Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 08/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2024, proposto da
A.R.P.A.H. - Associazione per la Ricerca Sulla Problematica degli Anziani ed Handicappati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Gidaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Ordinanza R.G. n. 971/2018, Rep. n. 1074/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro - Seconda Sezione Civile in data 24 aprile 2019, passata in giudicato giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Catanzaro in data 17 settembre 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 24 aprile 2019, n. 1074, il Tribunale di Catanzaro ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore di A.R.P.A.H. – Associazione per la Ricerca sulla Problematica degli Anziani ed Handicappati, della complessiva somma di € 88.434,22, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 “ dalla data contrattualmente fissata per il pagamento fino al soddisfo ”;
- l’ordinanza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 3 dicembre 2019;
- con ricorso notificato in data 3 maggio 2024, depositato nella Segreteria nella medesima data, la parte creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di pagamento delle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto, nonché di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione del titolo in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, e precisamente al pagamento di € 723,33 quale 1/3 dell’importo, pagato dalla ricorrente in data 25 maggio 2020, secondo quanto dimostrato nell’odierno giudizio, per la tassa di registrazione dell’ordinanza azionata, stante la compensazione delle spese del giudizio di merito;
- non può invece trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo T.A.R. sul punto (cfr. da ultimo T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 4 del 07/01/2025) la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2022;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, nonché delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione dell’ordinanza, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- dai fatti sopra riferiti emergono circostanze che potrebbero essere ascritte a fattispecie di danno erariale, per cui è necessario disporre l'invio della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti della Regione Calabria per le valutazioni di competenza;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla ordinanza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, nonché delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione dell’ordinanza, secondo quanto sopra motivato, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
d) dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Calabria degli atti indicati in motivazione per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO