Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4553 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], isol. O, C.F.:
elettivamente domiciliata in Messina, Via San C.F._1
Sebastiano, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Elena Belviso (c.f.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...] C.F._3
isol. O, elettivamente domiciliata in Messina, Via San Paolino, n. 17, presso lo studio dell'avv. Luigi Giacobbe (c.f.: ), C.F._4
fax: 0908885505, pec: che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 05.11.2024, premesso che in data Parte_1
06.07.2006, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Controparte_1
Comune al n. 361 parte 2 serie A anno 2006), in regime di separazione dei beni;
che dal matrimonio era natata a Messina, in data 04.12.2009, una figlia di nome che le parti si erano separate consensualmente con Per_1
decreto di omologa emesso dal Tribunale di Messina in data 15.12.2022; che le condizioni di separazione omologate prevedevano che la figlia minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e che fosse posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 250,00
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che egli si era altresì obbligato a corrispondere alla un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € CP_1
150,00; che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e la ricostituzione della comunione morale e materiale appariva ormai impossibile;
che la ra andata a vivere presso i suoi genitori;
CP_1
che egli non riusciva da tempo a vedere la figlia, pur avendo cercato un contatto con lei mediante telefonate e messaggi;
che la dal CP_1
mese di novembre 2022 al mese di marzo 2023, aveva lavorato alle dipendenze della e poi, dal mese di aprile 2023 al mese di Controparte_2
giugno 2024, come collaboratrice familiare;
che la aveva, CP_1
2 comunque, mostrato capacità lavorativa;
che non apparivano, pertanto, sussistere i presupposti per un assegno divorzile in favore della stessa, mancando sia la funzione assistenziale poichè la stessa lavorava ed aveva capacità di procurarsi i mezzi per vivere, sia la funzione perequativa non avendo la stessa contribuito alla formazione del patrimonio comune o di quello personale del coniuge con il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali. Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato il divorzio, che fosse confermato l'affidamento condiviso della figlia e l'assegno stabilito a carico del deducente per il mantenimento di quest'ultima.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 21.01.2025, si costituiva la quale Controparte_1
rilevava che in sede di accordo di separazione consensuale ella aveva rinunciato all'assegno per il proprio mantenimento mentre le parti avevano concordato che l'assegno complessivo di € 400,00 fosse per il mantenimento della sola figlia, sicché la domanda di revoca dell'assegno stabilito per il coniuge in sede di separazione appariva inammissibile e infondata. Rilevava, poi, che anche in sede di separazione ella percepiva dei redditi quale colf - badante e proprio per tale motivo aveva rinunciato all'assegno per il proprio mantenimento, che le era stato invece riconosciuto nella ordinanza presidenziale. Sottolineava che il proprio reddito era successivamente rimasto pressoché invariato, guadagnando circa € 540,00 al mese, somma che le permetteva a stento di sopravvivere, mentre le esigenze della figlia minore erano aumentate. Rilevava, pertanto, che l'assegno di € 400,00, stabilito per il mantenimento della figlia minore, con l'aggiornamento ISTAT frattanto maturato, avrebbe dovuto essere
3 confermato e che avrebbe dovuto essere ribadito anche il diritto della deducente a percepire nella sua interezza l'assegno unico, come stabilito in sede di separazione.
All'udienza del 20.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede ribadiva che non riusciva a pagare Parte_1
l'assegno e chiedeva che fosse ridotto, a prescindere dal fatto che esso si riferisse per intero al mantenimento della figlia. Il procuratore della resistente eccepiva, nondimeno, che non risultavano intervenuti fatti che potessero giustificare una revisione dell'accordo di separazione sul punto del mantenimento della prole, posto che l'unico fatto sopravvenuto sembrava essere la crescita della figlia, fatto che verosimilmente aveva determinato un aumento delle sue esigenze e non una diminuzione. Il procuratore del ricorrente sottolineava che in sede di separazione lo stesso tribunale aveva ritenuto, al momento della emissione della ordinanza presidenziale, che la somma mensile di € 250,00 era congrua per le esigenze della figlia, benché inferiore rispetto a quella poi concordata dai coniugi in sede di accordo di separazione;
osservava, poi, che la figlia ormai da alcuni anni non vedeva il padre e mostrava una incomprensibile avversione per lui. Le parti dichiaravano, quindi, di volere collaborare per un miglioramento del rapporto tra padre e figlia.
Alla medesima udienza, il Giudice delegato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
4 Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 15.12.2022 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi
5 manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 06.07.2006 nel Comune di Messina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 361 parte 2 serie A anno
2006.
Non occorre, poi, provvedere in ordine alla domanda avanzata dal ricorrente di revoca dell'assegno stabilito per il mantenimento del coniuge in sede di separazione, avendo parte resistente dimostrato, con la produzione dell'accordo di separazione omologato, che nessun assegno era stato previsto dalle parti per il mantenimento del coniuge.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia che era stato determinato in sede di Per_1
accordo di separazione in e 400,00 mensili, evidenziando che egli non riusciva a far fronte a tale impegno economico a causa delle proprie precarie condizioni economiche.
Va, nondimeno, osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la revisione di provvedimenti relativi alla prole può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una modifica delle precedenti statuizioni, atteso che la disposizione normativa contenuta nell'art. 337 quinquies c.c. in base alla quale essa è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Orbene, le circostanze allegate dal ricorrente non appaiono giustificare una modifica della misura dell'assegno, tenendo presente che i fatti sopravvenuti, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi, possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali
6 di entrambi gli ex coniugi, o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare il precedente equilibrio economico dettato in sede di divorzio o possono restare integrati da modifiche nelle esigenze dei figli, ma, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già esistenti al momento dell'attribuzione dell'emolumento (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414;
Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235), in quanto la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n.
1732).
E' evidente, allora, che nel caso in esame non può essere ridotto l'assegno liberamente pattuito dai coniugi in sede di accordo di separazione per il mantenimento della figlia atteso che non è stata allegata Per_1
alcuna modifica nelle condizioni economiche delle parti, ma solamente un errore di valutazione con riferimento alla sostenibilità economica del pagamento di tale assegno.
Alla luce di quanto sopra esposto vanno confermate le statuizioni vigenti sia con riferimento all'affidamento della figlia minore, che non hanno formato oggetto di alcuna richiesta di modifica, sia con riferimento al mantenimento di detta figlia, per mancanza dei presupposti di una loro revisione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono
7 liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 101,43 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visto l'art. 9 legge 898/1970, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato in data 05.11.2024, sentiti i procuratori delle parti ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 06.07.2006 nel Comune di
Messina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 361 parte 2 serie A anno 2006 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
2) conferma le statuizioni vigenti con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole;
3) condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali che liquida in complessivi € 101,43 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui €
851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.;
8 4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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