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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 6998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6998 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note in data 8/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26175/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv Danilo D' Andrea
contro in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 e ritualmente notificato, l' istante proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001860936 notificato in data 28.11.2024 relativa al mancato pagamento di ritenute previdenziali oggetto dell'atto di accertamento n. .5100.27/09/2019.0484969 del 27 settembre 2019 chiedendo che il Giudice adito CP_2
, previa sospensione della provvisoria esecutorietà , ne dichiarasse la illegittimità / nullità e/o l'annullamento
Si costituiva l , contestando le deduzioni dell'opponente, ed allegando che ,in CP_2
relazione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001860936 , esso istituto aveva proceduto all'annullamento del provvedimento emesso.
Chiedeva pertanto dichiararsi e la cessata materia del contendere. All' intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001860936, oggetto della presente opposizione, consegue la dichiarazione di cessata materia del contendere
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126)
Le spese , atteso che l'annullamento del provvedimento opposto è avvenuto successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo , vanno addebitate all' CP_2
P.Q.M.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere
Condanna l' al pagamento delle spese di lite , che liquida in euro 1614,00, con CP_2
attribuzione, oltre iva e cpa come per legge .
Così deciso in data 08/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note in data 8/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26175/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv Danilo D' Andrea
contro in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 e ritualmente notificato, l' istante proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001860936 notificato in data 28.11.2024 relativa al mancato pagamento di ritenute previdenziali oggetto dell'atto di accertamento n. .5100.27/09/2019.0484969 del 27 settembre 2019 chiedendo che il Giudice adito CP_2
, previa sospensione della provvisoria esecutorietà , ne dichiarasse la illegittimità / nullità e/o l'annullamento
Si costituiva l , contestando le deduzioni dell'opponente, ed allegando che ,in CP_2
relazione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001860936 , esso istituto aveva proceduto all'annullamento del provvedimento emesso.
Chiedeva pertanto dichiararsi e la cessata materia del contendere. All' intervenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001860936, oggetto della presente opposizione, consegue la dichiarazione di cessata materia del contendere
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126)
Le spese , atteso che l'annullamento del provvedimento opposto è avvenuto successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo , vanno addebitate all' CP_2
P.Q.M.
Così provvede: dichiara cessata la materia del contendere
Condanna l' al pagamento delle spese di lite , che liquida in euro 1614,00, con CP_2
attribuzione, oltre iva e cpa come per legge .
Così deciso in data 08/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio