TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1063
TAR
Decreto cautelare 13 dicembre 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    Il Collegio ritiene che le disposizioni successive al d.m. 7 marzo 2006, pur di carattere straordinario ed emergenziale, temperano la portata del principio di esclusività. Inoltre, la ratio della normativa è l'acquisizione di una preparazione adeguata, e la frequenza a tempo pieno è una modalità preferenziale ma non esclusiva. Lo svolgimento di attività libero professionale, se compatibile, non pregiudica il raggiungimento di un livello qualitativo della formazione. Pertanto, il divieto assoluto e la sanzione dell'espulsione sono eccessivi e contrari ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento del bando

    L'annullamento del bando comporta l'annullamento degli atti consequenziali.

  • Accolto
    Atti presupposti o consequenziali illegittimi

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento di tutti gli atti impugnati che violano la normativa.

  • Accolto
    Richiesta di certificazione illegittima

    L'annullamento del bando e la ritenuta illegittimità del divieto di libera professione rendono illegittima la richiesta di tali certificazioni.

  • Accolto
    Violazione di legge

    L'annullamento del bando e la motivazione relativa alla illegittimità del divieto di libera professione si estendono al regolamento nella parte in cui recepisce tale illegittimità.

  • Accolto
    Violazione di legge comunitaria e principi di proporzionalità

    La Corte Costituzionale e la giurisprudenza citata hanno interpretato la normativa in modo da consentire, in determinate condizioni, lo svolgimento di attività libero-professionale, rendendo quindi eccessivo un divieto assoluto.

  • Accolto
    Atti presupposti o consequenziali illegittimi

    L'accoglimento del ricorso principale, basato sull'illegittimità del divieto di libera professione, comporta l'annullamento di questi decreti nella misura in cui dovessero confermare tale illegittimità.

  • Accolto
    Atti presupposti o consequenziali illegittimi

    L'accoglimento del ricorso principale, basato sull'illegittimità del divieto di libera professione, comporta l'annullamento di questo decreto nella misura in cui dovesse confermare tale illegittimità.

  • Accolto
    Divieto illegittimo

    L'accoglimento del ricorso principale, basato sull'illegittimità del divieto di libera professione, comporta l'annullamento di tali atti.

  • Accolto
    Atti illegittimi

    L'accoglimento del ricorso principale, basato sull'illegittimità del divieto di libera professione, comporta l'annullamento di tali atti.

  • Accolto
    Atti presupposti o consequenziali

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento di tutti gli atti illegittimi.

  • Rigettato
    Dubbio di legittimità costituzionale

    Il Collegio, accogliendo il ricorso sulla base dell'interpretazione della normativa vigente e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, non ha ritenuto necessario sollevare la questione di costituzionalità.

  • Accolto
    Diritto alla frequenza e allo svolgimento di attività compatibile

    L'accoglimento del ricorso comporta il riconoscimento di tale diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1063
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1063
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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