rilevati con il dispositivo satellitare, attestanti le posizioni e i movimenti dell'auto nell'arco temporale prossimo al lamentato furto. In particolare, a prescindere dell'esatta localizzazione del luogo di parcheggio (via Malpighi, via Linneo o via Porta Pia, tutte limitrofe), il Tribunale dà rilievo all'orario del parcheggio stesso (h 20.06), diverso da quello dichiarato dal denunciante (h 21.30), ed al successivo sforzo – ritenuto alquanto sospetto - profuso dall'attore al fine di dare una composizione postuma a tale contrasto (con le memorie depositate ex nn. 1 e 2 art. 183, co. 6, c.p.c.), per un verso, ricollocando alle ore 20 – 20.30 l'orario dell'incontro del
[...]
con gli amici e quindi del parcheggio del veicolo Pt_1
e, per altro verso, sostenendo di aver riferito agli accertatori dell'Assicurazione (che però avrebbero taciuto sul punto) che l'intera comitiva si era trattenuta in loco per circa un'ora, prima di sportarsi a Trani, per mangiare una pizza, a bordo unitamente alle targhe;
l'assenza di qualsiasi rilievo fotografico della scocca rinvenuta, prima della sua demolizione. 2 Elaborato peritale del 10/11/2022. 3 Cfr. verbale udienza del 3/11/2021. 4 Con particolare riferimento a: denuncia di furto del 6/9/2019 innanzi all'Arma CC di Andria;
verbale di rinvenimento della scocca del veicolo, in data 27/9/2019, redatto dalla Polizia Municipale di Trani;
rapporto informativo G-Evolution, gestore del dispositivo satellitare;
[... relazione informativa della Claim Security, con allegata dichiarazione sottoscritta da
. Parte_1 dell'auto del teste (che tale circostanza aveva Tes_1 confermato), il quale, avrebbe poi riaccompagnato il
[...]
direttamente presso la sua abitazione, stanti le Pt_1 condizioni di ebrezza di quest'ultimo, non in grado di guidare, neppure per le poche centinaia di metri che separavano dalla sua abitazione il luogo in cui la TOYOTA era parcheggiata. Secondo il primo Giudice, l'unico teste indotto dall'attore su tali circostanze non aveva mancato di confermarle integralmente, ma il fatto stesso della loro allegazione avrebbe gettato ombra sulle prospettazioni attoree, alla luce di plurimi indizi ritenuti particolarmente significativi. Se è pur vero che la divergenza di un'ora e mezza fra la rilevazione del satellitare e quanto sempre sostenuto dal
[...]
, fino a quando non aveva appreso dei dati Pt_1 registrati dal dispositivo, avrebbe potuto puramente e semplicemente ricondursi ad una sua inesatta percezione del tempo;
è anche vero che – ad avviso del Tribunale – sarebbe ascrivibile ad una inverosimile leggerezza il fatto che il
[...]
, pur consapevole di abitare in una “località a Pt_1 rischio” (tant'è che in precedenza aveva subito altro furto d'auto, assicurato con la stessa compagnia) aveva lasciato per strada la propria auto nuova, benchè disponesse, presso la propria abitazione, posta nei pressi del luogo del parcheggio, di luogo sicuro di custodia, ben potendo potendo contare, prima o dopo la serata in pizzeria con gli amici, dell'accompagnamento da parte di questi ultimi, per ricoverare adeguatamente il veicolo. A tali considerazioni, il Tribunale aggiunge poi i condivisi rilievi, mossi dalla compagnia assicuratrice convenuta, come già evidenziato, riguardanti: l'omessa intenzionale indicazione delle generalità degli amici con i quali il
[...]
aveva trascorso la serata del 5/9/2019, dai quale Pt_1 eventualmente avrebbero potuto apprendersi informazioni sul parcheggio dell'autovettura; il rinvenimento, unitamente alla scocca, delle targhe;
l'assenza di qualsiasi documentazione fotografica attestante le condizioni del veicolo, così come rinvenuto. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente
[...]
, chiedendone la riforma, poiché il primo Giudice Pt_1 avrebbe violato l'art. 2697 c.c. ed i principi in tema di onere della prova, appiattendosi sulla linea difensiva della società assicuratrice, nonostante le allegazioni dell'attore avessero trovato riscontro nella deposizione del teste escusso (
[...]
), dando invece rilievo a illazioni e insinuazioni, Tes_2 prive di riscontro, desunte dal rapporto informativo degli investigatori privati della compagnia assicuratrice, rapporto non confermato con idonea prova testimoniale, neanche richiesta. Inoltre, secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe disposto C.T.U. per sopperire alle carenze probatorie della parte convenuta, violando quindi il principio dispositivo, fornendo sul punto una motivazione solo apparente e del tutto inadeguata, discostandosi, per altro, dalle risultanze dell'Ausiliare, che aveva smentito l'assunto sostenuto dalla convenuta, in ordine al coinvolgimento del veicolo assicurato in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 5/9/25, e riconosciuto certezza ed attendibilità dei dati registrati dal dispositivo satellitare che, invece, contrariamente a quanto evidenziato dal C.T.U., non avrebbero potuto ritenersi certi, soprattutto con riferimento all'esatta localizzazione dell'autoveicolo al momento del parcheggio, nella serata del 5/9/2019. Si è costituita nel giudizio di gravame l'appellata
[...]
che eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 645 e 648bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza delle avverse censure, richiamando le condivise argomentazioni, riportate in sentenza dal primo Giudice. Senza attività istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3/12/2025, a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate. Motivi della decisione Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 648bis c.p.c., in considerazione della fase decisionale alla quale la causa è ormai approdata. Pure infondata è l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), posto che gli argomenti critici addotti dall'appellante sono chiari e precisi e consentono alla controparte di prendere posizione e articolare adeguata e altrettanto puntuale difesa, come, peraltro, può evincersi palesemente dal tenore dagli atti difesivi depositati dall'appellata compagnia assicuratrice. Nel merito, ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante, unitamente analizzate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento. In punto di diritto, va evidenziato che grava sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la prova in ordine al presupposto del diritto all'indennizzo assicurativo, nella fattispecie consistente nel furto dell'autoveicolo oggetto di assicurazione. A tal fine, gli elementi di prova offerti dall'attore
[...]
sono rappresentati soltanto dalla denuncia del Pt_1 furto, sporta in data 6/9/2019 all'Arma CC di Andria, e dal verbale di rinvenimento della scocca “cannibalizzata” dell'autovettura, redatto dalla Polizia Municipale di Trani, in data 27/9/2019. È evidente che, a fronte delle contestazioni puntuali di parte avversa in ordine al reale accadimento della sottrazione del veicolo ad opera di ignoti, trattasi di documenti che da soli non sono idonei a fornire prova del lamentato furto perché, quanto alla denuncia, trattasi di dichiarazione unilaterale della stessa parte attrice, quand'anche resa innanzi all'Organo di P.G., inidonea a provare i fatti dalla stessa affermati;
quanto al verbale di rinvenimento dei resti del veicolo, trattasi di constatazione postuma, di per sé inidonea a dimostrare con sufficiente certezza l'attribuibilità a terzi dell'accadimento. Neanche il teste , che pure ha confermato Testimone_2
i capitoli di prova, articolati dalla difesa di parte attrice5, ha riferito alcunché sul mancato rinvenimento del veicolo, sia perché nessun capitolo di prova risulta specificamente dedotto sul punto, sia perché il teste ha precisato che, al termine della serata in pizzeria, accompagnò con la propria auto il direttamente presso la sua abitazione, Parte_1 senza riportarlo nel luogo di parcheggio dell'autovettura, non essendo l'amico in condizioni di sufficiente sobrietà per poter guidare il proprio veicolo fino al ricovero pertinenziale all'abitazione, distante circa 1 Km dalla sede del parcheggio. La prova del furto, già di per sé lacunosa per le ragioni sopra evidenziate, risulta ulteriormente diluita, al punto da renderla totalmente inconsistente, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, alla luce dei plurimi elementi di fatto, emersi in corso di causa, idonei ad adombrare ragionevoli dubbi sulla veridicità dell'accadimento (furto), presupposto del reclamato indennizzo assicurativo. Invero, le perplessità formulate nell'appellata sentenza trovano riscontro in numerosi indizi che, complessivamente considerati, non giovano certamente alla ricostruzione dei fatti allegata dall'attore, ora appellante. A fronte della contestazione di parte convenuta, risultano inspiegabili le ragioni per le quali il non abbia Parte_1 voluto indicare le persone informate dei fatti (gli amici con i quali aveva trascorso la serata in pizzeria), fatta eccezione per l' persone che avrebbero potuto chiarire la Tes_1 discrasia tra l'effettivo orario del parcheggio (qualunque fosse l'esatta localizzazione tra le vie limitrofe, Via Porta Pia, Via Lineo e Via Malpighi) del veicolo “sottratto”, indicato dall'attore (h 21,30) nella denuncia di furto, nella dichiarazione a sua firma, resa agli investigatori privati della compagnia assicuratrice, e nell'atto di citazione in primo grado, e l'orario (h 20,06) rilevato dal dispositivo satellitare. Sul punto, l'appellante si è limitato a lamentare una carente verbalizzazione da parte degli investigatori, che non avrebbero ritenuto di riportare nelle dichiarazioni, pur sempre sottoscritte dallo stesso talune Parte_1 circostanze, come quella secondo la quale l'attore, ora appellante, dopo aver parcheggiato il veicolo, si sarebbe intrattenuto circa un'ora con gli amici, nei pressi del veicolo, prima di recarsi a Trani per consumare una pizza. A tal proposito, deve sottolinearsi come, quand'anche il rapporto informativo degli investigatori privati non sia stato confermato in sede di deposizione testimoniale, i dati di fatto presi in considerazione dal Tribunale, quale ad esempio proprio l'orario del parcheggio del veicolo, provengono da dichiarazioni sottoscritte dallo stesso , come tali Parte_1 di natura confessoria e pienamente utilizzabili ai fini della decisione. Pure perplessità suscita il rinvenimento dei resti del veicolo, ormai “cannibalizzato”, guarda caso unitamente alle targhe, circostanza che ha reso possibile e più agevole la identificazione del veicolo ai fini dell'avvio della pratica assicurativa tesa al conseguimento dell'indennizzo. Ma, ancor di più, getta ombra sulla genuinità della denuncia di furto il fatto che il , pur rinvenendo la scocca Parte_1 del veicolo, non abbia ritenuto in alcun modo di conservarne memoria visiva, attraverso – quanto meno - rilevazioni fotografiche, che avrebbero consentito di verificare con maggiore accuratezza, rispetto alla scarna descrizione riportata nel verbale della Polizia Locale, l'effettivo stato del veicolo, rectius della sua scocca, al fine di stabilire con maggiore cognizione di causa, e non sulla base di meri elementi indiretti desumibili dalle rilevazioni del dispositivo satellitare, se l'autovettura in questione, nelle ore precedenti il denunciato furto, fosse stata davvero coinvolta in un incidente stradale, come sostenuto dalla compagnia assicuratrice. È appena il caso di evidenziare al riguardo come il C.T.U., nominato in primo grado, abbia escluso il coinvolgimento dell'autoveicolo in un sinistro stradale con “urto di forte entità” – come sostenuto dalla difesa della compagnia assicurativa convenuta - sulla base di una ricostruzione dei fatti meramente presuntiva ed astratta, tenendo conto cioè delle dimensioni e della forma del veicolo, del luogo teatro dell'asserito incidente e dei dati rilevati dal dispositivo satellitare, senza poter visionare neanche la scocca dell'autovettura in oggetto. Altro significativo elemento indiziario, idoneo a gettare ombra sulla veridicità dell'accadimento denunciato dall'attore, ora appellante, soprattutto se considerato alla luce degli altri elementi come sopra ricostruiti, si desume dallo stesso contegno del , come evidenziato dal Parte_1 primo Giudice. Invero, ben consapevole del rischio di furto dell'auto nuova di sua proprietà, vivendo in una località ove è assai frequente tale attività delinquenziale, come dallo stesso Parte_1 ammesso nella dichiarazione a sua firma del 15/1/2020, resa agli investigatori della compagnia assicuratrice, e confermato dalla circostanza di precedente furto subito relativamente ad altro autoveicolo assicurato dalla medesima Compagnia, l'odierno appellante non intese mettere al sicuro il veicolo, né prima né dopo la serata in pizzeria con gli amici, sebbene ne avesse avuto la possibilità. È emerso, invero, come l'autoveicolo fosse stato parcheggiato incustodito nella pubblica via non molto lontano dalla propria abitazione, ove il Parte_1 disponeva anche di ricovero per il veicolo, né l'appellante aveva ritenuto di mettere al sicuro l'auto nuova dopo la serata in pizzeria, ben potendo avvalersi dell'ausilio dei suoi amici, qualora non fosse stato sufficientemente sobrio per porsi alla guida, se pur per pochi metri. Alla luce del quadro probatorio, anche di natura indiziaria, come sopra ricostruito, correttamente il primo Giudice ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la domanda attorea, gravando proprio sul come già sopra Parte_1 evidenziato, l'onere della prova. In tale prospettiva, il ricorso alla C.T.U. da parte del Tribunale, lungi dal costituire una illegittima – come lamentato dall'appellante – forma di elusione del principio dispositivo, esprime un corretto e condivisibile esercizio del potere istruttorio spettante al Giudice, finalizzato ad acquisire elementi idonei per giungere ad una decisione corretta. È pur vero che, come afferma l'appellante, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ma è anche vero che trattasi di mezzo istruttorio finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze6. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha fatto ricorso all'Ausiliare proprio per verificare l'attendibilità dei dati rilevati dal dispositivo satellitare, prodotti e dedotti in giudizio dalla società convenuta. Sicchè, alcuna violazione del principio dispositivo è rinvenibile nella fattispecie. D'altronde, per confutare le conclusioni del C.T.U., parte appellante sostiene ma non dimostra in alcun modo l'inattendibilità dei dati registrati dal dispositivo satellitare. Ne deriva l'integrale rigetto del gravame, essendo pienamente condivisibile la statuizione del primo Giudice, adeguatamente motivata ed ancorata ad elementi di riscontro indiziario correttamente valutati. Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda e della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14 e succ. modif. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] avverso la sentenza n. 939, pubblicata il 28/5/2024, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Compagnia Assicuratrice, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 3.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 3/12/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che aveva dedotto: il coinvolgimento dell'autovettura, poco prima dell'asserito furto, in un sinistro stradale;
la non coincidenza dell'orario del parcheggio indicato dall'attore (h 21,30) rispetto a quanto rilevato dal dispositivo satellitare in dotazione al veicolo assicurato (h 20,06) e la non coincidenza anche del luogo del parcheggio (via Porta Pia, come riferito dal Parte_1 alla Compagnia assicuratrice, e non via Malpighi, come desumibile dal rilievo del dispositivo satellitare); il parcheggio avvenuto, nei pressi dell'abitazione dell'attore, nella pubblica via e non nel garage privato di cui disponeva, in zona nota allo stesso attore per essere frequente teatro di furti d'auto; l'omessa indicazione degli amici con i quali la sera del furto il si era Parte_1 allontanato dal luogo ove era stato parcheggiato il veicolo, per recarsi a mangiare una pizza;
il rinvenimento, alcuni giorni dopo, della sola scocca dell'autovettura ormai “cannibalizzata”, 5 Cfr. memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2 del 26/2/2021. 6 Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025.